art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
              "Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36." 
              "Art. 11. Norme in materia di trattamento  speciale  di
          disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili
          ed affini 
              1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427,  i
          commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:  "Hanno
          diritto al trattamento speciale  i  lavoratori  di  cui  al
          primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di
          cessazione del rapporto di lavoro, siano  stati  versati  o
          siano  dovuti   all'assicurazione   obbligatoria   per   la
          disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili
          o  quarantatre'  contributi  settimanali  per   il   lavoro
          prestato nel settore dell'edilizia". 
              2. Nelle aree nelle quali  il  CIPI,  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta  la
          sussistenza di uno stato di  grave  crisi  dell'occupazione
          conseguente   al   previsto   completamento   di   impianti
          industriali o di opere pubbliche di grandi  dimensioni,  ai
          lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree  e
          nelle  predette  attivita',  per  un  periodo   di   lavoro
          effettivo non inferiore  a  diciotto  mesi  e  siano  stati
          licenziati, dopo che l'avanzamento dei lavori  edili  abbia
          superato il settanta per cento, il trattamento speciale  di
          disoccupazione  e'  corrisposto   nella   misura   prevista
          dall'articolo 7 e per un periodo non superiore  a  diciotto
          mesi, elevabile a ventisette nelle aree  di  cui  al  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218. I  trattamenti  di  cui  al  presente
          articolo   rientrano   nella    sfera    di    applicazione
          dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              3. I  lavoratori  di  cui  al  comma  2  non  residenti
          nell'area in cui sono completati i lavori, hanno diritto al
          trattamento di  cui  al  medesimo  comma  se  residenti  in
          circoscrizioni che presentino un  rapporto  superiore  alla
          media  nazionale  tra  iscritti  alla   prima   classe   di
          collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro. 
              4. Le imprese edili impegnate  in  opere  o  in  lavori
          finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni
          o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori
          titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui
          ai commi  1  e  2,  una  percentuale  delle  assunzioni  da
          effettuare in  aggiunta  all'organico  aziendale  esistente
          all'atto  dell'affidamento  dei  lavori,  ai   fini   dello
          svolgimento di tali opere e  lavori.  Tale  percentuale  e'
          determinata dalla Commissione regionale  per  l'impiego  in
          misura  non  superiore  al  venticinque  per  cento  ed  e'
          comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1." 
              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici  dipendenti,
          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  conseguenza  di   una
          riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni  urgenti
          in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli  oneri
          sociali), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1994, n. 451: 
              "Art. 3. Trattamenti di disoccupazione. 
              1. La percentuale di  commisurazione  dell'importo  del
          trattamento ordinario di disoccupazione e'  elevata  al  27
          per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per
          cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994. 
              2.  La   disciplina   dell'importo   massimo   di   cui
          all'articolo unico, secondo comma, della  legge  13  agosto
          1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione
          anche al trattamento  ordinario  di  disoccupazione  avente
          decorrenza successiva alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              3. Nel caso di attuazione di programma  di  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
          licenziati ai sensi dell' art. 4, L.  23  luglio  1991,  n.
          223, i quali abbiano una  anzianita'  aziendale  di  almeno
          trentasei  mesi,  di  cui  almeno  ventiquattro  di  lavoro
          effettivamente  prestato,  ivi  compresi   i   periodi   di
          sospensione del lavoro derivanti da  ferie,  festivita'  ed
          infortuni, hanno diritto al trattamento  di  disoccupazione
          speciale previsto dall' articolo 11, comma 2, della  citata
          legge n. 223 del 1991. 
              4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per  quelli  di
          cui all' articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio  1991,
          n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti  al  comma  3,
          licenziati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto  ed  entro  il  31  dicembre  1994  da
          imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di  cui
          all' articolo 7, commi 5, 6 e  7,  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223, anche al di la' dei limiti  territoriali  ivi
          previsti.". 
              Il citato decreto-legge n. 201 del 2011  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
          conferita dall'articolo 1, comma  39,  della  L.  8  agosto
          1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di  riscatto  e
          di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): 
              "Art. 6. Presupposti di ammissione. 
              1. La  contribuzione  volontaria  puo'  essere  versata
          anche per i sei mesi precedenti la  data  di  presentazione
          della domanda. 
