art. 1 note (parte 16)

           	
				
 
              Note al comma 645 
              Si riporta il testo vigente dell'elenco 2 allegato alla
          citata legge n. 147 del 2013: 
    

                                                             ELENCO 2
                                              (articolo 1, comma 577)


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                   Norma                   |        Credito
---------------------------------------------------------------------
Testo unico delle disposizioni concernenti |Credito per il pagamento
l'imposta sulle successioni e donazioni, di|dell'imposta mediante
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,|cessione di beni
n. 346, articolo 39                        |culturali e opere
---------------------------------------------------------------------
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1,|Credito d'imposta per
commi da 285 a 287                         |l'erogazione di borse di
                                           |studio a studenti
                                           |universitari
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989,     |Credito d'imposta
convertito, con modificazioni, dalla legge |agevolazione titolari
18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1      |licenza taxi-noleggio
                                           |con conducente
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,      |Credito d'imposta
convertito, con modificazioni, dalla legge |agevolazione sul gasolio
24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma|per autotrazione degli
58; decreto legislativo 2 febbraio 2007,   |autotrasportatori
n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge  |
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con      |
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, |
n. 75, articolo l, comma 4, ultimo         |
periodo; decreto-legge 6 luglio 2011,      |
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla|
legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, |
comma 50-quater, ultimo periodo;           |
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,     |
convertito, con modificazioni, dalla legge |
22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15,     |
comma 4                                    |
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,   |Credito d'imposta per
convertito, con modificazioni, dalla legge |l'acquisto di veicoli
25 novembre 1997, n. 403, articolo 1       |alimentati a metano o GPL
                                           |o a trazione elettrica o
                                           |per l'installazione di
                                           |impianti di alimentazione
                                           |a metano e GPL
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo 26 febbraio 1999,      |Credito d'imposta
n. 60, articolo 20, comma 1                |esercenti sale
                                           |cinematografiche
---------------------------------------------------------------------
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2,|Credito d'imposta
comma 12                                   |agevolazione sulle reti
                                           |di teleriscaldamento
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,        |Crediti d'imposta fruiti
convertito, con modificazioni, dalla legge |dalle imprese armatrici
3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma  |per la salvaguardia
1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203,     |dell'occupazione della
articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre     |gente di mare
2004, n. 311, articolo 1, comma 504        |
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,        |Credito d'imposta sui
convertito, con modificazioni, dalla legge |costi sostenuti per
7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1|attivita' di sviluppo,
                                           |produzione,
                                           |digitalizzazione e
                                           |promozione di
                                           |registrazioni
                                           |fonografiche o
                                           |videografiche musicali
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,     |Credito d'imposta per
convertito, con modificazioni, dalla legge |l'offerta on-line
17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, |di opere dell'ingegno
comma 1                                    |
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,       |Credito di imposta a
convertito, con modificazioni, dalla legge |favore delle imprese che
12 luglio 2011, n. 106, articolo 1         |finanziano progetti di
                                           |ricerca, in Universita'
                                           |ovvero enti pubblici di
                                           |ricerca
---------------------------------------------------------------------
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13|Credito d'imposta
                                           |agevolazione nuove
                                           |iniziative
                                           |imprenditoriali
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,       |Credito d'imposta a
convertito, con modificazioni dalla legge  |favore delle imprese per
7 agosto 2012, n. 134, articolo 24,        |la ricerca scientifica
comma 13                                   |
---------------------------------------------------------------------
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8      |Credito d'imposta in
                                           |favore di imprese
                                           |produttrici prodotti
                                           |editoriali
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,       |Crediti d'imposta per
convertito, con modificazioni, dalla legge |investimenti in
8 agosto 2002, n. 178, articolo 11;        |agricoltura
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,|
comma 1088                                 |
---------------------------------------------------------------------
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60|Credito d'imposta per
                                           |investimenti in
                                           |agricoltura
---------------------------------------------------------------------
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,|Credito d'imposta settore
comma 271, comma 1075                      |agricolo aree
                                           |svantaggiate - credito
                                           |d'imposta sugli acquisti
                                           |di beni strumentali
---------------------------------------------------------------------
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1,|Credito d'imposta per le
comma 56                                   |imprese nel mezzogiorno
---------------------------------------------------------------------    

    
 
              Note al comma 646 
              Il   testo   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle  Note  al
          comma 107. 
              Note al comma 648 
              Si riporta il testo vigente del comma 150 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "150. E' autorizzata la spesa di 250  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi  in  favore
          del settore dell'autotrasporto. Le  relative  risorse  sono
          ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze.". 
              Note al comma 649 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          17 della citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              Il   testo   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle  Note  al
          comma 107. 
              Note al comma 651 
              Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del parlamento  europeo
          e   del   Consiglio,   del   15   marzo    2006    relativo
          all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada e che  modifica
          i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  3821/85  e  (CE)  n.
          2135/98 e  abroga  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85  del
          Consiglio  e'  pubblicato  nella  GUUE  n.  L   102   dell'
          11.4.2006, pagg. 1-14. 
              Note al comma 652 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          66 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "Art. 66. Imprese minori 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Per  le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto  di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di   deduzione
          forfetaria di spese non documentate, di  euro  7,75  per  i
          trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore  oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione o delle regioni confinanti  e  di  euro  15,49  per
          quelli  effettuati  oltre  tale  ambito.  Per  le  medesime
          imprese compete, altresi', una deduzione  forfetaria  annua
          di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
          massa complessiva a pieno  carico  non  superiore  a  3.500
          chilogrammi. La deduzione spetta una sola  volta  per  ogni
          giorno di effettuazione  del  trasporto,  indipendentemente
          dal numero dei viaggi. Il contribuente deve  predisporre  e
          conservare un prospetto recante  l'indicazione  dei  viaggi
          effettuati e della loro durata e localita' di  destinazione
          nonche' degli estremi dei relativi documenti  di  trasporto
          delle merci o delle fatture o delle lettere di  vettura  di
          cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974,  n.  298;  i
          documenti di trasporto, le fatture e le lettere di  vettura
          devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
          l'accertamento.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 106 dell'articolo
          1 della citata legge n. 266 del 2005: 
              "106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso  alla
          data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
          non documentate di cui  all'articolo  66,  comma  5,  primo
          periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, spetta anche per  i  trasporti  personalmente
          effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in  cui
          ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per  cento  di
          quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
          regione o delle  regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dal primo periodo nonche', relativamente  all'anno
          2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
          comma  3,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,   e'
          autorizzato uno stanziamento di 120  milioni  di  euro  per
          l'anno 2006.". 
              Note al comma 656 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          99  del  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 99. Funzioni conferite alle regioni e  agli  enti
          locali 
              1. (Omissis). 
              2.  La  progettazione,   esecuzione,   manutenzione   e
          gestione delle  strade  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          affidata temporaneamente, dagli enti  territoriali  cui  la
          funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le  strade
          (ANAS), sulla base di specifici accordi. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 68  dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "68.   Al   fine   di   assicurare   la    manutenzione
          straordinaria della  rete  stradale  per  l'anno  2014,  la
          realizzazione  di  nuove  opere  e  la  prosecuzione  degli
          interventi  previsti  dai  contratti  di   programma   gia'
          stipulati tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata  la  spesa
          di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di  nuove  opere
          e' data priorita' a quelle gia' definite da  protocolli  di
          intesa attuativi e conseguenti ad  accordi  internazionali.
