art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
              Note al comma 495 
              Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo 1
          della citata legge n. 296 del 2006  come  modificato  dalla
          presente legge e ulteriormente  modificato  dal  comma  502
          della presente legge: 
              "449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A." 
              "450.   Le   amministrazioni   statali    centrali    e
          periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
          ogni ordine e grado, delle istituzioni  educative  e  delle
          istituzioni universitarie, nonche' gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie
          fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, per gli acquisti di beni e servizi di importo  pari  o
          superiore a 1.000 euro  e  al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328
          ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  universita'
          statali, tenendo conto delle rispettive specificita',  sono
          definite,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, linee  guida  indirizzate
          alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
          beni e servizi omogenei per natura  merceologica  tra  piu'
          istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
          comma. A decorrere dal 2014 i  risultati  conseguiti  dalle
          singole istituzioni sono presi in  considerazione  ai  fini
          della distribuzione delle risorse per il funzionamento.". 
              Note al comma 496 
              Si riporta il testo del comma 573 dell'articolo 2 della
          citata  legge  n.  244  del  2007,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "573. Per raggiungere gli obiettivi di  contenimento  e
          di razionalizzazione della spesa pubblica,  fermo  restando
          quanto previsto dagli articoli 26 della legge  23  dicembre
          1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
          dall' articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
          33, del codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, possono ricorrere  per  l'acquisto  di
          beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa  ai
          sensi dell'articolo 26 della legge  23  dicembre  1999,  n.
          488,  nel   rispetto   dei   principi   di   tutela   della
          concorrenza.". 
              Note al comma 497 
              Si riporta il testo del comma 225 dell'articolo 2 della
          citata  legge  n.  191  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "225. La societa' CONSIP Spa conclude  accordi  quadro,
          ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  cui   le   stazioni   appaltanti   di   cui
          all'articolo 3, comma 33,  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 163 del 2006, possono  fare  ricorso
          per l'acquisto di beni e di  servizi.  In  alternativa,  le
          medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti  di
          beni e servizi comparabili,  parametri  di  qualita'  e  di
          prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di  cui  al
          presente comma. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
          26 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
          modificazioni, dall'articolo 58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e  dall'articolo  2,  comma  574,
          della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e  comunque  quanto
          previsto  dalla  normativa   in   tema   di   obblighi   di
          approvvigionarsi   attraverso   gli   strumenti   messi   a
          disposizione da Consip Spa.". 
              Note al comma 498 
              Si riporta il testo vigente del comma 26  dell'articolo
          3 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE): 
              "Art. 3. Definizioni 
              1. - 25. (Omissis) 
              26. L'«organismo  di  diritto  pubblico»  e'  qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria: 
              - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
          interesse generale,  aventi  carattere  non  industriale  o
          commerciale; 
              - dotato di personalita' giuridica; 
              - la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
          dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
          organismi di diritto pubblico oppure la  cui  gestione  sia
          soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
          d'amministrazione,  di  direzione  o   di   vigilanza   sia
          costituito  da  membri  dei  quali  piu'  della  meta'   e'
          designata dallo Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o
          da altri organismi di diritto pubblico. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  26  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge finanziaria 2000): 
              "Art. 26. Acquisto di beni e servizi. 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  nel  rispetto   della   vigente
          normativa in materia di  scelta  del  contraente,  stipula,
          anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate,
          selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'
          pubblica, con procedure competitive tra  primarie  societa'
          nazionali ed estere, convenzioni  con  le  quali  l'impresa
          prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
          quantita' massima complessiva stabilita  dalla  convenzione
          ed ai prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di
          fornitura   di   beni   e    servizi    deliberati    dalle
          amministrazioni dello  Stato  anche  con  il  ricorso  alla
          locazione   finanziaria.   I   contratti    conclusi    con
          l'accettazione di tali ordinativi non  sono  sottoposti  al
          parere di congruita' economica. Ove previsto nel  bando  di
          gara, le convenzioni possono essere  stipulate  con  una  o
          piu' imprese alle stesse condizioni  contrattuali  proposte
          dal miglior offerente. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.". 
              Note al comma 499 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9   del   citato
          decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dal  presente
          comma  e  ulteriormente  modificato  dal  comma  509  della
          presente legge: 
              "Art. 9. (Acquisizione di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 
              1.  Nell'ambito  dell'Anagrafe  unica  delle   stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture, e' istituito, senza maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 richiedono all'Autorita'  l'iscrizione  all'elenco  dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali  di  competenza,   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, e successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
              3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  all'articolo  1,  comma  7,  all'articolo  4,   comma
          3-quater e  all'articolo  15,  comma  13,  lettera  d)  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentita
          l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31  dicembre
          di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
          aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
          ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
          e di servizi nonche' le soglie al superamento  delle  quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,   nonche'   loro   consorzi   e
          associazioni, e gli enti del servizio  sanitario  nazionale
          ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
          di cui ai commi 1 e 2 per  lo  svolgimento  delle  relative
          procedure. Per le categorie di beni e  servizi  individuate
          dal decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'
          nazionale   anticorruzione   non   rilascia    il    codice
          identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che,  in
          violazione degli adempimenti previsti dal  presente  comma,
          non  ricorrano  a  Consip  S.p.A.  o  ad   altro   soggetto
          aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma  sono,
          altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. 
              4.  Il  comma  3-bis  dell'articolo  33   del   decreto
          legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "3-bis. I Comuni non capoluogo di  provincia  procedono
          all'acquisizione di  lavori,  beni  e  servizi  nell'ambito
          delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove  esistenti,  ovvero
          costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i  comuni
          medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici  anche  delle
          province, ovvero ricorrendo ad un  soggetto  aggregatore  o
          alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,  n.  56.
          In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni  e
          servizi attraverso gli strumenti  elettronici  di  acquisto
          gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
          riferimento. L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e  forniture  non  rilascia  il
          codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
          provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni  e
          servizi  in  violazione  degli  adempimenti  previsti   dal
          presente comma.". 
              4-bis. Al comma 1, lettera  n),  dell'articolo  83  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, dopo le parole: "la sicurezza  di  approvvigionamento"
          sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva". 
              5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica attraverso la razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni e di servizi, le  regioni  costituiscono
          ovvero designano,  entro  il  31  dicembre  2014,  ove  non
          esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto  previsto
          al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
          aggregatori presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
          essere superiore a 35. 
              6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
          restando la facolta' per le regioni di costituire  centrali
          di committenza anche unitamente ad  altre  regioni  secondo
          quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    apposite
          convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti  sulla
          cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'  di  centrale  di
          committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
          e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  11  e
          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n  111,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   a
          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
          del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce,
          tenendo anche conto della dinamica dei prezzi  dei  diversi
          beni   e   servizi,    alle    amministrazioni    pubbliche
          un'elaborazione dei prezzi di riferimento  alle  condizioni
          di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli  di
          maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della
          pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
          web  i   prezzi   unitari   corrisposti   dalle   pubbliche
          amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.  I
          prezzi di riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e  dalla
          stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni  anno,  sono
          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'
          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i
          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999,  n.  488,  in  ambito  nazionale  ovvero  nell'ambito
          territoriale  di  riferimento.  I  contratti  stipulati  in
          violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
              8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
          prezzi di riferimento e' effettuata  sulla  base  dei  dati
          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i
          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
              8-bis.    Nell'ottica    della    semplificazione     e
          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di
          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di
          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit
          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei
          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione
          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio
          delle relative funzioni. 
