art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
              13-bis  Per  il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018. Per l'anno 2015, le  universita'  che  rispettano  la
          condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,   e   delle
          successive norme di attuazione del  comma  6  del  medesimo
          articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta'  di
          cui al secondo periodo del presente  comma,  all'assunzione
          di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere  a)
          e  b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   anche
          utilizzando le  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente
          riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
          3,  lettera  a),  gia'  assunti  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  previste  dal  presente  comma.  A  decorrere
          dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano  nella
          condizione di cui  al  periodo  precedente,  e'  consentito
          procedere   alle   assunzioni   di   ricercatori   di   cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, senza che a queste  siano  applicate
          le limitazioni da turn over. Resta  fermo  quanto  disposto
          dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2015,  con  riferimento  alle  facolta'  assunzionali   del
          personale a tempo indeterminato e dei  ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre  2010,   n.   240.   L'attribuzione   a   ciascuna
          universita' del contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai
          periodi precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  tenuto
          conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo  29   marzo   2012,   n.   49.   Il   Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
          annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni  effettuate
          comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Al  fine  di  completarne   l'istituzione   delle
          attivita',  sino  al  31  dicembre  2014,  le  disposizioni
          precedenti non si applicano agli  istituti  ad  ordinamento
          speciale, di cui ai decreti del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto  2005,  18
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279
          del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. 
              14.  Per  l'anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013  gli  enti
          di ricerca possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato entro  il  limite  dell'80  per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro  il
          limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla
          cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          intervenute nell'anno precedente.". 
              Note al comma 252 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  37  del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  e  successive
          modificazioni  (Attuazione  della  direttiva  93/16/CE   in
          materia di libera circolazione dei medici  e  di  reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli e delle direttive  97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE): 
              "Art.  37.  1.  All'atto  dell'iscrizione  alle  scuole
          universitarie di specializzazione in medicina e  chirurgia,
          il  medico  stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di
          formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
          legislativo e dalla normativa per essi vigente, per  quanto
          non previsto o  comunque  per  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo.  Il
          contratto e'  finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione
          delle  capacita'  professionali  inerenti  al   titolo   di
          specialista,  mediante  la  frequenza   programmata   delle
          attivita' didattiche formali e lo svolgimento di  attivita'
          assistenziali  funzionali  alla  progressiva   acquisizione
          delle competenze previste dall'ordinamento didattico  delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso ai ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti. 
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita',  del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove  ha
          sede la scuola di specializzazione, e con  la  regione  nel
          cui territorio hanno  sede  le  aziende  sanitarie  le  cui
          strutture sono parte prevalente della rete formativa  della
          scuola di specializzazione. 
              4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile,  di  anno
          in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale  a
          quello della  durata  del  corso  di  specializzazione.  Il
          rapporto instaurato ai sensi del  comma  1  cessa  comunque
          alla data di scadenza del  corso  legale  di  studi,  salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40. 
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 
              a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
          formazione specialistica; 
              b) la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          incompatibilita'; 
              c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
          formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
          di malattia; 
              d) il mancato superamento delle prove stabilite per  il
          corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 
              6. In caso di anticipata risoluzione del  contratto  il
          medico ha comunque  diritto  a  percepire  la  retribuzione
          maturata alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche'  a
          beneficiare  del  trattamento  contributivo   relativo   al
          periodo lavorato. 
              7.   Le   eventuali    controversie    sono    devolute
          all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 424 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "424. Per le finalita' di cui al titolo VI del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,   n.   368,   e   successive
          modificazioni,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  30
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di  euro  a
          decorrere dall'anno 2015.". 
              Note al comma 253 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          28 giugno 2013, n. 76  (Primi  interventi  urgenti  per  la
          promozione  dell'occupazione,  in  particolare   giovanile,
          della coesione sociale, nonche' in materia di  Imposta  sul
          valore aggiunto -IVA- e altre misure finanziarie  urgenti),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2013, n. 150: 
              "Art.  10.  (Disposizioni  in  materia   di   politiche
          previdenziali e sociali) 
              In vigore dal 1 gennaio 2016 1. Sino alla nomina  degli
          altri componenti della Commissione  per  la  vigilanza  sui
          fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto
          legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  nella  composizione
          ridotta  dall'articolo  23,  comma  1,  lettera   g),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il
          componente in carica alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento  di
          tutte  le  funzioni  demandate  da  norme  di  legge  e  di
          regolamento alla predetta Commissione. 
              2.  All'articolo  7-bis  del  decreto   legislativo   5
          dicembre 2005, n. 252, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1  che
          procedono  alla  erogazione  diretta  delle   rendite   non
          dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in  relazione  al
          complesso degli  impegni  finanziari  esistenti,  le  fonti
          istitutive possono rideterminare la disciplina,  oltre  che
          del finanziamento, delle prestazioni, con  riferimento  sia
          alle rendite in corso di pagamento  sia  a  quelle  future.
