art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
              Note al comma 337 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del  citato
          decreto-legge n. 83 del 2014: 
              "Art.  7.  Piano  strategico   Grandi   Progetti   Beni
          culturali e altre misure urgenti per  il  patrimonio  e  le
          attivita' culturali 
              1. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per
          i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  e'  adottato,
          entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche  in
          data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni
          culturali»,  ai  fini  della   crescita   della   capacita'
          attrattiva del Paese. Il Piano individua  beni  o  siti  di
          eccezionale interesse culturale e  di  rilevanza  nazionale
          per i quali sia necessario e urgente realizzare  interventi
          organici  di  tutela,  riqualificazione,  valorizzazione  e
          promozione  culturale,  anche   a   fini   turistici.   Per
          l'attuazione degli interventi del Piano strategico  «Grandi
          Progetti Beni culturali»  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
          milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015
          e 50 milioni di euro per il  2016.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2014,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
          Piano  strategico  «Grandi  Progetti  Beni  culturali»   e'
          destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse  per
          le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti  in
          favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60,  comma
          4, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  come  da  ultimo
          sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro  il  31
          marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo presenta alle Camere una  relazione
          concernente gli interventi gia' realizzati e  lo  stato  di
          avanzamento di quelli avviati nell'anno  precedente  e  non
          ancora conclusi. 
              2. All'articolo 60, della legge 27  dicembre  2002,  n.
          289 e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento
          delle  risorse  aggiuntive  annualmente  previste  per   le
          infrastrutture e iscritte nello stato di  previsione  della
          spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
          destinata alla spesa per investimenti in  favore  dei  beni
          culturali. L'assegnazione della predetta quota e'  disposta
          dal   CIPE   nell'ambito   delle   risorse   effettivamente
          disponibili, su proposta del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
          della  finalizzazione  derivante   da   un   programma   di
          interventi in favore dei beni culturali»; 
              b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
              «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati  da
          enti locali nelle periferie urbane e' destinata  una  quota
          delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di  euro,
          per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.». 
              3. Nell'ambito delle  iniziative  del  Piano  nazionale
          garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per  la  cultura»
          previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  9  agosto  2013,  n.   99,   e'   rifinanziato   con
          stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015. 
              3-bis. Al terzo periodo del comma 24  dell'articolo  13
          del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  le
          parole: «entro il 30 giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «entro il 31 marzo 2015». 
              3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13  del  decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «25.  Entro  il  31  dicembre  2014,  con  decreto  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, sono disciplinati i  criteri  per
          l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma
          24 e sono previste le modalita' di attuazione dei  relativi
          interventi  anche  attraverso  apposita   convenzione   con
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)». 
              3-quater. Al fine di favorire  progetti,  iniziative  e
          attivita' di  valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio
          culturale   materiale   e   immateriale   italiano,   anche
          attraverso forme di confronto  e  di  competizione  tra  le
          diverse realta' territoriali, promuovendo la  crescita  del
          turismo  e  dei  relativi  investimenti,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  e'  adottato,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto,  il  "Programma
          Italia 2019", volto  a  valorizzare,  attraverso  forme  di
          collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti  locali,
          il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura  delle
          citta'  a  "Capitale  europea  della  cultura   2019".   Il
          "Programma Italia  2019"  individua,  secondo  principi  di
          trasparenza e pubblicita', anche tramite portale  web,  per
          ciascuna  delle  azioni  proposte,   l'adeguata   copertura
          finanziaria,  anche  attraverso  il  ricorso  alle  risorse
          previste dai programmi dell'Unione europea per  il  periodo
          2014-2020. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente
          il titolo di  "Capitale  italiana  della  cultura"  ad  una
          citta' italiana, sulla base  di  un'apposita  procedura  di
          selezione definita con decreto  del  Ministro  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, previa  intesa  in
          sede  di  Conferenza  unificata,  anche  tenuto  conto  del
          percorso di individuazione della citta' italiana  "Capitale
          europea della cultura 2019". I  progetti  presentati  dalla
          citta' designata "Capitale italiana della cultura" al  fine
          di  incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale
          materiale e immateriale hanno natura strategica di  rilievo
          nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, e sono  finanziati  a  valere  sulla
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  nel  limite  di  un
          milione di euro per ciascuno degli anni 2015,  2016,  2017,
          2018 e 2020. A tal  fine  il  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  propone  al  Comitato
          interministeriale  per  la   programmazione   economica   i
          programmi da finanziare con le risorse del medesimo  Fondo,
          nel  limite  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. In  ogni  caso,  gli  investimenti  connessi  alla
          realizzazione  dei   progetti   presentati   dalla   citta'
          designata "Capitale italiana della cultura",  finanziati  a
          valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
          coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
          dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno degli enti pubblici territoriali. 
              4. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.". 
              Note al comma 340 
              Si riporta il testo del comma 11-bis  dell'articolo  11
          del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni
          urgenti in materia di enti territoriali.  Disposizioni  per
          garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e  di
          controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
          Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
          rifiuti  e  di  emissioni  industriali),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  11.  Misure  urgenti  per   la   legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali 
              1. - 11. (Omissis). 
              11-bis. Le attivita'  di  riparazione  o  ricostruzione
          finanziate con  risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli
          edifici destinati alle attivita' di  cui  all'articolo  16,
          lettera a), della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono
          considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. La  scelta  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  di
          ricostruzione o riparazione  delle  chiese  o  degli  altri
          edifici di  cui  al  periodo  precedente,  che  siano  beni
          culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e'  effettuata
          dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo,  che  assumono  la
          veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
          33, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, con le modalita'  di  cui  all'articolo  197  del
          medesimo  codice.  Per  i   lavori   di   ricostruzione   o
          riparazione delle chiese o degli altri edifici  di  cui  al
          primo periodo del presente comma,  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre cinquanta anni, la  funzione  di  stazione
          appaltante di cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai
          competenti  uffici  territoriali  del  Provveditorato  alle
          opere pubbliche.  Al  fine  della  redazione  del  progetto
          preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei   lavori,   si
          applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice  di  cui
          al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni  caso,  nel
          procedimento di approvazione del progetto,  e'  assunto  il
          parere,  obbligatorio  e  non  vincolante,  della   diocesi
          competente.  La  stazione  appaltante  puo'   acquisire   i
          progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
          gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto e  depositati  presso  gli
          uffici competenti, verificandone la  conformita'  a  quanto
          previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  valutarne  la
          compatibilita' con i principi della tutela, anche  ai  fini
          del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,  nonche'  la   rispondenza   con   le   caratteristiche
          progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al
          comma  9  del  presente  articolo,  e  l'idoneita',   anche
          finanziaria, alla ristrutturazione  e  ricostruzione  degli
          edifici. Ogni eventuale ulteriore  revisione  dei  progetti
          che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza  maggiori
          oneri a carico della stazione  appaltante.  Dall'attuazione
          delle suddette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 342 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
          3 agosto 2009, n. 115  (Riconoscimento  della  personalita'
          giuridica della Scuola per l'Europa di Parma): 
              "Art. 2. Strutture scolastiche 
              1.  Fermo  restando  il  finanziamento  previsto  dall'
          articolo 1, comma 1342, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296,  e'  autorizzata   per   gli   anni   2009   e   2010,
          rispettivamente,  la  spesa  di  euro  569.000  e  di  euro
          5.474.000,  per  la  costruzione  della  nuova  sede  della
          Scuola. Gli  ulteriori  oneri  necessari  per  la  medesima
          finalita', sono posti a carico della provincia e del comune
          di Parma, in conformita' a quanto convenuto  con  l'accordo
          di programma stipulato in data 9 novembre 2007. 
              2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2,  della  legge
          11 gennaio 1996, n. 23, sono altresi' poste a carico  della
          provincia e del comune di Parma: 
              a)   la   manutenzione   ordinaria   e    straordinaria
          dell'edificio destinato a sede della Scuola; 
              b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi
          impianti. 
              3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della  legge  11
          gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento  e  per  l'impianto
          del materiale didattico e scientifico che implica  rispetto
          delle  norme  sulla  sicurezza  e  sull'adeguamento   degli
          impianti, la provincia e il comune di Parma sono  tenuti  a
          dare  alla  Scuola  un   parere   obbligatorio   preventivo
          sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere  il  formale
          impegno   ad   adeguare   tali    locali    contestualmente
          all'impianto delle attrezzature.". 
              La citata legge n. 115 del  2009  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 13 agosto 2009, n. 187. 
              Note al comma 344 
              Il regio decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611  recante
          "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286. 
              Note al comma 346 
              Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge
          n. 78 del 2010 e' citato nelle Note al comma 322. 
              Si riporta il testo vigente del comma 557 dell'articolo
          1  della  citata  legge  n.  296  del  2006  e   successive
          modificazioni: 
              "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.". 
              Note al comma 347 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 13 della
          legge 11 novembre 1986, n. 771  (Conservazione  e  recupero
          dei rioni Sassi di Matera): 
              "Art. 5. Finanziamento. 