              9.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli
          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per
          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi
          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con
          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          di cui al precedente periodo. 
              10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.". 
              Note al comma 501 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  23-ter
          del citato decreto-legge n. 90 del  2014,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 23-ter. (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli  enti
          pubblici) 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3,  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1,  comma  450,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo  9,  comma  3,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i  comuni  possono
          procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
          lavori di valore inferiore a 40.000 euro.". 
              Note al comma 502 
              Il testo del comma 450 dell'articolo 1 della  legge  n.
          296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 495. 
              Note al comma 503 
              Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo  15  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. - 12. (Omissis). 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
              b)  all'articolo  17,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1º gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
              b-bis) l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi di importo pari o superiore a 1.000  euro  relativi
          alle categorie  merceologiche  presenti  nella  piattaforma
          CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
          messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
          disponibili, dalle centrali  di  committenza  regionali  di
          riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
          in violazione di quanto  disposto  dalla  presente  lettera
          sono nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono
          causa di responsabilita'  amministrativa.  Il  rispetto  di
          quanto   disposto   alla   presente   lettera   costituisce
          adempimento   ai   fini   dell'accesso   al   finanziamento
          integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla  verifica
          del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
          2005,  sulla  base  dell'istruttoria  congiunta  effettuata
          dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          mettono  a  disposizione  della  CONSIP  e   dell'Autorita'
          nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'   condivise,
          tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
          adempimento, sia con  riferimento  alla  rispondenza  delle
          centrali di committenza regionali alle disposizioni di  cui
          all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, sia con riferimento alle convenzioni e alle  ulteriori
          forme  di  acquisto  praticate  dalle   medesime   centrali
          regionali; 
              d-bis) con la procedura  di  cui  al  quarto  e  quinto
          periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
          degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12   dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso  d'anno,
          un monitoraggio trimestrale del  rispetto  dell'adempimento
          di cui alla medesima lettera d); 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
              f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
              g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              (Omissis).". 
              Note al comma 504 
              Il  testo  del  comma   3-ter   dell'articolo   4   del
          decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal  presente
          comma, e' citato nelle Note al comma 235. 
              Note al comma 505 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del  decreto-legge
          n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  271  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 271. Programmazione  dell'attivita'  contrattuale
          per l'acquisizione di beni e servizi 
              1.   Ciascuna   amministrazione   aggiudicatrice   puo'
          approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione
          di beni e servizi  relativo  all'esercizio  successivo.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11,  del
          codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo,
          e 4, del presente regolamento. 
              2.  Il  programma  e'  predisposto  nel  rispetto   dei
          principi  generali   di   economicita'   e   di   efficacia
          dell'azione   amministrativa,    in    conformita'    delle
          disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni
          e  servizi  definito  dall'amministrazione   aggiudicatrice
          tenendo  conto  dell'ordinamento  della  stessa   e   della
          normativa di settore ove vigente. 
              3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto
          e la relativa forma di  finanziamento.  Con  riferimento  a
          ciascuna  iniziativa  in  cui  si  articola  il   programma
          annuale,    l'amministrazione    provvede,    nel     corso
          dell'esercizio, alla verifica della  fattibilita'  tecnica,
          economica ed amministrativa. 
              4.  Qualora  l'amministrazione   aggiudicatrice   abbia
          predisposto il  programma  di  cui  al  presente  articolo,
          rimane salva la possibilita' di  avviare  procedimenti  per
          l'acquisizione di beni e servizi non previsti  in  caso  di
          urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili  in
          sede di programmazione. 
              5.  Le  amministrazione  aggiudicatrici  che  non  sono
          tenute  a  predisporre  un  bilancio   preventivo   possono
          approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e
          servizi con modalita' compatibili con  la  regolamentazione
          dell'attivita'  di   programmazione   vigente   presso   le
          stesse.". 
                
              Note al comma 506 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196
          del 2009 e' citato nelle Note al comma 479. 
              Note al comma 507 
              Il testo dell'articolo 26 della legge n. 488  del  1999
          e' citato nelle Note al comma 498. 
              Note al comma 508 
              Il testo dell'articolo 26 della legge n. 488  del  1999
          e' citato nelle Note al comma 498. 
              Il testo del comma 7 dell'articolo 9 del  decreto-legge
          n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499. 
              Note al comma 509 
              Il testo del comma 7 dell'articolo 9 del  decreto-legge
          n. 66 del 2014, come  modificato  dal  presente  comma,  e'
          citato nelle Note al comma 499. 
              Note al comma 510 
              Il testo dell'articolo 26 della legge n. 488  del  1999
          e' citato nelle Note al comma 498. 
              Note al comma 511 
              Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge  n.  66  del
          2014 e' citato nelle Note al comma 499. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1373 e  1467
          del codice civile: 
              "Art. 1373. Recesso unilaterale. 
              Se a una delle  parti  e'  attribuita  la  facolta'  di
          recedere  dal  contratto,   tale   facolta'   puo'   essere
          esercitata  finche'  il  contratto  non  abbia   avuto   un
          principio di esecuzione. 
              Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale
          facolta' puo' essere esercitata anche, ma il recesso non ha
          effetto per le prestazioni gia'  eseguite  o  in  corso  di
          esecuzione. 
              Qualora  sia  stata  stipulata  la  prestazione  di  un
          corrispettivo per il recesso, questo ha effetto  quando  la
          prestazione e' eseguita. 
              E' salvo in ogni caso il patto contrario." 
              "Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive. 
              Nei  contratti  a  esecuzione  continuata  o  periodica
          ovvero a esecuzione differita, se  la  prestazione  di  una
          delle parti  e'  divenuta  eccessivamente  onerosa  per  il
          verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
          parte  che  deve  tale  prestazione   puo'   domandare   la
          risoluzione  del  contratto,  con  gli  effetti   stabiliti
          dall'articolo 1458. 
              La  risoluzione  non  puo'  essere  domandata   se   la
          sopravvenuta  onerosita'  rientra  nell'alea  normale   del
          contratto. 
              La parte contro la quale e'  domandata  la  risoluzione
          puo'  evitarla  offrendo   di   modificare   equamente   le
          condizioni del contratto.". 
              Note al comma 512 
              Il testo dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 e'
          citato nelle Note al comma 479. 
              Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge  n.  66  del
          2014 e' citato nelle Note al comma 499. 
              Note al comma 515 
              Si riporta il testo vigente del comma 15  dell'articolo
          83 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 
              1. - 14. (Omissis). 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              (Omissis).". 
              La legge 8 marzo 1989, n. 88 recante  (Ristrutturazione
          dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro) e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  13
          marzo 1989, n. 60, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 12  dell'articolo
          10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni  per  la
          semplificazione  e   la   razionalizzazione   del   sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario): 
              "Art. 10. Modalita' di  utilizzazione  degli  studi  di
          settore in sede di accertamento. 