          Tali  determinazioni  sono  inviate  alla  Covip   per   le
          valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita'  che
          gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
          specifiche competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
          gestioni.». 
              2-bis.  Ferma   restando   la   disposizione   di   cui
          all'articolo  21   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  gli
          iscritti ai corsi di laurea in medicina e  chirurgia  e  in
          odontoiatria, a partire dal quinto anno  di  corso  e  sino
          all'iscrizione nel relativo albo professionale, al fine  di
          rafforzare  la  propria  posizione  previdenziale,  possono
          facoltativamente provvedere all'iscrizione e  al  pagamento
          della relativa contribuzione presso la "Quota A" del  Fondo
          di previdenza generale gestito dall'ente di  previdenza  di
          cui  all'elenco  A,  nono  capoverso,  annesso  al  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.  509.  L'ammontare   del
          contributo  e   le   modalita'   del   versamento   vengono
          determinati dal consiglio di amministrazione  dell'ente  di
          cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  della   capacita'
          reddituale degli interessati. Per le finalita'  di  cui  al
          presente comma, l'ente  puo'  favorire  l'iscrizione  e  il
          pagamento della contribuzione da parte  degli  studenti  di
          cui al primo periodo  anche  attraverso  prestiti  d'onore.
          Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita' di cui
          all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre
          1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio  1980,  n.
          33, sono gestite direttamente dall'Istituto  Nazionale  per
          la Previdenza Sociale, che subentra nei  relativi  rapporti
          attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL  provvede
          a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre
          2013 delle gestioni delle relative attivita' ai fini  delle
          conseguenti regolazioni contabili. 
              4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con
          le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              5.  All'articolo  14-septies   del   decreto-legge   30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33,  dopo  il  sesto  comma,  e'
          inserito il seguente: 
              «Il limite di reddito per il diritto alla  pensione  di
          inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi  civili,
          di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,
          e'  calcolato  con  riferimento  al  reddito  agli  effetti
          dell'IRPEF con esclusione del reddito  percepito  da  altri
          componenti  del  nucleo  familiare  di  cui   il   soggetto
          interessato fa parte.». 
              6. La  disposizione  del  settimo  comma  dell'articolo
          14-septies del decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche  alle
          domande di pensione di inabilita' in relazione  alle  quali
          non  sia  intervenuto   provvedimento   definitivo   e   ai
          procedimenti  giurisdizionali  non  conclusi  con  sentenza
          definitiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a
          pensione  a  decorrere  dalla  medesima  data,   senza   il
          pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al
          recupero degli importi erogati prima della data di  entrata
          in vigore della presente disposizione, laddove conformi con
          i criteri di cui al comma 5. 
              7.  All'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  10
          ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi  da
          quelli destinati al finanziamento  del  servizio  sanitario
          nazionale» sono inserite le seguenti:  «,  delle  politiche
          sociali e per le non autosufficienze». 
              7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,
          comma  1,  della  legge  22  giugno  2000,   n.   193,   e'
          incrementata di 5,5 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
          28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono
          conseguentemente  iscritte  nello   stato   di   previsione
          dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. ". 
              Note al comma 255 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          23 novembre 1998, n.  407  (Nuove  norme  in  favore  delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): 
              "Art. 4. 1. A decorrere dall'anno scolastico  1997-1998
          e dall'anno accademico 1997-1998 sono  istituite  borse  di
          studio riservate ai soggetti di cui all' articolo  1  della
          legge  20   ottobre   1990,   n.   302,   come   modificato
          dall'articolo 1, comma 1,  della  presente  legge,  nonche'
          agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
          criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
          e  secondaria,  inferiore   e   superiore,   e   di   corso
          universitario. Tali borse di studio  sono  esenti  da  ogni
          imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
          e' autorizzata la spesa  di  lire  1.000  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 1998.". 
              Note al comma 256 
              Si riporta il testo del comma 169 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "169. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 13,
          della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' autorizzata  la  spesa
          di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 228.000.000  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Note al comma 259 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni
          recanti misure per la crescita  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.   Il   comma   12-octies   dell'articolo   10    del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  e'
          abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono  trasferiti  in
          Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 260 
              Si riporta il testo dell'articolo 60 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 60. Campo di applicazione. Soggetti  ammissibili,
          tipologie e strumenti di intervento 
              1.  Al  fine  di  garantire  la  competitivita'   della
          ricerca, per far fronte alle sfide globali della  societa',
          il presente capo, nel rispetto della normativa  comunitaria
          in materia di aiuti di Stato in favore  dei  settori  della
          ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione,  definisce  gli
          interventi di  competenza  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno  delle
          attivita'  di  ricerca  fondamentale  nonche'  di   ricerca
          industriale,  estese  a  non  preponderanti   processi   di
          sviluppo  sperimentale,  e  delle  connesse  attivita'   di
          formazione per la valorizzazione del capitale umano. 
