art. 1 note (parte 20)

           	
				
 
              Note al comma 834 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 99
          del 2009 e' citato nelle Note al comma 831. 
              Note al comma 835 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 99
          del 2009 e' citato nelle Note al comma 831. 
              Note al comma 836 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge n.  99
          del 2009 e' citato nelle Note al comma 831. 
              Note al comma 837 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni  urgenti
          per  l'esercizio  di  imprese   di   interesse   strategico
          nazionale in  crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
          dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20: 
              "Art. 3. Disposizioni finanziarie 
              1.  Nell'ambito  della  procedura  di   amministrazione
          straordinaria di cui  al  decreto-legge  n.  347,  l'organo
          commissariale di ILVA S.p.A. e' autorizzato a richiedere il
          trasferimento  delle  somme  sequestrate,  subentrando  nel
          procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n. 61,  nel  testo  vigente
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
          A seguito dell'apertura della procedura di  amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate in un patrimonio dell'emittente  destinato  in
          via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
          delle misure e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria  e,
          nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
          alla tutela della sicurezza  e  della  salute,  nonche'  di
          ripristino e di bonifica ambientale  secondo  le  modalita'
          previste  dall'ordinamento  vigente.   Al   patrimonio   si
          applicano le disposizioni del libro V, titolo  V,  capo  V,
          sezione XI, del codice civile. 
              1-bis.  All'articolo   1,   comma   11-quinquies,   del
          decreto-legge n. 61, al primo periodo, le  parole:  ",  non
          oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
          sono sostituite dalle seguenti:  "l'autorita'  giudiziaria"
          e, all'ultimo  periodo,  la  parola:  "giurisdizionale"  e'
          sostituita dalla seguente: "giudiziaria". 
              1-ter. L'organo commissariale di ILVA  S.p.A,  al  fine
          della  realizzazione  degli   investimenti   necessari   al
          risanamento ambientale,  nonche'  di  quelli  destinati  ad
          interventi a favore di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          formazione e  occupazione,  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
          finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  400
          milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il
          predetto   finanziamento    e'    rimborsato    dall'organo
          commissariale in prededuzione rispetto agli  altri  debiti,
          ai sensi dell'articolo 111, primo  comma,  numero  1),  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
          modificazioni.  La  garanzia  dello  Stato   e'   a   prima
          richiesta, esplicita,  incondizionata  e  irrevocabile.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle
          garanzie dello  Stato  concesse  ai  sensi  della  presente
          disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni  di
          euro  per  l'anno  2015.  E'   autorizzata,   allo   scopo,
          l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale  su  cui
          confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a
          150 milioni di euro per l'anno 2015, si  provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui  relative  all'autorizzazione  di  spesa   di   cui
          all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014,  n.  89,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, anche in conto residui,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
          D.P.C.M.  14  marzo  2014,  il  Commissario   straordinario
          dell'amministrazione   straordinaria   e'    titolare    di
          contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria  statale,
          in cui confluiscono: 
              a) le risorse assegnate dal CIPE con propria  delibera,
          previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul
          Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente
          disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei  saldi
          di finanza pubblica; 
              b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate
          o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. 
              3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo  la
          normativa vigente, l'utilizzo delle  risorse  di  tutte  le
          contabilita'  speciali  aperte  e  ne  fornisce   periodica
          informativa al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
          con una relazione semestrale, alle Camere. 
              4. Resta fermo il diritto di  rivalsa  da  parte  dello
          Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 
              5. Allo scopo di definire tempestivamente  le  pendenze
          tuttora  aperte,  il   commissario   straordinario,   entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere  con   FINTECNA
          S.p.A., in qualita'  di  avente  causa  dell'IRI,  un  atto
          convenzionale di liquidazione  dell'obbligazione  contenuta
          nell'articolo 17.7  del  contratto  di  cessione  dell'ILVA
          Laminati Piani  (oggi  ILVA  S.p.A.).  La  liquidazione  e'
          determinata  nell'importo  di  156.000.000  di   euro,   ha
          carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
          e preclude ogni  azione  concernente  il  danno  ambientale
          generatosi,  relativamente  agli  stabilimenti   produttivi
          ceduti dall'IRI  in  sede  di  privatizzazione  della  ILVA
          Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente  al  16
          marzo  1995.  Le  somme  rinvenienti  da  detta  operazione
          affluiscono nella contabilita'  ordinaria  del  Commissario
          straordinario. 