              1. - 11. (Omissis). 
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
          altra attivita' di studio e ricerca in  materia  tributaria
          possono essere affidate, in concessione, ad una societa'  a
          partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma  di
          societa' per azioni  di  cui  il  Ministero  delle  finanze
          detiene una quota di capitale sociale non inferiore  al  51
          per  cento.  Dall'applicazione  del  presente   comma   non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del bilancio dello Stato; per ciascuno degli  anni  1998  e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori  entrate  derivanti  dalla  presente   legge.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.". 
                
              Note al comma 522 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  29  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni (Riordino della  disciplina  riguardante  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art.  29.  Obblighi  di  pubblicazione  del  bilancio,
          preventivo e consuntivo, e del  Piano  degli  indicatori  e
          risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati  concernenti
          il monitoraggio degli obiettivi 
              1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  documenti
          e  gli  allegati  del  bilancio  preventivo  e  del   conto
          consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche'
          i dati relativi  al  bilancio  di  previsione  e  a  quello
          consuntivo in forma sintetica,  aggregata  e  semplificata,
          anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche,  al  fine
          di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'. 
              1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   e
          rendono accessibili, anche  attraverso  il  ricorso  ad  un
          portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
          cui ai propri bilanci preventivi e  consuntivi  in  formato
          tabellare  aperto  che  ne  consenta   l'esportazione,   il
          trattamento e il  riutilizzo,  ai  sensi  dell'articolo  7,
          secondo uno schema tipo e modalita'  definiti  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare
          sentita la Conferenza unificata. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 91, con le  integrazioni  e  gli  aggiornamenti  di  cui
          all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91  del
          2011.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          32  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,   n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              "Art. 32. Bilancio consolidato del  Servizio  Sanitario
          Regionale 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. La giunta regionale approva  i  bilanci  d'esercizio
          degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
          2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
          successivo  a  quello  di   riferimento   e   il   bilancio
          consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno  successivo
          a quello di riferimento. Entro sessanta giorni  dalla  data
          di approvazione,  i  bilanci  in  oggetto  sono  pubblicati
          integralmente sul sito internet della regione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 19. Oggetto e ambito di applicazione 
              1. (Omissis). 
              2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
          titolo sono: 
              a) le regioni, per la parte del bilancio regionale  che
          riguarda il finanziamento e la spesa del relativo  servizio
          sanitario, rilevata attraverso  scritture  di  contabilita'
          finanziaria; 
              b) le regioni: 
              i)  per  la  parte  del  finanziamento   del   servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
              ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
          di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi  del  punto
          i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
              c)  aziende  sanitarie  locali;  aziende   ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
              d)  istituti  zooprofilattici   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 4
          del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189: 
              "Art. 4. Dirigenza sanitaria e governo clinico 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Ciascuna regione promuove, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  un  sistema  di
          monitoraggio delle attivita'  assistenziali  e  della  loro
          qualita'  finalizzato  a  verificare  la   qualita'   delle
          prestazioni  delle  singole  unita'   assistenziali   delle
          strutture sanitarie pubbliche  e  private  accreditate,  in
          raccordo  con  il  programma  nazionale  valutazione  esiti
          dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  e
          con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 524 
              Il testo dei commi 79 e 83 dell'articolo 2 della  legge
          n. 191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo  sviluppo  e   l'equita'   sociale),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: 
              "Art.  4.   Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti. 
              1. Qualora nel procedimento di verifica e  monitoraggio
          dei singoli Piani di  rientro,  effettuato  dal  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di  cui
          rispettivamente  agli   articoli   12   e   9   dell'Intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
          con le modalita' previste  dagli  accordi  sottoscritti  ai
          sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, si  prefiguri  il
          mancato rispetto da parte della regione  degli  adempimenti
          previsti   dai   medesimi   Piani,   in   relazione    alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e nei tempi ivi programmati, in funzione  degli  interventi
          di risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e  di
          riorganizzazione del  sistema  sanitario  regionale,  anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica  e  dei
          livelli essenziali delle  prestazioni,  ferme  restando  le
          disposizioni di cui all' articolo 1, comma 796, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   con   la   procedura   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro della salute, sentito il  Ministro
          per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida  la
          regione ad adottare entro quindici giorni  tutti  gli  atti
          normativi,  amministrativi,  organizzativi   e   gestionali
          idonei  a  garantire  il  conseguimento   degli   obiettivi
          previsti nel Piano. 
              2. Ove la regione non adempia alla diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione  dell'incarico  commissariale.  I
          subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
          commissario,  essendo  il  loro  mandato   vincolato   alla
          realizzazione di alcuni o di tutti gli  obiettivi  affidati
          al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
          puo'  avvalersi  dei  subcommissari  anche  quali  soggetti
          attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti  dei
          direttori generali delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e delle aziende  ospedaliere
          universitarie, fermo restando il trattamento  economico  in
          godimento, la  sospensione  dalle  funzioni  in  atto,  che
          possono  essere  affidate  a  un  soggetto   attuatore,   e
          l'assegnazione ad altro incarico fino alla  durata  massima
          del commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del
          rapporto con l'ente del servizio sanitario.  Gli  eventuali
          oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a  carico
          della   regione   interessata,   che   mette   altresi'   a
          disposizione  del  commissario  e  dei   subcommissari   il
          personale, gli uffici e i mezzi necessari  all'espletamento
          dell'incarico. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sono determinati  i
          compensi degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le
          regioni provvedono ai predetti adempimenti  utilizzando  le
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente: 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8-sexies  del
          citato decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni: 
              "Art. 8-sexies. Remunerazione. 
              1. Le strutture che erogano  assistenza  ospedaliera  e
          ambulatoriale a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
          sono finanziate secondo un  ammontare  globale  predefinito
          indicato negli accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo
          8-quinquies   e   determinato   in   base   alle   funzioni
          assistenziali e alle attivita'  svolte  nell'ambito  e  per
          conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini  della
          determinazione  del  finanziamento  globale  delle  singole
          strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono
          remunerate in base al  costo  standard  di  produzione  del
          programma di assistenza, mentre  le  attivita'  di  cui  al
          comma 4 sono remunerate in base a tariffe  predefinite  per
          prestazione. 
              1-bis. Il valore complessivo della remunerazione  delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato. 
              2. Le regioni  definiscono  le  funzioni  assistenziali
          nell'ambito delle attivita' che  rispondono  alle  seguenti
          caratteristiche generali: 
              a)  programmi  a  forte  integrazione  fra   assistenza
          ospedaliera  e  territoriale,  sanitaria  e  sociale,   con
          particolare  riferimento  alla  assistenza  per   patologie
          croniche di lunga durata o recidivanti; 
              b)  programmi  di  assistenza  a   elevato   grado   di
          personalizzazione della prestazione  o  del  servizio  reso
          alla persona; 
              c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione  a
          programmi di prevenzione; 
              d) programmi di assistenza a malattie rare; 
              e)  attivita'  con  rilevanti  costi  di  attesa,   ivi
          compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto  in
          emergenza,  nonche'   il   funzionamento   della   centrale
          operativa, di cui all'atto  di  indirizzo  e  coordinamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  27
          marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del
          21 marzo 1992; 
              f) programmi sperimentali di assistenza; 
              g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e
          di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del
          donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita'
          di trasporto, il  coordinamento  e  l'organizzazione  della
          rete  di  prelievi  e  di   trapianti,   gli   accertamenti
          preventivi sui donatori. 