              1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni
          1986-1989 e' assegnato al comune di  Matera  un  contributo
          dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per
          ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per  ciascuno
          degli anni 1988 e 1989. 
              2. E' costituito presso  il  comune  un  fondo  globale
          specificamente destinato alle finalita' di cui all'articolo
          1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite.
          L'amministrazione  del   fondo   spetta   al   comune   che
          provvedera' ad aprire apposita contabilita' speciale presso
          la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera. 
              3.  All'onere  di  70  miliardi   di   lire   derivante
          dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987,
          1988 si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  dello
          stanziamcnto  iscritto  ai  fini  del  bilancio   triennale
          1986-1988 al capitolo 9001 dello stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986,  all'uopo
          utilizzando   lo   specifico   accantonamento   alla   voce
          «Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera». 
              4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare
          con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio." 
              "Art. 13. Personale. 
              1. Per le esigenze attuative e  organizzative  connesse
          alla presente legge il comune di Matera e'  autorizzato  ad
          assumere, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni,  con
          contratto di diritto privato, il seguente personale,  posto
          alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale: 
              a) architetti: n. 2; 
              b) ingegneri: n. 2; 
              c) geometri: n. 4; 
              d) geometri disegnatori: n. 4; 
              e) consulente legale: n. 1; 
              f) segretario dattilografo: n. 1. 
              2. I contratti hanno durata biennale. 
              3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte  a  valere
          sulle disponibilita' di cui all'articolo 5.". 
              Note al comma 348 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  9  della
          legge  29   luglio   2015,   n.   115   (Disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Disposizioni relative ai viaggi, alle  vacanze
          e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione  n.
          2012/4094 
              1.  Al  codice  della  normativa  statale  in  tema  di
          ordinamento e  mercato  del  turismo,  di  cui  al  decreto
          legislativo 23  maggio  2011,  n.  79,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 50, comma 2: 
              1) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «In
          ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti
          da polizze assicurative o  garanzie  bancarie  che,  per  i
          viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di
          un singolo Paese, garantiscono, nei casi  di  insolvenza  o
          fallimento  dell'intermediario  o  dell'organizzatore,   il
          rimborso del prezzo versato per  l'acquisto  del  pacchetto
          turistico e il rientro immediato del turista.»; 
              2) dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «L'obbligo,  per  l'organizzatore  e  l'intermediario,   di
          stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al  primo
          periodo decorre dal 30 giugno 2016.»; 
              3) il secondo periodo e' soppresso; 
              b) l'articolo 51 e' abrogato a decorrere dal 30  giugno
          2016. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 349 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 30 del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171: 
              "Art. 30.  Istituti  centrali  e  dotati  di  autonomia
          speciale 
              1. Sono istituti centrali: 
              a)  l'Istituto  centrale   per   il   catalogo   e   la
          documentazione; 
              b) l'Istituto centrale  per  il  catalogo  unico  delle
          biblioteche italiane; 
              c) l'Opificio delle pietre dure; 
              d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
              e)  l'Istituto  centrale   per   il   restauro   e   la
          conservazione del patrimonio archivistico e librario; 
              f) l'Istituto centrale per gli archivi; 
              g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 
              h) l'Istituto centrale per  la  grafica,  che  subentra
          all'Istituto nazionale per la grafica. 
              2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
              a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
              1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo
          Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma; 
              2) la Soprintendenza speciale per  Pompei,  Ercolano  e
          Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2; 
              b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
              1) l'Istituto  superiore  per  la  conservazione  e  il
          restauro; 
              2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
              3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
              4) l'Archivio Centrale dello Stato; 
              5) il Centro per il libro e la lettura. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 350 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          della legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione  del  «Giorno
          del  ricordo»  in  memoria  delle  vittime   delle   foibe,
          dell'esodo  giuliano-dalmata,  delle  vicende  del  confine
          orientale e concessione di un riconoscimento  ai  congiunti
          degli infoibati): 
              "2.  1.  Sono  riconosciuti  il  Museo  della  civilta'
          istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e  l'Archivio
          museo storico di Fiume, con sede a Roma. A  tale  fine,  e'
          concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere
          dall'anno  2004  all'Istituto  regionale  per  la   cultura
          istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui  a
          decorrere dall'anno 2004 alla Societa' di studi fiumani. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 351 
              Si riporta il testo vigente del comma 83  dell'articolo
          3  della  citata  legge  n.  662  del  1996,  e  successive
          modificazioni: 
              "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali del  gioco  del  lotto.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro e per i beni  culturali  e  ambientali,  da  emanare
          entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata in favore del Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla  nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi di lire, per il recupero e  la  conservazione  dei
          beni   culturali,   archeologici,    storici,    artistici,
          archivistici e librari, nonche' per interventi di  restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 616 dell'articolo
          2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "616. In relazione a quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita'    stabilite    dalle     stesse     disposizioni
          legislative.". 
              Note al comma 353 
              Si riporta  il  testo  dei  commi  3-octies,  5-decies,
          16-ter e 55 dell'articolo 2 del decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 225 (Proroga di termini previsti  da  disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              1. - 3-septies (Omissis). 
              3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica
          e occupazionale delle zone  colpite  dagli  eventi  sismici
          nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009,  di  cui  al
          capo  III  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, il Commissario delegato  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 4  ottobre  2007,  n.
          3614, provvede, entro il 30  giugno  2011,  ad  avviare  la
          bonifica del  sito  d'interesse  nazionale  di  «Bussi  sul
          Tirino», come individuato e  perimetrato  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          172 del 24 luglio  2008.  Le  opere  e  gli  interventi  di
          bonifica   e   messa   in   sicurezza    dovranno    essere
          prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse  e
          siti    limitrofi,    al    fine    di    consentirne    la
          reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          del presente comma, nel limite di 15 milioni  di  euro  per
          l'anno 2011, 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  e  15
          milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle
          risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77. 
              3-novies - 5-novies (Omissis). 
              5-decies.  Il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva
          centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
          nazionale triennale  della  pesca,  di  seguito  denominato
          «Programma  nazionale»,  contenente   gli   interventi   di
          esclusiva  competenza  nazionale  indirizzati  alla  tutela
          dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
          delle   imprese   di   pesca   nazionali,   nel    rispetto
          dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con  la
          normativa comunitaria. 
              5-undecies. - 16-bis (Omissis). 
              16-ter. Fino  al  31  dicembre  2018  e'  prorogato  il
          finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica
          e  coro   sinfonico   di   Milano   Giuseppe   Verdi,   con
          autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui. 
