art. 1 note (parte 17)

           	
				
 
              Note al comma 690 
              Si riporta il testo del comma 462 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  228  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "462.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto   di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
              b) non puo' impegnare spese correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione.  Alle
          regioni di cui al comma 12-sexiesdecies,  secondo  periodo,
          dell'articolo 10 del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
          192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2015, n. 11, si applicano  esclusivamente  le  disposizioni
          previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo. 
              e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza del Presidente  e  dei  componenti
          della Giunta con una riduzione del 30  per  cento  rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.". 
              Note al comma 691 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  9  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in  tema
          di sanita' ed universita' 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. In deroga all'articolo 42,  comma  12,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,
          il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle  regioni,  al  netto
          del  debito  autorizzato  e  non  contratto,  puo'   essere
          ripianato nei dieci esercizi successivi a  quote  costanti,
          contestualmente all'adozione  di  una  delibera  consiliare
          avente ad  oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
          sottoposto al parere del collegio dei revisori,  nel  quale
          sono individuati i provvedimenti necessari  a  ripristinare
          il pareggio. La deliberazione  di  cui  al  presente  comma
          contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
          ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al  bilancio
          di  previsione  e  al   rendiconto,   costituendone   parte
          integrante.   Con   periodicita'   almeno   semestrale   il
          Presidente della giunta regionale  trasmette  al  Consiglio
          una relazione riguardante lo stato di attuazione del  piano
          di rientro. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 692 
              Il citato decreto-legge n. 35 del  2013  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 42. Il risultato di amministrazione 
              1. Il risultato di amministrazione, distinto  in  fondi
          liberi,   fondi   accantonati,   fondi    destinati    agli
          investimenti  e   fondi   vincolati,   e'   accertato   con
          l'approvazione del rendiconto  della  gestione  dell'ultimo
          esercizio chiuso, ed e' pari al fondo  di  cassa  aumentato
          dei residui attivi e diminuito dei  residui  passivi.  Tale
          risultato non comprende  le  risorse  accertate  che  hanno
          finanziato spese impegnate con  imputazione  agli  esercizi
          successivi, rappresentate dal fondo  pluriennale  vincolato
          determinato in spesa del conto del bilancio.  Nel  caso  in
          cui il risultato di amministrazione non presenti un importo
          sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate  ed
          accantonate, la differenza e' iscritta nel primo  esercizio
          considerato nel bilancio di previsione, prima di  tutte  le
          spese, come disavanzo da recuperare, secondo  le  modalita'
          previste al comma 12. 
              2.  In  occasione  dell'approvazione  del  bilancio  di
          previsione,  e'  determinato  l'importo  del  risultato  di
          amministrazione presunto dell'esercizio precedente  cui  il
          bilancio si riferisce. 
              3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione
          comprendono  il  fondo  crediti  di  dubbia   esigibilita',
          l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti
          per passivita' potenziali. 
              4. I fondi destinati agli investimenti sono  costituiti
          dalle entrate in conto capitale senza vincoli di  specifica
          destinazione   non   spese,   e   sono   utilizzabili   con
          provvedimento di variazione  di  bilancio  solo  a  seguito
          dell'approvazione  del  rendiconto.   L'indicazione   della
          destinazione  nel  risultato  di  amministrazione,  per  le
          entrate  in  conto  capitale  che  hanno  dato   luogo   ad
          accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  e  difficile
          esazione, e' sospeso,  per  l'importo  dell'accantonamento,
          sino   all'effettiva   riscossione    delle    stesse.    I
          trasferimenti in  conto  capitale  non  sono  destinati  al
          finanziamento  degli  investimenti  e  non  possono  essere
          finanziati dal debito e dalle  entrate  in  conto  capitale
          destinate al finanziamento degli investimenti. 
              5.  Costituiscono  quota  vincolata  del  risultato  di
          amministrazione le entrate accertate  e  le  corrispondenti
          economie di bilancio: 
              a) nei casi in cui la  legge  o  i  principi  contabili
          generali e applicati individuano un  vincolo  di  specifica
          destinazione dell'entrata alla spesa; 
              b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per  il
          finanziamento di investimenti determinati; 
              c)  derivanti  da  trasferimenti   erogati   a   favore
          dell'ente per una specifica destinazione; 
              d) derivanti da entrate  accertate  straordinarie,  non
          aventi natura ricorrente, cui  la  regione  ha  formalmente
          attribuito  una  specifica   destinazione.   E'   possibile
          attribuire  un  vincolo  di   destinazione   alle   entrate
          straordinarie non  aventi  natura  ricorrente  solo  se  la
          regione non ha  rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
          amministrazione negli esercizi successivi e  ha  provveduto
          nel  corso  dell'esercizio  alla  copertura  di  tutti  gli
          eventuali debiti fuori bilancio. 
              L'indicazione   del   vincolo    nel    risultato    di
          amministrazione, per le entrate vincolate  che  hanno  dato
          luogo ad  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  e
          difficile   esazione,    e'    sospeso,    per    l'importo
          dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
          stesse. 
              6.  La  quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma  1,
          puo'  essere  utilizzata,  nel  rispetto  dei  vincoli   di
          destinazione, con provvedimento di variazione di  bilancio,
          per  le  finalita'  di  seguito  indicate  in   ordine   di
          priorita': 
              a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
              b) per i provvedimenti necessari  per  la  salvaguardia
          degli equilibri di  bilancio  previsti  dalla  legislazione
          vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
              c) per il finanziamento di spese di investimento; 
              d)  per  il  finanziamento  delle  spese   correnti   a
          carattere non permanente; 
              e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
              7. Resta salva la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale
          quota del risultato  di  amministrazione  "svincolata",  in
          occasione  dell'approvazione  del  rendiconto,  sulla  base
          della determinazione dell'ammontare definitivo della  quota
          del risultato di amministrazione accantonata per  il  fondo
          crediti  di  dubbia   esigibilita',   per   finanziare   lo
          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia
          esigibilita'  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
              8. Le quote del risultato di  amministrazione  presunto
          dell'esercizio  precedente  costituite  da   accantonamenti
          risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti  da
          fondi vincolati possono  essere  immediatamente  utilizzate
          per   le   finalita'   cui   sono   destinate,   attraverso
          l'iscrizione di tali  risorse,  come  posta  a  se'  stante
          dell'entrata,  del  primo   esercizio   del   bilancio   di
          previsione o con provvedimento di variazione  al  bilancio.
          L'utilizzo  della  quota  vincolata   o   accantonata   del
          risultato di amministrazione e' consentito, sulla  base  di
          una relazione documentata del dirigente  competente,  anche
          in  caso  di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente   per
          garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
          termini   o   scadenza,   la   cui    mancata    attuazione
          determinerebbe danno per l'ente. 
              9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate
          del risultato di  amministrazione  presunto  ai  sensi  del
          comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica  l'importo
          delle quote  vincolate  del  risultato  di  amministrazione
          dell'anno  precedente  sulla  base  di   un   preconsuntivo
          relativo alle entrate e  alle  spese  vincolate  e  approva
          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di
          cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata
          del risultato  di  amministrazione  presunto  e'  inferiore
          rispetto all'importo applicato al bilancio  di  previsione,
          l'ente provvede immediatamente alle  necessarie  variazioni
          di  bilancio  che  adeguano  l'impiego  del  risultato   di
          amministrazione vincolato. 
