art. 1 note (parte 15)

           	
				
 
              Note al comma 566 
              Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'articolo
          1  della  citata  legge  n.  311  del  2004,  e  successive
          modificazioni: 
              "170. Con cadenza triennale, a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale
          sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo
          4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000,  n.  323.  Per  la
          revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni
          di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3  milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  2008,  2009  e  2010.  Al
          relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale  di
          parte corrente dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute.". 
              Note al comma 567 
              Si riporta il testo vigente del comma 16  dell'articolo
          8  della  citata  legge  n.  537  del  1993,  e  successive
          modificazioni: 
              "Art. 8. (Disposizioni in materia di sanita') 
              1. - 15. (Omissis). 
              16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          i cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di  eta'
          superiore a sessantacinque anni, appartenenti a  un  nucleo
          familiare con  un  reddito  complessivo  riferito  all'anno
          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
          1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
          patologie neoplastiche maligne, i  pazienti  in  attesa  di
          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
          ed i familiari a carico di questi ultimi. A  partire  dalla
          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
          spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed  i
          loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni  al
          minimo di eta' superiore a 60 anni ed i  loro  familiari  a
          carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con  un
          reddito   complessivo,   riferito   all'anno    precedente,
          inferiore a L.  16  milioni,  incrementato  fino  a  L.  22
          milioni in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di  un
          ulteriore milione di lire per  ogni  figlio  a  carico.  Le
          esenzioni  connesse  ai  livelli  di  reddito  operano   su
          dichiarazione dell'interessato o di  un  suo  familiare  da
          apporre sul retro della ricetta. I soggetti  affetti  dalle
          forme morbose e  le  categorie  previste  dal  decreto  del
          Ministro della sanita' 1° febbraio 1991,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,   sono   esentati   dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente alle  prestazioni  individuate  dallo  stesso
          decreto.". 
              Il decreto del Ministro della sanita' 28  maggio  1999,
          n. 329 recante "Regolamento recante norme di individuazione
          delle   malattie   croniche   e   invalidanti   ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29  aprile
          1998, n. 124" e' pubblicato nella Gazz. Uff.  25  settembre
          1999, n. 226, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          52 della citata legge n. 289 del 2002: 
              "Art. 52. Razionalizzazione della spesa sanitaria. 
              1. (Omissis). 
              2. A decorrere dal 1º gennaio 2004,  nell'ambito  degli
          accordi di cui all'articolo 4,  comma  4,  della  legge  24
          ottobre 2000, n. 323, sara' fissata la misura  dell'importo
          massimo di partecipazione alla spesa per  cure  termali  di
          cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537, e successive modificazioni, qualora  le  previsioni
          di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi  rendano
          necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa
          predetta. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 323
          del 2000 e' citato nelle Note al comma 301. 
              Note al comma 568 
              Si riporta il testo vigente del comma 167 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "167. L'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma  229
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'
          incrementata  di  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2015.". 
              Il testo del comma 556  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 410. 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  9-septies  del
          decreto-legge n. 78 del 2015 e' citato nelle Note al  comma
          553. 
              Note al comma 569 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  10  e   11
          dell'articolo 9-ter del  citato  decreto-legge  n.  78  del
          2015: 
              "Art. 9-ter. Razionalizzazione della spesa per  beni  e
          servizi, dispositivi medici e farmaci 
              1. - 9. (Omissis) 
              10. All'articolo  11  del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 585, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "Disposizioni dirette a  favorire  l'impiego  razionale  ed
          economicamente compatibile  dei  medicinali  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale"; 
              b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
              "1. Entro il 30  settembre  2015,  l'AIFA  conclude  le
          procedure di rinegoziazione con  le  aziende  farmaceutiche
          volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei  medicinali
          a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
          raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
          individuati  sulla  base  dei   dati   relativi   al   2014
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          OSMED-AIFA, separando i medicinali a  brevetto  scaduto  da
          quelli ancora soggetti a  tutela  brevettuale,  autorizzati
          con indicazioni comprese nella medesima  area  terapeutica,
          aventi il medesimo regime  di  rimborsabilita'  nonche'  il
          medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,
          tramite l'accordo negoziale con l'AIFA,  potra'  ripartire,
          tra  i  propri  medicinali  inseriti   nei   raggruppamenti
          terapeuticamente assimilabili,  la  riduzione  di  spesa  a
          carico del Servizio sanitario nazionale attesa,  attraverso
          l'applicazione  selettiva  di  riduzioni  del   prezzo   di
          rimborso.  Il  risparmio  atteso  in  favore  del  Servizio
          sanitario  nazionale  attraverso  la   rinegoziazione   con
          l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del  valore
          differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
          nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui  l'azienda   e'
          titolare  inserito  nei   raggruppamenti   terapeuticamente
          assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
          autorizzate e commercializzate che consentono  la  medesima
          intensita'  di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite
          giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
          registrati nell'anno 2014.  In  caso  di  mancato  accordo,
          totale o parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
          regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica,  da
          effettuare con le modalita' di versamento  gia'  consentite
          ai sensi dell'articolo 1,  comma  796,  lettera  g),  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  fino  a   concorrenza
          dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda  stessa,
          ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
          assimilabili   di   cui   l'azienda   e'    titolare    con
          l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8,  comma
          10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   fino   a
          concorrenza   dell'ammontare   della    riduzione    attesa
          dall'azienda stessa. 
              1-bis.  In  sede   di   periodico   aggiornamento   del
          prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
          ai sensi di legge  non  possono  essere  classificati  come
          farmaci a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge". 
              11. All'articolo  48  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 33 sono inseriti i seguenti: 
              "33-bis.  Alla  scadenza  del  brevetto  sul  principio
          attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in   assenza
          dell'avvio di una concomitante procedura di  contrattazione
          del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale   biosimilare   o
          terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia  avvia  una  nuova
          procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del  comma
          33, con il titolare dell'autorizzazione  in  commercio  del
          medesimo medicinale biotecnologico al fine  di  ridurre  il
          prezzo  di  rimborso  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              33-ter. Al fine di ridurre il  prezzo  di  rimborso  da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. A decorrere dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale, di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,
          e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
          degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
          farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
          stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
          11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
          applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
          cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
          importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
          alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
          del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
          residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
          regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 593 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "593.  Per  gli  anni  2015  e  2016  nello  stato   di
          previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo
          per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
          medicinali innovativi. Il  fondo  finalizzato  al  predetto
          rimborso e' alimentato da: 
              a) un contributo statale alla diffusione  dei  predetti
          medicinali innovativi per 100 milioni di  euro  per  l'anno
          2015; 
              b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione
          di specifici obiettivi del Piano  sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 34, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015  e
          500 milioni di euro per l'anno 2016.". 
              Note al comma 574 
              Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo  15  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. - 13. (Omissis). 