              16-quater. - 54. (Omissis). 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 355 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112: 
              "Art. 11. Disposizioni urgenti per il risanamento delle
          fondazioni lirico-sinfoniche  e  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza 
              1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del
          settore e di pervenire al risanamento delle gestioni  e  al
          rilancio     delle     attivita'      delle      fondazioni
          lirico-sinfoniche, gli enti di cui al  decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e successive  modificazioni,  e  di
          cui alla legge  11  novembre  2003,  n.  310  e  successive
          modificazioni,  di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
          versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano  far
          fronte ai debiti certi ed esigibili  da  parte  dei  terzi,
          ovvero  che  siano  stati  in  regime  di   amministrazione
          straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi,  ma  non
          abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano,
          entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
          conversione   del   presente   decreto,   al    commissario
          straordinario di cui al comma 3, un  piano  di  risanamento
          che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente
          non  compatibili  con   la   inderogabile   necessita'   di
          assicurare gli equilibri strutturali del  bilancio  stesso,
          sia     sotto     il     profilo      patrimoniale      che
          economico-finanziario,  entro  i  tre  successivi  esercizi
          finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
              a) la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del  debito
          della  fondazione  che  preveda  uno  stralcio  del  valore
          nominale complessivo del debito esistente  al  31  dicembre
          2012,  comprensivo  degli  interessi   maturati   e   degli
          eventuali  interessi  di  mora,  previa  verifica  che  nei
          rapporti con gli istituti bancari gli  stessi  non  abbiano
          applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
          affidamenti concessi alla fondazione stessa,  nella  misura
          sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure  di
          cui al presente  comma,  la  sostenibilita'  del  piano  di
          risanamento,  nonche'   gli   equilibri   strutturali   del
          bilancio,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
          economico-finanziario della fondazione; 
              b) l'indicazione della  contribuzione  a  carico  degli
          enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
              c) la riduzione della dotazione organica del  personale
          tecnico e amministrativo fino al  cinquanta  per  cento  di
          quella   in   essere   al   31   dicembre   2012   e    una
          razionalizzazione del personale artistico; 
              d) il divieto di ricorrere a nuovo  indebitamento,  per
          il periodo 2014-2016, salvo  il  disposto  del  ricorso  ai
          finanziamenti di cui al comma 6; nel  caso  del  ricorso  a
          tali finanziamenti nel piano devono essere indicate  misure
          di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il  rimborso   del
          finanziamento; 
              e) l'entita' del finanziamento dello  Stato,  a  valere
          sul  fondo   di   cui   al   comma   6,   per   contribuire
          all'ammortamento del debito, a  seguito  della  definizione
          degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
          precedente  lettera  a),  e   nella   misura   strettamente
          necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
              f) l'individuazione di soluzioni, compatibili  con  gli
          strumenti previsti dalle leggi di riferimento del  settore,
          idonee a riportare la  fondazione,  entro  i  tre  esercizi
          finanziari   successivi,   nelle   condizioni   di   attivo
          patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; 
              g)   la   cessazione   dell'efficacia   dei   contratti
          integrativi aziendali in vigore,  l'applicazione  esclusiva
          degli istituti giuridici e dei livelli  minimi  delle  voci
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          previsti dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro e la previsione che i contratti collettivi  dovranno
          in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
          stabiliti dal  piano.  Nelle  more  della  definizione  del
          procedimento  di  contrattazione  collettiva  nel   settore
          lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
          aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   29   giugno   2010,   n.   100,    le    fondazioni
          lirico-sinfoniche  che  hanno  presentato   il   piano   di
          risanamento  ai  sensi  del   presente   articolo   possono
          negoziare  ed   applicare   nuovi   contratti   integrativi
          aziendali, compatibili con i vincoli  finanziari  stabiliti
          dal  piano,  purche'   tali   nuovi   contratti   prevedano
          l'assorbimento senza ulteriori costi per la  fondazione  di
          ogni  eventuale  incremento   del   trattamento   economico
          conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro (C.C.N. L.) e ferma restando  l'applicazione  del
          procedimento  di  cui   al   comma   19   in   materia   di
          autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
          non conformita' dei contratti aziendali  con  il  contratto
          nazionale di lavoro; 
              g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella  persona  del
          legale rappresentante, di verificare che  nel  corso  degli
          anni non siano  stati  corrisposti  interessi  anatocistici
          agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 
              2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli  atti
          necessari a dare dimostrazione della  loro  attendibilita',
          della   fattibilita'   e   appropriatezza   delle    scelte
          effettuate,   nonche'   dell'accordo   raggiunto   con   le
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in
          ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e  g),
          sono  approvati,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, sentito  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti,  entro  trenta  giorni   dalla   loro
          presentazione, con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con  il  medesimo
          decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
          comma 6. Le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dei
          piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
          sono  approvate,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  venti
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   commissario
          straordinario del Governo che abbia  comprovata  esperienza
          di  risanamento   nel   settore   artistico-culturale.   Il
          commissario svolge, con  i  poteri  previsti  dal  presente
          articolo, le seguenti funzioni: 
              a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto
          previsto dall'articolo 9, commi 2  e  3,  presentati  dalle
          fondazioni ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  ne
          valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali  modifiche
          e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per  la
          rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di  cui  al
          comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica  della
          loro adeguatezza  e  sostenibilita',  all'approvazione  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Eventuali
          modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
          e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione  con  le
          associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
              b) sovrintende all'attuazione dei piani di  risanamento
          ed effettua  un  monitoraggio  semestrale  dello  stato  di
          attuazione degli stessi, redigendo  apposita  relazione  da
          trasmettere  al  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
          finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; 
              c) puo'  richiedere  le  integrazioni  e  le  modifiche
          necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
          al   presente   articolo,    tenuto    conto,    ai    fini
          dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
          avanzamento degli stessi; 
              d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
          di risanamento previsto dai piani approvati; 
              e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
          e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare  la
          coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
          previa diffida a provvedere entro un termine non  superiore
          a quindici giorni. 
              4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali
          necessarie per lo svolgimento dei compiti  del  commissario
          straordinario. 
              5. Con il decreto di cui al comma  3  e'  stabilito  il
          compenso  per  il  commissario  straordinario,  nel  limite
          massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, a  valere  sulle  risorse  di
          bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui  al
          comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
              6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un  fondo  di  rotazione  con
          dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per  la
          concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1  di
          finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 
              7. Al fine dell'erogazione  delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  il  commissario  straordinario   predispone   un
          contratto tipo, approvato  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, nel quale sono,  tra  l'altro,  indicati  il
          tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le   misure   di
          copertura  annuale  del  rimborso  del  finanziamento,   le
          modalita' di erogazione e di  restituzione  delle  predette
          somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
          termini  ivi  stabiliti  al  versamento   delle   rate   di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme, sia l'applicazione di  interessi  moratori.
          L'erogazione    delle    somme    e'    subordinata    alla
          sottoscrizione, da parte di ciascuna  delle  fondazioni  di
          cui al comma 1, di contratti conformi  al  contratto  tipo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  3  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15. 
              8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del  fondo  di
          cui  al  comma  6,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 
              9.  Nelle  more  del  perfezionamento  del   piano   di
          risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
          euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  su  indicazione  del
          Commissario straordinario, a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sulle  contabilita'  speciali  aperte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997, n. 135, e successive modificazioni, per  la  gestione
          dei fondi assegnati in  applicazione  dei  piani  di  spesa
          approvati ai sensi dell'articolo  7  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993,  n.  237,  intestate  ai  capi  degli
          Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
          i  conti  di  tesoreria  unica  degli  Istituti  dotati  di
          autonomia speciale di cui all'articolo  15,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  novembre  2007,  n.   233,   e   successive
          modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma  1
          che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
          da  pregiudicare  la   gestione   anche   ordinaria   della
          fondazione, alle seguenti condizioni: 
              a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
          nomina  del   Commissario   straordinario,   comunichi   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'avvio della  negoziazione  per  la  ristrutturazione  del
          debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
          nominale complessivo del debito stesso,  comprensivo  degli
          interessi maturati e degli  eventuali  interessi  di  mora,
          esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente  ad
          assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
          la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli
          equilibri strutturali del bilancio  della  fondazione,  sia
          sotto il profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,
          nonche' l'avvio delle  procedure  per  la  riduzione  della
          dotazione organica del personale tecnico  e  amministrativo
          nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
              b) la conclusione dell'accordo di  ristrutturazione  di
          cui alla lettera a), da inserire nel piano  di  risanamento
          di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale  comma
          per la presentazione del piano. 
              10. Il mancato verificarsi  delle  condizioni  previste
          dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
          comma 14. Le anticipazioni finanziarie  concesse  ai  sensi
          del comma 9 sono rimborsate  secondo  quanto  previsto  dai
          commi 6 e 7. 
              11. Al fine di  sostenere  gli  enti  che  operano  nel
          settore dei beni e  delle  attivita'  culturali,  a  valere
          sulle giacenze di cui al comma 9 sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello  Stato  ulteriori  importi  pari  a  3,5
          milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo. 
              12.  Resta  fermo  l'obbligo   di   completamento   dei
          versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, secondo  una  modulazione  temporale
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
          euro annui per il periodo 2014-2018. 
              13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in
          eccedenza all'esito della rideterminazione delle  dotazioni
          organiche di cui al comma 1,  alle  fondazioni  di  cui  al
          medesimo comma, fermo restando il divieto  di  procedere  a
          nuove  assunzioni  a   tempo   indeterminato,   e'   estesa
          l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera  a),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  ivi
          comprese le disposizioni in  materia  di  liquidazione  del
          trattamento  di  fine  rapporto  comunque  denominato.   Il
          personale  amministrativo  e  tecnico  dipendente  a  tempo
          indeterminato alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto che risulti ancora eccedente, e'  assunto  a  tempo
          indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
          fondazione,  dalla  societa'  Ales  S.p.A.,  in  base  alle
          proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
          finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
          d'idoneita'         finalizzata          all'individuazione
          dell'inquadramento nelle posizioni disponibili,  applicando
          al personale  assunto  la  disciplina  anche  sindacale  in
          vigore presso Ales S.p.A. 
              14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che non raggiungano entro l'esercizio  2016  condizioni  di
          equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto  il  profilo
          patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico
          sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
              15. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano  i
          propri statuti, entro il 31 dicembre  2014,  alle  seguenti
          disposizioni: 
              a) previsione di una struttura organizzativa articolata
          nei seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui
          compenso e' stabilito in conformita' ai  criteri  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze: 
              1) il presidente, nella persona del sindaco del  comune
          nel quale ha sede la fondazione, ovvero  nella  persona  da
          lui nominata,  con  funzioni  di  rappresentanza  giuridica
          dell'ente; la presente disposizione  non  si  applica  alla
          Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa  Cecilia,  che
          e' presieduta  dal  presidente  dell'Accademia  stessa,  il
          quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
              2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
          dai membri designati da ciascuno dei fondatori  pubblici  e
          dai soci privati  che,  anche  in  associazione  fra  loro,
          versino almeno il 5 per cento del contributo erogato  dallo
          Stato. Il numero dei componenti del consiglio di  indirizzo
          non deve comunque  superare  i  sette  componenti,  con  la
          maggioranza in ogni caso costituita  dai  membri  designati
          dai fondatori pubblici; 
              3) il sovrintendente, quale unico organo  di  gestione,
          nominato dal Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo su proposta del consiglio  di  indirizzo;  il
          sovrintendente  puo'  essere  coadiuvato  da  un  direttore
          artistico e da un direttore amministrativo; 
              4). 