              3. I criteri generali per la definizione delle funzioni
          assistenziali  e   per   la   determinazione   della   loro
          remunerazione massima sono stabiliti con  apposito  decreto
          del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
          sanitari regionali, d'intesa con la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome, sulla base di standard organizzativi e  di  costi
          unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo  conto,
          quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta. 
              4.  La  remunerazione  delle  attivita'   assistenziali
          diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in  base
          a  tariffe  predefinite,  limitatamente  agli  episodi   di
          assistenza ospedaliera  per  acuti  erogata  in  regime  di
          degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni  di
          assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per
          le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3. 
              5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia  per  i
          servizi sanitari  regionali,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo  120,  comma  1,  lettera  g),  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  con  apposito  decreto
          individua i  sistemi  di  classificazione  che  definiscono
          l'unita' di prestazione  o  di  servizio  da  remunerare  e
          determina  le  tariffe  massime   da   corrispondere   alle
          strutture  accreditate,  in  base  ai  costi  standard   di
          produzione e di quote standard di costi generali, calcolati
          su un campione rappresentativo  di  strutture  accreditate,
          tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e  di
          economicita'  nell'uso  delle   risorse,   anche   in   via
          alternativa,  di:  a)  costi  standard  delle   prestazioni
          calcolati  in  riferimento  a   strutture   preventivamente
          selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
          qualita'  dell'assistenza  come  risultanti  dai  dati   in
          possesso  del  Sistema  informativo  sanitario;  b)   costi
          standard  delle  prestazioni  gia'  disponibili  presso  le
          regioni e le province autonome; c)  tariffari  regionali  e
          differenti  modalita'  di  remunerazione   delle   funzioni
          assistenziali  attuate  nelle  regioni  e  nelle   province
          autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri  generali,
          nel    rispetto    del    principio    del    perseguimento
          dell'efficienza e dei vincoli di bilancio  derivanti  dalle
          risorse programmate a livello  nazionale  e  regionale,  in
          base ai  quali  le  regioni  adottano  il  proprio  sistema
          tariffario,  articolando  tali  tariffe   per   classi   di
          strutture secondo le loro caratteristiche  organizzative  e
          di attivita', verificati in sede  di  accreditamento  delle
          strutture stesse. Le tariffe massime  di  cui  al  presente
          comma sono assunte  come  riferimento  per  la  valutazione
          della  congruita'  delle  risorse  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale. Gli importi tariffari,  fissati  dalle
          singole regioni, superiori alle tariffe massime  restano  a
          carico dei bilanci regionali. A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  e'  abrogato
          il decreto del  Ministro  della  Sanita'  15  aprile  1994,
          recante  «Determinazione  dei  criteri  generali   per   la
          fissazione delle tariffe delle  prestazioni  di  assistenza
          specialistica, riabilitativa  ed  ospedaliera»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. 
              6. Con la procedura di cui al comma 5, sono  effettuati
          periodicamente la revisione del sistema di  classificazione
          delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,
          tenendo conto della definizione dei  livelli  essenziali  e
          uniformi di  assistenza  e  delle  relative  previsioni  di
          spesa,  dell'innovazione   tecnologica   e   organizzativa,
          nonche' dell'andamento del  costo  dei  principali  fattori
          produttivi. 
              7. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  disciplina  le  modalita'  di  erogazione  e   di
          remunerazione  dell'assistenza  protesica,   compresa   nei
          livelli essenziali di assistenza  di  cui  all'articolo  1,
          anche  prevedendo  il  ricorso  all'assistenza   in   forma
          indiretta. 
              8.  Il  Ministro  della  sanita',   d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali,  con
          apposito decreto,  definisce  i  criteri  generali  per  la
          compensazione  dell'assistenza  prestata  a  cittadini   in
          regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
          criteri, le regioni possono stabilire specifiche  intese  e
          concordare politiche tariffarie, anche al fine di  favorire
          il pieno utilizzo delle strutture  e  l'autosufficienza  di
          ciascuna  regione,  nonche'  l'impiego   efficiente   delle
          strutture che esercitano funzioni a valenza  interregionale
          e nazionale.". 
              Note al comma 525 
              Il testo dei commi 79 e 83 dell'articolo 2 della  legge
          n. 191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Il  testo  dei  commi  1  e  2  dell'articolo   4   del
          decreto-legge n. 159 del 2007 e' citato nelle Note al comma
          524. 
              Note al comma 526 
              Il testo dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo
          n. 502 del 1992 e' citato nelle Note al comma 524. 
              Il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.
          70 recante "Regolamento recante definizione degli  standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera"  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 4 giugno 2015, n. 127. 
              Note al comma 527 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 34. Aggiornamento schemi tecnici 
              1.  In  funzione  di  eventuali  emergenti   fabbisogni
          informativi,  anche  in   conseguenza   dell'attivita'   di
          monitoraggio  dei  conti  sanitari  e  dell'erogazione  dei
          livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei  livelli
          essenziali di assistenza,  nonche'  della  definizione  del
          livello  minimo  di  articolazione  del  piano  dei   conti
          integrato di cui  all'articolo  36,  comma  2,  i  relativi
          necessari aggiornamenti degli schemi allegati  al  presente
          decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e  32  nonche'
          la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono
          effettuati  con  decreto  del  Ministro  della  Salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.". 
              Il testo dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo
          n. 502 del 1992 e' citato nelle Note al comma 524. 
              Note al comma 530 
              Si riporta il testo vigente del comma 88  dell'articolo
          2  della  citata  legge  n.  191  del  2009  e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 87. (Omissis). 
              88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di  rientro
          e gia' commissariate alla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  restano  fermi  l'assetto  della  gestione
          commissariale previgente per la prosecuzione del  piano  di
          rientro, secondo  programmi  operativi,  coerenti  con  gli
          obiettivi   finanziari   programmati,    predisposti    dal
          commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
          contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita'  per
          la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
          della disciplina recata dal presente  articolo.  A  seguito
          dell'approvazione    del    nuovo    piano    cessano     i
          commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
          nel  medesimo  piano  per  il  passaggio   dalla   gestione
          straordinaria   commissariale   alla   gestione   ordinaria
          regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 20  dell'articolo
          15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. - 19. (Omissis). 
              20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
          di cui all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  qualora  al  termine  del
          periodo di riferimento del Piano di  rientro  ovvero  della
          sua prosecuzione, non venga  verificato  positivamente,  in
          sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
          prosecuzione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 531 
              Il testo del comma 174 dell'articolo 1 della  legge  n.
          311 del 2004 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Si riporta il testo vigente del comma 77  dell'articolo
          2 della citata legge n. 191 del 2009: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 76. (Omissis). 