              14. Ai contratti e agli accordi vigenti  nell'esercizio
          2012,  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  per  l'acquisto  di
          prestazioni sanitarie da soggetti privati  accreditati  per
          l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
          ospedaliera, si applica una riduzione  dell'importo  e  dei
          corrispondenti  volumi  d'acquisto  in  misura  determinata
          dalla regione o dalla provincia autonoma, tale  da  ridurre
          la   spesa   complessiva   annua,   rispetto   alla   spesa
          consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per  cento  per
          l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
          cento a decorrere dall'anno  2014.  A  decorrere  dall'anno
          2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
          del settore ospedaliero privato accreditato  in  attuazione
          di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di
          valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno  del
          territorio nazionale, le regioni e le province autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  possono  programmare  l'acquisto  di
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta  specialita',
          nonche' di prestazioni erogate da parte degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
          cittadini  residenti  in  regioni  diverse  da  quelle   di
          appartenenza ricomprese negli accordi per la  compensazione
          della mobilita' interregionale di cui  all'articolo  9  del
          Patto  per  la  salute  sancito  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del  10
          luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi  bilaterali
          fra le regioni per il  governo  della  mobilita'  sanitaria
          interregionale, di cui all'articolo 19  del  Patto  per  la
          salute sancito con intesa del 3 dicembre  2009,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
          ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
          in  ogni  caso,   l'invarianza   dell'effetto   finanziario
          connesso alla deroga  di  cui  al  periodo  precedente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono  ad  adottare  misure  alternative,  volte,   in
          particolare, a  ridurre  le  prestazioni  inappropriate  di
          bassa complessita'  erogate  in  regime  ambulatoriale,  di
          pronto soccorso, in ricovero ordinario e in  riabilitazione
          e  lungodegenza,   acquistate   dagli   erogatori   privati
          accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
          obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
          obiettivi previsti dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125;  possono
          contribuire  al  raggiungimento  del   predetto   obiettivo
          finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
          della  spesa  sanitaria.  Le  prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera di alta specialita' e  i  relativi  criteri  di
          appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  In  sede  di  prima  applicazione  sono  definite
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
          ricoveri   individuati   come   "ad   alta    complessita'"
          nell'ambito  del  vigente  Accordo  interregionale  per  la
          compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          regioni  trasmettono  trimestralmente  ai  Ministeri  della
          salute e dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di
          propria competenza di compensazione  della  maggiore  spesa
          sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi  in
          carico dagli IRCCS. Ne danno  altresi'  comunicazione  alle
          regioni  di  residenza   dei   medesimi   pazienti   e   al
          coordinamento regionale per la  salute  e  per  gli  affari
          finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
          le regolazioni in materia di compensazione della  mobilita'
          sanitaria  nell'ambito  del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie del Servizio sanitario  nazionale.  Le  regioni
          pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il  valore
          delle  prestazioni  rese  ai  pazienti  extraregionali   di
          ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011  talune  strutture
          private accreditate siano rimaste inoperative  a  causa  di
          eventi sismici o per effetto di situazioni  di  insolvenza,
          le indicate percentuali di riduzione  della  spesa  possono
          tenere  conto  degli  atti  di   programmazione   regionale
          riferiti  alle  predette  strutture  rimaste   inoperative,
          purche'  la   regione   assicuri,   adottando   misure   di
          contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
          il  rispetto  dell'obiettivo   finanziario   previsto   dal
          presente comma. La misura di contenimento  della  spesa  di
          cui al presente comma e' aggiuntiva  rispetto  alle  misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 578 
              Si riporta il testo del comma 171 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  311  del  2004,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "171. Ferma restando la facolta' delle singole  regioni
          di procedere, per il governo dei volumi di attivita' e  dei
          tetti di spesa, alla modulazione, entro  i  valori  massimi
          nazionali,  degli  importi  tariffari  praticati   per   la
          remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, e'
          vietata,  nella  remunerazione   del   singolo   erogatore,
          l'applicazione  alle  singole  prestazioni  di  livelli  di
          remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza
          del paziente, indipendentemente  dalle  modalita'  con  cui
          viene  regolata  la  compensazione  della   mobilita'   sia
          intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e
          gli  accordi  stipulati  con  i   soggetti   erogatori   in
          violazione di detto principio.". 
              Note al comma 579 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271. 
              Note al comma 582 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          2-ter del citato decreto-legge n. 81 del 2004: 
              "Art. 2-ter. 1. - 2. (Omissis). 
              3.  Per  le  attivita'  dei   Centri   di   riferimento
          interregionali per i trapianti, di  cui  all'  articolo  10
          della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91,   e'   autorizzata
          l'ulteriore spesa di euro 2.000.000  per  l'anno  2004,  di
          euro 4.195.000 per  l'anno  2005  e  di  euro  4.240.000  a
          decorrere dall'anno  2006,  di  cui  euro  1.500.000  annui
          destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca
          ove hanno sede i centri interregionali,  per  le  spese  di
          funzionamento del  Centro.  Le  somme  sono  ripartite  con
          accordo sancito, su proposta del Ministro della salute,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 307 dell'articolo
          2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "Art. 2. 307. Per consentire ai centri regionali per  i
          trapianti di cui all'articolo  10  della  legge  1º  aprile
          1999, n. 91,  l'effettuazione  di  controlli  e  interventi
          finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza
          della rete trapiantologica, e' autorizzata, a  partire  dal
          2008, la spesa di  euro  700.000.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma sono ripartite tra le  regioni  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Al  relativo  onere   si
          provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal
          2008, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  marzo  2004,  n.
          81, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  maggio
          2004, n. 138.". 
                
              Note al comma 583 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  207  (Attuazione
          della  direttiva  2005/61/CE  che  applica   la   direttiva
          2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in  tema  di
          rintracciabilita'  del   sangue   e   degli   emocomponenti
          destinati  a  trasfusioni  e   la   notifica   di   effetti
          indesiderati ed incidenti gravi): 
              "Art. 12. Oneri finanziari. 
              1. Agli oneri di cui al presente decreto, al netto  dei
          risparmi   derivanti   dalla   razionalizzazione   e    dal
          consolidamento   di    attivita'    gia'    svolte    dalle
          amministrazioni interessate, pari a 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2007, 3 milioni di  euro  per  l'anno  2008,  e  1,5
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si  provvede  a
          valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione  di  cui
          all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che,  a
          tale  fine,  vengono  versate  allo  stato  di   previsione
          dell'entrata per la successiva riassegnazione, in deroga, a
          decorrere dall'anno 2008, all' articolo 1, comma 46,  della
          legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  quanto  ad  euro  67.000
          annui, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
          Ministero  della  difesa  e,  per  i  restanti  importi  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          della salute. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
          legislativo 9  novembre  2007,  n.  208  (Attuazione  della
          direttiva 2005/62/CE che applica  la  direttiva  2002/98/CE
          per quanto riguarda le norme e  le  specifiche  comunitarie
          relative  ad  un  sistema  di  qualita'   per   i   servizi
          trasfusionali): 
              "Art. 5. Oneri di spesa. 
              1. Agli oneri di cui al presente decreto, al netto  dei
          risparmi   derivanti   dalla   razionalizzazione   e    dal
          consolidamento   di    attivita'    gia'    svolte    dalle
          amministrazioni interessate, pari a 7 milioni di  euro  per
          l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 2  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2009, si  provvede  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo di rotazione,  di  cui  all'
          articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a  tale
          fine, vengono versate allo stato di previsione dell'entrata
          per la successiva riassegnazione, in  deroga,  a  decorrere
          dall'anno 2008, all' articolo 1, comma 46, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, quanto  ad  euro  80.000  annui,  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          della difesa e,  per  i  restanti  importi,  ai  pertinenti
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          salute. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Note al comma 584 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          3-ter  del  decreto-legge  22   dicembre   2011,   n.   211
          (Interventi  urgenti  per  il  contrasto   della   tensione
          detentiva determinata dal sovraffollamento delle  carceri),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          2012, n. 9: 
              "Art. 3-ter. Disposizioni per il definitivo superamento
          degli ospedali psichiatrici giudiziari 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
          oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo  del  comma
          6, e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  complessivo
          di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma si provvede: 
              a) quanto  a  7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2012,  mediante  riduzione  degli   stanziamenti
          relativi alle spese rimodulabili di  cui  all'articolo  21,
          comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          dei programmi del Ministero degli affari esteri; 
              b) quanto a  24  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2012,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012  e  a  24
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,  mediante
          riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle    spese
          rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dei  programmi  del
          Ministero della giustizia. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 586 
              La legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a
          favore dei soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo
          irreversibile  a  causa   di   vaccinazioni   obbligatorie,
          trasfusioni   e   somministrazione   di   emoderivati"   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55. 
              Note al comma 589 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della legge
          17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali): 
              "Art. 7. Istituzione dell'Unita' tecnica -  Finanza  di
          progetto. 
              1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica
          - Finanza di progetto, di seguito denominata «Unita'». 
              2. L'Unita' ha il compito  di  promuovere,  all'interno
          delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche  di
          finanziamento di  infrastrutture  con  ricorso  a  capitali
          privati  anche  nell'ambito  dell'attivita'   di   verifica
          prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio
          1994, n. 109  e  successive  modificazioni,  e  di  fornire
          supporto alle commissioni costituite nell'ambito  del  CIPE
          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 
              3.  L'Unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
          necessita' suscettibili di essere  soddisfatte  tramite  la
          realizzazione di lavori finanziati con capitali privati  in
          quanto  suscettibili   di   gestione   economica   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,  n.
          109 e successive modificazioni. 