          All'onere  relativo  all'anno  2015  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  208,  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228.". 
              Il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante
          "Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni" e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80. 
              Note al comma 657 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del citato
          decreto-legge n. 90 del 2014: 
              "Art. 21. (Unificazione delle Scuole di formazione) 
              1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di
          formazione delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la
          duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'Istituto   diplomatico
          «Mario Toscano», la Scuola  superiore  dell'amministrazione
          dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
          la Scuola superiore di statistica e di analisi  sociali  ed
          economiche,  nonche'  le  sedi  distaccate   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
          sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
          degli  organismi  soppressi  sono  attribuite  alla  Scuola
          nazionale    dell'amministrazione    e     assegnate     ai
          corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
          3.  Le  risorse  finanziarie  gia'  stanziate  e  destinate
          all'attivita' di formazione sono attribuite,  nella  misura
          dell'ottanta   per    cento,    alla    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per
          cento, all'entrata del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa
          Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo  determinato
          e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
          in essere presso gli organismi soppressi, che cessano  alla
          loro naturale scadenza. 
              2. All'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  1
          dicembre  2009,  n.  178,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1)  le  parole:  "dal  Capo  del  Dipartimento  per  la
          digitalizzazione   della   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione tecnologica," sono soppresse; 
              2) le parole: "da due rappresentanti"  fino  alla  fine
          del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da   tre
          rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di cui  uno  su  indicazione
          del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un
          rappresentante  nominato  dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  da  uno  nominato  dal
          Ministro  dell'interno,  da  uno  nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
          degli affari esteri, da uno  nominato  dal  Ministro  della
          difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori  Ministri
          designati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri". 
              3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  la  Scuola
          nazionale   dell'amministrazione    adegua    il    proprio
          ordinamento ai seguenti principi: 
              1)  organizzazione  in  dipartimenti,  assegnando,   in
          particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi
          del comma 1 ad altrettanti dipartimenti; 
              2) collaborazione con  gli  organi  costituzionali,  le
          autorita'  indipendenti,  le  istituzioni  universitarie  e
          l'Istituto  nazionale  di  statistica,   anche   attraverso
          convenzioni  relative  allo  svolgimento  di  attivita'  di
          formazione iniziale e permanente. 
              4. I docenti ordinari  e  i  ricercatori  dei  ruoli  a
          esaurimento della Scuola Superiore  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  all'articolo  4-septies,  comma  4,  del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,  sono
          trasferiti alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e
          agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei  professori
          o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
          rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
          docenti della Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che
          viene determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
          spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
          universitari a tempo pieno con  corrispondente  anzianita'.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Il  personale  non  docente  anche  in  servizio  in
          posizione di comando o fuori  ruolo  presso  gli  organismi
          soppressi di  cui  al  comma  1,  entro  centoventi  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   rientra   nelle   amministrazioni   di
          appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso
          le sedi distaccate o periferiche,  anche  in  posizione  di
          comando o fuori ruolo,  puo'  transitare  nei  ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione
          organica o, in subordine, in sovrannumero,  con  preferenza
          nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione.  Il
          personale trasferito ai sensi del presente  comma  mantiene
          l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo  stesso
          si applica il trattamento giuridico e  economico,  compreso
          quello  accessorio,  previsto  dai   contratti   collettivi
          vigenti nell'amministrazione di destinazione. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali
          necessarie per l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  ai
          sensi del presente articolo. Fino all'adozione del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  primo
          periodo, le  attivita'  formative  e  amministrative  degli
          organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
          sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
          e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
          senza pregiudizio per la continuita' e il compimento  delle
          attivita' formative, di  reclutamento  e  concorsuali  gia'
          disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
          di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.". 
              Il testo dell'articolo 11 della legge n. 124  del  2015
          e' citato nelle Note al comma 219. 
              Note al comma 658 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79  (Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 131, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4-bis.  Misure  per  il  reperimento  di  risorse
          aggiuntive 
              1. Sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello  stato
          di  previsione  del   Ministero   dell'interno   le   somme
          derivanti: 
              a) dal versamento di un corrispettivo  da  parte  degli
          enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA -
          SAIA di cui all' articolo 1 della legge 24  dicembre  1954,
          n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          i criteri per la  determinazione  del  corrispettivo  e  le
          modalita' di versamento; 
              b) dalla stipulazione di convenzioni, a  fronte  di  un
          corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo
          sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della  sede
          didattico-residenziale del Dipartimento  per  le  politiche
          del personale dell'amministrazione civile e per le  risorse
          strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno e  per
          l'utilizzazione  degli  spazi   di   rappresentanza   delle
          prefetture-uffici territoriali del Governo. 
              1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera  b),
          possono avere ad  oggetto,  in  luogo  del  versamento  del
          corrispettivo,  la  fornitura  di  un  servizio  in  misura
          corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle
          strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma
          1, lettera b). 
              2. I soggetti  che  presentano  domanda  di  iscrizione
          nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui
          all' articolo 16, comma 25,  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          14 settembre 2011, n.  148  ,  sono  tenuti  a  versare  un
          contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute  dal
          Ministero dell'interno per le procedure telematiche per  la
          raccolta, elaborazione e gestione dei dati  richiesti  agli
          interessati e per iniziative di formazione a distanza.  Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno,   di   natura   non
          regolamentare, sono stabilite le  modalita'  di  versamento
          dei  contributi  e  la  riassegnazione  degli   stessi   ai
          competenti capitoli di spesa dello stato di previsione  del
          Ministero dell'interno. 
              3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco negli aeroporti di cui all' articolo 3 della legge 23
          dicembre   1980,   n.   930,   e,   ove   previsto,   nelle
          aviosuperfici,  ai  fini  del  rilascio  della   prescritta
          abilitazione, sono a  titolo  oneroso.  Gli  introiti  sono
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnati  al  programma  "Prevenzione  dal   rischio   e
          soccorso pubblico", nell'ambito  della  missione  "Soccorso
          civile"   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno, per essere destinati al  finanziamento  delle
          spese di formazione del personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco.". 
              Note al comma 659 
              La sezione XI del Capo V del Titolo V del libro quinto,
          del codice civile reca  "Dei  patrimoni  destinati  ad  uno
          specifico affare" e comprende gli articoli  da  2447-bis  a
          2447-decies. 