              10.  Le  quote   del   risultato   presunto   derivante
          dall'esercizio precedente, costituite dagli  accantonamenti
          effettuati nel  corso  dell'esercizio  precedente,  possono
          essere  utilizzate  prima   dell'approvazione   del   conto
          consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita'  cui
          sono  destinate,  con  provvedimento   di   variazione   al
          bilancio,  se  la  verifica   di   cui   al   comma   9   e
          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di
          cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono  effettuate  con
          riferimento a tutte le entrate e  le  spese  dell'esercizio
          precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. 
              11.  Le  variazioni  di   bilancio   che,   in   attesa
          dell'approvazione del  consuntivo,  applicano  al  bilancio
          quote vincolate  del  risultato  di  amministrazione,  sono
          effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del
          risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta
          di cui al comma 10. Le variazioni  consistenti  nella  mera
          reiscrizione   di   economie   di   spesa,   derivanti   da
          stanziamenti   di   bilancio   dell'esercizio    precedente
          corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte
          dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o,  in
          assenza di norme, dal responsabile finanziario. 
              12. L'eventuale disavanzo di amministrazione  accertato
          ai sensi del  comma  1,  a  seguito  dell'approvazione  del
          rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
          di  cui  all'art.  40,  comma  1,  e'  applicato  al  primo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  in
          corso di gestione. La mancata variazione di  bilancio  che,
          in corso di gestione, applica il disavanzo al  bilancio  e'
          equiparata a tutti gli effetti  alla  mancata  approvazione
          del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione
          puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati  nel
          bilancio di previsione, in ogni caso non  oltre  la  durata
          della legislatura regionale,  contestualmente  all'adozione
          di una delibera consiliare avente ad oggetto  il  piano  di
          rientro  dal  disavanzo  nel  quale  siano  individuati   i
          provvedimenti necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il
          piano di rientro e' sottoposto al parere del  collegio  dei
          revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le
          economie di spesa e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di
          quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di  quelle
          con specifico vincolo di destinazione, nonche'  i  proventi
          derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
          da altre entrate in c/capitale con riferimento a  squilibri
          di parte capitale. 
              13. La  deliberazione  di  cui  al  comma  12  contiene
          l'impegno  formale  di  evitare  la  formazione   di   ogni
          ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al  bilancio
          di  previsione  e  al   rendiconto,   costituendone   parte
          integrante.  Con   periodicita'   almeno   semestrale,   il
          Presidente della giunta regionale  trasmette  al  Consiglio
          una relazione riguardante lo stato di attuazione del  piano
          di rientro. A decorrere dal 2016,  e'  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 40, comma 2. 
              14. L'eventuale disavanzo di amministrazione  presunto,
          accertato ai sensi del comma 2, e' applicato al bilancio di
          previsione dell'esercizio successivo secondo  le  modalita'
          previste al  comma  12.  A  seguito  dell'approvazione  del
          rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo  del
          disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente,  si
          provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie  ai
          sensi del comma 12. 
              15.  A  seguito  dell'eventuale  accertamento   di   un
          disavanzo di amministrazione  presunto,  nell'ambito  delle
          attivita'  previste  dal  comma  9  effettuate  nel   corso
          dell'esercizio provvisorio,  si  provvede  alla  tempestiva
          approvazione  del  bilancio  di  previsione.   Nelle   more
          dell'approvazione  del  bilancio,  la   gestione   prosegue
          secondo le modalita' previste dal principio applicato della
          contabilita'   finanziaria    riguardante    la    gestione
          provvisoria del bilancio.". 
              Note al comma 693 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 78 del 2015: 
              "Art. 2. Disposizioni finalizzate  alla  sostenibilita'
          dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.  Gli  enti  destinatari   delle   anticipazioni   di
          liquidita' a valere sul fondo per assicurare la  liquidita'
          per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, utilizzano la quota  accantonata  nel  risultato  di
          amministrazione   a   seguito    dell'acquisizione    delle
          erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di
          dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione.". 
              Note al comma 695 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del  decreto-legge
          n. 35 del 2013 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 2 del  decreto-legge
          n. 78 del 2015 e' citato nelle Note al comma 693. 
              Note al comma 696 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del  decreto-legge
          n. 35 del 2013 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Note al comma 697 
              Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge  n.  35
          del 2013 e' citato nelle Note al comma 26. 
              Note al comma 698 
              Il testo del citato decreto-legge n.  35  del  2013  e'
          citato nelle Note al comma 692. 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  78  e  3,
          comma 17-bis, del citato decreto  legislativo  n.  118  del
          2011: 
              "Art. 78. Sperimentazione 
              1. Al fine di verificare  l'effettiva  rispondenza  del
          nuovo assetto contabile definito dal presente decreto  alle
          esigenze  conoscitive  della   finanza   pubblica   e   per
          individuare  eventuali  criticita'   del   sistema   e   le
          conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace
          disciplina della materia, a decorrere dal 2012  e'  avviata
          una  sperimentazione,  della   durata   di   tre   esercizi
          finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni  di
          cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione  del
          bilancio di previsione finanziario annuale di competenza  e
          di cassa, e della classificazione per missioni e  programmi
          di cui all'art. 33. 
              2. Ai fini  della  sperimentazione,  entro  120  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'interno,  il  Ministro  delle
          riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
          la semplificazione normativa, d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  le  modalita'  della
          sperimentazione, i  principi  contabili  applicati  di  cui
          all'art. 3, il livello minimo di  articolazione  del  piano
          dei conti integrato comune e del piano dei conti  integrato
          di ciascun comparto di cui all'art. 4,  la  codifica  della
          transazione elementare di cui all'art.  6,  gli  schemi  di
          bilancio di cui  agli  articoli  11  e  12,  i  criteri  di
          individuazione dei Programmi sottostanti  le  missioni,  le
          metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
          sistema di indicatori di risultato semplici,  misurabili  e
          riferiti ai  programmi  del  bilancio  e  le  modalita'  di
          attuazione della classificazione per missioni  e  programmi
          di cui all' art. 17 e le eventuali  ulteriori  modifiche  e
          integrazioni  alle  disposizioni  concernenti  il   sistema
          contabile    delle    amministrazioni    coinvolte    nella
          sperimentazione di cui al comma 1. Il  decreto  di  cui  al
          primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
          contabilita' finanziaria sulla base di  una  configurazione
          del principio della competenza finanziaria secondo la quale
          le   obbligazioni   attive   e    passive    giuridicamente
          perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per  l'ente
          di riferimento sono registrate  nelle  scritture  contabili
          con l'imputazione all'esercizio nel quale  esse  vengono  a
          scadenza,  ferma  restando,  nel  caso  di   attivita'   di
          investimento che comporta impegni di spesa  che  vengono  a
          scadenza in piu'  esercizi  finanziari,  la  necessita'  di
          predisporre, sin dal primo anno, la  copertura  finanziaria
          per     l'effettuazione     della     complessiva     spesa
          dell'investimento.  Ai  fini  della   sperimentazione,   il
          bilancio di previsione annuale e il bilancio di  previsione
          pluriennale  hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo
          limite agli  impegni  di  spesa,  fatta  eccezione  per  le
          partite di giro, i servizi per  conto  di  terzi  e  per  i
          rimborsi delle anticipazioni di cassa.  Per  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  possono   essere
          sperimentati sistemi di contabilita' e schemi  di  bilancio
          semplificati.   La   tenuta   della   contabilita'    delle
          amministrazioni   coinvolte   nella   sperimentazione    e'
          disciplinata dalle disposizioni di cui al  titolo  I  e  al
          decreto di cui al presente comma, nonche' dalle  discipline
          contabili vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, in quanto con esse  compatibili.  Per  le
          regioni, in via sperimentale,  puo'  essere  verificata  la
          possibilita' di individuare  appositi  programmi  anche  di
          carattere  strumentale   in   relazione   alle   specifiche
          competenze ad esse attribuiti e nel rispetto  dei  principi
          di  omogeneita'  di  classificazione  delle  spese  di  cui
          all'art. 12 della presente  legge.  Al  termine  del  primo
          esercizio  finanziario   in   cui   ha   avuto   luogo   la
          sperimentazione  e,  successivamente,  ogni  sei  mesi,  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sui   relativi   risultati.   Nella
          relazione    relativa     all'ultimo     semestre     della
          sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione  sulle
          risultanze della medesima sperimentazione,  anche  ai  fini
          dell'attuazione del comma 4. 