              4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
          facciano richiesta nello  svolgimento  delle  attivita'  di
          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
          soggetti promotori  ai  sensi  dell'articolo  37-bis  della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive  modificazioni,
          e  nelle  attivita'  di  indizione  della  gara   e   della
          aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo  le
          modalita' previste  dall'articolo  37-quater  della  citata
          legge n. 109 del 1994. 
              5. L'Unita' esercita la propria  attivita'  nel  quadro
          degli interventi individuati dalla programmazione triennale
          dei lavori pubblici. 
              6. Nel termine di trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge,  il  CIPE  stabilisce  con
          propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'. 
              7. L'organico dell'Unita' e'  composto  di  15  unita',
          scelte in parte tra professionalita' delle  amministrazioni
          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
          nel settore, tra professionalita' esterne che  operano  nei
          settori  tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario   e
          giuridico. Le modalita' di selezione sono  determinate  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, di concerto con il  Ministro  per
          la funzione pubblica. 
              8. I componenti dell'Unita' sono nominati  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri su  proposta  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, di concerto con i Ministri dei lavori  pubblici,
          dei trasporti e della navigazione e  dell'ambiente,  durano
          in carica quattro anni e possono essere confermati per  una
          sola volta. 
              9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          per la funzione pubblica, sono determinati  il  trattamento
          economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
          delle risorse destinate al suo funzionamento. 
              10. All'onere derivante dall'applicazione del  presente
          articolo,  determinato  in  lire  2,5  miliardi   annue   a
          decorrere   dall'anno   1999,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          annuale  sull'attivita'   dell'Unita'   e   sui   risultati
          conseguiti.". 
              Note al comma 590 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4  (Disposizioni  urgenti
          in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini
          relativi  ad   adempimenti   tributari   e   contributivi),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,
          n. 50: 
              "Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
          tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
          del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012  e  agli  eventi  atmosferici
          avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014  nei  territori
          della regione Veneto,  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
          materia di protezione civile 
              1. Nelle more della procedura volta alla  dichiarazione
          dello stato di emergenza ai  sensi  dell'articolo  5  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto
          che i territori dei  Comuni  di  Bastiglia,  Bomporto,  San
          Prospero, Camposanto, Finale Emilia,  Medolla,  San  Felice
          sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali  del
          17 e 19 gennaio 2014, nonche'  del  fatto  che  i  medesimi
          territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e  29  maggio
          2012, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato
          1-bis al presente  decreto  che  sono  stati  colpiti,  nel
          periodo tra il  30  gennaio  e  il  18  febbraio  2014,  da
          eccezionali  eventi   atmosferici,   anche   di   carattere
          alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
          di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche'  per  i
          soggetti diversi dalle persone fisiche, anche  in  qualita'
          di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio  2014,
          ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
          1-bis, avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nei
          territori indicati ai commi 1 e  1  -bis,  per  il  periodo
          compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
          sospesi  i  termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti
          tributari,  inclusi  quelli  derivanti   da   cartelle   di
          pagamento emesse dagli agenti  della  riscossione,  nonche'
          dagli atti previsti dall'articolo 29 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
          tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre  2014.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si  applicano
          sanzioni e interessi per  i  tributi,  il  cui  termine  di
          pagamento e' scaduto alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, se  versati  entro  il  31  ottobre
          2014.  Nei  confronti  dei  medesimi  soggetti  di  cui  al
          presente comma, sono altresi' sospesi fino  al  31  ottobre
          2014: 
              a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria; 
              b)  i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle   di
          pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
          atti di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, nonche' i termini  di  prescrizione  e
          decadenza relativi all'attivita' degli  uffici  finanziari,
          ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
              c)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  verso   le
          amministrazioni  pubbliche  effettuati  o   a   carico   di
          professionisti, consulenti, e centri di assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei  territori  coinvolti  dagli
          eventi alluvionali, anche per conto di  aziende  e  clienti
          non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
          e di persone in cui i soci residenti nei territori  colpiti
          dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del
          capitale sociale. 
              2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
          operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  del
          presente articolo, nei comuni di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  le  banche  e  gli
          intermediari  finanziari  informano  i  mutuatari,   almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in
          scadenza entro la predetta data. 
              3. Le disposizioni di cui al comma  2,  primo  periodo,
          non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro
          dipendente. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' di  effettuazione
          degli adempimenti e dei versamenti  sospesi  ai  sensi  del
          comma 2. 
              4. Per le frazioni della citta' di Modena: San  Matteo,
          Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei
          comuni di cui all'allegato 1-bis  al  presente  decreto,  a
          condizione che sia stato dichiarato lo stato  di  emergenza
          nel termine di cui al comma 1-bis  del  presente  articolo,
          l'applicazione delle disposizioni del presente articolo  e'
          subordinata alla richiesta del  contribuente  che  dichiari
          l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione,
          dello studio professionale o  dell'azienda  o  dei  terreni
          agricoli. L'autorita'  comunale,  verificato  il  nesso  di
          causalita'   tra   l'evento   e   la   dichiarazione    del
          contribuente, trasmette copia  dell'atto  di  verificazione
          all'Agenzia delle entrate territorialmente  competente  nei
          successivi 20 giorni. 
              4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
          31 dicembre 2009, n.  196,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  provvede  al   monitoraggio   degli   oneri
          derivanti dai commi 1,  1-bis,  2,  3  e  4.  Nel  caso  di
          scostamenti rispetto alla spesa a tal fine  autorizzata  ai
          sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  alinea,  i  Commissari
          delegati allo stato di emergenza provvedono  al  versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie
          alla compensazione dei relativi maggiori  oneri  risultanti
          dall'attivita' di monitoraggio  mediante  l'utilizzo  delle
          risorse  disponibili  nelle  contabilita'   speciali,   ivi
          comprese  quelle  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          successive  modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla
          ridefinizione degli interventi programmati. 
              5. I rifiuti prodotti  dagli  eventi  alluvionali  sono
          classificati rifiuti urbani  e  ad  essi  e'  assegnato  il
          codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate
          o i loro delegati definiscono  le  modalita'  di  raccolta,
          trasporto, cernita, selezione,  stoccaggio  e  destinazione
          finale indicando espressamente le norme oggetto  di  deroga
          e, fermo restando la tracciabilita' di  detti  rifiuti,  si
          avvalgono  delle  rispettive  Agenzie  regionali   per   la
          protezione ambientale (ARPA) e  dei  gestori  del  Servizio
          Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per  i  rifiuti  urbani
          che abbiano il carattere della pericolosita'  i  Presidenti
          delle regioni interessate o i loro delegati  dispongono  le
          misure piu' idonee ad assicurare la tutela della  salute  e
          dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati. 
              6. All'articolo 1, comma 123, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con
          i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo
          del  Dipartimento  della   Protezione   civile   ai   sensi
          dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
          successive modificazioni.". 
              7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento,
          il monitoraggio ed il coordinamento operativo  del  sistema
          nazionale  di  protezione  civile  nonche'   al   fine   di
          assicurare l'adempimento degli impegni di cui  al  presente
          articolo  e'  consentito,  nelle  more  del  rinnovo  della
          contrattazione integrativa riguardante il  personale  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  comunque  fino  al
          2015, il riconoscimento,  per  il  triennio  2013-2015,  al
          personale non dirigenziale,  anche  delle  Forze  Armate  e
          delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito  dei  Presidi
          operativi del Dipartimento della protezione civile  nonche'
          presso il Centro Funzionale Centrale,  la  Sala  Situazioni
          Italia  e  monitoraggio  del  territorio  (SI.STE.MA.)   ed
          emergenze marittime  (COEMM),  ed  il  Coordinamento  Aereo
          Unificato   (COAU)   del   Dipartimento   medesimo,   delle
          integrazioni al trattamento economico  accessorio  previste
          dall'articolo  5,  comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.  3967/2011,
          dall'articolo 17,  comma  1,  dell'O.P.C.M.  n.  3721/2008,
          dall'articolo  6,  comma  3,  dell'O.P.C.M.  n.  3361/2004,
          dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n.  3536/2006,
          e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel
          limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2015  e  fermo  restando  il
          disposto di cui all'articolo 3, comma 63,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537.". 
              Note al comma 592 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   secondo   comma
          dell'articolo  47  della  legge  20  maggio  1985,  n.  222
          (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in  Italia  e
          per il sostentamento del clero cattolico in servizio  nelle
          diocesi): 
              "Art. 47. (Omissis). 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 595 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63. 