              77.  E'  definito  quale  standard   dimensionale   del
          disavanzo sanitario strutturale, rispetto al  finanziamento
          ordinario e alle maggiori  entrate  proprie  sanitarie,  il
          livello del 5 per cento, ancorche' coperto  dalla  regione,
          ovvero il livello inferiore al  5  per  cento  qualora  gli
          automatismi fiscali  o  altre  risorse  di  bilancio  della
          regione non garantiscano con la quota libera  la  copertura
          integrale del  disavanzo.  Nel  caso  di  raggiungimento  o
          superamento di  detto  standard  dimensionale,  la  regione
          interessata e' tenuta a presentare entro il  successivo  10
          giugno un piano di  rientro  di  durata  non  superiore  al
          triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
          farmaco (AIFA)  e  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,  per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
          presente legge, che contenga sia le misure di  riequilibrio
          del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
          per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli  essenziali  di  assistenza,  sia  le  misure   per
          garantire l'equilibrio di bilancio  sanitario  in  ciascuno
          degli anni compresi nel piano stesso. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 86 dell'articolo 2  della  legge  n.
          191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Il testo del  comma  2  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note  al  comma
          522. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art.   23.   Individuazione   delle    responsabilita'
          all'interno delle regioni nel caso  di  gestione  integrale
          del finanziamento del servizio sanitario  regionale  presso
          gli enti di cui del servizio sanitario regionale 
              1. Le regioni che non esercitano la scelta  di  gestire
          direttamente presso la regione una quota del  finanziamento
          del proprio servizio  sanitario  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera b), punto i): 
              a) ne danno preventivamente comunicazione ai  Ministeri
          dell'economia e delle finanze e della salute; 
              b) trattano presso la regione  le  sole  operazioni  di
          consolidamento  dei  conti  sanitari  degli  enti  di   cui
          all'articolo 19, comma 2,  lettera  c),  come  disciplinato
          dall'articolo 22, comma  3,  lettera  c).  A  tal  fine  e'
          comunque formalmente individuato un responsabile presso  la
          regione, al  quale  si  applicano  le  disposizioni  recate
          dall'articolo 32; 
              c) non possono effettuare, a  valere  sui  capitoli  di
          spesa  del  servizio  sanitario  regionale,  operazioni  di
          gestione diverse dal mero trasferimento  delle  somme  agli
          enti del servizio sanitario regionale di  cui  all'articolo
          19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in
          ciascun  esercizio  agli  enti   del   servizio   sanitario
          regionale  l'intero  importo  del  finanziamento   previsto
          nell'esercizio di riferimento.". 
              Note al comma 532 
              Il testo del comma 80 dell'articolo 2  della  legge  n.
          191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Note al comma 534 
              Il testo del  comma  2  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note  al  comma
          522. 
              Note al comma 535 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   2-sexies
          dell'articolo 2 e i commi 8 e 9 dell'articolo 4 del  citato
          decreto   legislativo   502   del   1992    e    successive
          modificazioni: 
              "Art. 2. Competenze regionali 
              1. - 2-quinquies (Omissis). 
              2-sexies. La regione disciplina altresi': 
              a) l'articolazione del territorio regionale  in  unita'
          sanitarie locali, le quali  assicurano  attraverso  servizi
          direttamente gestiti l'assistenza sanitaria  collettiva  in
          ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza  distrettuale  e
          l'assistenza  ospedaliera,  salvo   quanto   previsto   dal
          presente  decreto   per   quanto   attiene   alle   aziende
          ospedaliere di rilievo nazionale e  interregionale  e  alle
          altre strutture pubbliche e private accreditate; 
              b)  i  principi  e  criteri  per  l'adozione  dell'atto
          aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis; 
              c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle
          unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di
          cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  tenendo  conto  delle
          peculiarita' delle zone  montane  e  a  bassa  densita'  di
          popolazione; 
              d) il  finanziamento  delle  unita'  sanitarie  locali,
          sulla base di una quota  capitaria  corretta  in  relazione
          alle  caratteristiche  della  popolazione   residente   con
          criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1,  comma
          34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) le modalita' di vigilanza e di controllo,  da  parte
          della regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie  locali,
          nonche'  di  valutazione  dei   risultati   delle   stesse,
          prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di
          partecipazione della Conferenza dei sindaci; 
              f) l'organizzazione e il funzionamento delle  attivita'
          di  cui  all'articolo  19-bis,  comma  3,  in  raccordo   e
          cooperazione  con  la  Commissione  nazionale  di  cui   al
          medesimo articolo; 
              g) fermo restando il generale divieto di indebitamento,
          la possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 
              1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella  misura
          massima di un dodicesimo dell'ammontare  annuo  del  valore
          dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel  bilancio
          preventivo annuale; 
              2) contrazione di mutui e accensione di altre forme  di
          credito, di durata non  superiore  a  dieci  anni,  per  il
          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa
          autorizzazione regionale, fino a un  ammontare  complessivo
          delle  relative  rate,  per  capitale  e   interessi,   non
          superiore al  quindici  per  cento  delle  entrate  proprie
          correnti, a  esclusione  della  quota  di  fondo  sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione; 
              h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le
          aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e  i  servizi
          contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati
          dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  l),
          della legge 30 novembre 1998, n. 419. 
              (Omissis)." 
              "Art. 4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Le aziende ospedaliere, incluse  quelle  di  cui  al
          comma 5, devono chiudere il proprio bilancio  in  pareggio.
          L'eventuale avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli
          investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente
          e per eventuali forme di  incentivazione  al  personale  da
          definire in  sede  di  contrattazione.  Il  verificarsi  di
          ingiustificati disavanzi di gestione  o  la  perdita  delle
          caratteristiche  strutturali  e  di  attivita'  prescritte,
          fatta  salva   l'autonomia   dell'universita',   comportano
          rispettivamente il commissariamento da parte della  regione
          e la revoca dell'autonomia aziendale. 
              9. Gli ospedali che non  siano  costituiti  in  azienda
          ospedaliera conservano la  natura  di  presidi  dell'unita'
          sanitaria locale. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali
          sono  presenti  piu'  ospedali,   questi   possono   essere
          accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi  ospedalieri
          dell'unita'  sanitaria  locale  e'  previsto  un  dirigente
          medico in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 17,  come
          responsabile delle funzioni igienico-organizzative,  ed  un
          dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni  di
          coordinamento amministrativo. Il  dirigente  medico  ed  il
          dirigente amministrativo concorrono, secondo le  rispettive
          competenze, al conseguimento degli  obiettivi  fissati  dal
          direttore generale. A tutti i presidi di  cui  al  presente
          comma e'  attribuita  autonomia  economico-finanziaria  con
          contabilita' separata all'interno del bilancio  dell'unita'
          sanitaria locale,  con  l'introduzione  delle  disposizioni
          previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 536 
              Il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo n. 502 del 1992 e' citato nelle Note  al  comma
          535. 
              Note al comma 539 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3-bis  del
          citato decreto-legge n. 158 del 2012: 
              "Art.  3-bis.  Gestione  e  monitoraggio   dei   rischi
          sanitari 
              1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei
          rischi  relativi  alla  propria   attivita',   le   aziende
          sanitarie, nell'ambito della loro  organizzazione  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne
          curano  l'analisi,  studiano  e  adottano   le   necessarie
          soluzioni per la  gestione  dei  rischi  medesimi,  per  la
          prevenzione del contenzioso  e  la  riduzione  degli  oneri
          assicurativi.  Il  Ministero  della  salute  e  le  regioni
          monitorano, a livello nazionale e a  livello  regionale,  i
          dati relativi al rischio clinico.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  220  del
          decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale): 
              "Art. 220. Attivita' ispettive e di vigilanza. 