              Note al comma 665 
              Si riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 190 del 2014, come modificato dal comma 668
          della presente legge: 
              "381.  Al  fine  di  razionalizzare  il  settore  della
          ricerca e della sperimentazione nel settore  agroalimentare
          e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
          razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
          del principio di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge   14   settembre   2011,   n.   148,   e   successive
          modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e  delle
          proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e
          2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto
          nazionale di economia agraria  (INEA)  e'  incorporato  nel
          Consiglio  per  la  ricerca   e   la   sperimentazione   in
          agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
          per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
          agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca
          e  sperimentazione.  Il  Consiglio  subentra  nei  rapporti
          giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti
          e  le  funzioni  ad  esso  attribuiti  dalle   disposizioni
          vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  sono  individuate   le   risorse   umane,
          strumentali   e   finanziarie   dell'INEA   trasferite   al
          Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  il  bilancio  di  chiusura
          dell'INEA e' deliberato dall'organo in carica alla data  di
          incorporazione e trasmesso per l'approvazione al  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  componenti
          degli   organi   dell'INEA   sono   corrisposti   compensi,
          indennita' o altri emolumenti comunque denominati fino alla
          data di incorporazione.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al
          quarto periodo, ai componenti dei  predetti  organi  spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
          Ai fini dell'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          comma e'  nominato  un  commissario  straordinario  con  le
          modalita' di cui al comma 382. Il  commissario  predispone,
          entro centoventi giorni dalla data  della  sua  nomina,  un
          piano triennale per  il  rilancio  e  la  razionalizzazione
          delle attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura
          e   gli   interventi    di    incremento    dell'efficienza
          organizzativa ed economica,  finalizzati  all'accorpamento,
          alla riduzione e alla razionalizzazione delle  strutture  e
          delle attivita' degli enti, prevedendo un  numero  limitato
          di centri per la ricerca e la  sperimentazione,  a  livello
          almeno interregionale, su cui concentrare le risorse  della
          ricerca e l'attivazione  di  convenzioni  e  collaborazioni
          strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni  e
          privati,  con   riduzione   delle   attuali   articolazioni
          territoriali pari ad almeno il 50 per cento,  nonche'  alla
          riduzione delle spese correnti pari ad  almeno  il  10  per
          cento,  rispetto  ai  livelli  attuali.  Lo   statuto   del
          Consiglio e' adottato con regolamento  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali emanato ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, anche in deroga alle disposizioni di  cui  al  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che  sono  abrogate  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          regolamento, previo parere delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, che si pronunciano entro il termine  di  trenta
          giorni dalla richiesta, decorso  il  quale  il  regolamento
          puo' comunque  essere  adottato.  Il  commissario  provvede
          altresi' all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in
          caso di inottemperanza  dell'organo  in  carica  alla  data
          dell'incorporazione entro il termine  di  cui  al  presente
          comma e ferme  restando  le  responsabilita'  gestorie  del
          predetto  organo.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, tenuto  conto  delle  proposte  del
          commissario,   approva,   con   decreto   di   natura   non
          regolamentare, da emanare previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,   la   direttiva   di   indirizzo
          triennale delle attivita' di  ricerca  e  sperimentale,  lo
          statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari
          ad assicurare il contenimento della spesa  e  la  riduzione
          del numero delle sedi nonche' l'equilibrio finanziario  del
          Consiglio. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Note al comma 669 
              Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
          citato nelle Note al comma 219. 
              Il decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6  recante
          "Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),
          a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2010, n. 31. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del citato
          decreto-legge n. 90 del 2014: 
              "Art. 20. (Associazione Formez PA) 
              1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del  presente  decreto,  il  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   propone
          all'assemblea  dell'Associazione  Formez  PA,  di  cui   al
          decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo  scioglimento
          dell'Associazione stessa e  la  nomina  di  un  Commissario
          straordinario. A far  data  dalla  nomina  del  Commissario
          straordinario decadono gli organi dell'Associazione  Formez
          PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio
          dei revisori. Il Commissario assicura la continuita'  nella
          gestione   delle   attivita'   dell'Associazione    e    la
          prosecuzione dei progetti in corso.  Entro  il  31  ottobre
          2014 il Commissario propone al suddetto Ministro  un  piano
          delle politiche di  sviluppo  delle  amministrazioni  dello
          Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i  livelli
          occupazionali del personale in  servizio  e  gli  equilibri
          finanziari dell'Associazione e  individui  eventuali  nuove
          forme per il perseguimento  delle  suddette  politiche.  Il
          piano e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea  ai
          fini delle determinazioni conseguenti. 
              1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  23-bis,   come
          modificato dal comma 672 della presente legge, e 23-ter del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,  comma
          6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 30  aprile  2016,  sentita  la  Conferenza
          unificata per i profili di competenza, previo parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  per   le   societa'
          direttamente    o     indirettamente     controllate     da
          amministrazioni dello Stato e dalle  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti  ed  ai  dipendenti,  che  non  potra'   comunque
          eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso  stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente. 
              5-quater. Nelle societa' direttamente o  indirettamente
          controllate  dalle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  che  emettono   esclusivamente   strumenti
          finanziari,  diversi  dalle  azioni,  quotati  nei  mercati
          regolamentati   nonche'   nelle   societa'   dalle   stesse
          controllate, il compenso di cui  all'articolo  2389,  terzo
          comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il
          presidente del consiglio d'amministrazione non puo'  essere
          stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento
          del trattamento economico complessivo  a  qualsiasi  titolo
          determinato, compreso  quello  per  eventuali  rapporti  di
          lavoro con la medesima  societa',  nel  corso  del  mandato
          antecedente al rinnovo. 
              5-quinquies.    Nelle    societa'    direttamente     o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che emettono  titoli  azionari  quotati
          nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli  organi
          di   amministrazione   e'    sottoposta    all'approvazione
          dell'assemblea degli azionisti una proposta in  materia  di
          remunerazione degli amministratori  con  deleghe  di  dette
          societa' e delle loro controllate, conforme ai  criteri  di
          cui  al  comma  5-quater.  In  tale  sede,  l'azionista  di
          controllo pubblico e'  tenuto  ad  esprimere  assenso  alla
          proposta di cui al primo periodo. 
              5-sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  5-quater  e
          5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
          consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione  ovvero,  qualora  si
          sia gia' provveduto  al  rinnovo,  ai  compensi  ancora  da
          determinare ovvero da determinare  in  via  definitiva.  Le
          disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non  si
          applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  siano  state
          adottate   riduzioni   dei   compensi   dell'amministratore
          delegato o del presidente del consiglio di  amministrazione
          almeno pari a quelle previste nei medesimi commi." 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
          decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art.  13.  (Limite  al   trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate) 
              1. A decorrere dal 1° maggio  2014  il  limite  massimo
          retributivo riferito al primo  presidente  della  Corte  di
          cassazione previsto dagli  articoli  23-bis  e  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
          240.000 annui al  lordo  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali  e  degli  oneri   fiscali   a   carico   del
          dipendente. A decorrere dalla predetta data  i  riferimenti
          al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis  e
          23-ter   contenuti   in    disposizioni    legislative    e
          regolamentari vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  si  intendono  sostituiti  dal  predetto
          importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
          retributivi in vigore al 30  aprile  2014  determinati  per
          effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
          e statutarie,  qualora  inferiori  al  limite  fissato  dal
          presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al   comma   471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
              b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo"
          sono inserite le seguenti: "delle autorita'  amministrative
          indipendenti e"; 
              c) al comma 473, le  parole  "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.". 
              Note al comma 671 
              Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'articolo
          15 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 15. Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni
          di concessione 
              1. - 6-quater. (Omissis). 
              6-quinquies. Le somme incassate dai comuni, versate dai
          concessionari  delle  grandi  derivazioni   idroelettriche,
          antecedentemente alla sentenza della  Corte  Costituzionale
          n.  1  del  14-18  gennaio   2008,   sono   definitivamente
          trattenute dagli stessi comuni. 
              (Omissis).". 