              Note al comma 596 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          34 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada): 
              "Art.  34.  Oneri  supplementari  a  carico  dei  mezzi
          d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.   Il   regolamento   determina   le   modalita'   di
          assegnazione dei proventi delle somme di cui  al  comma  3,
          agli enti proprietari delle strade  a  esclusiva  copertura
          delle  spese   per   le   opere   connesse   al   rinforzo,
          all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          72 del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
          nuovo codice della strada): 
              "Art. 72. - Oneri  supplementari  a  carico  dei  mezzi
          d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'art. 34,
          comma 4 del codice, il Ministero del  tesoro,  in  sede  di
          determinazione annuale  delle  quote  di  trasferimenti  da
          effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni  tiene  conto
          delle somme acquisite ai sensi dell'art. 34, comma  4,  del
          codice, e  le  destina,  nei  casi  in  cui  gli  itinerari
          interessino sia le strade statali che la viabilita' minore,
          in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10
          al compartimento ANAS competente per territorio operativo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 597 
              Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'articolo  201
          del citato  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 201. Notificazione delle violazioni 
              1. (Omissis). 
              1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
              a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad
          eccessiva velocita'; 
              b) attraversamento  di  un  incrocio  con  il  semaforo
          indicante la luce rossa; 
              c) sorpasso vietato; 
              d)  accertamento  della  violazione  in   assenza   del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
              e) accertamento della violazione per mezzo di  appositi
          apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
          di  Polizia  stradale  e  nella  loro  disponibilita'   che
          consentono  la  determinazione   dell'illecito   in   tempo
          successivo poiche' il veicolo  oggetto  del  rilievo  e'  a
          distanza   dal   posto   di   accertamento    o    comunque
          nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o  nei
          modi regolamentari; 
              f) accertamento effettuato con  i  dispositivi  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
              g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati
          ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
          pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle  strade
          riservate attraverso i dispositivi  previsti  dall'articolo
          17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              g-bis)  accertamento  delle  violazioni  di  cui   agli
          articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,  170,  171,
          193, 213  e  214,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi  o
          apparecchiature di rilevamento. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 599 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-bis del
          decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia di esenzione IMU), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 marzo 2015, n.  34,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1-bis. Sospensione di  adempimenti  e  versamenti
          tributari nell'isola di Lampedusa 
              1. In considerazione  del  permanente  stato  di  crisi
          nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli
          adempimenti  e  dei  versamenti   dei   tributi,   previsto
          dall'articolo 23,  comma  12-octies,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dall'articolo
          10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e'
          prorogato al 15 dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di
          cui al periodo precedente,  diversi  dai  versamenti,  sono
          effettuati con le modalita' e con i termini  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate." 
              Note al comma 600 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  9-bis  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.   91   (Nuove   norme   sulla
          cittadinanza): 
              "Art. 9-bis. 
              1.  Ai  fini   dell'elezione,   acquisto,   riacquisto,
          rinuncia o concessione della  cittadinanza,  all'istanza  o
          dichiarazione   dell'interessato   deve   essere   comunque
          allegata la  certificazione  comprovante  il  possesso  dei
          requisiti richiesti per legge. 
              2. Le istanze o dichiarazioni  di  elezione,  acquisto,
          riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza  sono
          soggette al pagamento di un contributo di  importo  pari  a
          200 euro. 
              3. Il gettito derivante dal contributo di cui al  comma
          2 e' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnato allo stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento
          di progetti del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
          alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
          immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
          finanziati dall'Unione europea e, per l'altra  meta',  alla
          copertura degli oneri connessi alle  attivita'  istruttorie
          inerenti  ai  procedimenti  di  competenza   del   medesimo
          Dipartimento  in   materia   di   immigrazione,   asilo   e
          cittadinanza.". 
              Note al comma 601 
              Il testo del comma 431 dell'articolo 1 della  legge  n.
          147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 160. 
              Note al comma 602 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  12  del
          decreto-legge 28 dicembre  2013,  n.  149  (Abolizione  del
          finanziamento  pubblico  diretto,   disposizioni   per   la
          trasparenza e la democraticita' dei  partiti  e  disciplina
          della  contribuzione  volontaria  e   della   contribuzione
          indiretta in loro favore), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. Destinazione volontaria  del  due  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
              1. - 3-bis. (Omissis). 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, 17,7 milioni di  euro  per  l'anno  2016  e  di  25,1
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in
          apposito fondo da istituire nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto
          previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 603 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e  13-bis
          del citato decreto-legge n. 78 del 2015: 
              "Art. 12. Zone franche urbane - Emilia 
              1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17
          gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,
          n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio
          2012  di  cui  al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  1ºagosto  2012,
          n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita  la
          zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
          La perimetrazione della  zona  franca  comprende  i  centri
          storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto,
          Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice  sul  Panaro,
          Finale Emilia, comune di  Modena  limitatamente  ai  centri
          abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e
          Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi
          di Modena,  S.  Possidonio,  Crevalcore,  Poggio  Renatico,
          Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. 
              2. Possono beneficiare delle  agevolazioni  le  imprese
          localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1
          con le seguenti caratteristiche: 
              a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi
          di quanto stabilito dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio 2003,  e  del  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive  18   aprile   2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del  12  ottobre
          2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a  80.000
          euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
              b) appartenere ai seguenti settori di  attivita',  come
          individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56,  79,  93,  95,
          96; 
              c) essere gia' costituite alla  data  di  presentazione
          dell'istanza presentata in  base  a  quanto  stabilito  dal
          decreto di cui al comma 8, purche' la data di  costituzione
          dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; 
              d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona
          franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4; 
              e) essere nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri
          diritti civili, non essere  in  liquidazione  volontaria  o
          sottoposte a procedure concorsuali. 
              3. Gli  aiuti  di  Stato  corrispondenti  all'ammontare
          delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo   sono
          concessi ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
              4. Per accedere alle agevolazioni di  cui  al  presente
          articolo, i soggetti  individuati  ai  sensi  del  comma  2
          devono  avere  la  sede  principale   o   l'unita'   locale
          all'inter-no della zona franca e rispettare i limiti  e  le
          procedure previsti dai regolamenti dell'Unione  europea  di
          cui al comma 3. 
              5. I soggetti  di  cui  al  presente  articolo  possono
          beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti  fissati
          dal comma 3, nonche' nei limiti della spesa autorizzata  ai
          sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni: 
              a) esenzione dalle  imposte  sui  redditi  del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo
          di 100.000 euro del  reddito  derivante  dallo  svolgimento
          dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
              c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli
          immobili  siti  nella  zona  franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica. 
              6. Le  esenzioni  di  cui  al  comma  5  sono  concesse
          esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data
          di entrata in vigore del  presente  decreto  e  per  quello
          successivo. 
              7. Nell'ambito delle risorse gia'  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89, una quota  pari  a  20  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata all'attuazione
          del presente articolo. 
              L'autorizzazione di spesa  di  cui  al  presente  comma
          costituisce  limite  annuale   per   la   fruizione   delle
          agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I  comuni
          di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima  del
          10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualita'. 
              8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
          articolo  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni  concesse  ai  sensi  dell'articolo   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221." 
              "Art. 13-bis. Istituzione  di  una  zona  franca  nella
          regione Sardegna 
              1. Ai fini dell'istituzione  di  una  zona  franca  nel
          territorio  dei  comuni  della  regione  Sardegna   colpiti
          dall'alluvione del 18-19 novembre  2013  per  il  quale  e'
          stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  deliberazione
          del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22  novembre  2013,  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  nell'anno  2016.
          La definizione della perimetrazione  della  zona  franca  e
          delle agevolazioni  alle  imprese  localizzate  all'interno
          della medesima e' stabilita con decreto del Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti la regione  Sardegna
          e il CIPE, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.   Ai   fini   di   cui   al   presente    articolo
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma
          1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e'
          incrementata di  5  milioni  di  euro  nell'anno  2016.  Al
          relativo onere, pari a 5 milioni di euro per  l'anno  2016,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.". 
              Il testo dell'articolo 22-bis del decreto-legge  n.  66
          del 2014 e' citato nelle Note al comma 452. 