              1.  Quando  nel  corso  di  attivita'  ispettive  o  di
          vigilanza previste da leggi o decreti  emergono  indizi  di
          reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di  prova
          e raccogliere quant'altro possa servire per  l'applicazione
          della legge penale sono  compiuti  con  l'osservanza  delle
          disposizioni del codice.". 
              Note al comma 541 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   4
          dell'articolo 1  del  citato  decreto  del  Ministro  della
          salute n. 70 del 2015: 
              "Art. 1. Standard qualitativi, strutturali, tecnologici
          e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera 
              1. (Omissis). 
              2. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  ad  adottare  il
          provvedimento generale di programmazione di riduzione della
          dotazione  dei  posti  letto  ospedalieri  accreditati   ed
          effettivamente a carico del Servizio  sanitario  regionale,
          ad un livello non superiore a 3,7 posti  letto  (p.l.)  per
          mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti  letto  per  mille
          abitanti  per   la   riabilitazione   e   la   lungodegenza
          post-acuzie, nonche' i  relativi  provvedimenti  attuativi,
          garantendo, entro il triennio di attuazione del  patto  per
          la  salute  2014-2016,  il  progressivo  adeguamento   agli
          standard di cui al presente decreto,  in  coerenza  con  le
          risorse programmate per  il  Servizio  sanitario  nazionale
          (SSN) e nell'ambito della propria  autonomia  organizzativa
          nell'erogazione  delle  prestazioni  incluse  nei   Livelli
          essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
          e successive modificazioni. 
              3. (Omissis). 
              4. In relazione al numero dei  posti  letto  per  mille
          abitanti, calcolato in base alle previsioni  del  comma  3,
          l'allineamento  e'  realizzato  e  diventa  vincolante   in
          incremento,  solo  se  necessario  al  fine  di  realizzare
          l'obiettivo di rispettare il tasso di ospedalizzazione  del
          160/1000 abitanti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della
          legge  30  ottobre   2014,   n.   161   (Disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis): 
              "Art. 14. Disposizioni in materia di orario  di  lavoro
          del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario
          del Servizio sanitario nazionale. Procedura  di  infrazione
          n. 2011/4185 
              1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,   sono   abrogati   il   comma   13
          dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e il  comma  6-bis  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
              2.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  derivanti  dalle
          disposizioni di cui al comma 1, le regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuita'
          nell'erogazione   dei   servizi   sanitari   e   l'ottimale
          funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica,  attraverso  una  piu'
          efficiente  allocazione  delle  risorse  umane  disponibili
          sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il
          termine  previsto  dal  comma  1,  le  medesime  regioni  e
          province   autonome   attuano    appositi    processi    di
          riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e  dei
          servizi  dei  propri  enti  sanitari  nel  rispetto   delle
          disposizioni  vigenti  e  tenendo  anche  conto  di  quanto
          disposto  dall'articolo  15,  comma  13,  lettera  c),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  e  successive
          modificazioni,  al  fine  di   garantire   la   continuita'
          nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  comparto
          sanita'  disciplinano  le  deroghe  alle  disposizioni   in
          materia di riposo giornaliero del  personale  del  Servizio
          sanitario   nazionale   preposto   ai   servizi    relativi
          all'accettazione, al trattamento e  alle  cure,  prevedendo
          altresi'  equivalenti  periodi  di   riposo   compensativo,
          immediatamente  successivi  al   periodo   di   lavoro   da
          compensare,  ovvero,  in  casi  eccezionali   in   cui   la
          concessione  di  tali   periodi   equivalenti   di   riposo
          compensativo  non  sia  possibile  per  ragioni  oggettive,
          adeguate misure di protezione del personale  stesso.  Nelle
          more del  rinnovo  dei  contratti  collettivi  vigenti,  le
          disposizioni contrattuali in materia di durata  settimanale
          dell'orario di lavoro e di  riposo  giornaliero,  attuative
          dell'articolo 41, comma 13,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma  6-bis,  del
          decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di  avere
          applicazione a decorrere dalla data di abrogazione  di  cui
          al comma 1.". 
              Il testo del decreto del Ministro della  salute  n.  70
          del 2015 e' citato nelle Note al comma 526. 
              Note al comma 542 
              Si riporta il testo vigente del comma 28  dell'articolo
          9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1. - 27. (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 543 
              Il testo del comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge
          n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma 329. 
              Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge
          n. 78 del 2010 e' citato nelle Note al comma 542. 
              Note al comma 544 
              Si riporta il testo vigente del comma 71  dell'articolo
          2 della citata legge n. 191 del 2009: 
              "71. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  565,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni, per il  triennio  2007-2009,  gli
          enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  concorrono  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure  necessarie
          a garantire che le spese  del  personale,  al  lordo  degli
          oneri   riflessi   a   carico   delle   amministrazioni   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          superino per ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012  il
          corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito  dell'1,4
          per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  determinato,  con
          contratto di collaborazione coordinata  e  continuativa,  o
          che presta servizio con altre forme di rapporto  di  lavoro
          flessibile o con  convenzioni.  Ai  fini  dell'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, le  spese  per
          il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004,
          delle spese per arretrati relativi ad anni  precedenti  per
          rinnovo dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro;  b)
          per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,  delle  spese
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro  intervenuti  successivamente  all'anno  2004.  Sono
          comunque fatte salve,  e  devono  essere  escluse  sia  per
          l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012,
          le spese di personale totalmente a carico di  finanziamenti
          comunitari  o  privati,  nonche'  le  spese  relative  alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 3, 3-bis e  3-ter
          dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  71  e
          72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
          in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020. 
              3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si
          provvede con le modalita' previste dall'articolo  2,  comma
          73, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  La  regione  e'
          giudicata  adempiente   ove   sia   accertato   l'effettivo
          conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
          anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
          ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
          negli anni dal  2015  al  2019,  un  percorso  di  graduale
          riduzione  della  spesa  di  personale   fino   al   totale
          conseguimento  nell'anno  2020  degli  obiettivi   previsti
          all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata  legge  n.  191
          del 2009. 
              3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro
          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 545 
              Il testo del comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge
          n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma 329. 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271. 
              Note al comma 546 
              Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante
          "Disciplina dei rapporti fra Servizio  sanitario  nazionale
          ed  universita',  a  norma  dell'articolo  6  della  L.  30
          novembre 1998, n. 419" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  12
          gennaio 2000, n. 8, S.O. 
              Note al comma 548 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 9 del  decreto-legge
          n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499. 
              Note al comma 549 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 9 del  decreto-legge
          n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499. 