              Il testo del  comma  2  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2013 e' citato nelle  Note  al  comma
          490. 
              Note al comma 672 
              Il testo dell'articolo 23-bis del decreto-legge n.  201
          del 2011 e' citato nelle Note al comma 669. 
                
              Note al comma 673 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          24 dicembre 2013, n. 166 recante "Regolamento  relativo  ai
          compensi per gli amministratori con deleghe delle  societa'
          controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai
          sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  17
          marzo 2014, n. 63. 
              Il  testo  del  comma  1   dell'articolo   23-bis   del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma
          669. 
              Note al comma 674 
              Il testo dei  commi  1,  5-bis  e  5-ter  dell'articolo
          23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011  e'  citato  nelle
          Note al comma 669. 
              Note al comma 675 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note  al  comma
          219. 
              Note al comma 679 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in  ente  di  diritto
          pubblico economico dell'Azienda autonoma di  assistenza  al
          volo per il traffico aereo generale), come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.  9.  Contratto  di  programma  e   contratto   di
          servizio. 
              1. Il contratto di programma tra lo Stato ed  ENAV  Spa
          ha durata coincidente con il periodo di riferimento di  cui
          all'articolo  8  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
          390/2013 della  Commissione,  del  3  maggio  2013,  ed  e'
          stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e, per quanto di competenza, con il  Ministro
          della difesa.  Entro  il  30  giugno  dell'anno  precedente
          l'inizio del periodo di  riferimento,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  ENAV  Spa,
          trasmette uno schema di contratto di programma ai  soggetti
          di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il  30
          settembre del medesimo anno e  sottoscrivono  il  contratto
          entro il 31 dicembre. Qualora entro  tale  termine  non  si
          pervenga al perfezionamento del nuovo  contratto,  continua
          ad  applicarsi  il  contratto  relativo   al   periodo   di
          riferimento precedente. 
              2. Il contratto di programma: 
              a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e
          i servizi, nonche' gli standard di sicurezza e di  qualita'
          dei servizi erogati anche in base alla  normativa  europea,
          stabilendo i corrispettivi  economici  e  le  modalita'  di
          erogazione; 
              b) definisce gli obiettivi e gli standard,  nonche'  le
          modalita' e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli  di
          sicurezza e di qualita' dei servizi, alla produttivita' dei
          fattori  impiegati,  inclusi  gli   investimenti,   ed   ai
          rispettivi costi. L'adeguamento  ai  predetti  obiettivi  e
          standard e' correlato alla variazione  delle  tariffe  e  a
          eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti; 
              c) definisce i servizi  istituzionali  da  svolgere  in
          proprio e quelli da concedere in appalto o  in  gestione  a
          terzi;  l'Ente  fino  alla  definizione  del  contratto  di
          programma non assume impegni che  vincolino  l'applicazione
          del medesimo; 
              d)  prevede  verifiche,  obblighi  di   adeguamento   e
          sanzioni per i casi di inadempienza. 
              Lo Stato  garantisce  a  ENAV  Spa  il  rimborso  delle
          risorse necessarie  per  la  fornitura  dei  servizi  della
          navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in
          conformita' dell'articolo 10, paragrafo 5, del  regolamento
          di esecuzione (UE) n. 391/2013  della  Commissione,  del  3
          maggio 2013. 
              3. [Abrogato]. 
              4. [Abrogato]. 
              5. [Abrogato]. 
              6. [Abrogato].". 
              Note al comma 680 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  117  della
          Costituzione: 
              "Art. 117. 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1,  commi  da
          400 a 417, della citata legge n. 190 del 2014: 
    

 ===================================================================
 |                     |Contributo aggiuntivo|Contributo aggiuntivo|
 | Regione o provincia |(in migliaia di euro)|(in migliaia di euro)|
 |      autonoma       |   Anni 2015-2017    |      Anno 2018      |
 +=====================+=====================+=====================+
 |Valle d'Aosta        |      10.000,00      |      10.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Provincia autonoma di|                     |                     |
 |Bolzano              |          -          |      25.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Provincia autonoma di|                     |                     |
 |Trento               |          -          |      21.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Friuli Venezia Giulia|      87.000,00      |      87.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Regione siciliana    |     273.000,00      |     273.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Sardegna             |      97.000,00      |      97.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Totale autonomie     |                     |                     |
 |speciali             |     467.000,00      |     513.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+   
                                                                   "    

    
 
              "401.   La   regione   Valle   d'Aosta,   la    regione
          Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano  il
          contributo di  cui  al  comma  400  del  presente  articolo
          nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  454,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
          modificazioni,  concernente  la  disciplina  del  patto  di
          stabilita'    interno    in    termini    di     competenza
          eurocompatibile." 
              "402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui
          al  comma  400  del   presente   articolo   attraverso   il
          conseguimento  del  pareggio  di   bilancio,   secondo   le
          modalita'  previste  dall'articolo  42,   comma   10,   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164." 
              "403. Con le procedure previste dall'articolo 27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,  la
          Regione  siciliana  e  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,
          Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal  2015
          al 2018, assicurano un concorso alla finanza  pubblica,  in
          termini di saldo  netto  da  finanziare,  per  gli  importi
          previsti nella tabella di cui al  comma  400  del  presente
          articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione  di
          cui al citato articolo 27 della legge n.  42  del  2009,  e
          successive   modificazioni,    l'importo    del    concorso
          complessivo di cui al primo periodo del presente  comma  e'
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali." 
              "404. Con le procedure previste dall'articolo 27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,  la
          provincia autonoma di Trento e  la  provincia  autonoma  di
          Bolzano,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2015  al   2018,
          assicurano un contributo  in  termini  di  saldo  netto  da
          finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al
          comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione  delle
          norme di attuazione di cui  al  citato  articolo  27  della
          legge n.  42  del  2009,  e  successive  modificazioni,  le
          predette province autonome versano all'erario l'importo del
          concorso complessivo di cui al primo periodo  del  presente
          comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo
          X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile  di  ciascun
          anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti  all'entrata  del
          bilancio dello Stato  entro  il  30  aprile,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trattenere
          gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi
          titolo   spettanti   alle   predette   province   autonome,
          avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per  le  somme
          introitate per il tramite della struttura  di  gestione  di
          cui all'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241." 
              "405. All'articolo 42, comma 5,  del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  dopo  il  secondo
          periodo e' inserito il seguente: «A tale fine il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  comunica
          alla Regione siciliana entro il 30 giugno di  ciascun  anno
          l'obiettivo rideterminato»." 
              "406. Le disposizioni recate dai commi  da  407  a  413
          sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104
          del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti  lo
          statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui  ai
          commi da  408  a  413  entrano  in  vigore  dalla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale." 