              5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione  dei
          rifiuti  radioattivi  in  deposito  nell'area  ex   Cemerad
          ricadente nel comune di Statte, in  provincia  di  Taranto,
          sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere  sulle
          risorse disponibili sulla contabilita' speciale  aperta  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  agosto
          2012, n. 129, convertito dalla legge  4  ottobre  2012,  n.
          171. 
              5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione  del  comma
          1, si determinino nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante  una  riduzione
          di pari importo delle risorse del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione, per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
          indicate all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147. A tal fine, il CIPE,  con  propria  delibera,
          individua  le  risorse  disponibili  sulla   programmazione
          2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
          non  abbiano   dato   luogo   a   obblighi   giuridicamente
          vincolanti.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   primo   comma
          dell'articolo 111 del citato regio decreto n. 267 del 1942,
          e successive modificazioni: 
              "Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme) 
              Le somme ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
              1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3) per il  pagamento  dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 37.  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati) 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 838 
              Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 19  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2013 e' citato nelle  Note  al  comma
          490. 
              Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 2
          del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per
          il differimento di  termini  in  materia  ambientale  e  di
          autotrasporto,  nonche'  per  l'assegnazione  di  quote  di
          emissione   di   anidride   carbonica),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111: 
              "Art. 2. Misure urgenti  in  materia  di  emissioni  di
          anidride carbonica 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sono stabilite le modalita' di rimborso  dei  crediti
          di cui al  comma  2,  anche  in  relazione  alle  effettive
          entrate.". 
              La direttiva 2009/29/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra e' pubblicata nella GU L  140  del  5.6.2009,
          pagg. 63-87. 
              Note al comma 839 
              Si riporta il testo vigente del comma 113 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore  della
          contaminazione e del proprietario delle aree in conformita'
          alle leggi vigenti e fatto salvo il  dovere  dell'autorita'
          competente  di  procedere  alla  ripetizione  delle   spese
          sostenute per gli interventi di caratterizzazione  e  messa
          in sicurezza,  nonche'  per  gli  ulteriori  interventi  di
          bonifica e riparazione del danno ambientale nelle  forme  e
          nei modi previsti dalla legge, nello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare e' istituito un apposito fondo con  una  dotazione
          di 30 milioni di euro per ciascuno degli  esercizi  2014  e
          2015, per il finanziamento di  un  piano  straordinario  di
          bonifica  delle  discariche   abusive   individuate   dalle
          competenti autorita' statali in relazione alla procedura di
          infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano  di  cui  al
          presente  comma,  approvato  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          preceduto da uno o piu' accordi di programma con  gli  enti
          territoriali e locali interessati, individua gli interventi
          necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita'  di
          erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento  degli
          interventi  medesimi,  che  devono  corrispondere  ad   una
          percentuale  non  inferiore  al  20  per  cento  del  costo
          complessivo dell'intervento. Il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di
          rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti  di
          responsabili dell'inquinamento e di proprietari  dei  siti,
          ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.  Gli  interventi
          di cui al presente  comma  sono  monitorati  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.". 
              Note al comma 840 
              Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 2-bis
          del citato decreto-legge n. 1  del  2015,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  2-bis  Sostegno  alle  imprese   fornitrici   di
          societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
          di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1
          del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e  che
          siano soggette ad amministrazione straordinaria 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   possono   essere   definiti,   ai   fini
          dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi  criteri  di
          valutazione economico-finanziaria  delle  piccole  e  medie
          imprese  di  cui  al  comma  1,  che  tengano  conto  delle
          caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette
          imprese.  Gli  specifici  criteri   di   valutazione,   che
          escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non
          presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento
          bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta'
          ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente  disciplina
          dell'Unione europea, sono  applicati  per  un  periodo  non
          superiore a dodici mesi dalla  data  di  pubblicazione  del
          citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000
          di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia relative alle
          operazioni finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera.". 
              Note al comma 841 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 27. (Condizioni per l'ammissione alla procedura). 
              1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
          sono   ammesse   alla    procedura    di    amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
              a) tramite la cessione dei complessi  aziendali,  sulla
          base  di  un  programma  di   prosecuzione   dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali"); 
              b) tramite la ristrutturazione economica e  finanziaria
          dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento  di
          durata  non   superiore   a   due   anni   ("programma   di
          ristrutturazione"); 
              b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
          pubblici essenziali anche tramite la cessione di  complessi
          di  beni  e  contratti  sulla  base  di  un  programma   di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti"). 