              Note al comma 553 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          del Patto per la salute 2014-2016, approvato  con  l'Intesa
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano del 10 luglio 2014: 
              " Art. 1 - Determinazione del fabbisogno  del  Servizio
          sanitario n azionale e dei  fabbisogni  regionali  -  costi
          standard e Livelli Essenziali di Assistenza 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Nell'ambito delle disponibilita' di cui al comma  1,
          con Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          adottato, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  si
          provvede, entro il 31 dicembre 2014, all'aggiornamento  dei
          livelli  essenziali  di  assistenza,  in   attuazione   dei
          principi di equita', innovazione ed  appropriatezza  e  nel
          rispetto  degli   equilibri   programmati   della   finanza
          pubblica. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 556  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 410. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-septies del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015: 
              "Art.  9-septies.  Rideterminazione  del   livello   di
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
              1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni,  e
          in  attuazione  di  quanto  stabilito  dalla   lettera   E.
          dell'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e  dall'intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano in data 2 luglio 2015, nonche'  dagli  articoli  da
          9-bis a 9-sexies  del  presente  decreto,  il  livello  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a   cui
          concorre lo Stato, come stabilito  dall'articolo  1,  comma
          556, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  ridotto
          dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di
          assistenza,   possono   comunque   conseguire   l'obiettivo
          economico-finanziario di cui al  comma  1  anche  adottando
          misure alternative,  purche'  assicurino  l'equilibrio  del
          bilancio  sanitario  con  il  livello   del   finanziamento
          ordinario. 
              3. Al fine di tener conto  della  riduzione  del  Fondo
          sanitario  nazionale  per  la  Regione  siciliana,  pari  a
          98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno  2015,  il
          contributo di cui all'articolo 1, commi  400,  401  e  403,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per
          la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro. 
              4. Al  fine  di  tener  conto  degli  effetti  prodotti
          dall'applicazione   dell'articolo   46,   comma   6,    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          successive modificazioni, sul  patto  di  stabilita'  della
          regione  Friuli  Venezia  Giulia,  il  contributo  di   cui
          all'articolo 1, commi 400 e 401, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190,  e'  rideterminato,  per  la  regione  Friuli
          Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di
          indebitamento netto.". 
              Note al comma 554 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
          del citato decreto legislativo n. 502 del 1992: 
              "Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione
          sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza. 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          sanitarie  che  presentano,   per   specifiche   condizioni
          cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche   di   un
          significativo beneficio in termini  di  salute,  a  livello
          individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
          Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
          Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza,  i
          servizi e le prestazioni sanitarie che: 
              a) non rispondono a necessita'  assistenziali  tutelate
          in base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al comma 2; 
              b)  non  soddisfano  il  principio   dell'efficacia   e
          dell'appropriatezza,  ovvero  la  cui  efficacia   non   e'
          dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
          o sono utilizzati per soggetti le cui  condizioni  cliniche
          non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 
              c) in presenza di altre forme  di  assistenza  volte  a
          soddisfare  le  medesime  esigenze,   non   soddisfano   il
          principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
          ovvero non garantiscono un  uso  efficiente  delle  risorse
          quanto  a  modalita'  di   organizzazione   ed   erogazione
          dell'assistenza. 
              (Omissis).". 
                
              Note al comma 555 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  26  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art.  26.  Determinazione  del  fabbisogno   sanitario
          nazionale standard 
              1. A decorrere dall'anno 2013 il  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard  e'  determinato,  in  coerenza  con  il
          quadro  macroeconomico  complessivo  e  nel  rispetto   dei
          vincoli  di  finanza  pubblica  e  degli  obblighi  assunti
          dall'Italia   in   sede   comunitaria,   tramite    intesa,
          coerentemente   con   il   fabbisogno    derivante    dalla
          determinazione dei livelli essenziali di  assistenza  (LEA)
          erogati in condizioni di efficienza ed  appropriatezza.  In
          sede di determinazione, sono distinte  la  quota  destinata
          complessivamente  alle   regioni   a   statuto   ordinario,
          comprensiva  delle  risorse  per  la  realizzazione   degli
          obiettivi di carattere prioritario e di  rilievo  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  citata
          legge n. 662 del 1996, e  successive  modificazioni,  e  le
          quote destinate ad enti diversi dalle regioni. 
              2. Per gli anni 2011 e  2012  il  fabbisogno  nazionale
          standard   corrisponde   al   livello   di    finanziamento
          determinato ai sensi di quanto  disposto  dall'articolo  2,
          comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  attuativo
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio  2010-2012  del  3  dicembre  2009,   cosi'   come
          rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.". 
              Note al comma 557 
              Il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante
          "Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni" e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80. 
              Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 1
          del citato decreto legislativo n. 502 del 1992: 
              "Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione
          sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza. 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Le prestazioni innovative  per  le  quali  non  sono
          disponibili sufficienti e definitive evidenze  scientifiche
          di efficacia possono essere erogate in strutture  sanitarie
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
          nell'ambito  di  appositi  programmi   di   sperimentazione
          autorizzati dal Ministero della sanita'. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 564 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 54  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 54. Livelli essenziali di assistenza. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. La individuazione di prestazioni che non  soddisfano
          i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma
          7, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   le   modifiche   agli
          allegati richiamati al comma 2 del presente  articolo  sono
          definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.". 
              Note al comma 565 
              Si riporta il testo degli articoli 2,  comma  1,  e  3,
          comma 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante  il  riordino  degli
          organi collegiali ed altri  organismi  operanti  presso  il
          Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma  4,
          della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 2. Istituzione del Comitato tecnico  sanitario  e
          del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale 
              1. Sono  trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,
          denominato: «Comitato tecnico-sanitario»,  le  funzioni  in
          atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi: 
              a) [Abrogata]; 
              b)  Consulta  tecnica   permanente   per   il   sistema
          trasfusionale di cui all' articolo 13, comma 1, della legge
          21 ottobre 2005, n. 219; 
              c) Commissione nazionale per la ricerca  sanitaria,  di
          cui all' articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  16
          ottobre 2003, n. 288, e successive  modificazioni,  e  all'
          articolo 4, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; 
              d) Comitato di  valutazione  dei  progetti  di  ricerca
          sanitaria presentati dai ricercatori di  eta'  inferiore  a
          quaranta anni, di cui all' articolo  1,  comma  814,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              e) Commissione per il rilascio  delle  licenze  per  la
          pubblicita' sanitaria, di cui all' articolo 118,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.   219,   e
          successive modificazioni; 
              f) Commissione unica sui  dispositivi  medici,  di  cui
          all' articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni; 
              g)  Commissione  interministeriale  di  valutazione  in
          materia di biotecnologie,  di  cui  all'  articolo  14  del
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n.  206,  e  successive
          modificazioni; 
              h) Commissione per la vigilanza  ed  il  controllo  sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive, di cui all' articolo 3 della  legge  14  dicembre
          2000, n. 376, e successive modificazioni; 
              i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
          programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
          dei  meccanismi  di  controllo  a   livello   regionale   e
          aziendale, come  previsto  dall'articolo  15-quattuordecies
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          13, della legge 3 agosto 2007, n. 120; 
              l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di
          cui all' articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n.
          135; 
              m)  Consulta  del  volontariato  per  la  lotta  contro
          l'AIDS, di cui all' articolo 1, comma 809, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296; 
              n) Comitato per  l'indirizzo  e  la  valutazione  delle
          politiche attive e per  il  coordinamento  nazionale  delle
          attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
          lavoro, di cui  all'  articolo  5,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
              o) Commissione nazionale per lo studio delle  tematiche
          connesse all'attuazione dei principi contenuti nella  legge
          15 marzo 2010, n. 38, recante  disposizioni  per  garantire
          l'accesso alle cure palliative e alla terapia  del  dolore,
          di cui all' articolo 9, commi 1 e 2, legge 15  marzo  2010,
          n. 38. 