              2. La  contribuzione  volontaria  non  e'  ammessa  per
          contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme  di
          previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici
          e  privati,  per   lavoratori   autonomi   e   per   liberi
          professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di
          decorrenza della pensione diretta liquidata a carico  delle
          predette forme di previdenza." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   6   e   7
          dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1991: 
              "Art. 8. Collocamento dei lavoratori in mobilita' 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6,  nonche'  per  quelle  dei  periodi  di  prova  di   cui
          all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le  indennita'  di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono  sospesi.  Tali
          giornate non sono computate ai  fini  della  determinazione
          del periodo di durata  dei  predetti  trattamenti  fino  al
          raggiungimento di un numero di giornate pari a  quello  dei
          giorni complessivi di spettanza del trattamento. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          42 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
              "Art. 42. Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
          grave 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
          fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
          legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
          patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
          fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
          caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
          diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
          caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
          congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 268 
              Il testo dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201  del
          2011 e' citato nelle Note al comma 265. 
              Note al comma 269 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 147
          del 2014 e' citato nelle Note al comma 265. 
              Note al comma 270 
                
              Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della  legge  n.
          228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263. 
              Note al comma 271 
              Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della  legge  n.
          228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189 e successive modificazioni: 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Note al comma 272 
              Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della  legge  n.
          228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263. 
              Note al comma 273 
              Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della  legge  n.
          228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263. 
              Note al comma 274 
              Si riporta il testo del comma 117 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
          27 marzo 1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano  ai  fini  del  conseguimento  del  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico  nel  corso  degli
          anni 2015, 2016, 2017 e 2018  senza  la  corresponsione  di
          ratei arretrati, sulla base della normativa  vigente  prima
          dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201  del
          2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle  imprese  che
          hanno svolto attivita' di scoibentazione  e  bonifica,  che
          hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto  della
          chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso  cui
          erano occupati e il cui sito e'  interessato  da  piano  di
          bonifica da parte dell'ente  territoriale,  che  non  hanno
          maturato i requisiti  anagrafici  e  contributivi  previsti
          dalla  normativa  vigente,  che  risultano   ammalati   con
          patologia asbesto-correlata  accertata  e  riconosciuta  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992,
          n. 257, e successive modificazioni.". 
              Note al comma 275 
              Il testo del comma 117 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 274. 
              Si riporta il testo del comma 115 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 190 del 2014, come modificato dal comma 279
          della presente legge: 
              "115.  Entro  il  31  dicembre  2016   gli   assicurati
          all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS,
          e  all'assicurazione  obbligatoria   contro   le   malattie
          professionali, gestita dall'INAIL,  dipendenti  da  aziende
          che hanno collocato tutti i  dipendenti  in  mobilita'  per
          cessazione  dell'attivita'  lavorativa,  i  quali   abbiano
          ottenuto  in  via  giudiziale   definitiva   l'accertamento
          dell'avvenuta  esposizione  all'amianto  per   un   periodo
          superiore a dieci anni e in quantita' superiori  ai  limiti
          di legge e che, avendo presentato  domanda  successivamente
          al 2 ottobre 2003,  abbiano  conseguentemente  ottenuto  il
          riconoscimento   dei   benefici   previdenziali   di    cui
          all'articolo 47 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, possono presentare domanda  all'INPS  per  il
          riconoscimento  della  maggiorazione  secondo   il   regime
          vigente al tempo in cui l'esposizione si e'  realizzata  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
          n.  257,  e  successive   modificazioni.   Le   prestazioni
          conseguenti non possono avere decorrenza  anteriore  al  1°
          gennaio 2015.". 
              Note al comma 276 
              Il testo del comma 117 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 274. 
              Note al comma 277 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme  relative  alla
          cessazione dell'impiego dell'amianto): 
              "Art. 13.  Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e pensionamento anticipato 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
          per un periodo superiore a  dieci  anni,  l'intero  periodo
          lavorativo soggetto all'assicurazione  obbligatoria  contro
          le  malattie   professionali   derivanti   dall'esposizione
          all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato,  ai  fini
          delle prestazioni pensionistiche, per  il  coefficiente  di
          1,25. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 278 
              La citata legge n. 257 del  1992  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O. 