              "407. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole:  «i
          due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
              b) all'articolo 73,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in
          fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  province  possono,   con
          apposita legge  e  nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea  sugli  aiuti  di   Stato,   concedere   incentivi,
          contributi,  agevolazioni,  sovvenzioni   e   benefici   di
          qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione  ai  sensi
          del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          I  fondi  necessari  per  la  regolazione  contabile  delle
          compensazioni  sono  posti  ad   esclusivo   carico   delle
          rispettive province, che provvedono  alla  stipula  di  una
          convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate,  al  fine   di
          disciplinare le modalita' operative per la fruizione  delle
          suddette agevolazioni»; 
              c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole:  «i
          sette decimi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «gli  otto
          decimi»; 
              d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis.  Il  gettito  derivante  da  maggiorazioni   di
          aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se  destinato
          per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo  81  della
          Costituzione, di nuove specifiche spese  di  carattere  non
          continuativo che non rientrano nelle materie di  competenza
          della  regione  o  delle  province,  ivi  comprese   quelle
          relative a calamita' naturali,  e'  riservato  allo  Stato,
          purche'   risulti   temporalmente    delimitato,    nonche'
          contabilizzato distintamente nel bilancio statale e  quindi
          quantificabile.  Non  sono  ammesse  riserve   di   gettito
          destinate al raggiungimento di  obiettivi  di  riequilibrio
          della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10  e
          10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»; 
              e) all'articolo 79: 
              1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il
          sistema territoriale regionale integrato, costituito  dalla
          regione, dalle province e dagli enti di  cui  al  comma  3,
          concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci
          ai  sensi  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243,   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  di
          perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei  diritti
          e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea:»; 
              2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della  finanza
          pubblica da parte dello Stato ai  sensi  dell'articolo  117
          della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
          della finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli
          enti  locali,  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali
          pubblici e privati e di quelli  degli  enti  locali,  delle
          aziende sanitarie, delle universita',  incluse  quelle  non
          statali di cui all'articolo 17, comma 120, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
          ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
          in via ordinaria. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  in
          termini di saldo netto da finanziare previsti in capo  alla
          regione e alle province ai  sensi  del  presente  articolo,
          spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
          confronti degli enti del sistema territoriale integrato  di
          rispettiva   competenza.   Le   province    vigilano    sul
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
          degli enti  di  cui  al  presente  comma  e,  ai  fini  del
          monitoraggio dei saldi di finanza pubblica,  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  obiettivi
          fissati e i risultati conseguiti»; 
              3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
              «4. Nei confronti della  regione  e  delle  province  e
          degli enti appartenenti al sistema  territoriale  regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione   dell'articolo   13,   comma    17,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (73), e
          dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»; 
              4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3)  della
          presente lettera, sono aggiunti i seguenti: 
              «4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023  il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460,  461  e  462  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro  il  30   maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.»" 
              "408. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di  finanza  pubblica,  in  applicazione  della   normativa
          vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014  fra
          il Governo, la regione Trentino-Alto Adige  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo  di  patto  di
          stabilita' interno di cui  al  comma  455  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato per la
          regione Trentino-Alto Adige  in  32  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di  Trento
          in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014  e  in  -  78,13
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017  e
          per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457  milioni  di
          euro per l'anno 2014  e  in  127,47  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2015 al 2017." 
              "409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e
          alle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  quanto
          disposto dall'ultimo periodo dell'articolo  1,  comma  455,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228." 
              "410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di
          saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito
          quale  concorso  al  pagamento  degli  oneri   del   debito
          pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige
          in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  per  la
          provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano  in
          549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al  2017.  Le  province  e  la  regione
          possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
          del contributo." 
              "411. L'ammontare delle quote di gettito  delle  accise
          sugli altri prodotti energetici  di  cui  all'articolo  75,
          comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,  e'
          determinato annualmente  sulla  base  delle  immissioni  in
          consumo nel territorio di ciascuna provincia  autonoma  dei
          prodotti energetici ivi indicati. I predetti  dati  saranno
          forniti  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   ed
          eventualmente  sulla  base  di  ogni  utile  documentazione
          fornita dalle province." 
              "412. Le riserve previste dall'articolo 1,  comma  508,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite  alla
          regione Trentino-Alto Adige e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'importo  di  20  milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2019,  previa  individuazione
          della relativa copertura finanziaria." 
              413. La  provincia  autonoma  di  Trento,  al  fine  di
          ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con  gli
          obiettivi  europei,  attiva  un'operazione  di   estinzione
          anticipata dei mutui  dei  propri  comuni,  utilizzando  le
          proprie disponibilita' di cassa, mediante anticipazioni  di
          fondi ai comuni." 
              "414. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli  essenziali
          di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei
          commi da 398 a 417." 
              "415. All'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.
          228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a)  al  comma  454,  alinea,  la  parola:   «2017»   e'
          sostituita dalla seguente: «2018»; 
              b) nella tabella di cui al comma 454,  lettera  d),  le
          parole:  «2015-2017»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «2015-2018»; 
              c)  al  comma  455,  alinea,  la  parola:   «2017»   e'
          sostituita dalla seguente: «2018»." 
              "416. Al comma  526  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) la parola:  «2017»  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «2018»; 
              b) nella tabella,  le  parole:  «Anni  2015-2017»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018»." 
              "417. Gli  importi  indicati  per  ciascuna  regione  a
          statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di  cui
          al comma 400 possono essere modificati, con  invarianza  di
          concorso  complessivo  alla  finanza   pubblica,   mediante
          accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Tale  accordo  e'  recepito  con  decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze.". 
              La citata legge n. 190 del  2014  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. 
              Note al comma 681 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  46  del
          citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 46. (Concorso  delle  regioni  e  delle  province
          autonome alla riduzione della spesa pubblica) 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. Le  regioni  a  statuto  ordinario,  in  conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'articolo  117,  comma  secondo,  della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015  al  2019,  in  ambiti  di
          spesa e per importi proposti in sede  di  autocoordinamento
          dalle regioni medesime,  da  recepire  con  Intesa  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno  2014  ed
          entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni  2015
          e seguenti. In assenza di  tale  Intesa  entro  i  predetti
          termini, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti
          termini, i richiamati importi sono assegnati ad  ambiti  di
          spesa  ed  attribuiti  alle  singoli  regioni  e   Province
          autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
          della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
          di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
          acquisizione delle risorse da parte dello  Stato.  Per  gli
          anni  2015-2019  il  contributo  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui al  primo  periodo,  e'  incrementato  di
          3.452 milioni di euro  annui  in  ambiti  di  spesa  e  per
          importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
          essenziali di  assistenza,  in  sede  di  autocoordinamento
          dalle  regioni  da  recepire  con  intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 gennaio 2015. A seguito della  predetta  intesa
          sono rideterminati i livelli di finanziamento degli  ambiti
          individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
          parte dello Stato. In  assenza  di  tale  intesa  entro  il
          predetto termine del 31 gennaio  2015,  si  applica  quanto
          previsto al secondo periodo, considerando anche le  risorse
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 682 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge
          n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 681. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli da  9-bis  a
          9-septies del citato decreto-legge n. 78 del 2015: 
              "Art. 9-bis. Razionalizzazione ed efficientamento della
          spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle
          intese sancite dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano 
              1. In attuazione della lettera E.  dell'intesa  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
          data  26  febbraio  2015  e   dell'intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
          data 2 luglio 2015, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli da 9-ter a 9-octies." 