              3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
          alle Camere, ai fini  dell'acquisizione  del  parere  della
          Commissione parlamentare per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti  per  i
          profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
          puo' comunque essere adottato. 
              4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
          con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la
          coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
          ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
          nella sperimentazione, secondo criteri  che  tengano  conto
          della   collocazione   geografica   e   della    dimensione
          demografica. Per le amministrazioni non  interessate  dalla
          sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  5,  la
          vigente disciplina contabile. 
              5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
          con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della
          legge 5 maggio 2009,  n.  42,  sono  definiti  i  contenuti
          specifici del principio della competenza finanziaria di cui
          al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere  ridefiniti
          i principi contabili  generali;  inoltre  sono  definiti  i
          principi contabili applicati di cui all'art. 3, il  livello
          minimo di  articolazione  del  piano  dei  conti  integrato
          comune e del piano dei conti integrato di ciascun  comparto
          di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare
          di cui all'art. 6, gli  schemi  di  bilancio  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi
          sottostanti le missioni, le metodologie comuni  ai  diversi
          enti per la costruzione di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, le modalita' di attuazione della  classificazione
          per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonche' della
          definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui
          all'art. 16. 
              6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 2, individua un  sistema  premiante,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  a  favore
          delle  amministrazioni  pubbliche  che   partecipano   alla
          sperimentazione." 
              "Art. 3. Principi contabili generali e applicati 
              1. - 17. (Omissis). 
              17-bis.   Gli   enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un  nuovo
          riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di  cui  al
          comma 7, lettera a), limitatamente alla  cancellazione  dei
          residui  attivi  e  passivi  che   non   corrispondono   ad
          obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto  di  cui
          all'allegato  n.  5/2  riguardante  la  determinazione  del
          risultato di amministrazione all'1  gennaio  2015.  Con  il
          decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita'  di
          ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30
          esercizi in quote costanti,  compreso  l'accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita'.". 
              Note al comma 700 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 2 del  decreto-legge
          n. 78 del 2015 e' citato nelle Note al comma 693. 
              Note al comma 701 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  456  e  454
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "456. In  considerazione  degli  effetti  positivi  sul
          proprio disavanzo, derivante dal trasferimento  dei  debiti
          di cui al comma 454,  nel  titolo  primo  della  spesa  del
          bilancio della regione Piemonte  e'  costituito  un  fondo,
          allocato su un apposito  capitolo  di  spesa  del  bilancio
          gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni  di  euro
          per l'anno 2015 e  di  126  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045  per  il  concorso
          agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di
          acquisizione  anche  del  debito  contratto  dalla  regione
          Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia'  contratte
          ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 35  del
          2013, il suddetto fondo e' incrementato di  95  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a
          tale onere il Commissario straordinario del Governo di  cui
          al comma 452 provvede alle necessarie variazioni in aumento
          delle aliquote fiscali." 
              "454. La gestione commissariale della regione  Piemonte
          di cui al comma 452 assume, con bilancio separato  rispetto
          a quello della regione: 
              a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili  al
          31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui  perenti
          non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore  a
          quello delle risorse  assegnate  alla  regione  Piemonte  a
          valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
          dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli
          2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  e
          successive modificazioni,  destinati  ad  essere  pagati  a
          valere  sulle  risorse   ancora   non   erogate   previste,
          distintamente per la  parte  sanitaria  e  per  quella  non
          sanitaria, delle predette anticipazioni; 
              b) il debito contratto dalla regione  Piemonte  per  le
          anticipazioni di liquidita' gia'  contratte  ai  sensi  del
          richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.  La
          medesima  gestione  commissariale  puo'  assumere,  con  il
          bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il
          debito   contratto   dalla   regione   Piemonte   per    le
          anticipazioni di liquidita' gia'  contratte  ai  sensi  del
          richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.". 
              Note al comma 702 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art.   20.   Trasparenza   dei   conti   sanitari    e
          finalizzazione delle risorse al finanziamento  dei  singoli
          servizi sanitari regionali 
              1.  Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le   regioni
          garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle
          uscite  relative  al  finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario   regionale,   al   fine   di    consentire    la
          confrontabilita'  immediata  fra  le  entrate  e  le  spese
          sanitarie iscritte nel  bilancio  regionale  e  le  risorse
          indicate  negli  atti  di  determinazione  del   fabbisogno
          sanitario regionale  standard  e  di  individuazione  delle
          correlate  fonti  di  finanziamento,   nonche'   un'agevole
          verifica delle ulteriori  risorse  rese  disponibili  dalle
          regioni  per  il  finanziamento   del   medesimo   servizio
          sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
          regioni  adottano  un'articolazione  in  capitoli  tale  da
          garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
          della spesa, ivi  compresa  l'eventuale  movimentazione  di
          partite  di  giro,   separata   evidenza   delle   seguenti
          grandezze: 
              A) Entrate: 
              a) finanziamento  sanitario  ordinario  corrente  quale
          derivante dalle fonti di finanziamento  definite  nell'atto
          formale  di   determinazione   del   fabbisogno   sanitario
          regionale standard e di individuazione delle relative fonti
          di  finanziamento  intercettate  dall'ente  regionale,  ivi
          compresa la mobilita' attiva programmata per l'esercizio; 
              b) finanziamento sanitario aggiuntivo  corrente,  quale
          derivante dagli eventuali atti regionali di  incremento  di
          aliquote  fiscali  per  il  finanziamento   della   sanita'
          regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti  ai  sensi
          della vigente legislazione  in  materia  di  copertura  dei
          disavanzi  sanitari,  da  altri   atti   di   finanziamento
          regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei
          livelli di assistenza superiori rispetto  ai  LEA,  da  pay
          back e  da  iscrizione  volontaria  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
              c)  finanziamento  regionale  del  disavanzo  sanitario
          pregresso; 
              d) finanziamento per investimenti in ambito  sanitario,
          con  separata  evidenza  degli  interventi  per  l'edilizia
          sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge
          n. 67 del 1988; 
              B) Spesa: 
              a) spesa sanitaria corrente per  il  finanziamento  dei
          LEA, ivi compresa  la  mobilita'  passiva  programmata  per
          l'esercizio e il pay back; 
              b) spesa sanitaria aggiuntiva per il  finanziamento  di
          livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
              c) spesa sanitaria per il  finanziamento  di  disavanzo
          sanitario pregresso; 
              d) spesa per  investimenti  in  ambito  sanitario,  con
          separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria
          finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del
          1988. 
              2. Per  garantire  effettivita'  al  finanziamento  dei
          livelli di assistenza sanitaria, le regioni: 
              a) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio
          l'intero importo corrispondente al finanziamento  sanitario
          corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata  alla
          verifica  degli  adempimenti  regionali,  e  le  quote   di
          finanziamento sanitario vincolate  o  finalizzate.  Ove  si
          verifichi la perdita definitiva di quote  di  finanziamento
          condizionate alla verifica  di  adempimenti  regionali,  ai
          sensi  della  legislazione   vigente,   detto   evento   e'
          registrato   come   cancellazione   dei   residui    attivi
          nell'esercizio  nel   quale   la   perdita   si   determina
          definitivamente; 
              b) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio
          l'intero importo corrispondente al finanziamento  regionale
          del disavanzo sanitario pregresso. 