              2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale»  e
          «sviluppo  sperimentale»  si  intendono  le  corrispondenti
          attivita' definite dalla disciplina comunitaria in  materia
          di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo   e
          innovazione di cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina  comunitaria
          in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,  sviluppo
          e  innovazione»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 
              3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui  al
          presente capo le imprese, le universita', gli  enti  e  gli
          organismi di ricerca, le costituende societa'  composte  da
          professori, ricercatori universitari, personale di  ricerca
          dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA,  l'ASI  e  i
          dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di
          cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, anche congiuntamente ad  uno  o  piu'  degli  altri
          soggetti indicati dal presente  comma,  o  qualsiasi  altro
          soggetto  giuridico  in  possesso  dei   requisiti   minimi
          previsti dai bandi o da altri  interventi  di  sostegno  su
          progetto o programma, purche' residenti ovvero con  stabile
          organizzazione nel territorio nazionale. 
              4.  Sono   ammissibili   le   seguenti   tipologie   di
          intervento: 
              a)  interventi  di  ricerca  fondamentale,  diretti   a
          sostenere l'avanzamento della conoscenza; 
              b)  interventi  di  ricerca   industriale,   estesi   a
          eventuali   attivita'   non   preponderanti   di   sviluppo
          sperimentale, orientati a favorire la specializzazione  del
          sistema industriale nazionale; 
              c)  appalti  pre-commerciali  di  ricerca  e   sviluppo
          sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati  con
          pubbliche  amministrazioni,  in  risposta  a  esigenze   di
          particolare rilevanza sociale (social big challenges); 
              d) azioni di innovazione sociale (social innovation); 
              e)  interventi  integrati   di   ricerca   e   sviluppo
          sperimentale, infrastrutturazione, formazione  di  capitale
          umano  di  alto  livello  qualitativo,   di   trasferimento
          tecnologico  e  spin  off   di   nuova   imprenditorialita'
          innovativa, finalizzati in  particolare  allo  sviluppo  di
          grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private
          di scala nazionale; 
              f) interventi nazionali di ricerca  fondamentale  o  di
          ricerca  industriale  inseriti  in  accordi   e   programmi
          comunitari e internazionali. 
              f-bis) le attivita' di  ricerca  industriale,  sviluppo
          precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio  e
          comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad  alto
          contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale  dei
          risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati  in
          fase d'avvio, su progetto o programma, anche  autonomamente
          presentato, da coloro che si impegnano  a  costituire  o  a
          concorrere alla nuova societa'. 
              5. Sono strumenti a sostegno degli  interventi  cui  al
          comma 4: 
              i contributi a fondo perduto; 
              il credito agevolato; 
              il credito di imposta  ai  sensi  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
              la prestazione di garanzie; 
              le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi  1  e
          4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
              i voucher individuali di  innovazione  che  le  imprese
          possono utilizzare per progetti di  innovazione  sviluppati
          in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel
          territorio nazionale.". 
              Note al comma 261 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180  (Disposizioni
          urgenti per il diritto allo studio, la  valorizzazione  del
          merito e la qualita'  del  sistema  universitario  e  della
          ricerca), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni: 
              "Art.  2.  Misure   per   la   qualita'   del   sistema
          universitario 
              1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere  e
          sostenere l'incremento qualitativo  delle  attivita'  delle
          universita'  statali  e   di   migliorare   l'efficacia   e
          l'efficienza nell'utilizzo delle  risorse,  una  quota  non
          inferiore  al  7  per  cento  del  fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui all'articolo 5  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  e  successive  modificazioni,  e  del  fondo
          straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi  negli
          anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione: 
              a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
          processi formativi; 
              b) la qualita' della ricerca scientifica; 
              c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza  delle  sedi
          didattiche. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  sono
          presi in considerazione i parametri relativi  all'incidenza
          del costo  del  personale  sulle  risorse  complessivamente
          disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti  di
          ricerca di rilievo nazionale  ed  internazionale  assegnati
          all'ateneo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          della citata legge n. 537 del 1993: 
              "Art. 5. (Universita') 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 262 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio
          2003, n.  132  recante  "Regolamento  recante  criteri  per
          l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
          istituzioni artistiche e musicali,  a  norma  della  L.  21
          dicembre 1999, n. 508" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  13
          giugno 2003, n. 135. 