              "Art. 9-ter. Razionalizzazione della spesa per  beni  e
          servizi, dispositivi medici e farmaci 
              1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e successive  modificazioni,  e  dalle
          disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti
          e   di   obbligo   di   fattura   elettronica    di    cui,
          rispettivamente, al decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n.  64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, e tenuto  conto  della  progressiva  attuazione  del
          regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
          strutturali,   tecnologici    e    quantitativi    relativi
          all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5
          agosto 2014, al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di
          ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa: 
              a) per l'acquisto  dei  beni  e  servizi  di  cui  alla
          tabella A  allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale  sono  tenuti  a  proporre  ai
          fornitori una rinegoziazione dei contratti  in  essere  che
          abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di  fornitura
          e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli  contenuti  nei
          contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica
          della durata del  contratto,  al  fine  di  conseguire  una
          riduzione  su  base  annua  del  5  per  cento  del  valore
          complessivo dei contratti in essere; 
              b) al  fine  di  garantire,  in  ciascuna  regione,  il
          rispetto del tetto di spesa  regionale  per  l'acquisto  di
          dispositivi   medici   fissato,   coerentemente   con    la
          composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare  con
          cadenza  biennale,  fermo  restando  il  tetto   di   spesa
          nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori  di
          dispositivi medici  una  rinegoziazione  dei  contratti  in
          essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di
          fornitura e/o i  volumi  di  acquisto,  rispetto  a  quelli
          contenuti nei contratti in essere, senza che cio'  comporti
          modifica della durata del contratto stesso. 
              2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del  comma  1
          si applicano anche ai contratti per  acquisti  dei  beni  e
          servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
          previsti  dalle  concessioni  di  lavori  pubblici,   dalla
          finanza di progetto, dalla locazione finanziaria  di  opere
          pubbliche  e  dal  contratto  di  disponibilita',  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
          e 160-ter del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143,  comma  8,
          del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
          rinegoziazione delle condizioni contrattuali  non  comporta
          la revisione del piano  economico  finanziario  dell'opera,
          fatta  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario  di
          recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica  quanto
          previsto dal comma 4 del presente articolo. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          alla   lettera   b)   del   comma   1,   e    nelle    more
          dell'individuazione dei  prezzi  di  riferimento  da  parte
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
          salute mette a disposizione delle regioni i prezzi  unitari
          dei  dispositivi  medici   presenti   nel   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 11  giugno  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
              4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
          casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro  il  termine
          di trenta  giorni  dalla  trasmissione  della  proposta  in
          ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi  del
          comma 1, gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  hanno
          diritto di recedere dal contratto, in  deroga  all'articolo
          1671 del codice civile, senza alcun onere  a  carico  degli
          stessi.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del  fornitore  di
          recedere  dal   contratto   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione della manifestazione di volonta'  di  operare
          la riduzione,  senza  alcuna  penalita'  da  recesso  verso
          l'amministrazione.     Il     recesso     e'     comunicato
          all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte   di
          quest'ultima. 
              5. Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  17  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, gli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale che abbiano risolto il  contratto  ai  sensi  del
          comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
          sede  centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine   di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato,  mediante  gare   di
          appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
          altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali  per
          l'acquisto di beni e servizi,  previo  consenso  del  nuovo
          esecutore. 
              6. Ferma  restando  la  trasmissione,  da  parte  delle
          aziende fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture
          elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini  del
          successivo invio alle amministrazioni destinatarie  secondo
          le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 3  aprile  2013,  n.
          55, ed al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le
          informazioni concernenti i dati delle fatture  elettroniche
          riguardanti dispositivi medici acquistati  dalle  strutture
          pubbliche del Servizio sanitario nazionale  sono  trasmesse
          mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze  al
          Ministero  della  salute.  Le   predette   fatture   devono
          riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 21 dicembre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio   2010.   Con
          successivo   protocollo   d'intesa   tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
          generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate   e   il
          Ministero della salute sono definiti: 
              a)  i   criteri   di   individuazione   delle   fatture
          elettroniche  riguardanti  dispositivi  medici   acquistati
          dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
              b) le modalita' operative di trasmissione  mensile  dei
          dati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   al
          Ministero della salute; 
              c) la data a partire  dalla  quale  sara'  attivato  il
          servizio di trasmissione mensile. 
              7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi  medici
          allo  scopo  di  supportare  e   monitorare   le   stazioni
          appaltanti e verificare  la  coerenza  dei  prezzi  a  base
          d'asta  rispetto  ai   prezzi   di   riferimento   definiti
          dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
          disponibili  nel   flusso   consumi   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario. 
              8. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro il 30 settembre di ogni anno, e' certificato  in  via
          provvisoria l'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a
          livello nazionale e regionale di cui al  comma  1,  lettera
          b), per l'acquisto di dispositivi medici,  sulla  base  dei
          dati di consuntivo relativi all'anno  precedente,  rilevati
          dalle specifiche voci di costo  riportate  nei  modelli  di
          rilevazione economica consolidati regionali CE, di  cui  al
          decreto  del  Ministro  della  salute   15   giugno   2012,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  salvo  conguaglio  da
          certificare  con  il  decreto  da  adottare  entro  il   30
          settembre dell'anno successivo,  sulla  base  dei  dati  di
          consuntivo dell'anno di riferimento. 
              9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
          di  cui  al  comma  8,   come   certificato   dal   decreto
          ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle  aziende
          fornitrici di dispositivi medici per una quota  complessiva
          pari al 40 per  cento  nell'anno  2015,  al  45  per  cento
          nell'anno 2016 e al 50  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
          quote di ripiano in misura pari  all'incidenza  percentuale
          del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
          di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario
          regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano   sono
          definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con
          apposito accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              10. All'articolo  11  del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 585, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "Disposizioni dirette a  favorire  l'impiego  razionale  ed
          economicamente compatibile  dei  medicinali  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale"; 
              b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
              "1. Entro il 30  settembre  2015,  l'AIFA  conclude  le
          procedure di rinegoziazione con  le  aziende  farmaceutiche
          volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei  medicinali
          a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
          raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
          individuati  sulla  base  dei   dati   relativi   al   2014
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          OSMED-AIFA, separando i medicinali a  brevetto  scaduto  da
          quelli ancora soggetti a  tutela  brevettuale,  autorizzati
          con indicazioni comprese nella medesima  area  terapeutica,
          aventi il medesimo regime  di  rimborsabilita'  nonche'  il
          medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,
          tramite l'accordo negoziale con l'AIFA,  potra'  ripartire,
          tra  i  propri  medicinali  inseriti   nei   raggruppamenti
          terapeuticamente assimilabili,  la  riduzione  di  spesa  a
          carico del Servizio sanitario nazionale attesa,  attraverso
          l'applicazione  selettiva  di  riduzioni  del   prezzo   di
          rimborso.  Il  risparmio  atteso  in  favore  del  Servizio
          sanitario  nazionale  attraverso  la   rinegoziazione   con
          l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del  valore
          differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
          nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui  l'azienda   e'
          titolare  inserito  nei   raggruppamenti   terapeuticamente
          assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
          autorizzate e commercializzate che consentono  la  medesima
          intensita'  di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite
          giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
          registrati nell'anno 2014.  In  caso  di  mancato  accordo,
          totale o parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
          regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica,  da
          effettuare con le modalita' di versamento  gia'  consentite
          ai sensi dell'articolo 1,  comma  796,  lettera  g),  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  fino  a   concorrenza
          dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda  stessa,
          ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
          assimilabili   di   cui   l'azienda   e'    titolare    con
          l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8,  comma
          10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   fino   a
          concorrenza   dell'ammontare   della    riduzione    attesa
          dall'azienda stessa. 