              5) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri, rinnovabili per non piu' di  due  mandati,  di  cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          della Corte dei conti fra  i  magistrati  della  Corte  dei
          conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e uno in  rappresentanza  del  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Continuano
          ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367; 
              b) previsione della partecipazione dei soci privati  in
          proporzione agli apporti  finanziari  alla  gestione  o  al
          patrimonio  della  fondazione,  che   devono   essere   non
          inferiori al tre per cento; 
              c) previsione che il patrimonio sia  articolato  in  un
          fondo  di   dotazione,   indisponibile   e   vincolato   al
          perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo  di
          gestione,  destinato  alle  spese  correnti   di   gestione
          dell'ente. 
              16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
          essere anticipata  in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in
          scadenza. All'entrata in vigore  delle  nuove  disposizioni
          statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione,  ivi
          incluso il collegio dei  revisori  dei  conti.  Il  mancato
          adeguamento delle disposizioni statutarie  nei  termini  di
          cui al presente articolo determina comunque  l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367. 
              17. L'organo di indirizzo esercita le proprie  funzioni
          con l'obbligo di assicurare il pareggio  del  bilancio.  La
          violazione     dell'obbligo     comporta     l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367, e la responsabilita' personale ai sensi  dell'articolo
          1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto  della
          disciplina  in  tema  di  appalti  di  lavori,  servizi   e
          forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni. Le spese per  eventuali
          rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
          da  imputare  in   bilancio   con   copertura   finanziaria
          specificamente deliberata. 
              18. Anche agli effetti di quanto previsto dal  presente
          articolo in materia di  ripartizione  del  contributo,  gli
          organi  di  gestione  delle  fondazioni   lirico-sinfoniche
          coordinano i programmi e la realizzazione delle  attivita',
          sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto  alle
          altre   fondazioni   lirico-sinfoniche,   assicurando    il
          conseguimento di economie di  scala  nella  gestione  delle
          risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli,  e
          possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
          dal direttore generale competente, che  la  convoca,  anche
          per gruppi individuati per  zone  geografiche  o  specifici
          progetti comuni. La conferenza deve garantire  la  maggiore
          diffusione in ogni ambito  territoriale  degli  spettacoli,
          nonche'  la  maggiore  offerta   al   pubblico   giovanile,
          l'innovazione, la promozione di  settore  con  ogni  idoneo
          mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione  del
          costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio  di
          spettacoli o la realizzazione di coproduzioni,  di  singoli
          corpi artistici e di materiale  scenico,  e  la  promozione
          dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
          settore,  anche  con  riferimento  alla  nuova   produzione
          musicale. 
              19.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
          instaurato esclusivamente a  mezzo  di  apposite  procedure
          selettive pubbliche. Per la certificazione, le  conseguenti
          verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
          delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
          si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego,  intendendosi  per  trattamento  fondamentale  dei
          dipendenti delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  il  minimo
          retributivo,  gli  aumenti  periodici  di  anzianita',  gli
          aumenti di  merito  e  l'indennita'  di  contingenza.  Tali
          riduzioni non possono in ogni caso essere superiori  al  50
          per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di  base.  Il
          contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni
          del contratto nazionale di lavoro  ed  e'  sottoscritto  da
          ciascuna  fondazione  con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  mediante  sottoscrizione  di
          un'ipotesi di accordo da  inviare  alla  Corte  dei  conti.
          L'ipotesi di  accordo  deve  rappresentare  chiaramente  la
          quantificazione  dei   costi   contrattuali.   La   Sezione
          Regionale di controllo della  Corte  dei  conti  competente
          certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione   e
          bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla  ricezione,
          decorsi i quali la  certificazione  si  intende  effettuata
          positivamente. L'esito della certificazione  e'  comunicato
          alla fondazione, al Ministero dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  Se  la  certificazione  e'  positiva,   la
          fondazione e' autorizzata a  sottoscrivere  definitivamente
          l'accordo. In caso di  certificazione  non  positiva  della
          Sezione  Regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente, le parti contraenti non possono procedere  alla
          sottoscrizione definitiva  dell'ipotesi  di  accordo  e  la
          fondazione riapre le trattative per  la  sottoscrizione  di
          una nuova ipotesi  di  accordo,  comunque  sottoposta  alla
          procedura di certificazione prevista  dal  presente  comma.
          Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
          parti interessate possono ricorrere  alle  Sezioni  Riunite
          della Corte dei conti in  speciale  composizione  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. Le fondazioni, con apposita  delibera  dell'organo  di
          indirizzo,  da  adottare  entro  il  30   settembre   2014,
          procedono    a    rideterminare    l'organico    necessario
          all'attivita' da realizzare  nel  triennio  successivo.  La
          delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario
          e la copertura degli oneri  della  dotazione  organica  con
          risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 
              19-bis 
              20.  La  quota  del  fondo  unico  per  lo   spettacolo
          destinata   alle   fondazioni    lirico-sinfoniche,    come
          annualmente  determinata,  sentita  la  Consulta   per   lo
          spettacolo, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
          fondazione con decreto del direttore  generale  competente,
          sentita la competente commissione  consultiva,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) il 50 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita  in  considerazione  dei  costi   di   produzione
          derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
          fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce  la
          ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
          produzione; 
              b) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
          della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
              c) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione della  qualita'  artistica  dei
          programmi, con  particolare  riguardo  per  quelli  atti  a
          realizzare segnatamente in un arco  circoscritto  di  tempo
          spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati  da  un
          tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
              20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per
          cento del Fondo unico  per  lo  spettacolo  destinato  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata  alle  fondazioni
          che abbiano raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre
          esercizi finanziari precedenti. 
              21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sentita  la  competente  commissione
          consultiva,   sono   predeterminati   gli   indicatori   di
          rilevazione  della   produzione,   i   parametri   per   la
          rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
          i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
          programmi, il procedimento  di  erogazione  ai  fini  della
          attribuzione del contributo di cui al comma 20. 
              21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema  nazionale
          musicale di  eccellenza,  sono  altresi'  determinati,  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo non avente natura regolamentare  da  adottarsi,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro il 31 luglio 2014, i criteri  per  la  individuazione
          delle   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,   presentando
          evidenti peculiarita' per la specificita'  della  storia  e
          della cultura operistica e sinfonica italiana, per la  loro
          funzione  e  rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'
          produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche'  per  il
          significativo  e  continuativo   apporto   finanziario   di
          soggetti  privati,  si  dotano   di   forme   organizzative
          speciali.  Le  fondazioni  dotate  di  forme  organizzative
          speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al  comma
          1, percepiscono a decorrere dal 2015  un  contributo  dello
          Stato a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui
          alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  determinato  in  una
          percentuale con valenza triennale,  e  contrattano  con  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  un
          autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico  livello
          aziendale tutte le materie che sono regolate dal  Contratto
          collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.  L.)  di  settore  e
          dagli accordi integrativi aziendali,  previa  dimostrazione
          alle    autorita'    vigilanti     della     compatibilita'
          economico-finanziaria  degli  istituti  previsti  e   degli
          impegni  assunti.  Tali  fondazioni  sono  individuate  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo,  da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2014,
          aggiornabile triennalmente, e adeguano  i  propri  statuti,
          nei termini del comma 16, in deroga al  comma  15,  lettere
          a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.". 
              La  legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante   "Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4  maggio  1985,
          n. 104. 
              Note al comma 356 
              Il testo dell'articolo 11 del citato  decreto-legge  n.
          91 del 2013 e' citato nelle Note al comma 355. 
              Note al comma 357 
              Il testo dell'articolo 11 del citato  decreto-legge  n.
          91 del 2013 e' citato nelle Note al comma 355. 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 7
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 7. Gestione delle risorse umane 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2004, n. 191, e' soppresso. Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          della citata legge n. 163 del 1985: 
              "2. Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. 
              Il  Fondo  unico  per  lo   spettacolo   e'   ripartito
          annualmente tra  i  diversi  settori,  fatto  salvo  quanto
          previsto all'articolo 13  ed  in  rapporto  alle  leggi  di
          riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per  cento
          per le attivita' musicali e di danza, al 25 per  cento  per
          quelle cinematografiche, al 15 per  cento  per  quelle  del
          teatro di prosa ed all'1 per cento per  quelle  circensi  e
          dello spettacolo viaggiante. 
              (Omissis)." 
              Note al comma 358 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5-bis
          dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  19.  Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica 
              1. - 5. (Omissis). 
              5-bis. Al fine  di  rimediare  alle  gravi  difficolta'
          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che
          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'
          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1
          milione di euro. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 362 
              La legge 16 marzo 2001, n.  72  recante  "Interventi  a
          tutela del patrimonio storico e culturale  delle  comunita'
          degli  esuli  italiani  dall'Istria,  da  Fiume   e   dalla
          Dalmazia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2001,  n.
          73. 
              La legge 21 marzo 2001, n.  73  recante  "Interventi  a
          favore della minoranza italiana in Slovenia e  in  Croazia"
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 73. 
