art. 1 note (parte 18)

           	
				
 
              Note al comma 714 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  243-bis  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 243-bis. Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto,  con
          lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   per   la
          deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
              c) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del  citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 3. Principi contabili generali e applicati 
              1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  2,
          conformano  la  propria  gestione  ai  principi   contabili
          generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti  principi
          contabili applicati, che costituiscono parte integrante  al
          presente decreto: 
              a) della programmazione (allegato n. 4/1); 
              b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2); 
              c) della contabilita' economico-patrimoniale  (allegato
          n. 4/3); 
              d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 
              2. I principi applicati di cui al comma 1  garantiscono
          il consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici
          secondo le direttive dell'Unione europea  e  l'adozione  di
          sistemi informativi omogenei e interoperabili. 
              3. Gli enti strumentali delle  amministrazioni  di  cui
          all'art.  2,  comma  1,  che   adottano   la   contabilita'
          economico-patrimoniale conformano la  propria  gestione  ai
          principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e  ai
          principi del codice civile. 
              4. Al fine di dare attuazione  al  principio  contabile
          generale    della    competenza    finanziaria    enunciato
          nell'allegato 1, gli enti di cui  al  comma  1  provvedono,
          annualmente,  al  riaccertamento  dei  residui   attivi   e
          passivi, verificando, ai fini del  rendiconto,  le  ragioni
          del   loro   mantenimento.   Le   regioni   escludono   dal
          riaccertamento ordinario dei residui quelli  derivanti  dal
          perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino  al
          31 dicembre 2015, i residui passivi  finanziati  da  debito
          autorizzato e non contratto. Possono essere conservati  tra
          i   residui   attivi   le   entrate   accertate   esigibili
          nell'esercizio di riferimento, ma  non  incassate.  Possono
          essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
          liquidate o liquidabili nel corso  dell'esercizio,  ma  non
          pagate. Le entrate e le spese  accertate  e  impegnate  non
          esigibili nell'esercizio considerato,  sono  immediatamente
          reimputate  all'esercizio  in  cui   sono   esigibili.   La
          reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di
          pari importo, il fondo pluriennale di  spesa,  al  fine  di
          consentire,   nell'entrata   degli   esercizi   successivi,
          l'iscrizione del fondo pluriennale  vincolato  a  copertura
          delle  spese  reimputate.   La   costituzione   del   fondo
          pluriennale  vincolato  non  e'  effettuata  in   caso   di
          reimputazione  contestuale  di  entrate  e  di  spese.   Le
          variazioni  agli   stanziamenti   del   fondo   pluriennale
          vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio  in
          corso  e   dell'esercizio   precedente,   necessarie   alla
          reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
          effettuate con provvedimento  amministrativo  della  giunta
          entro i termini previsti per l'approvazione del  rendiconto
          dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario  dei
          residui  e'  effettuato  anche  nel  corso   dell'esercizio
          provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine  delle
          procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui
          non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. 
              4-bis.  Le   regioni   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione    nell'anno    2014,    nell'ambito    del
          riaccertamento ordinario effettuato nel 2015  ai  fini  del
          rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento  dei  residui
          attivi e passivi relativi alla politica regionale  unitaria
          - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del
          riaccertamento   straordinario    effettuato    ai    sensi
          dell'articolo 14 del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 285 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  31
          dicembre 2011. 
              5. Al fine di dare attuazione  al  principio  contabile
          generale    della    competenza    finanziaria    enunciato
          nell'allegato 1 al presente decreto, gli  enti  di  cui  al
          comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi
          di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a)  e  b),
          il  fondo  per  la  copertura  degli  impegni   pluriennali
          derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi  precedenti,
          di  seguito   denominato   fondo   pluriennale   vincolato,
          costituito: 
              a)  in  entrata,  da  due  voci  riguardanti  la  parte
          corrente e il conto capitale  del  fondo,  per  un  importo
          corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti  negli
          esercizi   precedenti   ed   imputati   sia   all'esercizio
          considerato sia agli  esercizi  successivi,  finanziati  da
          risorse accertate negli  esercizi  precedenti,  determinato
          secondo le modalita' indicate nel principio applicato della
          programmazione, di cui all'allegato 4/1; 
              b)  nella  spesa,  da  una   voce   denominata   «fondo
          pluriennale  vincolato»,  per  ciascuna  unita'   di   voto
          riguardante spese a carattere pluriennale  e  distintamente
          per ciascun titolo di spesa. Il fondo e' determinato per un
          importo pari alle spese che si  prevede  di  impegnare  nel
          corso  del  primo  anno  considerato  nel   bilancio,   con
          imputazione agli esercizi  successivi  e  alle  spese  gia'
          impegnate negli esercizi precedenti  con  imputazione  agli
          esercizi successivi  a  quello  considerato.  La  copertura
          della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante  le
          spese impegnate negli esercizi precedenti e' costituita dal
          fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la  copertura
          della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante  le
          spese  che  si  prevede  di  impegnare  nell'esercizio   di
          riferimento con imputazione agli  esercizi  successivi,  e'
          costituita dalle entrate che si prevede  di  accertare  nel
          corso dell'esercizio di riferimento. Agli  stanziamenti  di
          spesa  riguardanti  il  fondo  pluriennale   vincolato   e'
          attribuito il codice della  missione  e  del  programma  di
          spesa cui il fondo si riferisce e il codice del  piano  dei
          conti relativo al fondo pluriennale vincolato. 
              Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati  del
          rendiconto,  e'  determinato   l'importo   definivo   degli
          stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e
          degli impegni assunti negli esercizi precedenti di  cui  il
          fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura. 
              6. I principi contabili applicati di  cui  al  comma  1
          sono aggiornati con decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, di concerto con il  Ministero  dell'interno  -
          Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  e  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali, su  proposta  della  Commissione  per
          l'armonizzazione contabile degli enti territoriali  di  cui
          all'art. 3-bis. 