              Note al comma 263 
              Si riporta il testo vigente del comma 235 dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "235. Al fine di finanziare interventi in favore  delle
          categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
          15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
          fondo con una dotazione di 36 milioni di  euro  per  l'anno
          2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
          confluiscono anche le eventuali risorse individuate con  la
          procedura di cui al presente  comma.  Qualora  in  sede  di
          monitoraggio dell'attuazione dei decreti del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, attuativi  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
          2-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, del decreto ministeriale di cui al  comma  232  del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 14 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e  successive  modificazioni,  e  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,  vengano  accertate  a  consuntivo
          eventuali economie aventi  carattere  pluriennale  rispetto
          agli  oneri  programmati   a   legislazione   vigente   per
          l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e  pari,  ai  sensi  del  comma  15
          dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          e del comma 234 del presente  articolo  complessivamente  a
          309 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.354  milioni  di
          euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, a 2.877 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  2.421
          milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno  2019,  a
          172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali
          economie sono destinate ad alimentare il fondo  di  cui  al
          primo periodo  del  presente  comma.  L'accertamento  delle
          eventuali  economie  e'  effettuato  annualmente   con   il
          procedimento di cui all'articolo 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  disposta  la
          conseguente integrazione del fondo di cui al primo  periodo
          operando le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 193 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "193.   Le   risorse    finanziarie    complessivamente
          richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          sono finalizzate, nel rispetto  dei  limiti  ivi  previsti,
          alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di
          salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi  alle
          categorie   di   beneficiari    interessate.    L'eventuale
          trasferimento di risorse e relative  consistenze  numeriche
          tra le categorie di  soggetti  tutelati  sulla  base  della
          normativa  vigente,  come   definita   dalle   disposizioni
          richiamate al quarto periodo del predetto comma 235  e  dai
          relativi decreti attuativi, puo'  avvenire  esclusivamente,
          previo procedimento di cui all'articolo 14  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.". 
              Note al comma 264 
              Il testo del comma 193 dell'articolo 1 della  legge  n.
          147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 263. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          42 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
              "Art. 42. Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
          grave 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
          fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
          legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
          patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
          fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
          caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
          diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
          caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
          congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          33 della legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              "Art. 33. (Agevolazioni) 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. A condizione che la  persona  handicappata  non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. Il  dipendente  ha  diritto  di  prestare
          assistenza nei confronti di piu' persone in  situazione  di
          handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
          un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
          grado qualora i genitori o il  coniuge  della  persona  con
          handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  65
          anni di eta' oppure siano anch'essi  affetti  da  patologie
          invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
              (Omissis).". 
              Il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124
          recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU,  di  altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti  pensionistici",  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204, S.O. 
              La citata legge n. 147 del  2014  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 22 ottobre 2014, n. 246. 
              Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante
          "Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado" e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              Il testo del comma 9 dell'articolo 59  della  legge  n.
          449 del 1997 e' citato nelle Note al comma 2. 
              Note al comma 265 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  24  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              "Art.  24.  Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici 
              1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: 
              a)   equita'   e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
              b)   flessibilita'    nell'accesso    ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
              c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
          della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione  ed
          economicita' dei profili  di  funzionamento  delle  diverse
          gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
              a) «pensione di vecchiaia»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
              b)  «pensione  anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
          vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
          l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
          flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
              a)  62  anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
              b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
              c) per i lavoratori dipendenti  e  per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
              d)  per  i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per
          l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
          requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
          66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5
          volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente
          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
          rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
          storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione
          da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          le parole «, ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335
          e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26
          maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
          1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli
          adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo
          periodo del presente comma. L'articolo  5  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In
          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
              a) al comma 12-bis dopo le parole  "e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
              b) al  comma  12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
              c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'  soppressa,
          alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
              d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
              e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni; 
              e-ter) ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato  dall'articolo  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
              a) i  lavoratori  che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
              b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento  di
          vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
          6, lettera a), con un'eta' anagrafica non  inferiore  a  64
          anni  qualora  maturino   entro   il   31   dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento
          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del
          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.
          122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
          dal   1°   gennaio   2013   lo   stesso   coefficiente   di
          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,
          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
          n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell'articolo 1  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21
          aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              - al comma 5, le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
              - al comma 4, la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
              - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
          4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
              - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
              - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. Per i lavoratori di cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo  n.
          67 del 2011, come modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  2
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
          23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
          cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui
          alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo
          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
          l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. 
              19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
          al 1° gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
              a) le disposizioni di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
              b) un contributo di solidarieta', per gli anni  2012  e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: 
              a) nella misura del 100 per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo
          superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e
          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              b) nella misura del 40  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              c) nella misura del 20  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              d) nella misura del 10  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              e) non e' riconosciuta per i trattamenti  pensionistici
          complessivamente  superiori  a  sei  volte  il  trattamento
          minimo INPS con  riferimento  all'importo  complessivo  dei
          trattamenti medesimi. 
              25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013  come  determinata  dal
          comma 25, con  riguardo  ai  trattamenti  pensionistici  di
          importo complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento
          minimo INPS e' riconosciuta: 
              a) negli anni 2014 e  2015  nella  misura  del  20  per
          cento; 
              b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del  50  per
          cento. 