              2-bis.  I  gettiti  derivanti  dalle  manovre   fiscali
          regionali  e  destinati  al  finanziamento   del   Servizio
          sanitario regionale sono iscritti  nel  bilancio  regionale
          nell'esercizio di competenza dei tributi. 
              2-ter. La quota dei  gettiti  derivanti  dalle  manovre
          fiscali   regionali    destinata    obbligatoriamente    al
          finanziamento del servizio sanitario  regionale,  ai  sensi
          della  legislazione  vigente  sui  piani  di  rientro   dai
          disavanzi sanitari,  e'  iscritta  nel  bilancio  regionale
          triennale,  nell'esercizio  di  competenza   dei   tributi,
          obbligatoriamente  per  l'importo  stimato  dal  competente
          Dipartimento delle finanze del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ovvero per il minore  importo  destinato  al
          Servizio sanitario regionale ai sensi  dell'art.  1,  comma
          80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  Tale  iscrizione
          comporta l'automatico e contestuale accertamento e  impegno
          dell'importo nel bilancio regionale. 
              La regione non puo' disimpegnare tali somme, se  non  a
          seguito di espressa autorizzazione da parte del  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti, ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 1, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. In relazione  a  tale  autorizzazione  la  regione  e'
          tenuta  a  trasmettere  al   Tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti  la  relativa  documentazione  corredata  dalla
          valutazione d'impatto operata dal  competente  Dipartimento
          delle finanze. Ove si verifichi in sede di  consuntivazione
          dei gettiti  fiscali  un  minore  importo  effettivo  delle
          risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale  rispetto
          all'importo che ha formato oggetto  di  accertamento  e  di
          impegno,   detto   evento   e'   contabilmente   registrato
          nell'esercizio nel quale tale  perdita  si  determina  come
          cancellazione di residui attivi. 
              3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia
          sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, e successive modificazioni, le regioni  accertano  e
          impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente
          a  quello   indicato   nel   decreto   di   ammissione   al
          finanziamento.  In  caso  di   revoca   dell'ammissione   a
          finanziamento ai sensi dell'articolo 1,  comma  310,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto
          evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta.". 
              Il decreto-legge  13  novembre  2015,  n.  179  recante
          "Disposizioni urgenti  in  materia  di  contabilita'  e  di
          concorso  all'equilibrio  della  finanza   pubblica   delle
          Regioni", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2015,  n.
          266, e' abrogato dal comma 705 della presente legge. 
              Il testo del  comma  2  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note  al  comma
          522. 
              Note al comma 703 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 
              Note al comma 704 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32  del   citato
          decreto-legge  n.  90  del  2014,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno  e
          monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
          corruzione) 
              1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria  proceda
          per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319
          c.p., 319-bis c.p.,  319-ter  c.p.,  319-quater  c.p.,  320
          c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353  c.p.  e
          353-bis c.p., ovvero, in presenza  di  rilevate  situazioni
          anomale e comunque  sintomatiche  di  condotte  illecite  o
          eventi criminali attribuibili ad un'impresa  aggiudicataria
          di un appalto per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,
          servizi o forniture, nonche' ad una  impresa  che  esercita
          attivita'  sanitaria  per  conto  del  Servizio   sanitario
          nazionale  in  base  agli  accordi  contrattuali   di   cui
          all'articolo  8-quinquies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre 1992, n.  502,  ovvero  ad  un  concessionario  di
          lavori pubblici o ad un contraente generale, il  Presidente
          dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e,  in
          presenza  di  fatti  gravi  e  accertati  anche  ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del  presente  decreto,
          propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui
          ha sede la stazione appaltante, alternativamente: 
              a) di ordinare la  rinnovazione  degli  organi  sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
              b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e
          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
              2. Il Prefetto,  previo  accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il  collaudo
          ovvero dell'accordo contrattuale. 
              2-bis. Nell'ipotesi di impresa che  esercita  attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base  agli  accordi  contrattuali   di   cui   all'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, e' adottato
          d'intesa con il  Ministro  della  salute  e  la  nomina  e'
          conferita  a  soggetti  in  possesso   di   curricula   che
          evidenzino qualificate  e  comprovate  professionalita'  ed
          esperienza di gestione sanitaria. 
              3. Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
              4. L'attivita' di temporanea e  straordinaria  gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
              5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e  cessano
          comunque di produrre effetti in caso di  provvedimento  che
          dispone  la  confisca,  il  sequestro  o  l'amministrazione
          giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
          o  per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione  ovvero
          dispone  l'archiviazione  del   procedimento.   L'autorita'
          giudiziaria conferma,  ove  possibile,  gli  amministratori
          nominati dal Prefetto. 
              6. Agli amministratori di cui  al  comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa 
              7.  Nel  periodo  di  applicazione  della   misura   di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
              8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
              9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta  un  compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di cui all'articolo 94, comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
              10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
          di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
          di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  si  applicano  ad  ogni  soggetto
          privato titolare dell'accordo, anche nei casi  di  soggetto
          diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
          o eventi criminali posti in essere ai  danni  del  Servizio
          sanitario nazionale.". 
              Note al comma 706 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  41  del
          citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di  trasporto
          pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle
          attivita' del piano di  rientro  di  cui  all'articolo  16,
          comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2016,  non  e'
          consentito   intraprendere    azioni    esecutive,    anche
          concorsuali, ivi compresi  gli  atti  di  intervento  nelle
          procedure  esecutive  pendenti  alla  data  predetta,   nei
          confronti delle societa' di cui all'articolo 16,  comma  7,
          del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle  risorse
          di cui all'articolo 11,  comma  13,  del  decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma  9,  del
          citato decreto-legge n. 83 del 2012,  nonche'  all'articolo
          1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, destinate alla  Regione  Campania.  I  pignoramenti
          eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e  i
          terzi pignorati, i quali possono disporre delle  somme  per
          le finalita' istituzionali delle societa' di cui  al  primo
          periodo.". 
              Note al comma 707 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  della
          citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica,  le  province  e  i  comuni   con   popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno  2012,  registrata  negli  anni  2007-2009,  per
          l'anno 2013, registrata negli anni  2009-2011,  per  l'anno
          2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli  anni  dal
          2015 al 2018, cosi' come desunta dai certificati  di  conto
          consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)  per  le
          province le percentuali sono pari  a  16,5  per  cento  per
          l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25  per
          cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015  e
          a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per  i
          comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  le
          percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno  2012,  a
          14,8 per cento per l'anno  2013,  a  14,07  per  cento  per
          l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15  per
          cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i  comuni  con
          popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000   abitanti   le
          percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno  2013,  a
          14,07 per cento per l'anno  2014,  a  8,60  per  cento  per
          l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,  2017  e
          2018. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e  c)  si
          applicano nelle more  dell'adozione  del  decreto  previsto
          dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   possono    essere
          ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro  il  31
          gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo  complessivo  del
          comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al  presente
          comma,  anche  tenendo  conto   delle   maggiori   funzioni
          assegnate alle citta' metropolitane e  dei  maggiori  oneri
          connessi agli eventi calamitosi, agli interventi  di  messa
          in sicurezza degli edifici  scolastici  e  del  territorio,
          all'esercizio della  funzione  di  ente  capofila,  nonche'
          degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito  di
          procedure  di  esproprio  o  di  contenziosi   connessi   a
          cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli  obiettivi
          di ciascun  ente  sono  quelli  individuati  applicando  le
          percentuali di cui alle lettere a), b) e  c)  del  presente
          comma. 