              Note al comma 363 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni  (Regolamento
          recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa  alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna selvatiche): 
              "Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente regolamento  sono  adottate  le
          seguenti definizioni: 
              a) conservazione: un complesso di misure necessarie per
          mantenere  o  ripristinare  gli  habitat  naturali   e   le
          popolazioni di specie di fauna e flora  selvatiche  in  uno
          stato soddisfacente come indicato nelle lettere  e)  ed  i)
          del presente articolo; 
              b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che
          si  distinguono   in   base   alle   loro   caratteristiche
          geografiche, abiotiche e biotiche, interamente  naturali  o
          seminaturali; 
              c)  habitat  naturali  di  interesse  comunitario:  gli
          habitat  naturali,  indicati  nell'allegato  A,  che,   nel
          territorio dell'Unione europea, alternativamente: 
              1)  rischiano  di  scomparire  nella   loro   area   di
          distribuzione naturale; 
              2) hanno un'area di distribuzione  naturale  ridotta  a
          seguito della loro regressione o per il fatto che  la  loro
          area e' intrinsecamente ridotta; 
              3) costituiscono  esempi  notevoli  di  caratteristiche
          tipiche di una o piu' delle cinque  regioni  biogeografiche
          seguenti: alpina, atlantica, continentale,  macaronesica  e
          mediterranea; 
              d) tipi di  habitat  naturali  prioritari:  i  tipi  di
          habitat naturali che rischiano di  scomparire  per  la  cui
          conservazione  l'Unione  europea  ha  una   responsabilita'
          particolare a causa  dell'importanza  della  loro  area  di
          distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
          A al presente regolamento con un asterisco (*); 
              e) stato  di  conservazione  di  un  habitat  naturale:
          l'effetto  della  somma   dei   fattori   che   influiscono
          sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche  che  in
          esso si trovano, che possono alterarne, a  lunga  scadenza,
          la distribuzione naturale,  la  struttura  e  le  funzioni,
          nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
          di  conservazione  di  un  habitat  naturale  e'   definito
          «soddisfacente» quando: 
              1)  la  sua  area  di  distribuzione  naturale   e   la
          superficie che comprende sono stabili o in estensione; 
              2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie  al
          suo  mantenimento  a  lungo  termine  esistono  e   possono
          continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 
              3) lo stato di conservazione delle  specie  tipiche  e'
          soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera
          i) del presente articolo; 
              f) habitat di una specie: ambiente definito da  fattori
          abiotici e biotici specifici in cui vive la specie  in  una
          delle fasi del suo ciclo biologico; 
              g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate
          negli allegati B, D ed E, che, nel  territorio  dell'Unione
          europea, alternativamente: 
              1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle  la  cui
          area di distribuzione naturale si estende in modo marginale
          sul territorio  dell'Unione  europea  e  che  non  sono  in
          pericolo   ne'   vulnerabili   nell'area   del   paleartico
          occidentale; 
              2) sono vulnerabili, quando  il  loro  passaggio  nella
          categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in
          un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla  base
          di tale rischio; 
              3) sono rare, quando le  popolazioni  sono  di  piccole
          dimensioni e, pur non essendo attualmente ne'  in  pericolo
          ne' vulnerabili,  rischiano  di  diventarlo  a  prescindere
          dalla loro distribuzione territoriale; 
              4) endemiche e  richiedono  particolare  attenzione,  a
          causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze
          potenziali  del  loro  sfruttamento  sul  loro   stato   di
          conservazione; 
              h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g)
          del presente articolo per  la  cui  conservazione  l'Unione
          europea  ha  una  responsabilita'   particolare   a   causa
          dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
          che  sono   evidenziate   nell'allegato   B   al   presente
          regolamento con un asterisco (*); 
              i) stato di  conservazione  di  una  specie:  l'effetto
          della  somma  dei  fattori  che,  influendo  sulle  specie,
          possono  alterarne  a  lungo  termine  la  distribuzione  e
          l'importanza delle popolazioni nel  territorio  dell'Unione
          europea.  Lo  stato   di   conservazione   e'   considerato
          «soddisfacente» quando: 
              1) i  dati  relativi  all'andamento  delle  popolazioni
          della specie indicano che essa continua e puo' continuare a
          lungo termine ad essere un elemento  vitale  degli  habitat
          naturali cui appartiene; 
              2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e'
          in  declino  ne'  rischia  di  declinare   in   un   futuro
          prevedibile; 
              3) esiste e continuera' probabilmente  ad  esistere  un
          habitat  sufficiente  affinche'  le  sue   popolazioni   si
          mantengano a lungo termine; 
              l)  sito:  un'area  geograficamente  definita,  la  cui
          superficie sia chiaramente delimitata; 
              m) sito di importanza comunitaria: un sito che e' stato
          inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione
          europea e che, nella o  nelle  regioni  biogeografiche  cui
          appartiene, contribuisce in modo significativo a  mantenere
          o a  ripristinare  un  tipo  di  habitat  naturale  di  cui
          all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno
          stato di conservazione soddisfacente e che  puo',  inoltre,
          contribuire in modo significativo alla coerenza della  rete
          ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al  fine  di
          mantenere   la   diversita'   biologica    nella    regione
          biogeografica o nelle regioni biogeografiche in  questione.
          Per le specie animali che occupano ampi territori,  i  siti
          di  importanza   comunitaria   corrispondono   ai   luoghi,
          all'interno della loro area di distribuzione naturale,  che
          presentano gli elementi fisici o biologici essenziali  alla
          loro vita e riproduzione; 
              m-bis) proposto sito di importanza comunitaria  (pSic):
          un sito individuato  dalle  regioni  e  province  autonome,
          trasmesso dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito
          negli  elenchi  definitivi  dei  siti   selezionati   dalla
          Commissione europea; 
              n)  zona  speciale  di  conservazione:   un   sito   di
          importanza comunitaria designato in  base  all'articolo  3,
          comma 2, in cui sono applicate le misure  di  conservazione
          necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
          conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
          popolazioni delle specie per cui il sito e' designato; 
              o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti,
          delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato  E  e
          qualsiasi bene,  parte  o  prodotto  che  risultano  essere
          ottenuti dall'animale o dalla pianta  di  tali  specie,  in
          base ad un documento di  accompagnamento,  all'imballaggio,
          al  marchio  impresso,  all'etichettatura  o  ad  un  altro
          elemento di identificazione; 
              o-bis) specie: insieme di individui (o di  popolazioni)
          attualmente o potenzialmente interfecondi,  illimitatamente
          ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie; 
              o-ter) popolazione: insieme di individui di una  stessa
          specie che vivono in una determinata area geografica; 
              o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di
          genitori appartenenti a specie diverse.  Il  termine  viene
          correntemente usato anche per gli individui  risultanti  da
          incroci tra diverse sottospecie (razze  geografiche)  della
          stessa  specie  o  di  specie  selvatiche  con   le   razze
          domestiche da esse originate; 
              o-quinquies) autoctona: popolazione o  specie  che  per
          motivi  storico-ecologici  e'   indigena   del   territorio
          italiano; 
              o-sexies)  non  autoctona:  popolazione  o  specie  non
          facente  parte   originariamente   della   fauna   indigena
          italiana; 
              p) aree di collegamento ecologico funzionale:  le  aree
          che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi
          d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
          delimitazione dei campi) o il loro  ruolo  di  collegamento
          (come le zone umide e le aree  forestali)  sono  essenziali
          per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
          genetico di specie selvatiche; 
              q)   reintroduzione:   traslocazione   finalizzata    a
          ristabilire una  popolazione  di  una  determinata  entita'
          animale  o  vegetale  in  una  parte  del  suo  areale   di
          documentata presenza naturale in tempi storici nella  quale
          risulti estinta; 
              r) introduzione: immissione di un esemplare  animale  o
          vegetale in un territorio posto al di fuori della sua  area
          di distribuzione naturale.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          1, dell'articolo 4 e del comma 8 dell'articolo 5 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997: 
              "Art. 1. Campo di applicazione 
              1. - 4. (Omissis). 
              4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e  di  Bolzano  provvedono  all'attuazione  degli
          obiettivi del presente regolamento nel rispetto  di  quanto
          previsto dai rispettivi statuti e dalle relative  norme  di
          attuazione. 
              (Omissis)." 
              "Art. 4. Misure di conservazione. 
              1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  assicurano  per  i  proposti  siti  di  importanza
          comunitaria opportune misure per evitare il  degrado  degli
          habitat naturali e degli  habitat  di  specie,  nonche'  la
          perturbazione delle specie  per  cui  le  zone  sono  state
          designate, nella misura in cui tale perturbazione  potrebbe
          avere conseguenze significative  per  quanto  riguarda  gli
          obiettivi del presente regolamento. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sulla base di linee guida per  la  gestione  delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, adottano per le zone  speciali  di  conservazione,
          entro sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure  di
          conservazione  necessarie  che   implicano   all'occorrenza
          appropriati piani di gestione  specifici  od  integrati  ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat
          naturali di cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
          all'allegato B presenti nei siti. 
              2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in  vigore
          nelle zone  speciali  di  conservazione  fino  all'adozione
          delle misure previste al comma 2. 
              3. Qualora le zone speciali di  conservazione  ricadano
          all'interno di aree  naturali  protette,  si  applicano  le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.  Per  la  porzione   ricadente   all'esterno   del
          perimetro dell'area  naturale  protetta  la  regione  o  la
          provincia autonoma adotta, sentiti anche  gli  enti  locali
          interessati e il soggetto gestore  dell'area  protetta,  le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione." 