              (Omissis)." 
              "Art. 3. Composizione del Comitato tecnico-sanitario 
              1.  Il  Comitato  tecnico-sanitario  e'  nominato   con
          decreto del Ministro della salute ed e' cosi' composto: 
              a) cinquantanove membri designati  dal  Ministro  della
          salute; 
              b) due membri designati dal  Ministro  dell'economia  e
          della finanze; 
              c) un membro  designato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico; 
              d) un membro designato  dal  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
              e) un membro designato  dal  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali; 
              f) due membri designati dal  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
              g)   un   membro   designato   del    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
              h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali; 
              i) un membro designato dal Ministro dell'interno; 
              l)  un  membro  designato  dal  Ministro  degli  affari
          esteri; 
              m)  quattro  membri  designati   dal   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri; 
              n)  trentaquattro  membri  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              o) due  membri  designati  dall'Istituto  superiore  di
          sanita'; 
              p)  un  membro  designato  dall'Agenzia  italiana   del
          farmaco; 
              q) un membro designato  dall'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali; 
              r) un membro designato dall'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione ambientale; 
              s) un membro designato dal CONI; 
              t) un membro designato dal Comando carabinieri  per  la
          tutela della salute; 
              u) il direttore del Centro nazionale sangue; 
              v)  quattro   rappresentanti   delle   associazioni   e
          federazioni   dei    donatori    volontari    di    sangue,
          rappresentative a livello nazionale; 
              z) due rappresentanti delle associazioni  dei  pazienti
          emopatici e politrasfusi; 
              aa) due rappresentanti delle societa' scientifiche  del
          settore trasfusionale; 
              bb)  un  membro  designato  dalla   Federazione   delle
          Societa' medico-scientifiche italiane; 
              cc) un membro designato dalla Federazione degli  ordini
          dei farmacisti italiani; 
              dd) un membro  designato  dall'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 
              ee) trentatre'  rappresentanti  delle  associazioni  di
          volontariato  operanti  nel  settore  della  lotta   contro
          l'AIDS. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'Allegato 1 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  44  del  2013,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Allegato 1 
              Elenco degli organi collegiali e degli altri  organismi
          attualmente operanti presso il Ministero della salute 
              1. Commissione consultiva per i biocidi,  di  cui  all'
          articolo 29 del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.
          174, e successive modificazioni; 
              2. Commissione per il rilascio  delle  licenze  per  la
          pubblicita' sanitaria, di cui all' articolo 118,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.   219,   e
          successive modificazioni; 
              3. Commissione unica sui  dispositivi  medici,  di  cui
          all' articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni; 
              4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'
          articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all' articolo 4,
          comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
              5.  Commissione  interministeriale  di  valutazione  in
          materia di biotecnologie,  di  cui  all'  articolo  14  del
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n.  206,  e  successive
          modificazioni; 
              6. Commissione per la vigilanza  ed  il  controllo  sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive, di cui all' articolo 3 della  legge  14  dicembre
          2000, n. 376, e successive modificazioni; 
              7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
          la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro  le
          discriminazioni, di cui all' articolo 57, commi da 01 a 05,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              8. Consulta delle associazioni dei  consumatori  e  dei
          produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui  all'
          articolo 8, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; 
              9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
          programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
          dei  meccanismi  di  controllo  a   livello   regionale   e
          aziendale, come  previsto  dall'articolo  15-quattuordecies
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          13, della legge 3 agosto 2007, n. 120; 
              10.  Consulta  tecnica  permanente   per   il   sistema
          trasfusionale di cui all' articolo 13, comma 1, della legge
          21 ottobre 2005, n. 219; 
              11.  Nucleo  nazionale   di   farmacosorveglianza   sui
          medicinali veterinari, di cui all' articolo 88 del  decreto
          legislativo 6 aprile 2006, n. 193; 
              12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi
          contenuti  nella  legge  15  marzo  2010,  n.  38,  recante
          disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e
          alla terapia del dolore, di cui all' articolo 9, commi 1  e
          2, legge 15 marzo 2010 n. 38; 
              13. Commissione nazionale per la lotta  contro  l'AIDS,
          di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990,
          n. 135; 
              14. Consulta  del  volontariato  per  la  lotta  contro
          l'AIDS, di cui all' articolo 1, comma 809, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296; 
              15. Comitato per l'indirizzo  e  la  valutazione  delle
          politiche attive e per  il  coordinamento  nazionale  delle
          attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
          lavoro, di cui  all'  articolo  5,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
              16. Comitato di valutazione  dei  progetti  di  ricerca
          sanitaria presentati dai ricercatori di  eta'  inferiore  a
          quaranta anni, di cui all' articolo  1,  comma  814,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              17.  Consiglio  superiore  di  sanita',  di  cui   all'
          articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  266,
          al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e successive
          modificazioni e all' articolo 1, comma 2, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; 
              18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare,  di
          cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1°  ottobre
          2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre 2005,  n.  244,  al  decreto  del  Ministro  della
          salute,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  del  26  luglio
          2007, all' articolo 1,  comma  2,  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; 
              19. Commissione unica per la dietetica e la  nutrizione
          di cui all' articolo 7 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 86; 
              20. Commissione consultiva per i fitosanitari,  di  cui
          all' articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
          194, e successive modificazioni; 
              21. Commissione consultiva del farmaco veterinario,  di
          cui all' articolo 27, comma 2, del  decreto  legislativo  6
          aprile 2006, n. 193; 
              22. [Soppresso]; 
              23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici, di cui all' articolo 1, comma 1, della  legge  17
          maggio 1999, n. 144,  e  all'  articolo  6,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo  2011,  n.
          108; 
              24. Centro nazionale per la prevenzione e il  controllo
          delle malattie, di  cui  all'  articolo  3,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo  2011,  n.
          108, e all' articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.
          81, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  maggio
          2004, n. 138; 
              25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria,  di
          cui all' articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  16
          ottobre 2003, n. 288  e  successive  modificazioni  e  all'
          articolo 4, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; 
              26. Commissione tecnica mangimi, di cui  all'  articolo
          9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281; 
              27. Commissione tecnica  nazionale  per  la  protezione
          degli animali da allevamento e  da  macello,  di  cui  all'
          articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623; 
              28. Commissione nazionale per i trapianti allogenici da
          non consanguineo, di cui all'  articolo  9  della  legge  6
          marzo 2001, n. 52; 
              29. Commissione medica di appello, di cui all' art.  38
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  novembre
          1988, n.  566,  come  disciplinata  dai  regolamenti  ENAC,
          emanati in attuazione dell'articolo 734  del  codice  della
          navigazione; 
              30. Centro  nazionale  di  lotta  ed  emergenza  contro
          malattie animali e Unita' centrale di crisi,  di  cui  all'
          articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.
          202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
          2005, n. 244, e all' articolo 7, comma 3, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.".