              2-bis. In deroga a quanto disposto  dal  comma  2,  per
          l'anno 2013 le percentuali da applicare  alla  media  della
          spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi'  come
          desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
          le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
          superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
          con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
          per cento. 
              2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
          ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso  di  stranieri
          nell'anno 2013, da individuare  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. 
              2-quater.  La  determinazione  della   popolazione   di
          riferimento per l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'
          interno dei comuni e' effettuata sulla  base  del  criterio
          previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              2-quinquies.  Per  l'anno  2014  l'obiettivo  di  saldo
          finanziario dei comuni  derivante  dall'applicazione  delle
          percentuali di cui ai commi da  2  a  6  e'  rideterminato,
          fermo restando l'obiettivo  complessivo  di  comparto,  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare  d'intesa  con  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali entro il  31  gennaio  2014.  Il  predetto
          decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
          peggioramento  superiore   al   15   per   cento   rispetto
          all'obiettivo di saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
          spesa corrente media 2007-2009 con  le  modalita'  previste
          dalla normativa previgente. 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al  primo
          periodo rilevano gli stanziamenti di competenza  del  fondo
          crediti  di   dubbia   esigibilita'.   Sulla   base   delle
          informazioni  relative  al  valore   degli   accantonamenti
          effettuati sul fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  per
          l'anno  2015  acquisite  con  specifico  monitoraggio,   le
          percentuali riferite  all'anno  2015  di  cui  al  comma  2
          possono essere modificate. A decorrere dall'anno  2016,  le
          percentuali di cui al comma 2  sono  rideterminate  tenendo
          conto del valore degli accantonamenti effettuati sul  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente. 
              4. Ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di
          finanza pubblica,  gli  enti  di  cui  al  comma  1  devono
          conseguire,  per  ciascuno  degli   anni   2012,   2013   e
          successivi, un saldo finanziario in termini  di  competenza
          mista non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del
          comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
          trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              4-bis. Per  gli  anni  2013  e  2014,  le  disposizioni
          dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive  modificazioni
          sono sospese. 
              4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
          stabilita' interno per gli enti in sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 e' ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile
          con gli spazi finanziari  derivanti  dall'applicazione  del
          comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
          Tale riduzione non si  applica  agli  enti  locali  esclusi
          dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. 
              4-quater. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
          dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
          derivanti dalle percentuali di cui  al  comma  6  applicate
          dagli enti locali che non partecipano alla  sperimentazione
          e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del  Fondo  per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              [5.  Gli  enti  che,  in  esito   a   quanto   previsto
          dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n.  111,  risultano  collocati  nella  classe   piu'
          virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un
          saldo finanziario espresso in termini di competenza  mista,
          come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a  un  valore
          compatibile   con   gli    spazi    finanziari    derivanti
          dall'applicazione del comma 6.] 
              6. Per l'anno 2014, le province ed  i  comuni  che  non
          partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (98)  applicano
          le percentuali di cui al comma 2,  come  rideterminate  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          restanti anni, le province ed i  comuni  che,  in  esito  a
          quanto   previsto   dall'articolo   20,   comma   2,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
          percentuali di  cui  al  comma  2  come  rideterminate  con
          decreto del Ministro dell'interno da emanare,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
          attuazione dell'articolo 20, comma 2, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.  Le  percentuali  di  cui  ai
          periodi precedenti non possono essere superiori: 
              a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a
          19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento  per  gli
          anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli  anni  2016  e
          2017; 
              b) per i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per  l'anno  2012,  a  15,8  per
          cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni  2014
          e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; 
              c) per i comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e
          5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
          cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli
          anni 2016 e 2017. 
              6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
          patto di  stabilita'  interno  connessi  alla  gestione  di
          funzioni e servizi  in  forma  associata,  e'  disposta  la
          riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
          corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
          non capofila, previo accordo fra gli stessi.  A  tal  fine,
          entro  il  30  aprile  di  ciascun   anno,   l'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  comunica   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
          "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"  della  Ragioneria
          generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
          degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente  comma
          determinati sulla  base  del  citato  accordo  formulato  a
          seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
          15 marzo di ciascun anno. 
              6-ter.    Per    l'anno    2015    la     comunicazione
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui  al
          comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base
          delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il
          quindicesimo  giorno  precedente  la   predetta   scadenza,
          relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione
          di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi  e
          gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la  quota
          da  questo  eventualmente  trasferita  ai   propri   comuni
          associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria  di  cui
          al comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
          obiettivi dei comuni interessati  di  cui  al  punto  2.1.3
          della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  nella  seduta
          del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
              7. Nel  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le relative spese di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  sostenute  dalle  province  e  dai   comuni   per
          l'attuazione delle ordinanze  emanate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri a  seguito  di  dichiarazione  dello
          stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
          esse sono effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse  e  purche'  relative  a
          entrate registrate successivamente al 2008. 
              8.   Le   province   e   i   comuni   che   beneficiano
          dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a  presentare
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
          successivo, l'elenco  delle  spese  escluse  dal  patto  di
          stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella
          parte in conto capitale. 
              8-bis.  Le  spese   per   gli   interventi   realizzati
          direttamente dai comuni e dalle  province  in  relazione  a
          eventi calamitosi in seguito ai quali e'  stato  deliberato
          dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di  emergenza  e  che
          risultano  effettuate  nell'esercizio  finanziario  in  cui
          avviene la calamita' e nei  due  esercizi  successivi,  nei
          limiti delle risorse rese disponibili ai  sensi  del  comma
          8-ter, sono  escluse,  con  legge,  dal  saldo  finanziario
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno. 
              8-ter. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
          indebitamento   netto    e    di    fabbisogno    derivanti
          dall'attuazione del comma 8-bis del  presente  articolo  si
          provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del  fondo
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
              9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti
          locali in relazione allo svolgimento  delle  iniziative  di
          cui al comma 5  dell'articolo  5-bis  del  decreto-legge  7
          settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  sono  equiparati,  ai
          fini del patto di stabilita' interno,  agli  interventi  di
          cui al comma 7. 
              9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
          di competenza mista, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno, non sono considerati,  per  un  importo
          complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di
          euro ai comuni e 150  milioni  di  euro  alle  province,  i
          pagamenti in conto capitale sostenuti  nel  primo  semestre
          dalle province e dai comuni. Ai  fini  della  distribuzione
          della predetta esclusione tra  i  singoli  enti  locali  e'
          assegnato  a  ciascun  ente  uno  spazio   finanziario   in
          proporzione all'obiettivo di saldo finanziario  determinato
          attraverso il comma  2-quinquies  fino  a  concorrenza  del
          predetto importo. Gli enti  locali  utilizzano  i  maggiori
          spazi  finanziari  derivanti  dall'esclusione  di  cui   al
          periodo precedente esclusivamente per  pagamenti  in  conto
          capitale da sostenere entro l'anno 2014,  dandone  evidenza
          mediante il monitoraggio  di  cui  al  comma  19  entro  il
          termine perentorio ivi previsto. 
              10. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno,  non  sono  considerate  le  risorse   provenienti
          direttamente o indirettamente dall'Unione  europea  ne'  le
          relative spese  di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
          sostenute dalle province e  dai  comuni.  L'esclusione  non
          opera per le spese connesse ai  cofinanziamenti  nazionali.