              2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2,  comma  2,
          del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  la
          durata dei  programmi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo  puo'  essere  autorizzata  dal   Ministro   dello
          sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.". 
              Note al comma 842 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del citato
          decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              "Art. 42. Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte 
              1.  L'ente-ponte  e'  costituito  per  gestire  beni  e
          rapporti giuridici acquistati ai  sensi  dell'articolo  43,
          con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle  funzioni
          essenziali precedentemente svolte  dall'ente  sottoposto  a
          risoluzione  e,  quando  le  condizioni  di  mercato   sono
          adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o  i
          diritti, le attivita'  o  le  passivita'  acquistate.  Sono
          fatte salve le eventuali  limitazioni  stabilite  ai  sensi
          della disciplina a tutela della concorrenza. 
              2.  Il  capitale  dell'ente-ponte  e'   interamente   o
          parzialmente  detenuto  dal  fondo  di  risoluzione  o   da
          autorita' pubbliche. 
              3. La Banca  d'Italia,  con  provvedimento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 
              a)   approva   l'atto   costitutivo   e   lo    statuto
          dell'enteponte,  nonche'  la  strategia  e  il  profilo  di
          rischio; 
              b) approva la nomina dei  componenti  degli  organi  di
          amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione
          di deleghe e le remunerazioni; 
              c)      stabilisce      restrizioni       all'attivita'
          dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il  rispetto
          della disciplina degli aiuti di Stato. 
              4.  In  caso  di  applicazione  del  bail-in  ai  sensi
          dell'articolo  48,  comma  1,   lettera   b),   l'eventuale
          conversione   in   capitale   delle    passivita'    cedute
          all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio
          su quest'ultimo  dei  poteri  alla  stessa  attribuiti  dal
          presente articolo. 
              5. L'ente-ponte  esercita  l'attivita'  bancaria  o  la
          prestazione di servizi e attivita' di  investimento  se  e'
          autorizzato allo svolgimento delle  medesime  attivita'  ai
          sensi della normativa vigente. 
              6.  L'ente-ponte,  nello   svolgimento   dell'attivita'
          bancaria o nella prestazione  di  servizi  e  attivita'  di
          investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento
          (UE) n. 575/2013, dal Testo  Unico  Bancario  o  dal  Testo
          Unico  della  Finanza   e   dalle   relative   disposizioni
          attuative. 
              7. In deroga  a  quanto  disposto  dai  commi  5  e  6,
          l'ente-ponte, ove necessario per conseguire  gli  obiettivi
          della  risoluzione,  e'  autorizzato   provvisoriamente   a
          esercitare l'attivita' bancaria  o  a  prestare  servizi  e
          attivita'   di   investimento   anche   se   non   soddisfa
          inizialmente  i   requisiti   stabiliti   dalla   normativa
          applicabile.  La  Banca  d'Italia  presenta  una  richiesta
          all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti. 
              8.  L'ente-ponte,  i  componenti  dei  suoi  organi  di
          amministrazione  e  controllo,  nonche'  l'alta   dirigenza
          rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti  degli
          azionisti e dei creditori propri e dell'ente  sottoposto  a
          risoluzione.". 
              Note al comma 843 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del citato
          decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              "Art. 43. Cessione 
              1.  La  cessione,  in  una  o  piu'  soluzioni,  a   un
          ente-ponte ha ad oggetto: 
              a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse  da
          uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; 
              b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche
          individuabili in blocco, di uno o piu'  enti  sottoposti  a
          risoluzione, o parte di essi. 
              2.  Il  valore  complessivo  delle  passivita'   cedute
          all'enteponte non supera il valore  totale  dei  diritti  e
          delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti. 
              3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte,  puo'
          disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle  altre
          partecipazioni o  dei  diritti,  delle  attivita'  o  delle
          passivita' da esso acquisiti, secondo una procedura aperta,
          trasparente,  non   discriminatoria   nei   confronti   dei
          potenziali acquirenti, assicurando che la cessione  avvenga
          a condizioni di mercato. 
              4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9,  l'ente-ponte
          succede all'ente  sottoposto  a  risoluzione  nei  diritti,
          nelle attivita' o nelle passivita'  ceduti,  salvo  che  la
          Banca d'Italia disponga  diversamente  ove  necessario  per
          conseguire gli obiettivi della risoluzione. 