                
              Note al comma 279 
              Il testo del comma 115 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 275. 
              Note al comma 280 
              Il testo del comma 18 dell'articolo 2  della  legge  n.
          335 del 1995 e' citato nelle Note al comma 203. 
              Note al comma 281 
              Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 1
          della legge 23  agosto  2004,  n.  243  (Norme  in  materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza  pubblica,  per  il  sostegno  alla   previdenza
          complementare e all'occupazione stabile e per  il  riordino
          degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria): 
              "1. - 8. (Omissis). 
              9. In via sperimentale, fino al 31  dicembre  2015,  e'
          confermata  la  possibilita'  di  conseguire   il   diritto
          all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita',  in
          presenza di un'anzianita' contributiva pari o  superiore  a
          trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a  57  anni
          per  le  lavoratrici  dipendenti  e  a  58  anni   per   le
          lavoratrici autonome, nei confronti delle  lavoratrici  che
          optano  per  una  liquidazione  del  trattamento   medesimo
          secondo le  regole  di  calcolo  del  sistema  contributivo
          previste dal decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  180.
          Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica  i  risultati
          della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di   una   sua
          eventuale prosecuzione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 12. Interventi in materia previdenziale 
              1. I soggetti che a decorrere dall'anno  2011  maturano
          il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia  a  65
          anni per gli uomini e a 60  anni  per  le  lavoratrici  del
          settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
          comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
          con modificazioni  con  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e
          successive modificazioni e integrazioni per le  lavoratrici
          del  pubblico  impiego  ovvero  alle  eta'  previste  dagli
          specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il
          diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              I soggetti di cui al  presente  comma  che  maturano  i
          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il
          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con
          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che
          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per
          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola
          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,
          n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ai   trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1º gennaio 2011.». 
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
              a)  lavoratori  dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
              b)  lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il   titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30  aprile
          2010; 
              c)  ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore   del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
              6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
              a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; 
              b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000  euro  ma
          inferiore a 100.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
              c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  100.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              10. 
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              12. 
              12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
          247. Resta fermo che  la  rideterminazione  aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              12-sexies. All'articolo  22-ter  del  decreto-legge  1º
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1º  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020». 
              12-septies.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184. 
              12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1º luglio 2010. 
              12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1º luglio 2010. 
              12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente». 
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n.  322,  l'articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo  124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
          della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
              12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche. 
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista.". 
              Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della  legge  n.
          228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263. 
              Note al comma 282 
              Il testo del comma 24 dell'articolo 4 della legge n. 92
          del 2012 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
          n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Note al comma 283 
              Il testo del comma 24 dell'articolo 4 della legge n. 92
          del 2012 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Note al comma 284 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge
          n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma 265. 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          41 del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 41. Contratti di solidarieta' espansiva 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. Ai fini dell'individuazione  della  retribuzione  da
          assumere quale base di calcolo per la determinazione  delle
          quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
          prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma  5,  e'
          neutralizzato il numero delle settimane di lavoro  prestate
          a  tempo  parziale,  ove  cio'  comporti   un   trattamento
          pensionistico piu' favorevole. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 5. Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per
          le Politiche Attive del Lavoro 
              1.  Le  risorse  complessive  attribuite  all'ANPAL   a
          decorrere dall'anno 2016 sono costituite: 
              a) dal  finanziamento  annuale,  per  il  funzionamento
          dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato  di
          previsione dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali; 
              b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di  cui
          all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147; 
              c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
              d)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni secondo quanto  disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
              2. A decorrere  dal  2016  le  entrate  del  contributo
          integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
          1978, n.  845,  e  successive  modificazioni,  relativo  ai
          datori di lavoro non aderenti ai  fondi  interprofessionali
          per la formazione continua, sono  versate  per  il  50  per
          cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante  50
          per  cento  al  Fondo  sociale  per  l'occupazione   e   la
          formazione, di cui all'articolo  18  del  decreto-legge  29
          novembre 2008 n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              3. Con il decreto di cui al  successivo  comma  4  puo'
          essere individuata una quota non superiore al 20 per  cento
          delle  entrate  annue  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
          destinata a far fronte ad esigenze gestionali e  operative,
          ivi incluso l'incremento della dotazione organica. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
          gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate  all'ANPAL
          quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016: 
              a)  alla  quota  parte  del  Fondo  per   l'occupazione
          alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2; 
              b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
          maggio 1999, n. 144; 
              c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui
          all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia  di
          formazione professionale): 
              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
              Per favorire l'accesso al Fondo sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.