          L'esclusione  delle  spese  opera  anche   se   esse   sono
          effettuate in piu' anni,  purche'  nei  limiti  complessivi
          delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  a   entrate
          registrate successivamente al 2008. 
              11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca  importi
          inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
          quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
          spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno in cui  e'  comunicato
          il  mancato  riconoscimento.  Ove  la   comunicazione   sia
          effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero   puo'
          essere conseguito anche nell'anno successivo. 
              12. Per gli enti locali individuati dal Piano  generale
          di censimento di  cui  al  comma  2  dell'articolo  50  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le  risorse
          trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          le relative spese per la progettazione e  l'esecuzione  dei
          censimenti, nei  limiti  delle  stesse  risorse  trasferite
          dall'ISTAT, sono escluse dal patto di  stabilita'  interno.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          enti  locali  individuati  dal  Piano   generale   del   6°
          censimento  dell'agricoltura  di  cui   al   numero   ISTAT
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui  al  comma  6,
          lettera a), dell'articolo 50 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              13. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato  di
          dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini  del
          rispetto del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
          31 dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
          assegnati negli  anni  precedenti,  fino  alla  concorrenza
          massima di 2,5 milioni di euro; con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. 
              14. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le spese sostenute  dal  comune  di  Parma  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio  2004,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,
          n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
          Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
          delle spese opera nei limiti di  14  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  nel
          saldo finanziario di parte corrente, individuato  ai  sensi
          del comma 3, rilevante ai fini della verifica del  rispetto
          del patto di stabilita' interno, non sono considerate,  nel
          limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute  dal
          comune  di  Campione  d'Italia  elencate  nel  decreto  del
          Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del
          6 ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'  territoriali
          dell'exclave. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          derivanti  dal  periodo  precedente  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. 
              14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario
          espresso in termini di  competenza  mista,  individuato  ai
          sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica  del
          rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,   non   sono
          considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di
          edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite  massimo
          di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
          I   comuni   beneficiari   dell'esclusione   e    l'importo
          dell'esclusione  stessa   sono   individuati   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare  entro
          il 15 giugno 2014. 
              14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di
          competenza  mista,  individuato  ai  sensi  del  comma   3,
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita'  interno,  non  sono  considerate,  nel   limite
          massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50  milioni
          di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle  province
          e dalle citta' metropolitane  per  interventi  di  edilizia
          scolastica.  Gli   enti   beneficiari   dell'esclusione   e
          l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,  sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro
          il 1° marzo 2015. 
              15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
          ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi  al
          rispetto del patto di stabilita' interno,  per  un  importo
          corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
          gestione  e  la  manutenzione  dei  beni  trasferiti.  Tale
          importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di cui al comma  3  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
              16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario  in
          termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
          3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del  patto
          di stabilita' interno, non sono considerate  le  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              17.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  individuano
          esclusioni di entrate o di uscite dai  saldi  rilevanti  ai
          fini del patto  di  stabilita'  interno  non  previste  dal
          presente articolo. 
              18. Il bilancio di  previsione  degli  enti  locali  ai
          quali si applicano le disposizioni del patto di  stabilita'
          interno deve essere approvato iscrivendo le  previsioni  di
          entrata e di spesa di parte corrente in  misura  tale  che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          di spesa in conto capitale, al netto  delle  riscossioni  e
          delle concessioni di crediti,  sia  garantito  il  rispetto
          delle regole che disciplinano il  patto  medesimo.  A  tale
          fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio
          di  previsione  un   apposito   prospetto   contenente   le
          previsioni  di  competenza  e  di  cassa  degli   aggregati
          rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
              19. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione   di
          elementi informativi utili per la  finanza  pubblica  anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e,  a
          decorrere dal 2013, i comuni con popolazione  compresa  tra
          1.001  e  5.000  abitanti,  trasmettono  semestralmente  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'        interno        nel        sito        web
          «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»  le   informazioni
          riguardanti le risultanze in termini di  competenza  mista,
          attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al  primo
          semestre, il prospetto e'  trasmesso  entro  trenta  giorni
          dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
          cui  al  periodo  precedente;  il  prospetto  del   secondo
          semestre e' trasmesso entro trenta giorni  dalla  fine  del
          periodo di riferimento. Con lo stesso decreto  e'  definito
          il prospetto  dimostrativo  dell'obiettivo  determinato  ai
          sensi del presente articolo. La  mancata  trasmissione  del
          prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici  entro
          quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  predetto
          decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce  inadempimento
          al patto di stabilita' interno. 
              20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema  web
          appositamente previsto per il patto di  stabilita'  interno
          nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro
          il termine perentorio del 31 marzo dell'anno  successivo  a
          quello di riferimento, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, una certificazione del saldo finanziario in  termini
          di competenza mista conseguito,  firmata  digitalmente,  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  mancata
          trasmissione  della   certificazione   entro   il   termine
          perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al  patto
          di stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,
          sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
          termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
          attesti il rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  si
          applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera
          d), del presente  articolo.  Decorsi  sessanta  giorni  dal
          termine stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
          gestione,  in  caso  di  mancata  trasmissione   da   parte
          dell'ente  locale  della  certificazione,   il   presidente
          dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso  di
          organo collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di
          organo monocratico, in qualita'  di  commissario  ad  acta,
          provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e  a
          trasmettere la predetta certificazione entro  i  successivi
          trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte  del
          commissario  ad   acta   le   erogazioni   di   risorse   o
          trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono
          sospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere   apposita
          comunicazione al predetto Ministero. 
              20-bis. Decorsi sessanta giorni dal  termine  stabilito
          per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  l'ente
          locale  e'   comunque   tenuto   ad   inviare   una   nuova
          certificazione, a rettifica della  precedente,  se  rileva,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto  di
          stabilita' interno. 
              21. Qualora dai conti  della  tesoreria  statale  degli
          enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
          impegni in materia  di  obiettivi  di  debito  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  adotta  adeguate  misure   di   contenimento   dei
          prelevamenti. 
              22. 
              23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno
          2011 sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
          interno dal terzo  anno  successivo  a  quello  della  loro
          istituzione  assumendo,  quale  base  di  calcolo  su   cui
          applicare le regole,  le  risultanze  dell'anno  successivo
          all'istituzione medesima. Gli enti locali  istituiti  negli
          anni 2009 e 2010 adottano  come  base  di  calcolo  su  cui
          applicare le regole, rispettivamente, le  risultanze  medie
          del biennio 2010-2011 e le risultanze  dell'anno  2011.  Ai
          fini del presente comma sono considerate le amministrazioni
          provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province
          di nuova istituzione. Il presente comma non si applica alle
          citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni  istituiti  a
          seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti
          alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno
          successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
          base  di  calcolo  le   risultanze   dell'ultimo   triennio
          disponibile. 
              24. 
              25. Le informazioni previste dai commi  19  e  20  sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della  Repubblica,  nonche'  dell'Unione   delle   province
          d'Italia (UPI) e  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, secondo modalita'  e  contenuti  individuati
          tramite apposite convenzioni. 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di  presenza  indicati  nell'articolo  82  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010. 
              27. 
              28. Agli enti locali per  i  quali  la  violazione  del
          patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno,   le   sanzioni   di   cui   al   comma   26.   La
          rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo  7
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  e'
          applicata ai soggetti di  cui  all'articolo  82  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
          e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. 