              La delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009  recante
          "Selezione e perimetrazione delle  zone  franche  urbane  e
          ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e
          articolo  2,  legge  n.  244/2007)"  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2009. 
              Note al comma 604 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  37  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "Art. 37. Finanziamento delle  agevolazioni  in  favore
          delle imprese delle Zone  Urbane  ricadenti  nell'Obiettivo
          Convergenza 
              1. La riprogrammazione dei programmi  cofinanziati  dai
          Fondi strutturali 2007-2013 oggetto  del  Piano  di  azione
          coesione  nonche'  la  destinazione  di   risorse   proprie
          regionali  possono   prevedere   il   finanziamento   delle
          tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
          di  micro  e  piccola  dimensione  localizzate  o  che   si
          localizzano entro la data fissata dal  decreto  di  cui  al
          comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla  delibera  CIPE
          n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle  valutate
          ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata  e
          nelle ulteriori,  rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296  del
          2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          ricadenti   nelle   regioni    ammissibili    all'obiettivo
          «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio   2006,   e
          successive modificazioni. 
              1-bis. Rientrano tra le  Zone  franche  urbane  di  cui
          all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le aree industriali ricadenti  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo «Convergenza» per  le  quali  e'  stata  gia'
          avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
          siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
          autovetture e abbiano  registrato  un  numero  di  addetti,
          precedenti  all'avvio  delle   procedure   per   la   cassa
          integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a  mille
          unita'. 
              1-ter.  La   dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
              2. Ai fini della classificazione delle imprese  di  cui
          al comma 1 si applicano i parametri  dimensionali  previsti
          dalla vigente normativa comunitaria. 
              3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione  di
          cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della  legge  n.
          296  del  2006,  deve  intendersi  riferita  alla  «imposta
          municipale propria». 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          limite massimo delle risorse come individuate ai sensi  del
          comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i  termini
          di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
          sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4-bis.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  sperimentalmente   ai   comuni   della
          provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi
          di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
          programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
          a valere sulle somme destinate alla attuazione  del  «Piano
          Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3  agosto  2012,
          come integrate dal presente decreto. Con  decreto  adottato
          ai sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
          presente  comma  ed  alla  individuazione   delle   risorse
          effettivamente disponibili che rappresentano  il  tetto  di
          spesa.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 45  dell'articolo
          23 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 23. Norme in materia tributaria 
              1. - 44. (Omissis). 
              45. Il territorio del comune di  Lampedusa  costituisce
          zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a
          343, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni.   Al   fine   di   assicurare    l'effettiva
          compatibilita' comunitaria della presente disposizione,  la
          sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione
          comunitaria. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 605 
              Si riporta  il  testo  vigente  del  comma  1,  4  e  5
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.  152  (Nuova
          disciplina per gli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale), come modificato  dal  comma  606  della  presente
          legge: 
              "Art. 13. Finanziamento 
              1.   Per   il   finanziamento   delle    attivita'    e
          dell'organizzazione  degli  istituti  di  patronato  e   di
          assistenza sociale relative al conseguimento  in  Italia  e
          all'estero delle prestazioni in  materia  di  previdenza  e
          quiescenza  obbligatorie  e  delle  forme  sostitutive   ed
          integrative delle  stesse,  delle  attivita'  di  patronato
          relative al conseguimento delle  prestazioni  di  carattere
          socio-assistenziale,  comprese   quelle   in   materia   di
          emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i  criteri
          di ripartizione stabiliti con  il  regolamento  di  cui  al
          comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota  pari  allo
          0,226 per cento  a  decorrere  dal  2001  sul  gettito  dei
          contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP),  dall'Istituto  nazionale   per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto  di
          previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo  quanto
          disposto dal comma 2, le somme  stesse  non  possono  avere
          destinazione  diversa  da  quella  indicata  dal   presente
          articolo. 
              2. - 3. (Omissis). 
              4. A decorrere dall'anno 2002, al  fine  di  assicurare
          tempestivamente agli istituti di patronato e di  assistenza
          sociale le somme occorrenti per il regolare  funzionamento,
          gli   specifici   stanziamenti,   iscritti   nelle   unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono
          determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per
          cento delle somme impegnate, come risultano nelle  medesime
          unita' previsionali di base  nell'ultimo  conto  consuntivo
          approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati,  per
          l'anno di riferimento, con la  legge  di  assestamento  del
          bilancio   dello   Stato,   in   relazione    alle    somme
          effettivamente   affluite    all'entrata,    per    effetto
          dell'applicazione dell'aliquota di cui  al  comma  1,  come
          risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente. 
              5.  In  ogni  caso,  e'  assicurata  agli  istituti  di
          patronato   l'erogazione   delle   quote   di    rispettiva
          competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma
          4, entro il primo trimestre di ogni anno  e  una  ulteriore
          erogazione   pari   all'80   per    cento    dell'eventuale
          assegnazione disposta con  la  legge  di  assestamento  del
          bilancio dello Stato di cui al comma 4. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 606 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 13  della  legge  n.
          152 del 2001 e' citato nelle Note al comma 605. 
              Note al comma 607 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 della citata legge
          n. 152 del 2001, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Commissariamento e scioglimento. 
              1. In caso di gravi irregolarita' amministrative  o  di
          accertate violazioni del proprio compito istituzionale,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  nomina  un
          commissario per la gestione straordinaria  delle  attivita'
          di cui all'articolo 8. 
              2. L'istituto di patronato e di assistenza  sociale  e'
          sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui: 
              a)  non  sia  stato  realizzato  il  progetto  di   cui
          all'articolo 3, comma  2,  o  non  sia  stato  concesso  il
          riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o
          siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; 
              b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi  un
          disavanzo  patrimoniale  e  lo  stesso  non  sia  ripianato
          dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo; 
              c) l'istituto non sia piu', per  qualsiasi  motivo,  in
          grado di funzionare; 
              c-bis)  l'istituto  abbia  realizzato  per   due   anni
          consecutivi attivita' rilevante ai fini  del  finanziamento
          di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in  Italia
          sia all'estero, in una quota percentuale accertata  in  via
          definitiva dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  inferiore  all'1,5  per  cento  del   totale.   Le
          disposizioni  di  cui   alla   presente   lettera   trovano
          applicazione nei  confronti  degli  istituti  di  patronato
          riconosciuti in via definitiva e operanti da  oltre  cinque
          anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione con  effetto  dall'attivita'  dell'anno  2016,
          definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali; 
              c-ter) l'istituto non dimostri di  svolgere  attivita',
          oltre che a livello nazionale, anche in almeno  otto  Stati
          stranieri, con  esclusione  dei  patronati  promossi  dalle
          organizzazioni sindacali agricole.". 
              Note al comma 610 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   primo   comma
          dell'articolo 42-quinquies del  regio  decreto  30  gennaio
          1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              "Art. 42-quinquies. Durata dell'ufficio 
              La nomina a giudice onorario di tribunale ha la  durata
          di tre anni.  Il  titolare  puo'  essere  confermato,  alla
          scadenza, per una sola volta. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
          della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e   successive
          modificazioni (Istituzione del giudice di pace): 
              "Art. 7. Durata dell'ufficio e conferma del giudice  di
          pace. 
              1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento
          dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le
          funzioni di giudice di pace dura in carica quattro  anni  e
          puo' essere confermato per un secondo  mandato  di  quattro
          anni e per un terzo mandato di quattro anni. I  giudici  di
          pace confermati per un ulteriore periodo  di  due  anni  in
          applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
          n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per
          un ulteriore mandato di quattro  anni,  salva  comunque  la
          cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento  del
          settantacinquesimo anno di eta'. 
              1-bis. Per la conferma non e'  richiesto  il  requisito
          del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5,  comma
          1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 611 
              Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 3  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici. 
              1. - 78. (Omissis). 