              "Art. 5. Valutazione di incidenza 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione
          definitiva   del   piano   o   dell'intervento   acquisisce
          preventivamente la valutazione di incidenza,  eventualmente
          individuando  modalita'  di  consultazione   del   pubblico
          interessato dalla realizzazione degli stessi. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 365 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  32  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  32.  Marina  Resort  e  implementazione  sistema
          telematico centrale nautica da diporto 
              1. Al fine  di  rilanciare  le  imprese  della  filiera
          nautica, a decorrere dal  1°  gennaio  2016,  le  strutture
          organizzate per la sosta  e  il  pernottamento  di  turisti
          all'interno delle  proprie  unita'  da  diporto  ormeggiate
          nello specchio acqueo appositamente attrezzato,  secondo  i
          requisiti stabiliti dal Ministero  delle  Infrastrutture  e
          dei Trasporti,  sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del   turismo,   rientrano   nelle
          strutture ricettive all'aria aperta. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 368 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          38-quater  del  citato   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 38-quater. Sgravio dell'imposta  per  i  soggetti
          domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea 
              1. (Omissis). 
              2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le  quali  il
          cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista,  il
          cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata  per
          rivalsa a condizione che i  beni  siano  trasportati  fuori
          della Comunita' entro il terzo  mese  successivo  a  quello
          della cessione e che  restituisca  al  cedente  l'esemplare
          della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
          mese successivo a quello di effettuazione  dell'operazione.
          Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale  ha  diritto
          di  recuperare   l'imposta   mediante   annotazione   della
          corrispondente variazione nel registro di cui  all'articolo
          25.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  114-septies
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 114-septies. Albo degli istituti di pagamento 
              1. La Banca  d'Italia  iscrive  in  un  apposito  albo,
          consultabile pubblicamente, accessibile sul  sito  internet
          ed aggiornato periodicamente,  gli  istituti  di  pagamento
          autorizzati in Italia, con indicazione della  tipologia  di
          servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti
          e  succursali  nonche'  le  succursali  degli  istituti  di
          pagamento  comunitari  stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica. 
              2. Gli istituti di  pagamento  indicano  negli  atti  e
          nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
              [3. Per la prestazione  dei  servizi  di  pagamento  in
          Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto
          degli agenti in attivita' finanziaria, di  cui  al  decreto
          legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' degli  altri
          soggetti  autorizzati  alla  prestazione  di   servizi   di
          pagamento di cui all'articolo 114-sexies.". 
              Note al comma 369 
              Si riporta il testo vigente del comma 54  dell'articolo
          1 della citata legge n. 107 del 2015: 
              "1. - 53. (Omissis). 
              54. Nelle more dell'adozione  dei  regolamenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre  1999,  n.
          508, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  19,
          comma 4, del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro  per  l'anno
          2015 e di 5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016. 
              (Omissis).". 
                
              Note al comma 370 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          30 del citato decreto-legge n. 133 del 2014: 
              "Art. 30. Promozione straordinaria del Made in Italy  e
          misure per l'attrazione degli investimenti 
              1. Al fine di ampliare  il  numero  delle  imprese,  in
          particolare  piccole  e  medie,  che  operano  nel  mercato
          globale,  espandere  le  quote   italiane   del   commercio
          internazionale, valorizzare l'immagine del  Made  in  Italy
          nel mondo, sostenere  le  iniziative  di  attrazione  degli
          investimenti esteri in Italia, il Ministro  dello  sviluppo
          economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  Piano
          per  la  promozione  straordinaria  del  Made  in  Italy  e
          l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di  cui
          al presente comma e'  adottato  d'intesa  con  il  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali con riferimento alle azioni di cui  al  comma  2,
          lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole  e
          agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per  la
          realizzazione delle suddette azioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 5
          della  legge   31   marzo   2005,   n.   56   (Misure   per
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  delega  al
          Governo per il riordino degli enti  operanti  nel  medesimo
          settore): 
              "Art.   5.   Accordi   di   settore    in    tema    di
          internazionalizzazione. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro
          degli affari esteri, promuovono,  anche  attraverso  l'ICE,
          opportune forme di raccordo con  le  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  e  le  camere   di
          commercio italiane all'estero, con il  sistema  associativo
          rappresentativo  degli  interessi  delle  imprese,  con  le
          comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e  con
          i loro organismi rappresentativi al fine di  facilitare  le
          sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con  le
          modalita' previste negli accordi di programma e di  settore
          sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche  disgiuntamente,
          con  l'Unioncamere,  con  l'Associazione  delle  camere  di
          commercio italiane all'estero, con  le  regioni,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "202. Per la realizzazione  delle  azioni  relative  al
          piano straordinario per la promozione del made in  Italy  e
          l'attrazione  degli   investimenti   in   Italia   di   cui
          all'articolo 30, comma 1, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 2014, n. 164,  sono  stanziati  nell'ambito  dello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
          per essere assegnati all'ICE - Agenzia  per  la  promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50
          milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni  di  euro  per
          l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario
          per la promozione del made in Italy  e  l'attrazione  degli
          investimenti sono comunicate,  con  apposito  rapporto  del
          Ministero  dello  sviluppo   economico,   alle   competenti
          Commissioni parlamentari  entro  il  30  giugno  2015.  Con
          apposito rapporto redatto annualmente  dall'ICE  -  Agenzia
          per la  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione
          delle  imprese  italiane  e   trasmesso   alle   competenti
          Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di  ciascun
          anno,  sono  evidenziati  nel  dettaglio   i   settori   di
          intervento, lo stato di avanzamento  degli  interventi,  le
          risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione  ai
          singoli interventi. Per la realizzazione  delle  azioni  di
          cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c),  d),  e)  e
          f), del  decreto-legge  n.  133  del  2014,  relative  alla
          valorizzazione e alla promozione delle produzioni  agricole
          e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di  cui  al
          medesimo articolo 30, comma  1,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          il  Fondo  per  le  politiche  per  la  valorizzazione,  la
          promozione e la  tutela,  in  Italia  e  all'estero,  delle
          imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari,  con  una
          dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di  cui
          al  citato  articolo  30,  comma   2,   lettera   f),   del
          decreto-legge n. 133 del  2014,  una  quota  delle  risorse
          stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione  all'estero
          e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai  sensi
          del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
          destinata  all'Associazione  delle  camere   di   commercio
          italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3,  della
          legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive  modificazioni,  e
          un'ulteriore quota di tali risorse, pari  a  3  milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
          destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti
          dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e
          medie  imprese  nei  mercati   esteri   e   la   diffusione
          internazionale dei loro  prodotti  e  servizi  nonche'  per
          incrementare la presenza e la conoscenza  delle  autentiche
          produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori
          internazionali,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
          dell'italian sounding e della contraffazione  dei  prodotti
          agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di  cui  al
          primo periodo, 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni
          2015, 2016 e 2017 e' assegnato al Ministero dello  sviluppo
          economico per il sostegno all'internazionalizzazione  delle
          imprese  e  la  promozione  del  made  in  Italy   di   cui
          all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549.". 
              Note al comma 371 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   2-bis
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia  di
          commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,  comma  4,
          lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo  1997,  n.
          59): 
              "Art. 7. Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto. 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-  bis.  Le  somme  recuperate,  riferite  ai  crediti
          indennizzati dalla SACE inseriti negli  accordi  bilaterali
          intergovernativi di ristrutturazione del debito,  stipulati
          dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, affluite sino alla  data  di
          trasformazione della SACE nella SACE  S.p.A.  nell'apposito
          conto corrente acceso presso la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato,  intestato  al  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, Dipartimento del tesoro,  restano  di  titolarita'
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
          del  tesoro.  Questi  e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
          disponibilita' di tale conto  corrente  per  finanziare  la
          sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE  S.p.A.  e
          per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
          SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni  vigenti,  nonche'
          per ogni altro scopo e finalita' connesso  con  l'esercizio
          dell'attivita' della SACE S.p.A.  nonche'  con  l'attivita'
          nazionale   sull'estero,   anche   in   collaborazione    o
          coordinamento    con     le     istituzioni     finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   secondo   comma
          dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745
          (Provvedimenti  straordinari  per  la  ripresa  economica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della  legge
          28 maggio 1973, n. 295: 
              "Art. 37. (Omissis). 
              E' istituito presso l'Istituto centrale per il  credito
          a medio termine (Mediocredito centrale)  un  fondo  per  la
          concessione,  in  sostituzione  o  a  completamento   delle
          operazioni indicate alle lett. a) , b), c), d), e),  ed  f)
          del secondo comma dell' art. 2 della L. 30 aprile 1962,  n.
          265,  o  anche  abbinati  con  le  operazioni  stesse,   di
          contributi nel pagamento degli interessi sui  finanziamenti
          che gli istituti ed  aziende  ammessi  ad  operare  con  il
          Mediocredito  centrale  concedono  senza  o  con   parziale
          ricorso al Mediocredito stesso. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271. 