              25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma
          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
          base della normativa vigente. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,
          comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
          10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui  all'articolo  19  del  medesimo
          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212 (240), le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma si applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai
          compensi  il  cui  diritto  alla  percezione  e'  sorto   a
          decorrere dal 1° gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
          18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 22. Salvaguardia dei  lavoratori  dall'incremento
          dei requisiti di accesso al sistema pensionistico 
              1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  salvaguardia
          stabilite  dai  commi  14  e  15   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  dai
          commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le  disposizioni,  i
          presupposti e le condizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,
          che ha determinato  in  sessantacinquemila  il  numero  dei
          soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui
          alle predette disposizioni, le disposizioni in  materia  di
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
          limite di ulteriori 35.000 soggetti, ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
          31 dicembre 2011: 
              a)  ai  lavoratori  per  i  quali  le  imprese  abbiano
          stipulato in sede governativa entro  il  31  dicembre  2011
          accordi   finalizzati   alla   gestione   delle   eccedenze
          occupazionali  con  utilizzo  di   ammortizzatori   sociali
          ancorche'  siano  percettori,  entro  i   quindici   giorni
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione,  del  trattamento   di   cassa   integrazione
          guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  e  il
          cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016  per
          il collocamento in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni,   ovvero   siano   cessati    dall'attivita'
          lavorativa  entro  il  31  dicembre  2014  e  collocati  in
          mobilita' ai sensi degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,  i  cui
          nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014
          al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  secondo
          le modalita' di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 8 ottobre  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013,  i  quali  in
          ogni caso maturino i requisiti per il  pensionamento  entro
          il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
          all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223 ovvero, ove prevista, della mobilita'  lunga  ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge  n.  223
          del 1991.  Ai  lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera
          continua  ad  applicarsi  la  disciplina  in   materia   di
          indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre
          2011, con particolare riguardo al regime della durata; 
              b) nei limiti di ulteriori 1.600  soggetti  rispetto  a
          quanto  indicato  dall'articolo  6   del   citato   decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012  ai  lavoratori  che,  alla
          data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, ma per i  quali  il  diritto  all'accesso  ai
          predetti fondi  era  previsto  da  accordi  stipulati  alla
          suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
          al sessantaduesimo anno di eta'; 
              c) ai lavoratori di  cui  all'articolo  24,  comma  14,
          lettera d) del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche'  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato  decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente  alla
          data del 4 dicembre  2011,  siano  stati  autorizzati  alla
          prosecuzione   volontaria    della    contribuzione,    che
          perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  nel
          periodo   compreso   fra   il   ventiquattresimo    e    il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
              d) ai lavoratori di cui all'articolo  6,  comma  2-ter,
          del  decreto-legge  n.  216  del  2011,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
          possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi  che,  in
          base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
          di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201  del
          2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
          2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento
          medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e  il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono definite le modalita'
          di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
          sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 1 che intendono  avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  risulti  il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
          non prendera' in esame ulteriori domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 1.". 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  231  a  234
          dell'articolo 1 della citata  legge  n.  228  del  2012,  e
          successive modificazioni: 
              "231.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
          del presente articolo, anche  ai  seguenti  lavoratori  che
          maturano i requisiti per il  pensionamento  successivamente
          al 31 dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori cessati dal rapporto di  lavoro  entro
          il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita'  ordinaria  o
          in  deroga  a  seguito  di  accordi   governativi   o   non
          governativi, stipulati entro il 31  dicembre  2011,  e  che
          abbiano  perfezionato  i  requisiti  utili  al  trattamento
          pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
          di mobilita' di cui all'articolo 7,  commi  1  e  2,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo  di
          godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in  ogni
          caso entro il 31 dicembre 2014; 
              b)  ai   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il  4  dicembre  2011,
          con  almeno  un   contributo   volontario   accreditato   o
          accreditabile  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  n.  214  del  2011,  ancorche'
          abbiano svolto, successivamente alla medesima  data  del  4
          dicembre 2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a
          rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato  dopo
          l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
          che: 
              1) abbiano conseguito successivamente alla data  del  4
          dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a
          tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
              2) perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
              c) ai lavoratori  che  hanno  risolto  il  rapporto  di
          lavoro entro il 30  giugno  2012,  in  ragione  di  accordi
          individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
          411  e  412  del  codice  di  procedura  civile  ovvero  in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011,  ancorche'  abbiano  svolto,  dopo   la   cessazione,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 
              1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30
          giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo  riferito  a
          tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
              2) perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
              d)  ai   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre  2011  e
          collocati in mobilita'  ordinaria  alla  predetta  data,  i
          quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
          attendere il termine della fruizione della stessa per poter
          effettuare  il  versamento  volontario,  a  condizione  che
          perfezionino i requisiti utili a comportare  la  decorrenza
          del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 214 del 2011." 