              79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni  di
          legittimita' presso la Corte di cassazione  e  la  relativa
          Procura generale, a quelli in servizio  presso  le  sezioni
          giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le  sezioni
          giurisdizionali  della  Corte  dei  conti  centrale  e   la
          relativa Procura generale, nonche'  a  quelli  in  servizio
          presso la Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo,
          compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese,
          escluso  il  periodo  feriale,  ove  residenti  fuori   dal
          distretto della corte d'appello di Roma. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 613 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  245  del
          decreto legislativo 19  febbraio  1998,  n.  51  (Norme  in
          materia di istituzione del giudice unico di  primo  grado),
          come modificato dalla presente legge: 
              "245. 1. Le disposizioni del regio decreto  30  gennaio
          1941, n. 12, come  modificate  o  introdotte  dal  presente
          decreto, in forza delle quali  possono  essere  addetti  al
          tribunale ordinario e alla procura della Repubblica  presso
          il tribunale ordinario  magistrati  onorari,  si  applicano
          fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del
          ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a  norma
          dell'articolo 106, secondo  comma,  della  Costituzione,  e
          comunque non oltre il 31 maggio 2016.". 
                
              Note al comma 614 
              Si riporta il testo vigente del comma 96  dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "96. E' istituito presso il Ministero  della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017,  per  il
          recupero  di  efficienza  del  sistema  giudiziario  e   il
          potenziamento  dei  relativi  servizi,   nonche'   per   il
          completamento del processo telematico.". 
              Note al comma 615 
              Si riporta il testo dell'articolo  19  della  legge  30
          marzo 1981, n. 119  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 1981), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Nell'ambito degli  investimenti  che  possono
          essere effettuati  ai  sensi  della  vigente  normativa  in
          materia  di  finanza  locale,  gli  enti   locali   possono
          contrarre con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  mutui  per
          l'esecuzione di costruzioni  di  nuovi  edifici  giudiziari
          ovvero  ricostruzioni,  ristrutturazioni,  sopraelevazioni,
          completamenti, ampliamenti o restauri di edifici  pubblici,
          nonche'  di  edifici  di  proprieta'   comunale   e   delle
          amministrazioni provinciali, destinati  o  da  destinare  a
          sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche  a
          trattativa  privata,  di  edifici  in  costruzione  o  gia'
          costruiti,   anche   se   da   restaurare,   ristrutturare,
          completare  o  ampliare   per   renderli   idonei   all'uso
          giudiziario, da adibire a sedi di  uffici  giudiziari,  con
          prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con
          la riforma della procedura penale. 
              I mutui suddetti possono essere altresi' contratti  per
          fronteggiare  le  occorrenze  relative  agli   edifici   da
          destinare all'attivita' del giudice conciliatore. 
              I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati, nel
          caso in cui il  finanziamento  e'  stato  concesso  ma  non
          ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di  opere
          di   ricostruzione,   ristrutturazione,    sopraelevazione,
          ampliamento, restauro  o  rifunzionalizzazione  di  edifici
          pubblici  da  destinare  a   finalita'   anche   differente
          dall'edilizia giudiziaria e il  cui  riuso,  a  seguito  di
          intese tra le amministrazioni interessate  e  il  Ministero
          della  giustizia,  e'  funzionale  alla  realizzazione   di
          progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli  enti
          locali ai quali e' stato concesso il  finanziamento  devono
          presentare alla Cassa depositi e  prestiti,  previo  parere
          favorevole  del  Ministero  della  giustizia,  istanza   di
          autorizzazione  all'impiego  degli  importi  anche  per  le
          destinazioni diverse da  quelle  per  le  quali  era  stato
          concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi
          siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti
          dal finanziamento interamente assolti nei  confronti  della
          Cassa depositi e prestiti, l'immobile puo' essere destinato
          dall'amministrazione  interessata   a   finalita'   diverse
          dall'edilizia  giudiziaria  previo  parere  favorevole  del
          Ministero della giustizia. 
              Gli enti locali possono,  altresi',  contrarre  con  la
          Cassa  depositi  e  prestiti  mutui  per   maggiori   oneri
          derivanti da costruzioni,  ricostruzioni,  sopraelevazioni,
          ampliamenti,  restauri  o  manutenzione  straordinaria   di
          edifici destinati a casa mandamentale. 
              Ai  fini  della  concessione  dei  mutui  di   cui   ai
          precedenti commi, gli  enti  locali  devono  allegare  alla
          richiesta di  finanziamento  l'attestazione,  a  firma  del
          segretario comunale o del segretario  provinciale,  che  il
          progetto  esecutivo  dei  lavori  ha  riportato  il  parere
          favorevole del Ministero di grazia e giustizia. 
              Il  Ministero  di  grazia  e   giustizia   provvede   a
          promuovere,  anche  con  la  collaborazione  dell'ANCI,  la
          presentazione tempestiva dei  progetti  e  a  fornire,  ove
          occorra,   l'assistenza   tecnica   necessaria   affinche',
          nell'ambito  delle  predette   disponibilita',   si   possa
          raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi. 
              Entro il  30  giugno  1981  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  informa  il  Parlamento  sul  piano  di  massima
          predisposto per gli interventi previsti  dal  primo  e  dal
          terzo comma. 
              Gli enti locali possono assumere  i  mutui  di  cui  al
          presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
          quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre
          1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1978, n. 43. 
              L'onere di ammortamento dei mutui di  cui  al  presente
          articolo e assunto a carico del bilancio dello Stato.". 
              Note al comma 616 
              Si riporta il testo del comma  99-bis  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento
          di  cui  al  comma  99  e  la  durata   dell'incarico   del
          commissario straordinario di cui  al  medesimo  comma  sono
          prorogati fino al 31 dicembre 2016. Entro  il  28  febbraio
          2016, al decreto di cui  al  comma  98  sono  apportate  le
          modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni  di  cui
          al periodo precedente.". 
              Note al comma 617 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  21-quinquies  del
          decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83  (Misure  urgenti  in
          materia fallimentare, civile  e  processuale  civile  e  di
          organizzazione   e    funzionamento    dell'amministrazione
          giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2015, n. 132, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia  di  uffici
          giudiziari 
              1. Al fine di favorire la piena  attuazione  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2016, per  le
          attivita'   di   custodia,   telefonia,    riparazione    e
          manutenzione ordinaria in precedenza svolte  dal  personale
          dei  comuni   gia'   distaccato,   comandato   o   comunque
          specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i
          medesimi uffici giudiziari possono continuare ad  avvalersi
          dei servizi forniti dal predetto personale comunale,  sulla
          base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
          autorizzati dal Ministero della giustizia, in  applicazione
          e  nei  limiti  di  una  convenzione   quadro   previamente
          stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
              2. Nella convenzione quadro di  cui  al  comma  1  sono
          fissati, secondo criteri di  economicita'  della  spesa,  i
          parametri per  la  quantificazione  del  corrispettivo  dei
          servizi di cui al medesimo comma 1. 
              3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono  rilasciate
          secondo i criteri fissati nella convenzione quadro  di  cui
          al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
          per cento, per l'anno 2015 e del 20 per  cento  per  l'anno
          2016  della  dotazione  ordinaria  del  capitolo  di  nuova
          istituzione previsto  dall'articolo  1,  comma  527,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Note al comma 618 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  83  del  2015,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.     21-bis.      Incentivi      fiscali      alla
          degiurisdizionalizzazione 
              1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto
          il compenso  agli  avvocati  abilitati  ad  assisterli  nel
          procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II
          del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,  n.  162,
          nonche'  alle  parti  che   corrispondono   o   che   hanno
          corrisposto il compenso agli arbitri  nel  procedimento  di
          cui al capo I del medesimo  decreto,  e'  riconosciuto,  in
          caso di successo della negoziazione, ovvero di  conclusione
          dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta  commisurato
          al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel  limite  di
          spesa di 5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare  entro  il  30  marzo  2016,  sono  stabiliti   le
          modalita' e la documentazione da esibire  a  corredo  della
          richiesta  del   credito   di   imposta   e   i   controlli
          sull'autenticita' della stessa. 
              3.    Il    Ministero    della    giustizia    comunica
          all'interessato,  entro  il  30  aprile  di  ciascun   anno
          successivo a quello di corresponsione dei compensi  di  cui
          al comma 1, l'importo del credito di imposta effettivamente
          spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti  di  cui
          ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10  novembre
          2014, n. 162,  determinato  in  misura  proporzionale  alle
          risorse  stanziate  e   trasmette,   in   via   telematica,
          all'Agenzia delle entrate, l'elenco  dei  beneficiari  e  i
          relativi importi a ciascuno comunicati. 
              4. Il credito di imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi ed e'  utilizzabile  a  decorrere
          dalla data di ricevimento della  comunicazione  di  cui  al
          comma 3 del presente articolo, in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e successive modificazioni, nonche',  da  parte  delle
          persone fisiche non titolari di redditi  di  impresa  o  di
          lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui  redditi.