          1041, un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
              4) dal 4,30 al 4 per cento; 
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata  in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente   comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977».". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): 
              "Art.  118.  Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo  1,  comma  4,
          lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n.  183,  che  ne
          riferisce  gli  esiti  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Entro tre anni dall'entrata a regime dei
          fondi, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti  dagli
          stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e'  nominato
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso
          lo stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1º gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 9
          del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148  (Interventi
          urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
              "Art. 9. Interventi di formazione professionale. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate
          costituite dall'aumento contributivo gia'  stabilito  dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 285 
              Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 41. Contratti di solidarieta' espansiva 
              1. Nel  caso  in  cui,  al  fine  di  incrementare  gli
          organici, i contratti  collettivi  aziendali  stipulati  ai
          sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo  n.  81  del
          2015, prevedano, programmandone le modalita' di attuazione,
          una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con  riduzione
          della retribuzione, e la  contestuale  assunzione  a  tempo
          indeterminato di nuovo personale, ai datori  di  lavoro  e'
          concesso,  per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei
          predetti contratti collettivi  e  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione, un contributo a carico della  Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali istituita presso l'INPS, di cui  all'articolo
          37 della legge n. 88 del 1989, pari,  per  i  primi  dodici
          mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
          contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni
          successivi   il    predetto    contributo    e'    ridotto,
          rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. 
              2. In sostituzione del contributo di cui  al  comma  1,
          per i lavoratori di eta' compresa tra i  15  e  i  29  anni
          assunti in forza dei contratti collettivi di cui  al  comma
          1, per i primi tre anni e comunque non oltre il  compimento
          del ventinovesimo anno di eta' del lavoratore  assunto,  la
          quota di contribuzione a carico del  datore  di  lavoro  e'
          dovuta in misura corrispondente a quella prevista  per  gli
          apprendisti, ferma restando la contribuzione a  carico  del
          lavoratore nella misura prevista  per  la  generalita'  dei
          lavoratori. 
              2-bis. Nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da
          riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della
          retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 5, i datori di  lavoro,  gli  enti
          bilaterali o i Fondi di solidarieta' di cui  al  titolo  II
          del presente decreto possono versare  la  contribuzione  ai
          fini pensionistici correlata  alla  quota  di  retribuzione
          persa, nei casi in cui tale contribuzione  non  venga  gia'
          riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti
          non sono riconosciute le agevolazioni contributive  di  cui
          ai commi 1 e 2. 
              3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1
          e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti  le
          assunzioni, abbiano  proceduto  a  riduzioni  di  personale
          ovvero  a  sospensioni  di  lavoro  in  regime   di   cassa
          integrazione guadagni straordinaria. 
              4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in  forza
          dei contratti collettivi di  cui  al  comma  1  non  devono
          determinare  nelle  unita'  produttive  interessate   dalla
          riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della
          manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero  di
          quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che  cio'  sia
          espressamente previsto dai contratti collettivi in  ragione
          della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile,  in
          possesso delle qualifiche con  riferimento  alle  quali  e'
          programmata l'assunzione. 
              5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano  stati
          stipulati i contratti collettivi di cui  al  comma  1,  che
          abbiano  una  eta'  inferiore  a  quella  prevista  per  la
          pensione di vecchiaia di non piu' di  ventiquattro  mesi  e
          abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
          pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e  con  decorrenza
          dal  mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il
          suddetto trattamento di  pensione  nel  caso  in  cui  essi
          abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro  di
          durata non  superiore  alla  meta'  dell'orario  di  lavoro
          praticato prima della  riduzione  convenuta  nel  contratto
          collettivo. Il  trattamento  spetta  a  condizione  che  la
          trasformazione del rapporto avvenga  entro  un  anno  dalla
          data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
          forza di clausole che  prevedano,  in  corrispondenza  alla
          maggiore  riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento
          dell'occupazione.  Limitatamente  al  predetto  periodo  di
          anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile  con
          la   retribuzione   nel   limite   massimo   della    somma
          corrispondente al trattamento retributivo perso al  momento
          della trasformazione del rapporto da tempo  pieno  a  tempo
          parziale ai sensi del presente comma, ferma restando  negli
          altri casi la disciplina vigente in materia  di  cumulo  di
          pensioni e reddito da lavoro. 