              "232. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  231  del  presente  articolo
          sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo
          24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive   modificazioni,   e   all'articolo    22    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   da
          esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del
          relativo schema." 
              "233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande  di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma  231
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, sulla base: 
              a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria  o
          in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; 
              b) della data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
              c) della data di cessazione del rapporto di  lavoro  in
          ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231." 
              "234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto
          nel limite massimo di 64 milioni di euro per  l'anno  2013,
          di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197  milioni  di
          euro per l'anno 2015, di 158 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53  milioni
          di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro  per  l'anno
          2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e  11-bis
          del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102  (Disposizioni
          urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare,
          di sostegno alle politiche abitative e di  finanza  locale,
          nonche' di cassa integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
          pensionistici), convertito, con modificazioni  dalla  legge
          28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni: 
              "Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative 
              1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre
          2011,»  sono  inserite  le  seguenti:  «in  ragione   della
          risoluzione unilaterale del  rapporto  di  lavoro  medesimo
          ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti  condizioni
          per l'accesso al beneficio dell'anticipo del  pensionamento
          da parte dei soggetti interessati che: 
              a) abbiano  conseguito  successivamente  alla  data  di
          cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore  al
          1° gennaio 2009  e  successiva  al  31  dicembre  2011,  un
          reddito  annuo  lordo  complessivo  riferito  a   qualsiasi
          attivita',  non  riconducibile   a   rapporto   di   lavoro
          dipendente a tempo  indeterminato,  non  superiore  a  euro
          7.500; 
              b) risultino in possesso  dei  requisiti  anagrafici  e
          contributivi che, in  base  alla  disciplina  pensionistica
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          avrebbero  comportato   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo  alla
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni
          di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro  per  l'anno
          2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43  milioni
          di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro  per  l'anno
          2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini  della
          presentazione delle istanze da  parte  dei  lavoratori,  si
          applicano  le  procedure  relative   alla   tipologia   dei
          lavoratori di  cui  al  comma  2-ter  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  come
          definite nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 171 del  24  luglio  2012,  e  successivamente
          integrate dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  123  del  28  maggio  2013,  con  particolare
          riguardo alla circostanza che la data di  cessazione  debba
          risultare  da  elementi  certi  e   oggettivi,   quali   le
          comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali  del
          lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati
          sulla base di disposizioni  normative  o  regolamentari,  e
          alle  procedure  di  presentazione   delle   istanze   alle
          competenti Direzioni  Territoriali  del  lavoro,  di  esame
          delle medesime e di  trasmissione  delle  stesse  all'INPS.
          L'INPS  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui  al  comma  1
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, sulla  base  della  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro, e altresi' provvede  a  pubblicare  nel
          proprio sito  internet,  in  forma  aggregata  al  fine  di
          rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei
          dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di
          monitoraggio,  avendo  cura  di  evidenziare   le   domande
          accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora
          dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 1. 
              3. I risparmi di spesa  complessivamente  conseguiti  a
          seguito dell'adozione delle misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di accesso al sistema  pensionistico  di  cui  al
          comma 18 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  confluiscono  al  Fondo  di   cui
          all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24
          dicembre  2012,   n.   228,   per   essere   destinati   al
          finanziamento di misure di salvaguardia  per  i  lavoratori
          finalizzate all'applicazione delle disposizioni in  materia
          di requisiti  di  accesso  e  di  regime  delle  decorrenze
          vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
          maturato  i  requisiti  per  l'accesso   al   pensionamento
          successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1,  comma
          235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
          seguenti modifiche: 
              a) le parole "e del  decreto  ministeriale  di  cui  al
          comma 232 del  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 14"; 
              b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno  2014,  a
          1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a 1.480 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  583
          milioni di euro per  l'anno  2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.929
          milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
          1.527 milioni di euro per l'anno 2018,  a  595  milioni  di
          euro per l'anno 2019." 
              "Art.   11-bis.   Modifica    all'articolo    24    del
          decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  in  materia  di
          trattamenti pensionistici 
              1. All'articolo  24,  comma  14,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: 
              "e-ter) ai lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014". 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di  spesa  di
          23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni  di  euro
          per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          (INPS)  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al  comma  1,
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   sulla   base   della   prossimita'   al
          raggiungimento dei requisiti  per  il  perfezionamento  del
          diritto al primo trattamento pensionistico  utile.  Qualora
          dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17  milioni  di  euro
          per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016,  a  6
          milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              4. All'articolo 1, comma  235,  quarto  periodo,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "delle ulteriori modifiche  apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012,  n.  14"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "delle  ulteriori   modifiche   apportate   al   comma   14
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma  2-ter
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14"; 
              b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a  1.527  milioni  di  euro  per  l'anno  2018"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "1.133  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a
          2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347  milioni  di
          euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di  euro  per  l'anno
          2018". 