          Il credito di imposta  non  da'  luogo  a  rimborso  e  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai  fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni. 
              5.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2016. Agli oneri  per  l'anno  2016  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014,  n.
          190. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Note al comma 619 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  26  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al comma  2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio.". 
              Note al comma 620 
              Si riporta il testo vigente del comma 318 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "318.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  provvede   agli   adempimenti
          eventualmente necessari, anche  sul  piano  internazionale,
          per rinegoziare  i  termini  degli  accordi  internazionali
          concernenti la determinazione dei  contributi  volontari  e
          obbligatori  alle  organizzazioni  internazionali  di   cui
          l'Italia e'  parte,  per  un  importo  complessivo  pari  a
          25.243.300 euro per  l'anno  2015  e  a  8.488.300  euro  a
          decorrere dall'anno 2016.  Le  relative  autorizzazioni  di
          spesa  si  intendono  ridotte  per  gli  importi   indicati
          nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui,  a
          decorrere  dall'anno  2015,  non  e'  ammesso  il   ricorso
          all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.". 
              Note al comma 621 
              Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  71  recante
          "Ordinamento e funzioni degli uffici  consolari,  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 18, della legge 28  novembre  2005,
          n. 246" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio  2011,  n.
          110. 
              Si riporta il testo dell'articolo 29 della sezione  III
          del  citato  decreto  legislativo  n.  71  del  2011,  come
          modificato dalla presente legge: 
    


"Sezione III

PASSAPORTI, DOCUMENTI DI IDENTITA' E VISTI

      Passaporto. Il contributo da esigersi per
Art.  il passaporto e la relativa tassa di concessione
27    governativa, se dovuta, sono uguali a quelli
      previsti per il rilascio sul territorio nazionale (21)
   Art.  Carta d'identita'. Il diritto fisso e' uguale
28      a quello da corrispondersi in territorio
      nazionale (21)
Art.  Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
29    amministrative per il trattamento della domanda di
      visto su passaporti ordinari e collettivi (22):
      transito aeroportuale (tipo A)                       euro 60,00
      transito (tipo C)                                    euro 60,00
      breve durata (1-90 giorni) (tipo C)                  euro 60,00
      ingressi multipli, validita' 1-5 anni (tipo C)        euro 60,00
      validita' territoriale limitata (tipi A e C)          euro 60,00
      rilasciato in frontiera (tipi A e C)                 euro 60,00
      visto nazionale per soggiorni di lunga durata
      (tipo D)                                            euro 116,00
                                                          per persona
                                                     (importo fissato
                                                          dai singoli
                                                        Stati membri)
                                                                 (23)
              
      visto nazionale (tipo D) per motivi di studio :        euro 50.


    
 
              Note al comma 623 
              Si riporta il testo vigente del comma 568 dell'articolo
          1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun  anno
          provenienti dalla applicazione della tariffa  consolare  di
          cui  all'articolo  56  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con  decreto
          del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10  milioni
          di  euro  annui,  e'  destinata  al  funzionamento  e  alla
          razionalizzazione delle sedi all'estero." 
              Si riporta il testo vigente del comma 58  dell'articolo
          2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "58. Nel  medesimo  fondo  confluiscono,  altresi',  le
          entrate accertate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  568,
          della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior  limite  di
          40 milioni di euro, nonche'  quota  parte  delle  dotazioni
          delle unita' previsionali di base dello stato di previsione
          del Ministero degli affari esteri, da porre a  disposizione
          degli uffici all'estero.". 
              Note al comma 624 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  commi
          1311, 1312 e 1314, della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1311. Il  Ministero  degli  affari  esteri  si  avvale
          dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro  il  30
          luglio  2007,  di  un  piano   di   razionalizzazione   del
          patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato  all'estero,
          procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonche',
          previa  analisi  comparativa  di  costi  e  benefici,  alla
          individuazione  dei  cespiti  per  i  quali   proporre   la
          dismissione." 
              "1312. Con proprio decreto  il  Ministro  degli  affari
          esteri,  sulla  base  del  piano  di  cui  al  comma  1311,
          individua gli immobili da dismettere, anche per il  tramite
          dell'Agenzia del demanio." 
              "1314. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  che  ne  verifica  la  compatibilita'   con   gli
          obiettivi  indicati  nell'aggiornamento  del  programma  di
          stabilita' e crescita presentato  all'Unione  europea,  una
          quota non inferiore al 30 per cento dei proventi  derivanti
          dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312,  puo'
          essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
          1998, n. 477, per la ristrutturazione,  il  restauro  e  la
          manutenzione   straordinaria   degli    immobili    ubicati
          all'estero.". 
              Note al comma 625 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  651  del
          citato decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 651. Supplenze di insegnamento 
              1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi  degli
          articoli 649 e 650,  i  presidi  e  i  direttori  didattici
          possono  conferire  con  motivato  provvedimento  supplenze
          temporanee a norma del presente articolo. 
              2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie  di
          personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo
          di studio prescritto per impartire  l'insegnamento  secondo
          la normativa italiana,  vistate  dall'autorita'  consolare,
          relativamente a: 
              a) personale residente nel Paese ospite; 
              b) personale non residente nel Paese ospite. 
              3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale
          di cui  al  comma  2,  lettera  a).  Tale  conferimento  e'
          disciplinato dalla legge italiana.  Tuttavia,  qualora  non
          sia possibile nominare personale residente, o  qualora  nel
          Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale  in
          materia, le supplenze possono essere conferite al personale
          di cui al comma 2, lettera b). 
              4. La retribuzione  dei  supplenti  e'  determinata  in
          relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per
          il personale di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  essa  e'
          equivalente  a  quella  che  percepirebbe   in   territorio
          metropolitano per analoghe funzioni o, se piu'  favorevole,
          alla  retribuzione  corrisposta  localmente   per   analoga
          attivita'. Per il personale di cui al comma 2, lettera  b),
          essa e' invece determinata sulla base dei  criteri  fissati
          dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  con
          riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658. 
              5. Il personale supplente, residente o  non  residente,
          e'  nominato  per  il  tempo  strettamente  necessario   ad
          assicurare l'attivita' didattica. 
              6. Non si provvede comunque alla  nomina  di  supplenti
          nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero
          di giorni inferiori a undici, salvo che  nelle  istituzioni
          di cui all'articolo 636.". 
                
              Note al comma 626 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   4-septies
          dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 4. Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle
          Pubbliche Amministrazioni 
              1. - 4-sexies. (Omissis). 
              4-septies. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  2,
          comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
          di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  il  pagamento  delle  competenze
          accessorie spettanti al personale scolastico e'  effettuato
          mediante ordini collettivi di pagamento di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17  dicembre
          2002 ed  e'  disposto  congiuntamente  al  pagamento  delle
          competenze fisse, compreso  il  personale  supplente  breve
          nominato dai dirigenti scolastici. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 601 dell'articolo 1 della  legge  n.
          296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 230. 
              Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204
          del 1998 e' citato nelle Note al comma 373. 
              Note al comma 630 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 537
          del 1993 e' citato nelle Note al comma 261. 
              Note al comma 631 
              Si riporta il testo vigente del comma 16  dell'articolo
          19-ter  del  decreto-legge  25  settembre  2009,   n.   135
          (Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'   europee),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: 
              "Art. 19-ter. Disposizioni di  adeguamento  comunitario
          in materia di liberalizzazione delle rotte marittime 
              1. - 15. (Omissis). 
              16. Le risorse necessarie a garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
              a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
              b) Siremar-Sicilia  Regionale  Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895 
              c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima   S.p.a.   -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
              d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
          Toscana: euro 13.005.441; 
              e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   -
          regione Campania: euro 29.869.832. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 632 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          39 della legge 1° agosto  2002,  n.  166  (Disposizioni  in
          materia di infrastrutture e trasporti): 
              "Art.  39.  (Realizzazione  del  piano  triennale   per
          l'informatica) 
              1. (Omissis). 