              Note al comma 372 
              Si  riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  25  e
          seguenti del citato  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del 17 giugno 2014: 
              "Art. 25. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 
              1. Gli aiuti a progetti  di  ricerca  e  sviluppo  sono
          compatibili con il mercato interno ai  sensi  dell'articolo
          107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo
          di notifica di  cui  all'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          trattato  purche'  soddisfino  le  condizioni  di  cui   al
          presente articolo e al capo I. 
              2. La parte sovvenzionata del  progetto  di  ricerca  e
          sviluppo deve essere integralmente compresa in una  o  piu'
          delle seguenti categorie di ricerca: 
              a) ricerca fondamentale; 
              b) ricerca industriale; 
              c) sviluppo sperimentale; 
              d) studi di fattibilita'. 
              3. I costi ammissibili per  i  progetti  di  ricerca  e
          sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca
          e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie: 
              a) spese di personale:  ricercatori,  tecnici  e  altro
          personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel
          progetto; 
              b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella
          misura e per il periodo  in  cui  sono  utilizzati  per  il
          progetto. Se gli  strumenti  e  le  attrezzature  non  sono
          utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto,
          sono  considerati  ammissibili  unicamente   i   costi   di
          ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del   progetto,
          calcolati   secondo   principi    contabili    generalmente
          accettati; 
              c) costi relativi agli  immobili  e  ai  terreni  nella
          misura e per il periodo  in  cui  sono  utilizzati  per  il
          progetto.  Per   quanto   riguarda   gli   immobili,   sono
          considerati ammissibili unicamente i costi di  ammortamento
          corrispondenti alla durata del progetto, calcolati  secondo
          principi  contabili  generalmente  accettati.  Per   quanto
          riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni
          a  condizioni  commerciali   o   le   spese   di   capitale
          effettivamente sostenute; 
              d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i
          brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da  fonti  esterne
          alle normali condizioni di mercato,  nonche'  costi  per  i
          servizi di  consulenza  e  servizi  equivalenti  utilizzati
          esclusivamente ai fini del progetto; 
              e)  spese  generali  supplementari  e  altri  costi  di
          esercizio, compresi i costi dei materiali, delle  forniture
          e  di  prodotti  analoghi,   direttamente   imputabili   al
          progetto. 
              4. I costi ammissibili per gli  studi  di  fattibilita'
          corrispondono ai costi dello studio. 
              5. L'intensita' di aiuto per ciascun  beneficiario  non
          supera: 
              a) il 100  %  dei  costi  ammissibili  per  la  ricerca
          fondamentale; 
              b) il  50  %  dei  costi  ammissibili  per  la  ricerca
          industriale; 
              c) il 25  %  dei  costi  ammissibili  per  lo  sviluppo
          sperimentale; 
              d) il 50 % dei  costi  ammissibili  per  gli  studi  di
          fattibilita'. 
              6. L'intensita' di aiuto per la ricerca  industriale  e
          lo sviluppo  sperimentale  puo'  essere  aumentata  fino  a
          un'intensita' massima dell'80 % dei costi ammissibili  come
          segue: 
              a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20
          punti percentuali per le piccole imprese; 
              b) di 15 punti percentuali se e' soddisfatta una  delle
          seguenti condizioni: 
              i) il progetto: 
              - prevede la collaborazione effettiva  tra  imprese  di
          cui almeno una e' una PMI o viene realizzato in almeno  due
          Stati membri,  o  in  uno  Stato  membro  e  in  una  parte
          contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una  singola
          impresa  sostenga  da  sola  piu'  del  70  %   dei   costi
          ammissibili, o 
              - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa  e
          uno o piu' organismi  di  ricerca  e  di  diffusione  della
          conoscenza,  nell'ambito   della   quale   tali   organismi
          sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno  il
          diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; 
              ii) i risultati del progetto  sono  ampiamente  diffusi
          attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
          accesso o software open source o gratuito. 
              7. Le intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita'
          possono essere aumentate di 10  punti  percentuali  per  le
          medie imprese e di 20  punti  percentuali  per  le  piccole
          imprese." 
              "Art. 26. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture
          di ricerca 
              1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento  delle
          infrastrutture di ricerca che svolgono attivita' economiche
          sono  compatibili  con  il   mercato   interno   ai   sensi
          dell'articolo  107,  paragrafo  3,  del  trattato  e   sono
          esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo  108,
          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni
          di cui al presente articolo e al capo I. 
              2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attivita' sia
          economiche che non economiche, i finanziamenti, i  costi  e
          le entrate di ciascun tipo di attivita' sono contabilizzati
          separatamente sulla base di  principi  contabili  applicati
          con coerenza e obiettivamente giustificabili. 
              3.  Il  prezzo  applicato  per  la  gestione  o   l'uso
          dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. 
              4. L'accesso all'infrastruttura e' aperto a piu' utenti
          e concesso in modo trasparente e  non  discriminatorio.  Le
          imprese che hanno finanziato almeno il 10 %  dei  costi  di
          investimento  dell'infrastruttura  possono  godere  di   un
          accesso preferenziale a condizioni piu' favorevoli. Al fine
          di evitare una sovracompensazione, e' necessario  che  tale
          accesso sia proporzionale  al  contributo  dell'impresa  ai
          costi di investimento e  che  tali  condizioni  siano  rese
          pubbliche. 
              5. I costi ammissibili  corrispondono  ai  costi  degli
          investimenti materiali e immateriali. 
              6. L'intensita' di aiuto non supera il 50 %  dei  costi
          ammissibili. 
              7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti
          pubblici per attivita' sia economiche che  non  economiche,
          gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio
          e di recupero al fine  di  garantire  che  l'intensita'  di
          aiuto applicabile non venga superata in conseguenza  di  un
          aumento della proporzione di attivita' economiche  rispetto
          alla situazione prevista alla  data  di  concessione  degli
          aiuti." 
              "Art. 27. Aiuti ai poli di innovazione 
              1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con
          il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,
          del trattato e sono esentati dall'obbligo  di  notifica  di
          cui all'articolo 108, paragrafo  3,  del  trattato  purche'
          soddisfino le condizioni di cui al presente articolo  e  al
          capo I. 
              2. Gli aiuti  ai  poli  di  innovazione  sono  concessi
          esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce  il  polo
          di innovazione (organizzazione del polo). 
              3. L'accesso a locali, impianti e attivita' del polo e'
          aperto a piu' utenti e concesso in modo trasparente  e  non
          discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno  il
          10 % dei costi di  investimento  del  polo  di  innovazione
          possono godere di un  accesso  preferenziale  a  condizioni
          piu' favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione,
          e'  necessario  che  tale  accesso  sia  proporzionale   al
          contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali
          condizioni siano rese pubbliche. 
              4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e  per
          la partecipazione alle attivita' del polo corrispondono  al
          prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi. 
              5. Per la creazione  o  l'ammodernamento  dei  poli  di
          innovazione   possono   essere    concessi    aiuti    agli
          investimenti. I costi ammissibili  corrispondono  ai  costi
          degli investimenti materiali e immateriali. 
              6. L'intensita' di aiuto degli aiuti agli  investimenti
          a favore dei poli di innovazione non supera  il  50  %  dei
          costi  ammissibili.  L'intensita'  di  aiuto  puo'   essere
          aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione
          situati in zone assistite che soddisfano le  condizioni  di
          cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato
          e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione  situati
          in   zone   assistite   che   soddisfano   le    condizioni
          dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 
              7. Per la gestione  dei  poli  di  innovazione  possono
          essere  concessi  aiuti  al  funzionamento  di  durata  non
          superiore a dieci anni. 
              8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per
          i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese
          amministrative (comprese le spese generali) riguardanti: 
              a) l'animazione  del  polo  al  fine  di  agevolare  la
          collaborazione,  la  condivisione  di  informazioni  e   la
          fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e
          personalizzati di sostegno alle imprese; 
              b) l'attivita' di marketing del polo volta a promuovere
          la  partecipazione  di  nuove  imprese  o  organismi  e  ad
          aumentare la visibilita' del polo; 
              c)  la  gestione   delle   infrastrutture   del   polo;
          l'organizzazione di programmi  di  formazione,  seminari  e
          conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze,
          il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale. 
              9. L'intensita' di aiuto degli aiuti  al  funzionamento
          non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante
          il periodo in cui sono concessi gli aiuti." 
              "Art. 28. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI 
              1. Gli aiuti all'innovazione a favore  delle  PMI  sono
          compatibili con il mercato interno ai  sensi  dell'articolo
          107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo
          di notifica di  cui  all'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          trattato  purche'  soddisfino  le  condizioni  di  cui   al
          presente articolo e al capo I. 
              2. Sono ammissibili i seguenti costi: 
              a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la  difesa
          di brevetti e altri attivi immateriali; 
              b)  i  costi  di  messa  a  disposizione  di  personale
          altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e
          diffusione della conoscenza o di  una  grande  impresa  che
          svolga attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione in  una
          funzione  di  nuova  creazione   nell'ambito   dell'impresa
          beneficiaria e non sostituisca altro personale; 
              c) i costi per i servizi di consulenza  e  di  sostegno
          all'innovazione. 