              6. Ai fini dell'individuazione  della  retribuzione  da
          assumere quale base di calcolo per la determinazione  delle
          quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
          prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma  5,  e'
          neutralizzato il numero delle settimane di lavoro  prestate
          a  tempo  parziale,  ove  cio'  comporti   un   trattamento
          pensionistico piu' favorevole. 
              7. I contratti collettivi di  cui  al  comma  1  devono
          essere depositati  presso  la  direzione  territoriale  del
          lavoro.  L'attribuzione  del  contributo   e'   subordinata
          all'accertamento, da parte della direzione territoriale del
          lavoro, della corrispondenza tra  la  riduzione  concordata
          dell'orario di lavoro  e  le  assunzioni  effettuate.  Alla
          direzione territoriale del lavoro e'  demandata,  altresi',
          la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei
          contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione  del
          contributo nei casi di accertata violazione. 
              8. I lavoratori assunti a norma del  presente  articolo
          sono esclusi dal computo dei limiti  numerici  previsti  da
          leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione
          di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni
          di carattere finanziario e creditizio.". 
                
              Note al comma 286 
              Si riporta il testo del comma 483 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Comma 483 
              483.  Per  il  periodo   2014-2018   la   rivalutazione
          automatica  dei  trattamenti  pensionistici,   secondo   il
          meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: 
              a) nella misura del 100 per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte
          il trattamento minimo INPS.  Per  le  pensioni  di  importo
          superiore a tre volte  il  predetto  trattamento  minimo  e
          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              b) nella misura del 95  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              c) nella misura del 75  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              d) nella misura del 50  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite, incrementato della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              e) nella misura del 40 per cento, per  l'anno  2014,  e
          nella misura del 45 per  cento,  per  ciascuno  degli  anni
          2015, 2016, 2017 e 2018, per  i  trattamenti  pensionistici
          complessivamente  superiori  a  sei  volte  il  trattamento
          minimo INPS con  riferimento  all'importo  complessivo  dei
          trattamenti medesimi e, per  il  solo  anno  2014,  non  e'
          riconosciuta  con  riferimento  alle   fasce   di   importo
          superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al  comma
          236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
          il primo periodo e' soppresso,  e  al  secondo  periodo  le
          parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.". 
                
              Note al comma 288 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 1986): 
              "Art. 24. 1. - 4. (Omissis). 
              5. Con decreto del Ministro del tesoro e  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
          20  novembre  di  ciascun  anno,  saranno  determinate   le
          percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
          e le modalita' di corresponsione  dei  conguagli  derivanti
          dagli scostamenti tra i valori  come  sopra  determinati  e
          quelli accertati. 
              (Omissis).". 
                
              Note al comma 289 
              Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della  legge  n.
          228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263. 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          della citata legge n. 247 del 2007: 
              "1. - 2. (Omissis). 
              3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
          di tre anni e, in ogni caso, non inferiore  a  57  anni  di
          eta', fermi restando  il  requisito  minimo  di  anzianita'
          contributiva di 35 anni  e  il  regime  di  decorrenza  del
          pensionamento secondo le modalita' di cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettere c) e d), della legge 23  agosto  2004,  n.