              2.  Per  la  gestione  e  lo   sviluppo   dei   sistemi
          informativi    automatizzati    del     Ministero     delle
          infrastrutture e dei trasporti nonche' per la realizzazione
          di un programma di sperimentazione avente la durata  di  un
          anno di  sistemi  innovativi  di  rilevazione  e  controllo
          automatizzato dei percorsi effettuati  in  aree  urbane  ed
          extraurbane dai veicoli che trasportano  merci  pericolose,
          al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie  in
          materia, sono autorizzati limiti di  impegno  quindicennali
          di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di  6.229.000  euro  per
          l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 633 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1230
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1230. Al fine di garantire  il  cofinanziamento  dello
          Stato agli oneri a carico delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del  secondo
          biennio  economico  del  contratto   collettivo   2004-2007
          relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico  locale,  a
          decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata  la  spesa  di  190
          milioni di euro. Le risorse di cui al presente  comma  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le  risorse
          sono  attribuite  con  riferimento  alla  consistenza   del
          personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006  presso
          le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
          ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che  applicano   il
          contratto autoferrotranvieri di  cui  all'articolo  23  del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  47.  Le
          spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome  di
          Trento e di Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende
          degli  importi  assegnati  sono  escluse   dal   patto   di
          stabilita' interno.". 
              Note al comma 634 
              Si riporta il testo del comma 38 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "38. Per il finanziamento dei programmi  di  ricerca  e
          sviluppo di cui all'articolo  3  della  legge  24  dicembre
          1985, n. 808, sono autorizzati  due  contributi  ventennali
          rispettivamente  di  importo  di  30  milioni  di  euro   a
          decorrere  dall'anno  2014  e  di  10  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di  progetti
          innovativi di prodotti  e  di  processi  nel  campo  navale
          avviati negli anni 2012 e 2013 ai  sensi  della  disciplina
          europea degli aiuti di Stato  alla  costruzione  navale  n.
          2011/C3  64/06,  in  vigore  dal  1°   gennaio   2012,   e'
          autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a
          decorrere dall'esercizio 2014.". 
              Note al comma 635 
              Si riporta il testo del comma 374 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "374.   Il   Ministero   della   difesa   assicura   la
          realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli
          immobili  in  proprio  uso,  inclusi  quelli  di  carattere
          residenziale, tali  da  determinare  un  miglioramento  dei
          saldi di finanza pubblica per un importo  non  inferiore  a
          220 milioni di euro nell'anno 2015, a 300 milioni  di  euro
          nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro  nell'anno  2017.  A
          tal  fine,  i  proventi  delle  dismissioni  sono   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato e non si da'  luogo  a
          riassegnazione. Nelle  more  del  versamento  dei  predetti
          proventi all'entrata del bilancio dello Stato, gli  importi
          di 220 milioni di euro per l'anno 2015, di 300  milioni  di
          euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di  euro  per  l'anno
          2017 sono accantonati e resi indisponibili, in  termini  di
          competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
          delle missioni di spesa del Ministero della difesa  di  cui
          all'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  in  maniera  tale  da  assicurare
          comunque una riduzione in termini  di  indebitamento  netto
          delle pubbliche amministrazioni per gli importi di  cui  al
          primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          sulla base degli importi che  affluiscono  all'entrata  del
          bilancio   dello    Stato,    provvede    al    contestuale
          disaccantonamento, nonche'  alla  riduzione  delle  risorse
          necessarie per assicurare il  conseguimento  dell'obiettivo
          di cui al primo periodo.". 
              Note al comma 636 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          del citato decreto-legge n. 101 del 2013: 
              "Art. 1. Disposizioni per l'ulteriore  riduzione  della
          spesa per auto di  servizio  e  consulenze  nella  pubblica
          amministrazione 
              1. All'articolo 1, comma 143, della legge  24  dicembre
          2012, n. 228, le parole: "fino al 31  dicembre  2014"  sono
          sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".  Per
          il periodo di  vigenza  del  divieto  previsto  dal  citato
          articolo 1, comma 143, della legge  n.  228  del  2012,  il
          limite di spesa previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          calcola al netto delle spese sostenute  per  l'acquisto  di
          autovetture. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 637 
              Si riporta il testo del comma 667 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "667. Ai fini dell'applicazione della tabella A,  parte
          II, numero 18), allegata al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni,  sono  da  considerare  giornali,  notiziari
          quotidiani, dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri  e
          periodici tutte le  pubblicazioni  identificate  da  codice
          ISBN o  ISSN  e  veicolate  attraverso  qualsiasi  supporto
          fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.". 
              Note al comma 638 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Note al comma 639 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63. 
              Note al comma 641 
              Si riporta il testo del comma 56 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "56.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo,  con  una
          dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  10
          milioni di euro per  l'anno  2015,  destinato  al  sostegno
          delle imprese che si  uniscono  in  numero  almeno  pari  a
          cinque in associazione temporanea di  imprese  (ATI)  o  in
          raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)  o  in  reti  di
          impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo  di
          attivita' innovative al  fine  di  operare  su  manifattura
          sostenibile  e  artigianato  digitale,   alla   promozione,
          ricerca e sviluppo di software e hardware  e  all'ideazione
          di modelli di attivita'  di  vendita  non  convenzionali  e
          forme di collaborazione tra tali realta' produttive.". 
              Note al comma 642 
              Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "57. Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di
          cui al comma 56,  ammessi  attraverso  procedure  selettive
          indette dal Ministero dello  sviluppo  economico  in  grado
          anche di  valorizzare  il  coinvolgimento  di  istituti  di
          ricerca  pubblici,  universita',  istituzioni   scolastiche
          autonome ed enti autonomi con  funzioni  di  rappresentanza
          del tessuto produttivo nella  realizzazione  dei  programmi
          proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai
          fini della loro ammissibilita', i  programmi  devono  avere
          durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare  i
          seguenti principi e contenuti: 
              a) creazione  di  centri  di  sviluppo  di  software  e
          hardware a codice sorgente aperto  per  la  crescita  e  il
          trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza,
          agli artigiani e alle microimprese; 
              b) creazione di centri  per  l'incubazione  di  realta'
          innovative nel mondo dell'artigianato digitale; 
              c) creazione di centri  per  servizi  di  fabbricazione
          digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; 
              d) messa a disposizione di tecnologie di  fabbricazione
          digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; 
              e)  creazione  di  nuove  realta'  artigianali  o  reti
          manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione
          digitale.". 
              Note al comma 644 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   8
          dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69
          (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98: 
              "Art.  18.  Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              1. Per consentire nell'anno  2013  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un Fondo con  una  dotazione
          complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
          milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 652 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  535
          milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
          l'anno  2017.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti   presenta   semestralmente   alle   Camere   una
          documentazione  conoscitiva  e  una   relazione   analitica
          sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 
              2. - 7. (Omissis). 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, e  successive  modificazioni,  destina
          fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
          al 2016 a un piano di  interventi  di  messa  in  sicurezza
          degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi  edifici
          scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  133  della
          citata legge n. 388 del 2000: 
              "Art. 133. Contributo per le spese  di  trasporto  alle
          piccole e medie imprese siciliane. 
              1. E' concesso alle piccole e medie  imprese  agricole,
          estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e  stabilimento
          operativo  nel  territorio  della   regione   Sicilia,   ad
          eccezione  di  quelle  di  distillazione  dei  petroli,  un
          contributo, mediante credito d'imposta,  per  le  spese  di
          trasporto ferroviario, marittimo e aereo e  combinato,  nei
          limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
          Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
          presente articolo per i prodotti provenienti dalle  imprese
          site nel territorio della regione Sicilia  e  destinati  al
          restante territorio comunitario. Per  il  2001  il  20  per
          cento dello stanziamento complessivo di cui al comma  2  e'
          riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
          A decorrere dal 2002 tale percentuale e'  diminuita  del  5
          per cento per ciascun anno. 
              2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
          affidata alla regione Sicilia tramite apposita  convenzione
          tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti  e
          della  navigazione  e  il  presidente  della  regione,   da
          definire entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con la quale  si  stabiliranno
          le modalita' per il trasferimento dei  fondi  dal  bilancio
          statale   alla   regione   Sicilia    e    l'entita'    del
          cofinanziamento  regionale  dell'agevolazione  di  cui   al
          presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
          al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
          per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo  di
          lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire  50  miliardi  a
          decorrere dall'anno 2002.". 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 49 della legge n. 66
          del 2014 e' citato nelle Note al comma 489.