              3. L'intensita' di aiuto non supera il 50 %  dei  costi
          ammissibili. 
              4. Nel caso particolare degli aiuti per  i  servizi  di
          consulenza e di sostegno all'innovazione,  l'intensita'  di
          aiuto puo'  essere  aumentata  fino  al  100  %  dei  costi
          ammissibili, a condizione che l'importo totale degli  aiuti
          per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su
          un periodo di tre anni." 
              "Art.  29.  Aiuti  per  l'innovazione  dei  processi  e
          dell'organizzazione 
              1.  Gli  aiuti  per  l'innovazione   dei   processi   e
          dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno
          ai sensi dell'articolo 107, paragrafo  3,  del  trattato  e
          sono esentati dall'obbligo di notifica di cui  all'articolo
          108,  paragrafo  3,  del  trattato  purche'  soddisfino  le
          condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 
              2. Gli  aiuti  alle  grandi  imprese  sono  compatibili
          soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con  le
          PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e  se  le  PMI
          coinvolte sostengono almeno il 30 % del  totale  dei  costi
          ammissibili. 
              3. Sono ammissibili i seguenti costi: 
              a) le spese di personale; 
              b) i costi  relativi  a  strumentazione,  attrezzature,
          immobili e terreni nella misura e per  il  periodo  in  cui
          sono utilizzati per il progetto; 
              c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze
          e dei brevetti acquisiti o ottenuti  in  licenza  da  fonti
          esterne alle normali condizioni di mercato; 
              d) le spese generali supplementari  e  altri  costi  di
          esercizio, compresi i costi dei materiali, delle  forniture
          e  di  prodotti  analoghi,   direttamente   imputabili   al
          progetto. 
              4. L'intensita' di aiuto non supera il 15 %  dei  costi
          ammissibili per le grandi imprese  e  il  50  %  dei  costi
          ammissibili per le PMI.". 
              Note al comma 373 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 7. Competenze del MURST. 
              1. A partire dal 1° gennaio 1999  gli  stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all' articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 ,
          all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
          legge 30 maggio 1988, n. 186 ,  e  all'  articolo  5  della
          legge 31 maggio 1995, n. 233 ;  all'Osservatorio  geofisico
          sperimentale (OGS), di cui all' articolo 16, comma 2, della
          legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi dell' articolo 1, comma 43, della  legge  28
          dicembre  1995,  n.  549   ,   gia'   concessi   ai   sensi
          dell'articolo 11, terzo comma, lettera d),  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468  e  successive  modificazioni,  sono
          determinati  con   unica   autorizzazione   di   spesa   ed
          affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  finanziati  dal  MURST,  istituito
          nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero.  Al
          medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio  1999,
          i contributi all'Istituto nazionale  per  la  fisica  della
          materia (INFM), di cui  all'  articolo  11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai  sensi  dell'articolo  11,  terzo  comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all' articolo 11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a); 
              b) nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              c); 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'articolo  2
          le parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              e); 
              f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi  e  nel
          comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito  il  CNST»  sono
          soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il  quale»
          fino a «richiesta» sono soppresse; 
              i) l'articolo 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
          legge 27 dicembre 1997, n.  449  ,  le  parole  da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell' articolo 2 della legge 9 maggio  1989,
          n. 168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui all' articolo  5,  comma
          4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' inserito tra  gli
          enti  di  ricerca  a  carattere  non  strumentale   ed   e'
          disciplinato dalle disposizioni  di  cui  all'  articolo  8
          della  legge  9  maggio  1989,  n.  168  ,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, alle  quali  si  uniforma  il
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5,
          comma 4, della legge n. 266 del 1997.". 
              Note al comma 374 
              Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
          n. 204 del 1998 e' citato nelle Note al comma 373. 
              Note al comma 375 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo): 
              "Art. 18. Disciplina di bilancio dell'Agenzia  italiana
          per la cooperazione allo sviluppo 
              1. (Omissis). 
              2. I mezzi  finanziari  complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
              a)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
              b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
          con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o  privati
          per   le   prestazioni   di   collaborazione,   consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
              c) da un finanziamento  annuale  iscritto  in  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
              d)  da  donazioni,  lasciti,  legati   e   liberalita',
          debitamente accettati; 
              e) da una quota pari al 20  per  cento  della  quota  a
          diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 377 
              Il Titolo V (Delle societa') del  Libro  V  del  codice
          civile comprende gli articoli da 2247  a  2510,  mentre  Il
          Titolo  VI  (Delle  imprese  cooperative  e   delle   mutue
          assicuratrici) comprende gli articoli da 2511 a 2548. 
              Note al comma 379 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2252, 2300 e
          2436 del codice civile: 
              "Art. 2252. Modificazioni del contratto sociale. 
              Il contratto sociale puo'  essere  modificato  soltanto
          con il consenso di  tutti  i  soci,  se  non  e'  convenuto
          diversamente." 
              "Art. 2300. Modificazioni dell'atto costitutivo. 
              Gli amministratori devono  richiedere  nel  termine  di
          trenta  giorni  all'ufficio  del  registro  delle   imprese
          l'iscrizione delle modificazioni  dell'atto  costitutivo  e
          degli altri fatti relativi  alla  societa',  dei  quali  e'
          obbligatoria l'iscrizione. 
              Se la modificazione dell'atto  costitutivo  risulta  da
          deliberazione dei soci, questa deve  essere  depositata  in
          copia autentica. 
              Le modificazioni  dell'atto  costitutivo,  finche'  non
          sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che  si
          provi che questi ne erano a conoscenza." 
              "Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione  delle
          modificazioni. 
              Il notaio  che  ha  verbalizzato  la  deliberazione  di
          modifica dello statuto,  entro  trenta  giorni,  verificato
          l'adempimento delle condizioni stabilite  dalla  legge,  ne
          richiede   l'iscrizione   nel   registro   delle    imprese
          contestualmente  al  deposito   e   allega   le   eventuali
          autorizzazioni richieste. 
              L'ufficio del registro  delle  imprese,  verificata  la
          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la
          delibera nel registro. 
              Se  il  notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione
          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono
          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti
          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace. 
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste dalla legge  e  sentito  il  pubblico  ministero,
          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con  decreto
          soggetto a reclamo. 
              La  deliberazione  non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione. 
              Dopo  ogni  modifica   dello   statuto   deve   esserne
          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale
          nella sua redazione aggiornata.". 
              Note al comma 384 
              Il decreto legislativo 2 agosto 2007,  n.  145  recante
          "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
          modifica  la   direttiva   84/450/CEE   sulla   pubblicita'
          ingannevole" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  6  settembre
          2007, n. 207. 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante
          "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n.  229"  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff  8
          ottobre 2005, n. 235, S.O. 
                
              Note al comma 385 
              La legge 22 dicembre  1990,  n.  401  recante  "Riforma
          degli Istituti italiani di  cultura  e  interventi  per  la
          promozione  della   cultura   e   della   lingua   italiane
          all'estero" e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  29  dicembre
          1990, n. 302. 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1-bis  del
          decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63  (Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  riordino  dei  contributi   alle   imprese
          editrici, nonche' di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica e di pubblicita' istituzionale): 
              "Art. 1-bis. Contributi a favore di periodici  italiani
          pubblicati all'estero 
              1. Nell'ambito delle risorse stanziate  sul  pertinente
          capitolo  del  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e nel rispetto  del  limite  di  cui
          all' articolo 2 ,  comma  1,  a  decorrere  dai  contributi
          relativi all'anno 2012, e'  autorizzata  la  corresponsione
          dell'importo complessivo di 2 milioni di euro,  in  ragione
          d'anno,  di  contributi  a  favore  di  periodici  italiani
          pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
          con periodicita'  almeno  trimestrale  edite  in  Italia  e
          diffuse prevalentemente  all'estero  da  almeno  tre  anni,
          anche  tramite  abbonamenti  a  titolo   oneroso   per   le
          pubblicazioni on line. 
              2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
          al  comma  1  e'  determinata  tenendo  conto  della   loro
          diffusione presso le  comunita'  italiane  all'estero,  del
          loro apporto alla diffusione della lingua e  della  cultura
          italiane, del loro contributo alla promozione  del  sistema
          Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
              3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  degli  affari  esteri,  sentite   le   competenti
          Commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
          1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero  di
          pagine pubblicate, del numero di  copie  vendute  anche  in
          formato digitale, e riservando  una  apposita  quota  parte
          dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
          esprimono specifiche appartenenze  politiche,  culturali  e
          religiose. 
              4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
          la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
          cui al presente articolo e di deliberarne la  liquidazione,
          composta da rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,  in  pari
          numero, nonche' da rappresentanti  del  Consiglio  generale
          degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
          stampa italiana  all'estero,  della  Federazione  nazionale
          della stampa italiana  e  della  Consulta  nazionale  delle
          associazioni   di   emigrazione.   Ai   componenti    della
          commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese
          comunque denominato  ed  alle  spese  di  funzionamento  si
          provvede con gli ordinari stanziamenti di  bilancio,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".