              7. Al fine di  adeguare  i  residui  attivi  e  passivi
          risultanti al 1° gennaio 2015 al principio  generale  della
          competenza finanziaria enunciato  nell'allegato  n.  1,  le
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  con  delibera
          di  Giunta,  previo   parere   dell'organo   di   revisione
          economico-finanziario,     provvedono,      contestualmente
          all'approvazione del  rendiconto  2014,  al  riaccertamento
          straordinario dei residui, consistente: 
              a) nella cancellazione  dei  propri  residui  attivi  e
          passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate  e
          scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono  cancellati
          i residui delle regioni derivanti dal  perimetro  sanitario
          cui si applica il titolo II e i residui passivi  finanziati
          da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun  residuo
          eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli  esercizi
          nei  quali  l'obbligazione  diviene  esigibile,  secondo  i
          criteri   individuati   nel   principio   applicato   della
          contabilita' finanziaria di cui all'allegato  n.  4/2.  Per
          ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
          obbligazioni giuridicamente perfezionate,  e'  indicata  la
          natura della fonte di copertura; 
              b)   nella   conseguente   determinazione   del   fondo
          pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del  bilancio
          dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente  e
          per il conto capitale, per un importo pari alla  differenza
          tra i residui passivi ed  i  residui  attivi  eliminati  ai
          sensi   della   lettera   a),   se   positiva,   e    nella
          rideterminazione del risultato  di  amministrazione  al  1°
          gennaio 2015 a seguito del riaccertamento  dei  residui  di
          cui alla lettera a); 
              c) nella variazione del bilancio di previsione  annuale
          2015 autorizzatorio,  del  bilancio  pluriennale  2015-2017
          autorizzatorio e del  bilancio  di  previsione  finanziario
          2015-2017  predisposto   con   funzione   conoscitiva,   in
          considerazione della cancellazione dei residui di cui  alla
          lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
          spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017  sono  adeguati  per
          consentire  la  reimputazione  dei  residui  cancellati   e
          l'aggiornamento degli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
          pluriennale vincolato; 
              d) nella reimputazione  delle  entrate  e  delle  spese
          cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
          esercizi in cui  l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i
          criteri   individuati   nel   principio   applicato   della
          contabilita' finanziaria di cui  all'allegato  n.  4/2.  La
          copertura  finanziaria  delle  spese  reimpegnate  cui  non
          corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
          costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
          disavanzo tecnico di cui al comma 13; 
              e) nell'accantonamento di una quota  del  risultato  di
          amministrazione  al  1°  gennaio  2015,  rideterminato   in
          attuazione di quanto previsto dalla lettera  b),  al  fondo
          crediti di dubbia  esigibilita'.  L'importo  del  fondo  e'
          determinato  secondo  i  criteri  indicati  nel   principio
          applicato   della   contabilita'   finanziaria    di    cui
          all'allegato n. 4.2. Tale  vincolo  di  destinazione  opera
          anche se il risultato di amministrazione non e' capiente  o
          e' negativo (disavanzo di amministrazione). 
              8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7  e'
          oggetto di un  unico  atto  deliberativo.  Al  termine  del
          riaccertamento   straordinario   dei   residui   non   sono
          conservati  residui  cui  non  corrispondono   obbligazioni
          giuridicamente perfezionate e  esigibili.  La  delibera  di
          giunta di cui al comma 7, cui  sono  allegati  i  prospetti
          riguardanti  la  rideterminazione  del  fondo   pluriennale
          vincolato e del risultato di  amministrazione,  secondo  lo
          schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2,  e'  tempestivamente
          trasmessa al Consiglio. In caso  di  mancata  deliberazione
          del riaccertamento straordinario dei residui al 1°  gennaio
          2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
          agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma
          2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              9. Il riaccertamento straordinario dei residui  di  cui
          al comma  7  e'  effettuato  anche  in  caso  di  esercizio
          provvisorio  o  di  gestione  provvisoria   del   bilancio,
          registrando nelle scritture contabili le  reimputazioni  di
          cui  al   comma   7,   lettera   d),   anche   nelle   more
          dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di
          previsione  eventualmente  approvato   successivamente   al
          riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto  di
          tali registrazioni. 
              10. La quota libera del risultato di amministrazione al
          31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione
          2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui
          di cui al comma 7, esclusi gli enti che,  nel  2014,  hanno
          partecipato alla sperimentazione di cui  all'art.  74,  che
          applicano   i   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
              11.  Il  principio  generale  n.  16  della  competenza
          finanziaria di cui  all'allegato  n.  1  e'  applicato  con
          riferimento a tutte  le  operazioni  gestionali  registrate
          nelle scritture finanziarie di  esercizio,  che  nel  2015,
          sono rappresentate anche negli schemi di  bilancio  di  cui
          all'art. 11, comma 12. 
              12.   L'adozione   dei   principi    applicati    della
          contabilita'  economico-patrimoniale   e   il   conseguente
          affiancamento  della  contabilita'  economico  patrimoniale
          alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1
          e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti  integrato
          di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016,  con
          l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
          sperimentazione di cui all'art. 78. 
              13. Nel  caso  in  cui  a  seguito  del  riaccertamento
          straordinario  di  cui  al  comma  7,  i  residui   passivi
          reimputati ad un esercizio sono di importo  superiore  alla
          somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in  entrata
          e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale
          differenza  puo'   essere   finanziata   con   le   risorse
          dell'esercizio  o  costituire  un  disavanzo   tecnico   da
          coprirsi, nei  bilanci  degli  esercizi  successivi  con  i
          residui  attivi  reimputati  a  tali   esercizi   eccedenti
          rispetto alla somma dei residui passivi  reimputati  e  del
          fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per  i
          quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
          approvati in disavanzo di competenza, per  un  importo  non
          superiore al disavanzo tecnico. 
              14. Nel  caso  in  cui  a  seguito  del  riaccertamento
          straordinario  di  cui  al  comma  7,  i   residui   attivi
          reimputati ad un esercizio sono di importo  superiore  alla
          somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in  entrata
          e dei residui passivi reimputati  nel  medesimo  esercizio,
          tale differenza e' vincolata alla copertura  dell'eventuale
          eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi
          rispetto alla somma  del  fondo  pluriennale  vincolato  di
          entrata e dei residui attivi. Nel  bilancio  di  previsione
          dell'esercizio  in  cui  si  verifica  tale  differenza  e'
          effettuato  un  accantonamento   di   pari   importo   agli
          stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 
              15. Le modalita' e i tempi di copertura  dell'eventuale
          maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
          di amministrazione al 31  dicembre  2014,  derivante  dalla
          rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
          dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati  al
          1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
          disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti  di
          spesa del personale, per gli enti che,  alla  data  del  31
          dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo  derivanti
          dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui.  Per   le
          regioni non  rilevano  i  disavanzi  derivanti  dal  debito
          autorizzato non contratto. 
              Sulla  base  dei  rendiconti  delle   regioni   e   dei
          consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle
          delibere di riaccertamento straordinario dei  residui  sono
          acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo
          al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli  enti  che  hanno
          partecipato   alla   sperimentazione,   incluso   l'importo
          dell'accantonamento   al   fondo    crediti    di    dubbia
          esigibilita', con tempi e modalita'  definiti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e  successive  modificazioni.  In  base  alle
          predette informazioni sono definiti i  tempi  di  copertura
          del maggiore disavanzo, secondo modalita' differenziate  in
          considerazione dell'entita' del fenomeno e della dimensione
          demografica e di bilancio dei singoli enti.  Gli  enti  che
          non  trasmettono  le  predette  informazioni   secondo   le
          modalita' e i tempi previsti dal decreto di  cui  al  terzo
          periodo ripianano i disavanzi nei tempi piu' brevi previsti
          dal decreto di cui al primo periodo. 
              16. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  al
          comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
          al  1°  gennaio  2015,   determinato   dal   riaccertamento
          straordinario   dei   residui    effettuato    a    seguito
          dell'attuazione del comma 7 e dal primo  accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita' e'  ripianato  in  non
          piu' di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa  del
          decreto di  cui  al  comma  15,  sono  definiti  criteri  e
          modalita'   di   ripiano   dell'eventuale   disavanzo    di
          amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero dell'interno,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata. Tale decreto  si  attiene  ai
          seguenti criteri: 
              a)  utilizzo  di  quote  accantonate  o  destinate  del
          risultato di  amministrazione  per  ridurre  la  quota  del
          disavanzo di amministrazione; 
              b)   ridefinizione   delle   tipologie    di    entrata
          utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; 
              c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate
          a  conseguire  un  sostenibile  passaggio  alla  disciplina
          contabile prevista dal presente decreto. 