          243; 
              b)   i   lavoratori   siano   impegnati   in   mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          «linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
              c) i lavoratori che al  momento  del  pensionamento  di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
          medesima: 
              1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di  sette
          anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
              2) a regime, un periodo pari almeno  alla  meta'  della
          vita lavorativa; 
              d) stabilire la documentazione e gli elementi di  prova
          in  data  certa  attestanti   l'esistenza   dei   requisiti
          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
          dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
          richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
          procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
          ispettiva; 
              e) prevedere  sanzioni  amministrative  in  misura  non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  484  del  codice
          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
          dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
          somme indebitamente corrisposte; 
              f) assicurare, nella specificazione dei criteri per  la
          concessione dei benefici, la coerenza con il  limite  delle
          risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
          dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
          200 milioni per il 2010,  312  milioni  per  il  2011,  350
          milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
              g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
          accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
          emerga,  dal  monitoraggio  delle  domande   presentate   e
          accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
          risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
          tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
          ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo  21  aprile   2011,   n.   67,   e   successive
          modificazioni (Accesso anticipato al pensionamento per  gli
          addetti  alle  lavorazioni   particolarmente   faticose   e
          pesanti, a norma dell'articolo 1  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183): 
              "Art. 7. Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri di cui al presente  decreto  legislativo,
          valutati in 312  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  350
          milioni di euro per l'anno 2012 , 383 milioni di  euro  per
          gli anni 2013 e 2014 e 233  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge  24
          dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.". 
              Note al comma 290 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   1-bis,   3   e   4
          dell'articolo 13 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "1. - (Omissis). 
              1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi
          di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli  indicati
          nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
          credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che  non
          concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 
              1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
          a 24.000 euro; 
              2) 960 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro. 
              2. (Omissis). 
              3.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono  uno  o  piu'  redditi  di   pensione   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
          dall'imposta lorda, non cumulabile con  quella  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
          pensione nell'anno, pari a: 
              a) 1.783 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          7.750 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 690 euro; 
              b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra  528  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.250  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  7.750
          euro ma non a 15.000 euro; 
              c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
              4. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  dei
          soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono  uno  o
          piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49,  comma  2,
          lettera a), spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  in
          luogo di quella di cui al comma 3  del  presente  articolo,
          rapportata  al  periodo  di  pensione   nell'anno   e   non
          cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
              b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 15.000 euro; 
              c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 291 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
          n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Note al comma 292 
              Si riporta il testo vigente del comma 116 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "116. Le prestazioni assistenziali  del  Fondo  per  le
          vittime dell'amianto di  cui  all'articolo  1,  comma  241,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  istituito  presso
          l'INAIL, sono estese in  via  sperimentale,  per  gli  anni
          2015, 2016 e 2017, ai malati  di  mesotelioma  che  abbiano
          contratto la  patologia,  o  per  esposizione  familiare  a
          lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto  ovvero
          per esposizione ambientale comprovata.  Le  prestazioni  di
          cui al presente comma sono a  valere  sulle  disponibilita'
          presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 241 dell'articolo
          1 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "241. E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          con contabilita' autonoma  e  separata,  un  Fondo  per  le
          vittime dell'amianto, in favore di  tutte  le  vittime  che
          hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
          all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
          in favore degli eredi.". 
              Note al comma 293 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271. 
                
              Note al comma 294 
              Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 150
          del 2015 e' citato nelle Note al comma 284. 
              Il testo dell'articolo 25 della legge n. 845  del  1978
          e' citato nelle Note al comma 284. 
              Il testo dell'articolo 118 della legge n. 388 del  2000
          e' citato nelle Note al comma 284. 
              Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185  del
          2008 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Note al comma 295 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11 del decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre
          2013, n. 157 (Regolamento di armonizzazione  dei  requisiti
          di  accesso  al  sistema  pensionistico  di  categorie   di
          personale   iscritto   presso   l'INPS,    l'ex-ENPALS    e
          l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214): 
              "Art. 11. Deroghe 
              1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
          di regime delle decorrenze  dei  trattamenti  pensionistici
          vigenti al  31  dicembre  2013  continuano  ad  applicarsi,
          ancorche'   maturino   i   requisiti   per   l'accesso   al
          pensionamento  successivamente  alla  predetta   data,   ai
          soggetti di cui  agli  articoli  da  2  a  9  del  presente
          regolamento: 
              a) collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e
          24 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali  stipulati
          entro il 31 agosto 2013 ancorche' alla  medesima  data  gli
          stessi   lavoratori   ancora    non    risultino    cessati
          dall'attivita' lavorativa, i quali in ogni caso maturino  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all' articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) collocati in mobilita' lunga ai sensi  dell'articolo
          7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi
          stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima  data
          siano cessati dall'attivita' lavorativa; 
              c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati  autorizzati
          alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione  e  che
          perfezionino i requisiti anagrafici  e  contributivi  utili
          per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31
          agosto 2016; questi lavoratori  non  devono  aver  comunque
          ripreso      attivita'      lavorativa      successivamente
          all'autorizzazione  alla  prosecuzione   volontaria   della
          contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve
          risultare accreditato o accreditabile almeno un  contributo
          volontario; 
              d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in
          congedo per assistere figli con disabilita' grave ai  sensi
          dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
          2001, n. 151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla  data
          di inizio del predetto congedo del  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica, di cui all' articolo 1, comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni; 
              e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro  entro  il
          31  agosto  2013  in   ragione   di   accordi   individuali
          sottoscritti anche ai  sensi  degli  articoli  410,  411  e
          412-ter del codice di procedura civile e, senza  successiva
          rioccupazione  in  qualsiasi  altra  attivita'  lavorativa,
          avrebbero  maturato,  secondo  la   previgente   disciplina
          pensionistica, la decorrenza del trattamento  pensionistico
          entro il 31 agosto 2016; 
              f)  che,  in  applicazione  di  accordi  collettivi  di
          incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello  nazionale,  senza  successiva   rioccupazione   in
          qualsiasi altra attivita'  lavorativa  avrebbero  maturato,
          secondo  la   previgente   disciplina   pensionistica,   la
          decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto
          2016; 
              g)   collocati   in   cassa    integrazione    guadagni
          straordinaria  finalizzata  al  prepensionamento  ai  sensi
          dell' articolo 37, comma  1,  lettera  a),  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416,  in  forza  di  accordi  di  procedura
          sottoscritti entro il 31 agosto 2013. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          37 della legge 5 agosto  1981,  n.  416  (Disciplina  delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria): 
              "Art. 37. Esodo e prepensionamento. 
              1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e'  data
          facolta' di optare, entro sessanta  giorni  dall'ammissione
          al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero,  nel  periodo
          di  godimento  del  trattamento  medesimo,  entro  sessanta
          giorni  dal  maturare  delle   condizioni   di   anzianita'
          contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: 
              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
          citato  articolo  35  sono  riconosciuti  utili   d'ufficio
          secondo quanto previsto dalla presente lettera; 
              b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti dalle imprese editrici di  giornali  quotidiani,
          di giornali periodici e di agenzie di stampa  a  diffusione
          nazionale, limitatamente al numero di  unita'  ammesso  dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
          del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  sulla
          base delle risorse finanziarie e disponibili e per  i  soli
          casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza  di
          crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione  di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano stati maturati almeno  diciotto  anni  di  anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo  4  del  regolamento  adottato  dall'INPGI  e
          approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995,  di
          cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale  n.  234
          del 6 ottobre 1995. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 300 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247
          del 2007 e' citato nelle Note al comma 289. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
          del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
          modificazioni (Accesso anticipato al pensionamento per  gli
          addetti  alle  lavorazioni   particolarmente   faticose   e
          pesanti, a norma dell'articolo 1  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183): 
              "Art. 7. Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri di cui al presente  decreto  legislativo,
          valutati in 312  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  350
          milioni di euro per l'anno 2012 , 383 milioni di  euro  per
          gli anni 2013 e 2014 e 233  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge  24
          dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 301 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 4
          della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino  del  settore
          termale): 
              " Art. 4. Erogazione delle cure termali. 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.  L'unitarieta'  del   sistema   termale   nazionale,
          necessaria   in   rapporto   alla   specificita'   e   alla
          particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
          assicurata  da   appositi   accordi   stipulati,   con   la
          partecipazione del Ministero della sanita', tra le  regioni
          e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le
          organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
          aziende termali; tali accordi  divengono  efficaci  con  il
          recepimento da parte  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
          3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          della citata legge n. 323 del 2000: 
              "Art. 5.  Regimi  termali  speciali  e  rilancio  degli
          stabilimenti termali. 
              1. Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  agli
          assicurati  aventi  diritto  avviati  alle   cure   termali
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  e
          dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo  6
          del decreto-legge 20 settembre 1995,  n.  390,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le
          prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS  e
          dall'INAIL con oneri a  carico  delle  rispettive  gestioni
          previdenziali. 
              (Omissis).".