              Il testo dei commi 5-bis e 5-ter  dell'articolo  2  del
          decreto-legge n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma
          225. 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  194  a  198
          dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "194.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando le salvaguardie previste dall'articolo  24,  comma
          14, del decreto-legge n.  201  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  dall'articolo
          22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          dall'articolo 1,  commi  da  231  a  234,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228,  dagli  articoli  11  e  11-bis  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  e
          dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  e  i  relativi  decreti
          ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
          22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
          i   requisiti   anagrafici   e   contributivi,    ancorche'
          successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare  la
          decorrenza  del  trattamento   pensionistico   secondo   la
          disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
          successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214  del  2011,  appartenenti
          alle seguenti categorie: 
              a)   i   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011 i  quali  possano  far  valere  almeno  un  contributo
          volontario accreditato o  accreditabile  alla  data  del  6
          dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente  alla
          data  del  4  dicembre  2011,  qualsiasi   attivita',   non
          riconducibile a  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
          indeterminato; 
              b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
          entro il 30 giugno 2012 in ragione di  accordi  individuali
          sottoscritti anche ai  sensi  degli  articoli  410,  411  e
          412-ter  del  codice  di  procedura   civile,   ovvero   in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011, anche se  hanno  svolto,  dopo  il  30  giugno  2012,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato; 
              c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
          dopo il 30 giugno 2012 ed entro  il  31  dicembre  2012  in
          ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai  sensi
          degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura
          civile, ovvero in applicazione  di  accordi  collettivi  di
          incentivo   all'esodo   stipulati   dalle    organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
          cessazione,  qualsiasi  attivita'   non   riconducibile   a
          rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
              d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia  cessato
          per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
          gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,
          successivamente  alla   data   di   cessazione,   qualsiasi
          attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
          a tempo indeterminato; 
              e) i lavoratori collocati in mobilita'  ordinaria  alla
          data del 4 dicembre 2011 e  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria   della   contribuzione   successivamente   alla
          predetta data, che, entro sei mesi dalla fine  del  periodo
          di  fruizione   dell'indennita'   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi
          volontari, i requisiti vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011.  Il
          versamento volontario di cui alla presente  lettera,  anche
          in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
          del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra'  riguardare
          anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
          autorizzazione stessa; 
              f)   i   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011,  ancorche'  al  6  dicembre  2011  non   abbiano   un
          contributo  volontario  accreditato  o  accreditabile  alla
          predetta  data,  a  condizione  che   abbiano   almeno   un
          contributo accreditato  derivante  da  effettiva  attivita'
          lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
          30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre  2013  non
          svolgano attivita' lavorativa riconducibile a  rapporto  di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato." 
              "195. Il trattamento pensionistico con  riferimento  ai
          soggetti di cui al comma  194  non  puo'  avere  decorrenza
          anteriore al 1° gennaio 2014." 
              "196. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definite le modalita' di attuazione  del  comma
          194 sulla base di quanto stabilito dal  comma  197.  L'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento
          inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che  intendono
          avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
          decorrenze vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sulla
          base della data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro.
          Qualora dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del
          limite numerico delle domande di  pensione  determinato  ai
          sensi del comma 197, l'INPS non prende in  esame  ulteriori
          domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
          benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194." 
              "197. I benefici di cui al comma 194 sono  riconosciuti
          nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo  di  203
          milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, 197 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  110
          milioni di euro per l'anno 2017, 83  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, 81 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  26
          milioni di euro per l'anno 2020." 