              17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi
          anche agli enti che hanno partecipato alla  sperimentazione
          prevista dall'art. 78 se, alla data del 31  dicembre  2015,
          non presentano quote di disavanzo  risalenti  all'esercizio
          2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma
          15,    la    copertura    dell'eventuale    disavanzo    di
          amministrazione di cui  all'art.  14,  commi  2  e  3,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
          dicembre 2011, puo' essere  effettuata  fino  all'esercizio
          2042 da parte degli enti  coinvolti  nella  sperimentazione
          che hanno effettuato il  riaccertamento  straordinario  dei
          residui nel 2012, e  fino  al  2043  da  parte  degli  enti
          coinvolti nella sperimentazione  che  hanno  effettuato  il
          riaccertamento straordinario  dei  residui  al  1°  gennaio
          2014. 
              17-bis.   Gli   enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un  nuovo
          riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di  cui  al
          comma 7, lettera a), limitatamente alla  cancellazione  dei
          residui  attivi  e  passivi  che   non   corrispondono   ad
          obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto  di  cui
          all'allegato  n.  5/2  riguardante  la  determinazione  del
          risultato di amministrazione all'1  gennaio  2015.  Con  il
          decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita'  di
          ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30
          esercizi in quote costanti,  compreso  l'accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita'.". 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  243-ter  e
          243-quinquies del citato decreto  legislativo  n.  267  del
          2000: 
              "Art. 243-ter. Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti locali 
              1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
          hanno deliberato la procedura di  riequilibrio  finanziario
          di   cui   all'articolo   243-bis    lo    Stato    prevede
          un'anticipazione  a  valere   sul   Fondo   di   rotazione,
          denominato:  "Fondo  di   rotazione   per   assicurare   la
          stabilita' finanziaria degli enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
              a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
          ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano   di
          riequilibrio pluriennale; 
              b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale." 
              "Art. 243-quinquies. Misure per garantire la stabilita'
          finanziaria degli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di
          infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso 
              1.  Per  la  gestione  finanziaria  degli  enti  locali
          sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali  sussistono
          squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
          dissesto finanziario, la commissione straordinaria  per  la
          gestione dell'ente, entro sei mesi  dal  suo  insediamento,
          puo' richiedere una anticipazione  di  cassa  da  destinare
          alle finalita' di cui al comma 2. 
              2. L'anticipazione  di  cui  al  comma  1,  nel  limite
          massimo  di   euro   200   per   abitante,   e'   destinata
          esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
          dipendente  e  ai  conseguenti  oneri   previdenziali,   al
          pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
          nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
          Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di  procedure
          di esecuzione e di espropriazione forzata. 
              3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del
          Ministero  dell'interno  di  concerto  con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di
          euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione
          di cui all'articolo 243-ter. 
              4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
          altresi'    le    modalita'     per     la     restituzione
          dell'anticipazione straordinaria in un periodo  massimo  di
          dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
          e' erogata l'anticipazione.". 
              Note al comma 715 
              Il testo dell'articolo 243-bis del decreto  legislativo
          n. 267 del 2000 e' citato nelle Note al comma 714. 
              Note al comma 717 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  65  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153,  e  successive  modificazioni
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale): 
              "Art. 65. Gli enti pubblici  e  le  persone  giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a  compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione. 
              La   percentuale   da   destinare   agli   investimenti
          immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
          tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per  cento  di
          esse; le parti  restanti  possono  essere  impiegate  negli
          altri  modi  previsti,  per  ciascun  ente,   dalle   leggi
          istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. 
              Le percentuali possono essere variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata da ciascun ente con decreto del  Ministro  per  il
          lavoro e della previdenza sociale emanato di  concerto  con
          il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio  e
          la programmazione economica. 
              I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono - al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
              Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede all'approvazione di tali piani di concerto con  il
          Ministero del tesoro e con  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
          a quello di presentazione. 
              L'approvazione dei piani di impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma  dalle  procedure   previste   per   l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese le procedure previste nella legge 5  giugno  1850,
          n. 1037, e nell'articolo 17 del codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione. 
              Su  richiesta  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale   o   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, una quota non superiore  al  dieci  per
          cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta  alle
          quote percentuali di cui al secondo comma,  all'acquisto  e
          alla costruzione di immobili per uso ufficio  da  assegnare
          in locazione alle amministrazioni medesime. 
              L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
          uso degli uffici e per alloggi di  servizio  non  rientrano
          tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui  al  presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al  sesto
          comma. 
              E' abrogata ogni disposizione contraria  alle  presenti
          norme.". 
              Il testo del comma 8 dell'articolo 18 del decreto-legge
          n. 69 del 2013 e' citato nelle Note al comma 644. 
              Il testo del comma 153 dell'articolo 1 della  legge  n.
          107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 231. 
              Il testo del comma 202 dell'articolo 1 della  legge  n.
          107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 232. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  155  e  158
          dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015: 
              "Art. 1. 1. - 154. (Omissis). 
              155. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, indice  specifico
          concorso con procedura  aperta,  anche  mediante  procedure
          telematiche,  avente  ad   oggetto   proposte   progettuali
          relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi
          del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma
          158 e comunque nel numero di almeno uno per regione. 
              156. - 157. (Omissis). 
              158. Per la realizzazione delle scuole di cui al  comma
          153  e'  utilizzata  quota  parte  delle  risorse  di   cui
          all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  pari  a  euro  300  milioni  nel   triennio
          2015-2017, rispetto alle quali i  canoni  di  locazione  da
          corrispondere all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico
          dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016,
          di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui
          a decorrere dall'anno 2018. 
              (Omissis).". 
              Il citato decreto-legge n. 78 del  2015  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O. 
              Note al comma 718 
              Il testo del comma 153 dell'articolo 1 della  legge  n.
          107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 231. 
              Si riporta il testo vigente del comma 317 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "317. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
          marzo 2015,  sono  individuate  le  iniziative  di  elevata
          utilita' sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali
          di investimento dell'INAIL da finanziare,  a  valere  sulle
          risorse  autorizzate  nei  predetti  piani  triennali,  con
          l'impiego di quota parte delle somme detenute dal  medesimo
          Istituto  presso  la  tesoreria   centrale   dello   Stato.
          Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.". 
              Note al comma 720 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  24  e  45,
          comma 1, del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
          (Codice dell'amministrazione digitale): 
              "Art. 24. Firma digitale 
              1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca
          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di
          documenti cui e' apposta o associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 71,  la  validita'  del  certificato  stesso,
          nonche' gli elementi  identificativi  del  titolare  e  del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso." 
              "Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 
              1. I documenti trasmessi da chiunque  ad  una  pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 723 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  128  e  129
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "Art. 1. 
              1. - 127. (Omissis). 