              1-bis.  In  sede   di   periodico   aggiornamento   del
          prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
          ai sensi di legge  non  possono  essere  classificati  come
          farmaci a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge". 
              11. All'articolo  48  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 33 sono inseriti i seguenti: 
              "33-bis.  Alla  scadenza  del  brevetto  sul  principio
          attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in   assenza
          dell'avvio di una concomitante procedura di  contrattazione
          del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale   biosimilare   o
          terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia  avvia  una  nuova
          procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del  comma
          33, con il titolare dell'autorizzazione  in  commercio  del
          medesimo medicinale biotecnologico al fine  di  ridurre  il
          prezzo  di  rimborso  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              33-ter. Al fine di ridurre il  prezzo  di  rimborso  da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33". 
              "Art.    9-quater.    Riduzione    delle    prestazioni
          inappropriate 
              1. Con decreto del Ministro della salute,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono  individuate  le  condizioni  di  erogabilita'  e   le
          indicazioni   di    appropriatezza    prescrittiva    delle
          prestazioni di assistenza specialistica  ambulatoriale,  di
          cui al decreto del Ministro della sanita' 22  luglio  1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
          1996, e successive modificazioni. 
              2. Le prestazioni erogate al di fuori delle  condizioni
          di erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al
          comma 1 sono a totale carico dell'assistito. 
              3. Il medico deve  specificare  nella  prescrizione  le
          condizioni  di  erogabilita'   della   prestazione   o   le
          indicazioni di  appropriatezza  prescrittiva  previste  dal
          decreto ministeriale di cui al comma 1. 
              4. Gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  curano
          l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed
          effettuano i  controlli  necessari  ad  assicurare  che  la
          prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni
          e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale  previsto
          dal comma 1. 
              5.  In  caso  di  un  comportamento  prescrittivo   non
          conforme alle condizioni  e  alle  indicazioni  di  cui  al
          decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente  richiede
          al medico prescrittore le ragioni della mancata  osservanza
          delle  predette  condizioni  ed  indicazioni.  In  caso  di
          mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente
          adotta i provvedimenti di competenza, applicando al  medico
          prescrittore dipendente del  Servizio  sanitario  nazionale
          una riduzione del  trattamento  economico  accessorio,  nel
          rispetto delle procedure previste dal contratto  collettivo
          nazionale di settore e dalla legislazione  vigente,  e  nei
          confronti  del  medico  convenzionato   con   il   Servizio
          sanitario nazionale, una riduzione, mediante  le  procedure
          previste dall'accordo collettivo nazionale di  riferimento,
          delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale  di
          lavoro e dell'accordo integrativo regionale. 
              6. La mancata adozione da parte dell'ente del  Servizio
          sanitario nazionale dei  provvedimenti  di  competenza  nei
          confronti   del    medico    prescrittore    comporta    la
          responsabilita' del direttore generale ed  e'  valutata  ai
          fini della verifica del rispetto degli obiettivi  assegnati
          al medesimo dalla regione. 
              7.  Le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale  ridefiniscono  i  tetti  di  spesa  annui  degli
          erogatori  privati   accreditati   delle   prestazioni   di
          specialistica ambulatoriale  interessati  dall'introduzione
          delle condizioni e indicazioni di cui al presente  articolo
          e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per  l'anno
          2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale
          rideterminano il valore degli stessi contratti in  modo  da
          ridurre   la   spesa   per    l'assistenza    specialistica
          ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato,  di
          almeno l'1 per cento del valore complessivo della  relativa
          spesa consuntivata per l'anno 2014. 
              8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma  1,
          dell'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto  del
          Ministro  della  salute,  da  adottare  d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati i criteri di  appropriatezza  dei  ricoveri  di
          riabilitazione    ospedaliera,    tenendo    conto    della
          correlazione clinica  del  ricovero  con  la  tipologia  di
          evento acuto, della distanza temporale tra  il  ricovero  e
          l'evento acuto e, nei ricoveri non  conseguenti  ad  evento
          acuto, della tipologia di casistica. 
              9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri  ordinari
          e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza  di  cui
          al decreto ministeriale previsto dal comma 8,  identificati
          a livello regionale, e' applicata una riduzione pari al  50
          per cento della  relativa  tariffa  fissata  dalla  regione
          ovvero, se  di  minor  importo,  e'  applicata  la  tariffa
          fissata  dalla  medesima  regione   per   i   ricoveri   di
          riabilitazione  estensiva  presso  strutture  riabilitative
          extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per  tutti  i
          ricoveri   ordinari   di    riabilitazione,    clinicamente
          appropriati, la remunerazione  tariffaria,  prevista  nella
          prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della
          salute  18  ottobre  2012,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  28  gennaio
          2013,  e'  ridotta  del  60  per  cento  per  le   giornate
          oltre-soglia." 
              "Art. 9-quinquies. Rideterminazione dei  fondi  per  la
          contrattazione integrativa  del  personale  dipendente  del
          Servizio sanitario nazionale 
              1. A decorrere dal 1º  gennaio  2015,  in  presenza  di
          riorganizzazioni finalizzate  al  rispetto  degli  standard
          ospedalieri,   l'ammontare   complessivo   delle    risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale e' permanentemente ridotto di un importo pari  ai
          risparmi  di   trattamento   accessorio   derivanti   dalla
          diminuzione delle strutture operata in attuazione di  detti
          processi di riorganizzazione." 
              "Art.   9-sexies.   Potenziamento   del    monitoraggio
          sull'acquisto di beni  e  servizi  da  parte  del  Servizio
          sanitario nazionale 
              1. 1. All'articolo 15, comma 13,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla lettera  d),  all'ultimo  periodo,  le  parole:
          "Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici"  sono
          sostituite    dalle    seguenti:    "Autorita'    nazionale
          anticorruzione"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano   mettono   a   disposizione   della    CONSIP    e
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione, secondo  modalita'
          condivise, tutte le informazioni necessarie  alla  verifica
          del  predetto  adempimento,  sia   con   riferimento   alla
          rispondenza delle centrali di  committenza  regionali  alle
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della  legge
          27  dicembre  2006,  n.  296,  sia  con  riferimento   alle
          convenzioni e alle ulteriori forme  di  acquisto  praticate
          dalle medesime centrali regionali"; 
              b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
              "d-bis) con la procedura di  cui  al  quarto  e  quinto
          periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
          degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12   dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso  d'anno,
          un monitoraggio trimestrale del  rispetto  dell'adempimento
          di cui alla medesima lettera d)"." 
              "Art.  9-septies.  Rideterminazione  del   livello   di
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
              1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni,  e
          in  attuazione  di  quanto  stabilito  dalla   lettera   E.
          dell'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e  dall'intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano in data 2 luglio 2015, nonche'  dagli  articoli  da
          9-bis a 9-sexies  del  presente  decreto,  il  livello  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a   cui
          concorre lo Stato, come stabilito  dall'articolo  1,  comma
          556, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  ridotto
          dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di
          assistenza,   possono   comunque   conseguire   l'obiettivo
          economico-finanziario di cui al  comma  1  anche  adottando
          misure alternative,  purche'  assicurino  l'equilibrio  del
          bilancio  sanitario  con  il  livello   del   finanziamento
          ordinario. 