              29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione del patto di  stabilita'
          interno  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. I contratti di servizio e gli altri atti  posti  in
          essere dagli enti locali che si configurano  elusivi  delle
          regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 
              31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della
          Corte dei conti accertino che  il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
              32. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          degli  enti  locali  relativi  al   monitoraggio   e   alla
          certificazione del patto di stabilita' interno.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi  461,  463,  464,
          468, 469 e i commi da  474  a  483  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 190 del 2014: 
              "461. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della
          Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono  alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 460  a  483,
          che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
          della finanza pubblica ai sensi degli articoli  117,  terzo
          comma, e 119, secondo comma, della Costituzione." 
              "463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
          finanza pubblica, le regioni  a  statuto  ordinario  devono
          conseguire,  a  decorrere  dall'anno  2016  nella  fase  di
          previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: 
              a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
              b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
          le  quote  di  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei
          prestiti, come definito  dall'articolo  40,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   escluso
          l'utilizzo  del  risultato  di  amministrazione  di   parte
          corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo  di
          amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti.  Nel
          2015,  per  le  regioni  che  non  hanno  partecipato  alla
          sperimentazione, l'equilibrio di  parte  corrente  e'  dato
          dalla  differenza  tra  le  entrate  correnti  e  le  spese
          correnti, incluse  le  quote  di  capitale  delle  rate  di
          ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati." 
              "464. Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  463  del
          presente  articolo,   le   entrate   finali   sono   quelle
          ascrivibili ai titoli 1, 2,  3,  4  e  5  dello  schema  di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per  le
          regioni che  non  hanno  partecipato  alla  sperimentazione
          prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai
          fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo,
          le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3
          e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle  ascrivibili
          ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso
          di  tale  esercizio  con  funzione  autorizzatoria   e   di
          rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463  del
          presente articolo, rilevano: 
              a) in termini di cassa, l'anticipazione  erogata  dalla
          tesoreria  statale  nel   corso   dell'esercizio   per   il
          finanziamento della sanita' registrata  nell'apposita  voce
          delle partite di giro, al netto delle relative  regolazioni
          contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio; 
              b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo
          crediti di dubbia esigibilita'; 
              c) in termini di competenza,  il  saldo  tra  il  fondo
          pluriennale di entrata  e  di  spesa,  escluso  l'esercizio
          2015, per il quale si fa riferimento al comma 465; 
              d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di  cassa
          della gestione sanitaria accentrata  al  1°  gennaio  e  il
          medesimo fondo di cassa al 31 dicembre." 
              "468. Non si applicano le disposizioni che  individuano
          esclusioni di entrate o  di  uscite  dai  saldi  finanziari
          individuati ai sensi del comma 463 non previste  dai  commi
          da 460 a 483, salvo quanto disposto dal  comma  145,  primo
          periodo." 
              "469.  A  decorrere  dall'anno  2016,  il  bilancio  di
          previsione delle regioni deve essere  approvato  iscrivendo
          le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che  sia
          garantito il rispetto delle regole di cui ai commi da 460 a
          483. A tale fine, le regioni sono  tenute  ad  allegare  al
          bilancio di previsione un apposito prospetto contenente  le
          previsioni di competenza  e  di  cassa  che  verificano  il
          rispetto dei saldi di cui al comma 463." 
              "474. In caso di mancato conseguimento del pareggio per
          uno dei saldi di cui al comma 463, la regione inadempiente,
          nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          pareggio di bilancio, un terzo dell'importo  corrispondente
          al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi  di  cui
          al comma 463 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due
          esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i
          restanti  due  terzi  equiripartiti.  In  caso  di  mancato
          versamento si procede, nei sessanta giorni  successivi,  al
          recupero di  detto  scostamento  a  valere  sulle  giacenze
          depositate nei conti aperti presso  la  tesoreria  statale.
          Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
          normativa vigente per la trasmissione della  certificazione
          da parte della regione, si procede al blocco  di  qualsiasi
          prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la
          certificazione  non  e'  acquisita.  Nel  caso  in  cui  lo
          scostamento registrato nell'esercizio  2015  dall'obiettivo
          di  cassa  di  cui  al  comma  463,  lettera  b),  rispetto
          all'obiettivo  del   pareggio,   risulti   maggiore   dello
          scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento  di
          cui al primo periodo e' effettuato solo nel 2016, fino a un
          importo  pari  al  3  per  cento  degli  impegni   correnti
          registrati nell'ultimo consuntivo disponibile; 
              b) non puo' impegnare spese correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati di
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi del pareggio di bilancio per  l'anno  precedente.
          L'istituto finanziatore o l'intermediario  finanziario  non
          puo' procedere  al  finanziamento  o  al  collocamento  del
          prestito in assenza della predetta attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della disposizione della  presente
          lettera; 
              e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di  funzione
          e i gettoni di presenza del  presidente  e  dei  componenti
          della giunta con una riduzione del 30  per  cento  rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale
          riduzione e' applicata ai soggetti in carica nell'esercizio
          in cui e' avvenuta la violazione delle  regole  di  cui  ai
          commi da 460 a 483." 
              "475. Alle regioni per le  quali  la  violazione  delle
          regole  di  cui  ai  commi  da  460  a  483  sia  accertata
          successivamente  all'anno  seguente   a   quello   cui   la
          violazione si riferisce, le disposizioni di  cui  al  comma
          474 si applicano nell'anno successivo a quello  in  cui  e'
          stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del
          pareggio." 
              "476. Le regioni di cui al  comma  475  sono  tenute  a
          comunicare  l'inadempienza  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello   Stato    entro    trenta    giorni    dalla    data
          dell'accertamento della violazione." 
              "477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
          essere dalle regioni che si configurano come elusivi  delle
          disposizioni dei commi da 460 a 483 sono nulli." 
              "478. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche legislative alla presente disciplina,  i  termini
          riguardanti  gli  adempimenti  delle  regioni   a   statuto
          ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione." 
              "478-bis. Le disposizioni recate dai  commi  da  460  a
          478, ad esclusione del comma 465, si applicano  anche  alla
          Regione Sardegna." 
              "479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, e ai rispettivi  enti  locali  non  si
          applicano le disposizioni recate dai commi  da  138  a  142
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  e
          successive modificazioni, fermi restando gli effetti  sugli
          anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni
          2013 e 2014." 
              "480.  Le  regioni  di  cui  al   comma   479   possono
          autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio  a
          peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento
          dei pagamenti in  conto  capitale,  purche'  sia  garantito
          l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
          contestuale miglioramento, di pari importo, dei  saldi  dei
          restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di
          saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa
          della regione stessa e,  per  la  Regione  siciliana  e  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante  la
          riduzione   dell'obiettivo   in   termini   di   competenza
          eurocompatibile di cui all'articolo  1,  comma  454,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228." 
              "481. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
          cui  al  comma  480,  le  regioni  definiscono  criteri  di
          virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede
          di Consiglio delle autonomie locali e, ove  non  istituito,
          con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.  Per
          i   medesimi   fini,    gli    enti    locali    comunicano
          all'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),
          all'Unione delle province d'Italia (UPI)  e  alle  regioni,
          entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano
          per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi
          finanziari che sono disposti a  cedere.  Entro  il  termine
          perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano  agli  enti
          locali interessati i saldi  obiettivo  rideterminati  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento  a
          ciascun ente locale e alla  regione  stessa,  gli  elementi
          informativi occorrenti per  la  verifica  del  mantenimento
          dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica." 