              128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a  debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche'  commi  da
          40  a  45  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.   262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su  richiesta
          dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
          Segretario e del responsabile finanziario, che  attesta  la
          necessita'  di  rateizzare   l'importo   dovuto   per   non
          compromettere la stabilita' degli  equilibri  di  bilancio,
          procede all'istruttoria  ai  fini  della  concessione  alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
          60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
          gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
          riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
          successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
          cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
          tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
          dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
          direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
          comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 727 
              Il testo del decreto legislativo n.  118  del  2011  e'
          citato nelle Note al comma 703. 
              Note al comma 728 
              Si riporta il testo vigente del comma 454 dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   concordano,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal
          2013  al  2018,  l'obiettivo  in  termini   di   competenza
          eurocompatibile, determinato riducendo il  complesso  delle
          spese  finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile
          risultante dal consuntivo 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183; 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
    

--------------------------------------------------------------------
                             |     Importo (in milioni di euro)
Regione o Provincia autonoma |--------------------------------------
                             |    Anno 2014     |  Anno 2015-2018
-----------------------------|------------------|-------------------
Trentino-Alto Adige          |          3       |           5
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma           |         43       |          61
Bolzano/Bozen                |                  |
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Trento    |         42       |          59
-----------------------------|------------------|-------------------
Friuli-Venezia Giulia        |         93       |         131
-----------------------------|------------------|-------------------
Valle d'Aosta                |         12       |          16
-----------------------------|------------------|-------------------
Sicilia                      |        222       |         311
-----------------------------|------------------|-------------------
Sardegna                     |         85       |         120
-----------------------------|------------------|-------------------
Totale RSS                   |        500       |         703
-------------------------------------------------------------------"    

    
 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              A tal  fine,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il
          Presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Per l'anno 2014  la  proposta  di  Accordo  di  cui  al
          periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.". 
              Note al comma 734 
              Il testo del comma 454 dell'articolo 1 della  legge  n.
          228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 728. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1,  commi  da
          455  a  463  (concernenti  la  disciplina  del   patto   di
          stabilita' interno), della citata legge n. 228 del 2012: 
              "455. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno  degli
          anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato  in
          termini di  competenza  mista,  determinato  aumentando  il
          saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma
          454; 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il
          presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              456. In caso di mancato accordo di cui ai commi  454  e
          455  entro  il  31  luglio,  gli  obiettivi  delle  regioni
          Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia  e  Valle  d'Aosta
          sono determinati sulla base dei dati  trasmessi,  ai  sensi
          dell'articolo  19-bis,  comma  1,  del   decreto-legge   25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi
          previsti  dal  comma  454.  Gli  obiettivi  della   regione
          Trentino-Alto Adige e delle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi
          definiti  nell'accordo  relativo  al  2011   i   contributi
          previsti dal comma 455. 
              457. Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  che  esercitano  in  via
          esclusiva  le  funzioni  in  materia  di   finanza   locale
          definiscono, per gli enti locali dei rispettivi  territori,
          nell'ambito degli accordi di cui ai commi  454  e  455,  le
          modalita'  attuative  del  patto  di   stabilita'   interno
          mediante   l'esercizio   delle   competenze   alle   stesse
          attribuite dai rispettivi  statuti  di  autonomia  e  dalle
          relative norme di attuazione e fermo  restando  l'obiettivo
          complessivamente determinato in applicazione  dell'articolo
          31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato
          accordo, si applicano,  per  gli  enti  locali  di  cui  al
          presente comma, le  disposizioni  previste  in  materia  di
          patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti  locali  del
          restante territorio nazionale. 
              458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene  nel
          rispetto degli statuti delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              459. Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano concorrono al  riequilibrio
          della finanza pubblica, oltre che nei  modi  stabiliti  dai
          commi 454, 455  e  457,  anche  con  misure  finalizzate  a
          produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
          l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
          l'emanazione, con le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi
          statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
          norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita'  dei
          risparmi per il bilancio dello Stato da  ottenere  in  modo
          permanente o comunque per annualita' definite. 
              460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'  interno,   le   informazioni   riguardanti   le
          modalita'  di  determinazione  dei  propri   obiettivi   e,
          trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
          di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione  di
          competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
          modalita' definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              461.  Ai  fini  della  verifica  del   rispetto   degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
          e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
          dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  secondo   i
          prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
          comma 460. La  mancata  trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel  caso  in
          cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in   ritardo,
          attesti  il  rispetto  del  patto,  si  applicano  le  sole
          disposizioni di cui al comma 462, lettera d). 
              462.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
              b) non puo' impegnare spese correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione; 
              e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza del Presidente  e  dei  componenti
          della Giunta con una riduzione del 30  per  cento  rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
              463. 
              464. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e
          di Bolzano,  per  le  quali  la  violazione  del  patto  di
          stabilita' interno sia accertata  successivamente  all'anno
          seguente a  quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  si
          applicano, nell'anno successivo a quello in  cui  e'  stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi,  la
          comunicazione della violazione del patto e'  effettuata  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  30  giorni
          dall'accertamento della violazione da  parte  degli  uffici
          dell'ente. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 735 
              Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati  ai  sensi
          del comma 463 non rilevano: 
              1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del  comma
          463, per un importo complessivo di 60 milioni  di  euro,  i
          pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni
          non estinti alla data del  31  dicembre  2013.  I  suddetti
          pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: 
              a)  certi,  liquidi  ed  esigibili  alla  data  del  31
          dicembre 2013; 
              b) per i quali sia stata  emessa  fattura  o  richiesta
          equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
              c) riconosciuti alla data del 31 dicembre  2013  ovvero
          che presentavano  i  requisiti  per  il  riconoscimento  di
          legittimita' entro la medesima data. In tal caso,  ai  fini
          dei saldi di cui al comma 463,  non  rilevano  gli  impegni
          assunti per consentire il pagamento del debito. 
              Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della
          predetta  esclusione   solo   i   debiti   presenti   nella
          piattaforma elettronica per la  certificazione  di  crediti
          connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE
          da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanita'. Ai
          fini della distribuzione  dell'esclusione  tra  le  singole
          regioni, le medesime comunicano al Ministero  dell'economia
          e    delle    finanze,     mediante     il     sito     web
          «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato,  entro  il  termine
          perentorio del 28 febbraio 2015, gli  spazi  finanziari  di
          cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti  di  cui
          al periodo precedente. Ai fini del riparto, si  considerano
          solo le comunicazioni pervenute entro il predetto  termine.
          Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15  marzo
          2015  sono  individuati  per  ciascuna  regione,  su   base
          proporzionale, gli importi dei pagamenti da  escludere  dal
          saldo di cassa di cui al comma 463; 
              2) nei saldi di competenza e di cassa,  le  riscossioni
          dei crediti e le concessioni di crediti; 
              3) nei saldi di  competenza  e  di  cassa,  le  risorse
          provenienti  direttamente  o   indirettamente   dall'Unione
          europea e le relative spese di parte corrente  e  in  conto
          capitale. L'esclusione non opera per le spese  connesse  ai
          cofinanziamenti statali e regionali. 
              3-bis)  nei  saldi  di  competenza,  gli  impegni   del
          perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi
          del risultato di  amministrazione  relativo  alla  gestione
          sanitaria  formatosi  negli  esercizi  antecedenti   l'anno
          2015.". 