              3. Al fine di tener conto  della  riduzione  del  Fondo
          sanitario  nazionale  per  la  Regione  siciliana,  pari  a
          98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno  2015,  il
          contributo di cui all'articolo 1, commi  400,  401  e  403,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per
          la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro. 
              4. Al  fine  di  tener  conto  degli  effetti  prodotti
          dall'applicazione   dell'articolo   46,   comma   6,    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          successive modificazioni, sul  patto  di  stabilita'  della
          regione  Friuli  Venezia  Giulia,  il  contributo  di   cui
          all'articolo 1, commi 400e 401,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190,  e'  rideterminato,  per  la  regione  Friuli
          Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di
          indebitamento netto.". 
              Note al comma 684 
              Il testo del comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge
          n. 35 del 2013 e' citato nelle Note al comma 20. 
              Note al comma 686 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
          della  legge  26   novembre   1981,   n.   690   (Revisione
          dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta): 
              "Art. 4. 1. Sono attribuite alla regione Valle  d'Aosta
          le quote di gettito delle sotto indicate  imposte  percette
          nel territorio regionale: 
              a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica; 
              b) i nove decimi delle accise  sugli  spiriti  e  sulla
          birra; 
              c) i nove decimi della sovrimposta di confine,  inclusa
          quella sugli oli minerali. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 687 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del citato
          decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 
              1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare  la  ristrutturazione  dei  mutui
          aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera  a),
          contratti dalle  regioni  ed  aventi  come  controparte  il
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   in   base
          all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98,  della  legge  23
          dicembre 2009, n.  191,  e  i  mutui  gestiti  dalla  Cassa
          Depositi  e  Prestiti  S.p.A.  per  conto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326. 
              2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei  titoli
          obbligazionari da esse emessi e aventi  le  caratteristiche
          indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo'  effettuare  emissioni  di  titoli  di
          Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
          contributo  al  riacquisto  anche  da  parte  del  medesimo
          ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
          importo massimo complessivo  di  543.170.000  di  euro,  e'
          autorizzata   l'istituzione   di   apposita    contabilita'
          speciale. 
              3. I risparmi annuali di spesa derivanti  alle  regioni
          dall'applicazione dei commi 1  e  2  sono  prioritariamente
          destinati al pagamento delle  rate  di  ammortamento  delle
          anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio  2014,  ai
          sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2013, n. 64 e ai sensi degli  articoli  32,  34  e  35  del
          presente decreto. 
              4. Le operazioni di cui al comma  1  non  costituiscono
          nuovi  prestiti  o  mutui  ai  sensi  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
              5.  Possono  essere  oggetto  di  ristrutturazione   le
          operazioni di indebitamento che, alla data del 31  dicembre
          2013, presentino le seguenti caratteristiche: 
              a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del
          debito residuo da ammortizzare superiore a  20  milioni  di
          euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e
          delle finanze; 
              b) vita residua pari o superiore  a  5  anni  e  valore
          nominale   dei   titoli   obbligazionari    regionali    in
          circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per  i
          titoli in valuta rileva il cambio  fissato  negli  swap  di
          copertura insistenti sulle singole emissioni. 
              6. Sono esclusi dalle  operazioni  di  ristrutturazione
          del debito le  anticipazioni  contratte  dalle  regioni  ai
          sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge  n.  35
          del 2013. 
              7. Le regioni possono  richiedere  la  ristrutturazione
          dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il  20
          giugno 2014 al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con  certificazione
          congiunta del presidente e  del  responsabile  finanziario,
          l'indicazione  delle  operazioni   di   indebitamento   che
          presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5. 
              8.   Le   operazioni   di   riacquisto    dei    titoli
          obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5,
          lettera b),  avvengono  attraverso  le  modalita'  previste
          dalla legge che regola i titoli stessi, per il  tramite  di
          uno  o  piu'   intermediari   individuati   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli
          di Stato,  che  ricevono  apposito  mandato  delle  singole
          regioni. 
              9. Le modalita' del riacquisto e le commissioni per gli
          intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al  comma
          8, per la definizione  dei  cui  termini  ogni  regione  si
          avvale obbligatoriamente  della  consulenza  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 
              10. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014,  si  provvede
          all'individuazione  delle   operazioni   di   indebitamento
          ammesse alla ristrutturazione. 
              11. A seguito  della  ristrutturazione  dei  mutui  nei
          confronti del Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          debito residuo e' rimborsato  in  trenta  rate  annuali  di
          importo costante. Il tasso di interesse applicato al  nuovo
          mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
          del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina  a  quella
          del nuovo mutuo  concesso  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  come   rilevato   sulla   piattaforma   di
          negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo  contratto
          di prestito. 
              12. Il  riacquisto  dei  titoli  emessi  dagli  enti  e
          individuati come idonei a norma del comma 5,  tenuto  conto
          del valore dei derivati di cui comma 15, e' finanziato  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente
          le caratteristiche indicate al comma 11. 
              13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto  o  i  mutui
          oggetto di rinegoziazione rappresentino il  sottostante  di
          operazioni in strumenti derivati, la regione provvede  alla
          contestuale chiusura anticipata degli  stessi.  L'eventuale
          valore  di  mercato  positivo  incassato   dalla   chiusura
          anticipata dei derivati e' vincolato all'utilizzo da  parte
          della regione per il riacquisto del debito  sottostante  il
          derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore  di
          mercato  negativo  per  la  regione,   esso   deve   essere
          ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione  che
          la somma del valore di riacquisto dei titoli e  del  valore
          di  mercato  del  derivato  non  sia  superiore  al  valore
          nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante  sia  un
          mutuo, la somma dell'eventuale valore di  mercato  negativo
          del derivato e del capitale residuo del  mutuo  oggetto  di
          rinegoziazione,  non  deve  essere  superiore  al  capitale
          residuo risultante alla fine  dell'anno  solare  precedente
          quello in cui avviene la rinegoziazione. 
              14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo  e
          del valore  degli  strumenti  derivati  ad  esso  collegati
          comportasse  un  aumento   del   debito   delle   pubbliche
          amministrazioni come definito dal Regolamento UE  479/2009,
          non si da' luogo all'operazione. 
              15. La valutazione dei derivati e' di competenza  delle
          regioni che, per quanto attiene allo scopo  della  presente
          norma, la effettuano sotto la  supervisione  del  Ministero
          dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del  Tesoro  -
          Direzione II. 
              16. Le regioni assumono in autonomia  le  decisioni  in
          ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura  anticipata
          delle eventuali operazioni in strumenti  derivati  ad  essi
          riferite, tenendo conto anche dei versamenti gia'  avvenuti
          negli swap di ammortamento, nei fondi  di  ammortamento  o,
          comunque,  delle  quote  capitale  gia'   accantonate   per
          l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza. 
              17. La rinegoziazione dei mutui  e  il  riacquisto  dei
          titoli  in  circolazione  come  sopra   definiti,   inclusa
          l'attivita' di provvista sul mercato da parte del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,  non  deve
          determinare un aumento del debito pubblico delle  pubbliche
          amministrazioni   come   definito   dal   Regolamento    UE
          479/2009.".