              "482. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite
          dagli enti locali entro il 15  settembre,  possono,  previo
          accordo con i medesimi enti, procedere  alla  rimodulazione
          dei  saldi  obiettivo  esclusivamente  per  consentire   un
          aumento dei pagamenti  in  conto  capitale,  rideterminando
          contestualmente  e  in  misura   corrispondente   i   saldi
          obiettivo dei restanti enti  locali  della  regione  ovvero
          l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese  finali  in
          termini di  cassa  della  regione  stessa,  fermo  restando
          l'obiettivo complessivo a  livello  regionale.  La  Regione
          siciliana  e  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta operano  la  compensazione  a  valere  sul  proprio
          obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile
          di cui all'articolo 1, comma 454, della legge  24  dicembre
          2012, n. 228,  fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  a
          livello regionale. A  tal  fine,  ogni  regione,  entro  il
          termine perentorio del 30 settembre, definisce  e  comunica
          ai rispettivi  enti  locali  i  nuovi  obiettivi  di  saldo
          assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con
          riferimento a ciascun ente locale e  alla  regione  stessa,
          gli elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del
          mantenimento   dell'equilibrio   dei   saldi   di   finanza
          pubblica." 
              "483. Agli enti locali che cedono spazi  finanziari  e'
          riconosciuta,  nel   biennio   successivo,   una   modifica
          migliorativa  del  loro  saldo  obiettivo,  commisurata  al
          valore  degli  spazi  finanziari  ceduti,  fermo   restando
          l'obiettivo complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
          locali  che  acquisiscono  spazi  finanziari,  nel  biennio
          successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati  per
          un importo  complessivamente  pari  agli  spazi  finanziari
          acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari  concessi
          e attribuiti deve risultare, per ogni anno di  riferimento,
          pari a zero.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1,  commi  da
          470 a 473 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "470. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  a
          quanto disposto dai commi da 460 a 483 e per l'acquisizione
          di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
          relativamente alla loro situazione  debitoria,  le  regioni
          trasmettono trimestralmente al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo  di
          riferimento,  utilizzando  il  sistema  web   appositamente
          previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese
          in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  attraverso   un
          prospetto e con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del
          predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  anche  al  fine  di  evidenziare  il
          rispetto degli equilibri di cassa della gestione  sanitaria
          accentrata   distintamente   da   quelli   della   gestione
          ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto
          e'  trasmesso   entro   trenta   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui
          al periodo precedente." 
              "471.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto   degli
          obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto,  entro  il   termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  una
          certificazione   dei    risultati    conseguiti,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al comma  470  del
          presente articolo. La trasmissione per via telematica della
          certificazione ha valore giuridico ai  sensi  dell'articolo
          45,  comma  1,  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento all'obbligo del  pareggio  di  bilancio.  Nel
          caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo,  attesti
          il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano  le
          sole disposizioni di cui al  comma  474,  lettera  d),  del
          presente articolo." 
              "472. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
          l'approvazione del rendiconto di gestione,  la  regione  e'
          tenuta a inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica
          della  precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto   gia'
          certificato,  un  peggioramento  della  propria  situazione
          rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 463." 
              "473. Qualora dal monitoraggio trimestrale  di  cui  al
          comma 470 o dall'analisi dei conti della tesoreria  statale
          delle regioni a statuto ordinario si  registrino  andamenti
          di spesa non coerenti con gli impegni assunti con  l'Unione
          europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          adotta adeguate misure di contenimento della  spesa  e  dei
          prelevamenti dai conti di tesoreria statale.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 141 dell'articolo
          1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011): 
              "Art.  1.  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              1. - 140. (Omissis). 
              141. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono,  per  gli
          enti locali del proprio territorio, integrare le  regole  e
          modificare gli obiettivi posti dal  legislatore  nazionale,
          in relazione alla diversita' delle  situazioni  finanziarie
          esistenti,  fermi  restando  le  disposizioni  statali   in
          materia  di  monitoraggio  e  di   sanzioni   e   l'importo
          dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
          dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le
          disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei
          criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,   di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 aprile 2012, n. 44: 
              "Art. 4-ter. Patto di stabilita'  interno  «orizzontale
          nazionale» e disposizioni concernenti  il  personale  degli
          enti locali 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. Ai comuni di cui al comma  1  e'  riconosciuta,  nel
          biennio  successivo  all'anno  in  cui  cedono  gli   spazi
          finanziari, una modifica migliorativa  del  loro  obiettivo
          commisurata annualmente alla meta' del valore  degli  spazi
          finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
          successivo all'anno  in  cui  acquisiscono  maggiori  spazi
          finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati  per
          un importo annuale pari alla meta' della  quota  acquisita.
          La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e  di  quelli
          attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 708 
              Il testo del comma 688 dell'articolo 1 della  legge  n.
          147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 14. 
              Note al comma 709 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 9
          della legge 24 dicembre  2012,  n.  243  (Disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): 
              "Art. 9. Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali 
              1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
          delle citta' metropolitane e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,
          sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: 
              a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
              b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
          le  quote  di  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei
          prestiti. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 117 della Costituzione e' citato
          nelle Note al comma 680. 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  119  della
          Costituzione: 
              "Art. 119. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di  spesa,
          nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci,   e
          concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
          e   finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.". 
              Note al comma 711 
              Il testo del decreto legislativo n.  118  del  2011  e'
          citato nelle Note al comma 703. 
              Note al comma 712 
              Si riporta il testo vigente del comma 11  dell'articolo
          11 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 11. Schemi di bilancio 
              1. - 10. (Omissis). 
              11. Gli schemi di bilancio di cui al presente  articolo
          sono modificati ed  integrati  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con   il
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli   affari
          interni e territoriali e la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  su
          proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile
          degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati
          riguardanti gli  equilibri  sono  integrati  in  attuazione
          dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 713 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          48 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 48. (Edilizia scolastica) 
              1. All'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente: 
              "14-ter.  Per  gli  anni  2014  e   2015,   nel   saldo
          finanziario  espresso  in  termini  di  competenza   mista,
          individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della
          verifica del rispetto del patto di stabilita' interno,  non
          sono  considerate  le  spese  sostenute  dai   comuni   per
          interventi di edilizia scolastica. L'esclusione  opera  nel
          limite massimo di 122 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2014 e 2015. I comuni  beneficiari  dell'esclusione  e
          l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati  sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare  entro
          il 15 giugno 2014." 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 467 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183, dopo il comma 14-ter e' inserito il seguente: 
              «14-quater. Nel saldo finanziario espresso  in  termini
          di competenza mista, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita'  interno,  non  sono  considerate,  nel   limite
          massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50  milioni
          di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle  province
          e dalle citta' metropolitane  per  interventi  di  edilizia
          scolastica.  Gli   enti   beneficiari   dell'esclusione   e
          l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,  sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro
          il 1° marzo 2015».". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1,  comma
          75, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  le  rate  di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi  dell'articolo  11,  commi  da  4-bis  a
          4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  dell'articolo
          18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente  articolo,
          dell'articolo 11,  comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n.  221,  nonche'  con  riferimento
          agli  ulteriori  stanziamenti   destinati   alle   medesime
          finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
          vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione
          sono   altresi'   richiesti   elementi   informativi   alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle Regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo lº settembre  1993,  n.
          385. Ai sensi dell'articolo 1, comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma 131, della citata  legge  n.  311
          del 2004. Alla compensazione degli effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita',   fermo   restando   quanto   gia'    previsto
          dall'articolo 15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia di detrazione  per  oneri,  alla  medesima  lettera
          i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni"  sono
          inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni
          dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e
          delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"
          sono  inserite   le   seguenti:   "e   universitaria".   Le
          disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  partire
          dall'anno di imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  le   parole:   "in   relazione
          all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244," sono soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
              Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
          "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30.