              Note al comma 737 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   4-bis
          dell'articolo 31 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 380 del 2001: 
              "Art. 31. Interventi eseguiti in assenza di permesso di
          costruire,  in  totale   difformita'   o   con   variazioni
          essenziali  (legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  art.   7;
          decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.  2,  convertito,
          con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
              1. - 4. (Omissis). 
              4-bis.     L'autorita'      competente,      constatata
          l'inottemperanza,  irroga   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di importo compreso  tra  2.000  euro  e  20.000
          euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni
          previste da norme vigenti. La sanzione, in  caso  di  abusi
          realizzati sulle aree e sugli edifici di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette  a  rischio
          idrogeologico elevato o molto elevato, e'  sempre  irrogata
          nella misura massima. La mancata o tardiva  emanazione  del
          provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
          penali,   costituisce   elemento   di   valutazione   della
          performance   individuale   nonche'   di    responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 738 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 2 del
          citato decreto-legge n. 4 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni   in   materia   tributaria   e
          contributiva 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis. Al fine di agevolare il rispetto  dei  tempi  di
          pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
          231, il limite massimo  di  ricorso  da  parte  degli  enti
          locali ad anticipazioni di tesoreria, di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  elevato  da  tre  a
          cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 739 
              Il testo del comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legge
          n. 83 del 2012 e' citato nelle Note al comma 196. 
              Il testo dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 e'
          citato nelle Note al comma 58. 
              Note al comma 740 
              Si riporta il testo del comma 19  dell'articolo  6  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   6.   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi 
              1. - 18. (Omissis). 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate
          e degli istituti bancari, che abbiano registrato,  per  tre
          esercizi  consecutivi,  perdite  di  esercizio  ovvero  che
          abbiano utilizzato riserve disponibili per il  ripianamento
          di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso  consentiti
          i trasferimenti alle societa' di cui  al  primo  periodo  a
          fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma
          relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
          ovvero alla  realizzazione  di  investimenti.  Al  fine  di
          salvaguardare la continuita' nella prestazione  di  servizi
          di pubblico interesse, a fronte di gravi  pericoli  per  la
          sicurezza pubblica, l'ordine  pubblico  e  la  sanita',  su
          richiesta della amministrazione  interessata,  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con gli altri Ministri  competenti  e  soggetto  a
          registrazione  della  Corte  dei  Conti,   possono   essere
          autorizzati gli interventi di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 741 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 6  della
          legge 29 novembre 1984, n. 798  (Nuovi  interventi  per  la
          salvaguardia di Venezia): 
              "Art.  4.  E'  istituito  un  Comitato  costituito  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
          Ministro dei lavori pubblici, che puo'  essere  delegato  a
          presiederlo, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          dal Ministro  per  i  beni  culturali  ed  ambientali,  dal
          Ministro  della  marina  mercantile,   dal   Ministro   per
          l'ecologia,  dal  Ministro  per  il   coordinamento   delle
          iniziative per la ricerca scientifica  e  tecnologica,  dal
          presidente della giunta regionale del Veneto,  dai  sindaci
          dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;  nonche'
          da  due  rappresentanti  dei   restanti   comuni   di   cui
          all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16  aprile  1973,
          n. 171, designati dai sindaci con voto limitato. 
              Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato
          alle  acque,  che  assicura,  altresi',  con  le  strutture
          dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso. 
              Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il  coordinamento
          ed il controllo per l'attuazione degli interventi  previsti
          dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti  circa  una
          eventuale   diversa   ripartizione    dello    stanziamento
          complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
          connesse  con  l'attuazione  dei   singoli   programmi   di
          intervento. 
              Il Comitato  trasmette  al  Parlamento,  alla  data  di
          presentazione  del   disegno   di   legge   relativo   alle
          disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  dello
          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi." 
              "Art. 6. La somma di cui alla lettera c)  dell'articolo
          2, destinata ad interventi  di  competenza  dei  comuni  di
          Venezia e Chioggia, e' cosi' utilizzata: 
              a)  lire  87  miliardi,  di  cui   lire   22   miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per  la  acquisizione
          ed il restauro e risanamento conservativo  di  immobili  da
          destinare alla residenza, nonche' ad  attivita'  sociali  e
          culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
          per il mantenimento delle caratteristiche  socio-economiche
          degli  insediamenti  urbani   lagunari,   compresi   quelli
          finalizzati   all'apprestamento   di    sedi    sostitutive
          necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
          risanamento; 
              b)  lire  20  miliardi,  di   cui   lire   5   miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la  realizzazione
          delle opere  di  urbanizzazione  primaria  nonche'  per  la
          sistemazione di ponti, canali e fondamenta  sui  canali  di
          competenza comunale; 
              c)  lire  28  miliardi,  di   cui   lire   5   miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
          parte dei comuni di Venezia e Chioggia  di  contributi  per
          l'esecuzione   di   opere   di   restauro   e   risanamento
          conservativo del patrimonio immobiliare privato; 
              d)  lire  10  miliardi  nell'esercizio  1984   per   la
          acquisizione  di  aree   da   destinare   ad   insediamenti
          produttivi e per la urbanizzazione  primaria  e  secondaria
          delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale. 
              Al comune di Chioggia e'  assegnato  il  15  per  cento
          delle somme di cui ai punti a),  b)  e  c)  del  precedente
          comma. 
              Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b)  e
          c) del primo comma, gli enti competenti  possono  impiegare
          importi non superiori al 2 per cento delle  somme  suddette
          per lo svolgimento  di  studi  e  ricerche  attinenti  alle
          finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
          medesimi. 
              La complessiva somma di lire 145  miliardi  finalizzata
          alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo sara' iscritta nello  stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di  lire
          42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32  miliardi  per
          l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per  l'esercizio  1986,
          per essere assegnata annualmente ai  comuni  di  Venezia  e
          Chioggia  in  relazione  alle  previsioni   dei   programmi
          comunali relativi agli  interventi  di  cui  al  precedente
          primo comma. 
              I comuni  di  Venezia  e  Chioggia,  nell'ambito  delle
          assegnazioni  annuali,   sentito   il   Comitato   di   cui
          all'articolo  4,  potranno   procedere   ad   una   diversa
          utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello
          stanziamento autorizzato nel triennio. 
              Con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto  con
          quello dei lavori  pubblici,  su  proposta  dei  comuni  di
          Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo
          4, si provvedera' ad  una  eventuale  diversa  ripartizione
          dello stanziamento complessivo  autorizzato,  in  vista  di
          particolari esigenze connesse  all'attuazione  dei  singoli
          programmi di intervento.". 
              Note al comma 742 
              La legge 29 ottobre 1984, n. 720  recante  "Istituzione
          del sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi
          pubblici" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29  ottobre  1984,
          n. 298. 
              Si riporta il testo vigente della  tabella  A  allegata
          alla citata legge n. 720 del 1984: 
              "Tabella A 
              - Accademia della Crusca 
              - Accademia nazionale dei Lincei 
              - Aereo club d'Italia 
              -  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR) 
              - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
              -  Agenzia  nazionale  per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata 
              - Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali
          (AGE.NA.S.) 
              - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
              - Agenzia  nazionale  per  lo  sviluppo  dell'autonomia
          scolastica (ANSAS) 
              - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
          e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
              - Agenzia nazionale turismo 
              - Agenzia per il terzo settore 
              -  Agenzia  per  la  diffusione  delle  tecnologie  per
          l'innovazione 
              -  Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
          pubbliche amministrazioni (A.R.A.N. ) 
              - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) 
              - Agenzia spaziale italiana (ASI) 
              - Autorita' d'ambito 
              - Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
              - Autorita' nazionale anticorruzione 
              - 
              - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
              - Autorita' portuali 
              - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
              - Aziende di promozione turistica 
              -  Aziende  e  Consorzi  fra  province  e  comuni   per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale 
              - Aziende sanitarie e Aziende  ospedaliere  (D.Lgs.  n.
          502/1992) 
              -  Aziende   ospedaliere   universitarie   (D.Lgs.   n.
          517/1999) 
              -  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura 
              - Club alpino italiano 
              - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione 
              - Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa
          (CONSOB) 
              - Comuni, con  esclusione  di  quelli  con  popolazione
          inferiore  a  5.000  abitanti  che  non   usufruiscono   di
          contributi statali 
              -  Comunita'  montane,  con   popolazione   complessiva
          montana non inferiore a 10.000 abitanti 
              - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 
              - Consiglio per la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
          agricoltura (C.R.A.) 
              - Consorzi interuniversitari 
              - Consorzi istituiti per l'esercizio  di  funzioni  ove
          partecipino province e comuni con  popolazione  complessiva
          non  inferiore  a  10.000  abitanti,  nonche'  altri   enti
          pubblici 
              -  Consorzi  per  i  nuclei  di  industrializzazione  e
          consorzi per l'area di sviluppo  industriale  a  prevalente
          apporto finanziario degli enti territoriali 
              - Consorzio canale Milano-Cremona-Po 
              -  Consorzio  per  l'area  di  ricerca  scientifica   e
          tecnologica di Trieste 
              - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona 
              - DigitPA 
              - Ente acquedotti siciliani 
              - Ente Acque della Sardegna 
              - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione 
              - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 
              - Ente  nazionale  per  la  cellulosa  e  la  carta  in
          liquidazione 
              -  Ente   per   lo   sviluppo,   l'irrigazione   e   la
          trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania 
              - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) 
              - Ente zona industriale di Trieste 
              - Enti parchi nazionali 
              - Enti parchi regionali 
              - Enti provinciali per il turismo 
              - Enti regionali di sviluppo agricolo 
              -  Fondo  gestione  istituti  contrattuali   lavoratori
          portuali 
              -  Gestione  governativa  dei   servizi   pubblici   di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como 
              - Gestioni governative ferroviarie non  trasformate  in
          S.r.l. 
              - Ispettorato nazionale del lavoro 
              - Istituti centrali del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  (articolo  15,  comma  1,  D.P.R.  n.
          233/2007) 
              - Istituti del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15,  comma
          3, D.P.R. n. 233/2007) 
              - Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003) 
              - Istituti zooprofilattici sperimentali 
              - Istituto agronomico per l'oltremare 
              - Istituto centrale di statistica (ISTAT) 
              - Istituto italiano di studi germanici 
              - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente 
              - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti  e  la
          nutrizione (INRAN) 
              - Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» 
              - Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 
              - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 
              - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 
              -  Istituto  nazionale  di  oceanografia  e   geofisica
          sperimentale (OGS) 
              - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 
              - Istituto nazionale economia agraria (INEA) 
              - Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 
              -   Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
          professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) 
              - Istituto storico italiano per il Medio Evo 
              - Istituto superiore per la  Protezione  e  la  ricerca
          Ambientale (ISPRA) 
              - Istituzioni di cui all'articolo  114  del  D.Lgs.  n.
          267/2000 
              - Lega italiana per la lotta contro i tumori 
              - Lega navale italiana 
              - Museo storico della fisica e centro studi e  ricerche
          «Enrico Fermi» 
              - Organi straordinari  della  liquidazione  degli  enti
          locali dissestati 
              - Organismi pagatori regionali  per  le  erogazioni  in
          agricoltura 
              - Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992 
              - Province 
              - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
              - Scuola superiore della magistratura 
              - Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
              - Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A. 
              - Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli 
              - Unioni di  comuni  con  popolazione  complessiva  non
          inferiore a 10.000 abitanti 
              -   Universita'   statali,   istituti   di   istruzione
          universitaria,  opere  universitarie   statali,   enti   ed
          organismi  per  il  diritto   allo   studio   a   carattere
          regionale.". 
              Note al comma 744 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 720 del 1984: 
              "1. Fatti salvi gli effetti  prodotti,  gli  atti  e  i
          provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici  sorti
          sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5,  D.L.  24  marzo
          1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L.  25  luglio
          1984, n. 372  (3),  con  decorrenza  30  agosto  1984,  gli
          istituti e le aziende  di  credito,  tesorieri  o  cassieri
          degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A
          annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita'  di
          organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti,
          le operazioni di incasso e  di  pagamento  a  valere  sulle
          contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
          provinciale dello Stato. Le entrate  proprie  dei  predetti
          enti ed organismi,  costituite  da  introiti  tributari  ed
          extratributari, per vendita di beni e servizi, per  canoni,
          sovracanoni e indennizzi, o da altri  introiti  provenienti
          dal settore privato, devono essere versate in  contabilita'
          speciale  fruttifera  presso  le   sezioni   di   tesoreria
          provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese  quelle
          provenienti  da  mutui,  devono  affluire  in  contabilita'
          speciale infruttifera, nella quale devono  altresi'  essere
          versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
          altro proveniente dal bilancio dello Stato.  Le  operazioni
          di  pagamento  sono  addebitate   in   primo   luogo   alla
          contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento  dei
          relativi fondi. 
              Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
          d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e  sono
          altresi'  disciplinati  le  condizioni,  i  criteri  e   le
          modalita' per l'effettuazione delle  operazioni  e  per  il
          regolamento dei rapporti di  debito  e  di  credito  tra  i
          tesorieri  o  i  cassieri  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici di cui al precedente primo comma e le  sezioni  di
          tesoreria provinciale dello Stato,  con  riferimento  anche
          alle disponibilita' in  numerario  o  in  titoli  esistenti
          presso gli istituti e le aziende di credito alla  fine  del
          mese antecedente alla data di emanazione  dei  decreti  del
          Ministro del tesoro di cui al presente comma. 
              Il tasso  di  interesse  per  le  somme  versate  nelle
          contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma  del
          presente  articolo  deve   essere   fissato   dal   decreto
          ministeriale  in  una  misura  compresa   fra   il   valore
          dell'interesse corrisposto  per  i  depositi  sui  libretti
          postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
          del Tesoro a scadenza trimestrale. 
              Il decreto ministeriale che,  a  norma  del  precedente
          secondo comma, stabilisce le condizioni,  i  criteri  e  le
          modalita' di attuazione  delle  discipline  previste  dalla
          presente  legge  deve  garantire  agli  enti  ed  organismi
          interessati la piena ed immediata disponibilita',  in  ogni
          momento,  delle  somme  di  loro  spettanza   giacenti   in
          tesoreria  nelle   contabilita'   speciali   fruttifere   e
          infruttifere. 