              "198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
          194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto  previsto
          dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  102,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  e  all'effettivo
          conseguente rifinanziamento del Fondo di  cui  all'articolo
          1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre  2012,
          n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri  di
          cui al comma 197, il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
          235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
          come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3,
          primo periodo,  del  decreto-legge  n.  102  del  2013,  e'
          ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di
          euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per  l'anno  2016,
          38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro  per
          l'anno 2018, 69 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  26
          milioni di euro per l'anno 2020.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  10
          ottobre  2014,  n.  147  (Modifiche  alla  disciplina   dei
          requisiti  per  la  fruizione  delle  deroghe   riguardanti
          l'accesso al trattamento  pensionistico),  come  modificato
          dal comma 269 della presente legge: 
              "Art.  2.  Requisiti  di  accesso  e  decorrenze  delle
          prestazioni pensionistiche 
              1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
          di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore dell' articolo  24  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214  ,  ferme  restando  le
          salvaguardie  previste  dall'articolo  24,  comma  14,  del
          medesimo decreto-legge n.  201  del  2011  ,  e  successive
          modificazioni, dall' articolo 22 del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 , come modificato dall'articolo 1 della
          presente legge, dall' articolo 1, commi da 231 a 234, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          dagli articoli 11 e  11-bis  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          ottobre 2013, n. 124  ,  dall'articolo  2,  commi  5-bis  e
          5-ter,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101   ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125 , e dall' articolo 1, commi  da  194  a  198,  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  dai  relativi  decreti
          attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          1º giugno 2012,  8  ottobre  2012,  22  aprile  2013  e  14
          febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del  21  gennaio
          2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014,
          continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che  maturano
          i requisiti per  il  pensionamento  successivamente  al  31
          dicembre 2011: 
              a)  nel  limite  di  5.500  soggetti,   ai   lavoratori
          collocati in  mobilita'  ordinaria  a  seguito  di  accordi
          governativi  o  non  governativi,  stipulati  entro  il  31
          dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro  il  30
          settembre 2012 e che  perfezionano,  entro  il  periodo  di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all' articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero,
          anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
          dodici mesi dalla fine dello stesso  periodo,  i  requisiti
          vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 . Il versamento volontario di
          cui  alla  presente   lettera,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni  dell'articolo  6,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo'  riguardare  anche
          periodi eccedenti i  sei  mesi  precedenti  la  domanda  di
          autorizzazione stessa. Tale versamento puo' comunque essere
          effettuato solo con riferimento ai dodici  mesi  successivi
          al  termine  di  fruizione  dell'indennita'  di   mobilita'
          indicato dalla presente lettera; 
              b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di  cui
          all' articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27
          dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti
          utili  a   comportare   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, entro il  quarantottesimo  mese  successivo  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
          del 2011; 
              c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all' articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  i  quali  perfezionano  i
          requisiti utili a comportare la decorrenza del  trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, entro il  quarantottesimo  mese  successivo  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
          del 2011; 
              d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori  di  cui
          all'articolo   24,   comma   14,   lettera   e-ter),    del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214  ,  i
          quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
          decorrenza  del  trattamento  pensionistico,   secondo   la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del citato  decreto-legge  n.  201  del  2011  ,  entro  il
          quarantottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
              e) nel limite di  4.000  soggetti,  ai  lavoratori  con
          contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal  lavoro
          tra  il  1º  gennaio  2007  e  il  31  dicembre  2011,  non
          rioccupati a tempo indeterminato, i  quali  perfezionano  i
          requisiti utili a comportare la decorrenza del  trattamento
          pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011 , entro il quarantottesimo  mese  successivo  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 
              2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a),  che
          siano gia' stati autorizzati  ai  versamenti  volontari  in
          data antecedente all'entrata in vigore della presente legge
          e per i quali siano decorsi i termini  di  pagamento,  sono
          riaperti a domanda i termini  dei  versamenti  relativi  ai
          dodici mesi successivi alla fine del periodo  di  fruizione
          dell'indennita' di mobilita' come specificato nel  medesimo
          comma 1. 
              3. Il trattamento  pensionistico,  con  riferimento  ai
          soggetti di  cui  al  presente  articolo,  non  puo'  avere
          decorrenza anteriore alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. 
              4. Ai fini della presentazione delle istanze  da  parte
          dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   si
          applicano   per   ciascuna    categoria    di    lavoratori
          salvaguardati  le   specifiche   procedure   previste   nei
          precedenti provvedimenti in  materia  di  salvaguardia  dei
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima della data di entrata in vigore dell' articolo 24 del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214  ,  da
          ultimo stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 89 del  16  aprile  2014.  L'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
          monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai
          lavoratori  di  cui  al  presente  articolo  che  intendono
          avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
          decorrenze vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          del citato decreto-legge n. 201 del 2011 , sulla base della
          data di cessazione del rapporto di  lavoro,  e  provvede  a
          pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al
          fine di rispettare le vigenti disposizioni  in  materia  di
          tutela dei  dati  personali,  i  dati  raccolti  a  seguito
          dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di  evidenziare
          le  domande  accolte,  quelle  respinte   e   le   relative
          motivazioni.   Qualora   dal   monitoraggio   risulti    il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6,  l'INPS  non
          prende  in  esame  ulteriori   domande   di   pensionamento
          finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente
          articolo. 
              5. Sulla base  dei  dati  del  monitoraggio  effettuato
          dall'INPS,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle
          Camere  una  relazione  in  ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni di salvaguardia, con  particolare  riferimento
          al  numero  di  lavoratori  salvaguardati  e  alle  risorse
          finanziarie utilizzate. 
              6.  I  benefici  di  cui  al  presente  articolo   sono
          riconosciuti nel limite di 32.100  soggetti  e  nel  limite
          massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218  milioni
          di euro per l'anno 2015, 378 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303  milioni  di
          euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno  2019,
          128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per
          l'anno  2021  e  4  milioni  di  euro  per   l'anno   2022.
          Conseguentemente, all' articolo 1, comma 235,  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e successive  modificazioni,  gli
          importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente
          incrementati degli importi di cui al precedente periodo.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 11  e  24
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):