              All'onere   derivante   dalla   corresponsione    degli
          interessi previsti dal precedente primo  comma,  valutabile
          in lire quaranta miliardi per ciascuno degli  anni  1985  e
          1986, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  pluriennale
          1984-86, al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984,  all'uopo
          parzialmente    utilizzando    l'accantonamento    «proroga
          fiscalizzazione dei contributi di  malattia».  Il  Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Fino alla data di emanazione dei decreti  del  Ministro
          del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
          ed agli organismi pubblici di cui alla  tabella  A  annessa
          alla presente legge si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 40,  L.  30  marzo  1981,  n.  119  ,  modificato
          dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
          convertito, con modificazioni, nella L. 11  novembre  1983,
          n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo comma,  della
          L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate
          e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.". 
              Note al comma 745 
              Il testo del decreto legislativo  n.  58  del  1998  e'
          citato nelle Note al comma 36. 
              Note al comma 746 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  della
          citata legge n. 720 del 1984: 
              "Art. 2. Le disposizioni previste dall'art. 40,  L.  30
          marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma  4,  del
          D.L.  12  settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
          modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n.  638,  nonche'
          dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27  dicembre  1983,
          n. 730, come  ulteriormente  modificato  ed  integrato  dal
          successivo art. 3 della presente legge, si  applicano  agli
          enti ed agli organismi pubblici indicati  nella  tabella  B
          annessa alla presente legge. 
              Restano in vigore, per le unita' sanitarie  locali,  le
          disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119. 
              Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e
          al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto  1982,
          n. 526. 
              Con decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          su proposta del  Ministro  del  tesoro,  si  provvede  alle
          occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A
          e B. 
              Sono abrogate le disposizioni incompatibili con  quelle
          della presente legge.". 
              Note al comma 747 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 637,
          638 e 642 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "637.   Il   sistema   universitario   concorre    alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il
          triennio   2007-2009,   garantendo   che   il    fabbisogno
          finanziario,  riferito   alle   universita'   statali,   ai
          dipartimenti e a  tutti  gli  altri  centri  con  autonomia
          finanziaria e contabile, da esso complessivamente  generato
          in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato
          a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del  3
          per cento. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          procede  annualmente  alla  determinazione  del  fabbisogno
          finanziario programmato  per  ciascun  ateneo,  sentita  la
          Conferenza dei rettori delle universita'  italiane  (CRUI),
          tenendo  conto  degli  obiettivi  di   riequilibrio   nella
          distribuzione   delle   risorse   e   delle   esigenze   di
          razionalizzazione  del  sistema  universitario,  garantendo
          l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative." 
              "638. Il Consiglio nazionale delle ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,  il
          Consorzio per l'area di ricerca scientifica  e  tecnologica
          di  Trieste  e  l'Istituto   nazionale   di   geofisica   e
          vulcanologia concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
          di finanza pubblica per il triennio  2007-2009,  garantendo
          che il fabbisogno finanziario complessivamente generato  in
          ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato  a
          consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per
          cento annuo." 
              "642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per
          il sistema universitario statale dal  comma  637  e  per  i
          principali enti  pubblici  di  ricerca  dal  comma  638  e'
          incrementato  degli  oneri   contrattuali   del   personale
          limitatamente  a  quanto  dovuto  a  titolo  di  competenze
          arretrate.". 
              Note al comma 748 
              Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  18  recante
          "Introduzione    di    un    sistema    di     contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del  bilancio  consolidato  nelle  universita',   a   norma
          dell'articolo 5, comma 1, lettera  b),  e  4,  lettera  a),
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57. 
              Il testo del comma 637 dell'articolo 1 della  legge  n.
          296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 747. 
              Note al comma 751 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   13-bis
          dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. - 13. (Omissis). 
              13-bis.  Per  l'attuazione   del   piano   di   rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25  gennaio
          2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
          e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di  cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 5 dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma
          tecnica, per i finanziamenti  occorrenti  per  la  relativa
          copertura di spesa. Si applica l'articolo 4,  commi  177  e
          177-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350.   Il
          Commissario    straordinario    del     Governo     procede
          all'accertamento definitivo del debito e ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          congiuntamente alle modalita' di attuazione  del  piano  di
          rientro di cui al primo periodo del presente  comma.  Fermi
          restando la titolarita' del debito in capo all'emittente  e
          l'ammortamento  dello  stesso  a  carico   della   gestione
          commissariale, il Commissario straordinario del Governo  e'
          altresi'  autorizzato,  anche  in  deroga  alla   normativa
          vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
          degli enti territoriali con rimborso unico  a  scadenza,  a
          rinegoziare  i  prestiti  della  specie   anche   al   fine
          dell'eventuale eliminazione del vincolo di  accantonamento,
          recuperando,  ove  possibile,   gli   accantonamenti   gia'
          effettuati. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 752 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 78 del citato
          decreto-legge n. 112 del 2008, come  modificato  dal  comma
          753 della presente legge: 
              "Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 
              1.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
          e nel rispetto  dei  principi  indicati  dall'articolo  119
          della  Costituzione,  nelle  more  dell'approvazione  della
          legge di disciplina dell'ordinamento, anche  contabile,  di
          Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo  114,  terzo  comma,
          della  Costituzione,  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, il  Sindaco  del  comune  di  Roma,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, e' nominato Commissario  straordinario  del  Governo
          per la ricognizione della situazione  economico-finanziaria
          del comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate,  con
          esclusione di quelle quotate nei mercati  regolamentati,  e
          per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri: 
              a)  sono  individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
              b) [Abrogato]. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
          di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'articolo 248 e del comma 12  dell'articolo  255  del
          decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Tutte  le
          entrate del comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei
          successivi anni sono attribuite alla gestione  corrente  di
          Roma Capitale, ivi comprese quelle  riferibili  ad  atti  e
          fatti  antecedenti   all'anno   2008,   purche'   accertate
          successivamente al 31 dicembre 2007. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della  delibera  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e
          per  l'assestamento  del  bilancio  relativo  all'esercizio
          2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
          S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.". 
              Note al comma 755 
              Si riporta il testo del comma 540 della citata legge n.
          190 del 2014, come modificato dalla presente legge: 
              "540.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 30
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016  al  2020,
          finalizzato alla concessione  di  un  contributo  in  conto
          interessi  ai  comuni,  alle   province   e   alle   citta'
          metropolitane  su  operazioni  di  indebitamento   attivate
          nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1°  gennaio
          2016. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  adottare
          entro il 28  febbraio  2015,  sono  stabiliti  modalita'  e
          criteri per l'erogazione del contributo in conto  interessi
          di cui al primo periodo.". 
              Note al comma 757 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1-ter del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione
          annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le province e le citta' metropolitane  deliberano  i
          provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo  193  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, entro e non oltre il termine  di  approvazione  del
          bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o
          gestione provvisoria per l'anno  2016,  le  province  e  le
          citta' metropolitane applicano l'articolo  163  del  citato
          decreto legislativo n. 267  del  2000  con  riferimento  al
          bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015
          riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni.". 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. 
              Note al comma 759 
              Si riporta il testo del comma 430 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "430. In considerazione del processo  di  trasferimento
          delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
          7 aprile 2014, n. 56, le province e le citta' metropolitane
          possono rinegoziare le rate  di  ammortamento  in  scadenza
          negli anni 2015 e  2016  dei  mutui  che  non  siano  stati
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  con  conseguente
          rimodulazione del relativo piano di ammortamento  anche  in
          deroga alle disposizioni di cui al  comma  2,  lettera  c),
          dell'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Gli  oneri  derivanti
          dall'applicazione  del  presente  comma  restano  a  carico
          dell'ente richiedente, che puo'  utilizzare  gli  eventuali
          risparmi di rata, nonche' quelli provenienti dal riacquisto
          dei  titoli  obbligazionari   emessi   senza   vincoli   di
          destinazione. Le operazioni di  rinegoziazione  di  cui  al
          primo periodo possono essere  effettuate  anche  nel  corso
          dell'esercizio provvisorio  di  cui  all'articolo  163  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo
          restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative
          iscrizioni nel bilancio di previsione.". 
              Note al comma 760 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  4  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni in materia di personale 
              1. In caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015
          dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto  di
          stabilita' interno e dei termini per l'invio della relativa
          certificazione,   al   solo   fine   di    consentire    la
          ricollocazione del personale delle province, in  attuazione
          dei processi di riordino di cui alla legge 7  aprile  2014,
          n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni  di
          cui all'articolo 1, comma  424,  della  legge  23  dicembre
          2014,  n.  190,  non  si  applicano  le  sanzioni  di   cui
          all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera  d),
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
          modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26,  lettera
          d), della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  successive
          modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 761 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
          31 gennaio 1994, n. 97  (Nuove  disposizioni  per  le  zone
          montane): 
              "Art. 2. Fondo nazionale per la montagna. 
              1. E' istituito presso  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica il Fondo  nazionale  per  la
          montagna. 
              2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti  comunitari,
          dello Stato e di  enti  pubblici,  ed  e'  iscritto  in  un
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del bilancio e della  programmazione  economica.  Le  somme
          provenienti dagli enti pubblici  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo. 
              3.  Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno   carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono ripartite fra le regioni e le  province  autonome  che
          provvedono ad  istituire  propri  fondi  regionali  per  la
          montagna, alimentati anche con stanziamenti  a  carico  dei
          rispettivi bilanci, con i quali  sostenere  gli  interventi
          speciali di cui all'articolo 1. 
              4. Le regioni e le province autonome  disciplinano  con
          propria legge i criteri relativi all'impiego delle  risorse
          di cui al comma 3. 
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le province autonome sono stabiliti con  deliberazione  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
              6.   I   criteri   di   ripartizione   tengono    conto
          dell'esigenza  della  salvaguardia  dell'ambiente  con   il
          conseguente sviluppo delle  attivita'  agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili, dell'estensione  del  territorio  montano,
          della popolazione residente,  anche  con  riferimento  alle
          classi  di  eta',  alla  occupazione   ed   all'indice   di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi  e  dell'entita'  dei  trasferimenti   ordinari   e
          speciali.". 
              Note al comma 762 
              Si riporta il testo vigente del comma 562 dell'articolo
          1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.". 
                
              Note al comma 763 
              Il testo del comma 380-ter dell'articolo 1 della  legge
          n. 228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 17. 
              Note al comma 764 
              Il testo dei commi 424  e  425  dell'articolo  1  della
          legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Note al comma 765 
              Si riporta il testo vigente del comma 95  dell'articolo
          1 della legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni): 
              "Art. 1. 1. - 94. (Omissis). 
              95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   provvede,   sentite   le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,  a
          dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso  il
          termine senza che la regione abbia provveduto,  si  applica
          l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. 
              La citata legge n. 56  del  2014  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81. 
              Note al comma 766 
              Il testo del comma 421 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 228. 
              Il testo della legge n. 56 del  2014  e'  citato  nelle
          Note al comma 765. 
              Note al comma 768 
              Si riporta il testo vigente del comma 2.3 dell'articolo
          30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse 
              1. - 2.2. (Omissis). 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 769 
              Il testo del comma 425 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Note al comma 770 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  5  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. Misure in materia di polizia provinciale 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia
          amministrativa locale e il relativo  personale  nell'ambito
          dei processi di  riordino  delle  funzioni  provinciali  in
          attuazione di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  89,
          della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  Qualora  le  leggi
          regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa
          locale  e  il   relativo   personale   presso   le   citta'
          metropolitane e le province per l'esercizio delle  funzioni
          di  vigilanza  connesse  alle  funzioni  non   fondamentali
          oggetto di riordino, con copertura dei relativi  oneri,  la
          dotazione organica degli enti di  area  vasta,  ridotta  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge  23  dicembre
          2014,  n.  190,  e'  rideterminata  in  aumento  in  misura
          corrispondente al personale riallocato. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 771 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1,  commi  da
          526 a 530, della citata legge n. 190 del 2014: 
              "526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo comma dell'articolo 1 e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «A  decorrere  dal   1°   settembre   2015   le   spese
          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai
          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai
          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di
          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1°  settembre  2015  i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione»; 
              b)  gli  articoli  2,  3,  4  e  5  sono  abrogati  con
          decorrenza dal 1° settembre 2015." 
              "527. Per l'anno 2015 la dotazione  del  capitolo  1551
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          giustizia e' finalizzata all'erogazione del  contributo  ai
          comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1  della
          legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526
          del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31  agosto
          2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua  dotazione
          di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e   di   cassa,
          confluisce in un apposito  capitolo  da  istituire  per  le
          finalita' di cui al secondo comma  del  citato  articolo  1
          della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526,
          lettera a), del presente articolo.  A  decorrere  dall'anno
          2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di  euro
          annui.  I  rimborsi  ai  comuni  per   l'anno   2015   sono
          determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 4  maggio  1998,
          n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese
          di cui al citato articolo 1 della legge n.  392  del  1941,
          come  modificato  dal  citato  comma   526   del   presente
          articolo." 
              "528. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          determinato, per  ciascun  ufficio  giudiziario,  l'importo
          complessivo delle spese di cui all'articolo 1  della  legge
          24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma  526  del
          presente articolo." 
              "529. L'importo di cui  al  comma  528  e'  determinato
          sulla base dei costi standard  per  categorie  omogenee  di
          beni  e  servizi,  in  rapporto  al  bacino  di  utenza   e
          all'indice  delle   sopravvenienze   di   ciascun   ufficio
          giudiziario. La metodologia di  quantificazione  dei  costi
          standard  e'  definita  con  decreto  avente   natura   non
          regolamentare adottato dal  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze." 
              "530.   Con   regolamento   da   adottare   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche
          del  Ministero  della  giustizia,  le   necessarie   misure
          organizzative  a  livello   centrale   e   periferico   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  527  a
          529 del presente  articolo.  Il  personale  delle  province
          eventualmente in esubero a  seguito  dei  provvedimenti  di
          attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56,   e'
          prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per
          lo  svolgimento  dei   compiti   correlati.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le necessarie variazioni di bilancio per  l'attuazione  dei
          commi da 527 al presente comma.".