              5. Si applica l'articolo 40, comma 3.". 
              Note al comma 844 
              Il testo del  comma  2  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo n. 180 del 2015 e' citato nelle Note  al  comma
          842. 
              Note al comma 845 
              Il testo del  comma  3  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo n. 180 del 2015 e' citato nelle Note  al  comma
          842. 
              Il decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  settore   creditizio"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2015, n. 273. 
              Note al comma 846 
              Il testo del decreto-legge n. 183 del  2015  e'  citato
          nelle Note al comma 846. 
              Note al comma 848 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  99  del
          regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15  luglio  2014,  che  fissa  norme  e  una
          procedura uniformi per la risoluzione degli enti  creditizi
          e  di  talune  imprese  di  investimento  nel  quadro   del
          meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di  risoluzione
          unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010: 
              "Art. 99. Entrata in vigore 
              1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
          giorno  successivo  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea. 
              2. Il presente regolamento si applica a  decorrere  dal
          1o gennaio 2016, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi
          da 3 a 5. 
              3. In deroga al paragrafo 2 del presente  articolo,  le
          disposizioni relative ai poteri del Comitato di raccogliere
          le informazioni e collaborare con le autorita' nazionali di
          risoluzione per mettere a punto il piano di  risoluzione  a
          norma degli articoli 8 e 9 e tutte  le  altre  disposizioni
          correlate si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. 
              4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo,  gli
          articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 30, gli articoli da 42 a
          48, l'articolo 49, l'articolo 50, paragrafo 1, lettere  a),
          b) e da g) a p), l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51,
          l'articolo 52, paragrafi 1 e 4, l'articolo 53, paragrafi  1
          e 2, e gli articoli da 56 a 59, da 61 a 66, da 80 a 84,  da
          87 a 95, e 97 e 98 si applicano a decorrere dal  19  agosto
          2014. 
              5. In deroga al  paragrafo  2  del  presente  articolo,
          l'articolo 69, paragrafo 5, l'articolo 70, paragrafi 6 e 7,
          e l'articolo 71, paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio
          il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione
          il  potere  di  adottare  atti  delegati,  si  applicano  a
          decorrere dal 1o novembre 2014. 
              6.  A  decorrere  del  1o  gennaio  2015  il   Comitato
          trasmette  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio  e  alla
          Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua
          sessione plenaria, concernente l'eventuale  soddisfacimento
          delle condizioni per il  trasferimento  dei  contributi  al
          Fondo. 
              A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali  relazioni
          emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per  il
          trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle
          disposizioni di cui al paragrafo 2 e' prorogata ogni  volta
          di un mese.  Il  Comitato  elabora  ogni  volta  una  nuova
          relazione alla fine di tale mese.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 70 e 71  del
          citato regolamento (UE) n. 806/2014: 
              "Art. 70. Contributi ex ante 
              1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente  almeno
          su base annua e' calcolato  in  percentuale  dell'ammontare
          delle sue passivita', esclusi i fondi propri e  i  depositi
          protetti, in relazione alle passivita' aggregate, esclusi i
          fondi propri e i  depositi  protetti,  di  tutti  gli  enti
          autorizzati  nei  territori  di  tutti  gli  Stati   membri
          partecipanti. 
              2. Ogni anno il Comitato,  previa  consultazione  della
          BCE o dell'autorita'  nazionale  competente  e  in  stretta
          cooperazione con le  autorita'  nazionali  di  risoluzione,
          calcola  i  singoli  contributi  per   assicurare   che   i
          contributi  dovuti  da  tutti  gli  enti  autorizzati   sul
          territorio di  tutti  gli  Stati  membri  partecipanti  non
          superino il 12,5 % del livello-obiettivo. 
              Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si
          basa su: 
              a)   un   contributo   fisso    proporzionale    basato
          sull'importo delle passivita' dell'ente,  esclusi  i  fondi
          propri e i depositi protetti, in relazione alle  passivita'
          totali, esclusi i fondi propri e i  depositi  protetti,  di
          tutti gli  enti  autorizzati  sul  territorio  degli  Stati
          membri partecipanti; e 
              b) un contributo  ponderato  in  funzione  del  rischio
          sulla  base  dei  criteri  stabiliti   dall'articolo   103,
          paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto  del
          principio di  proporzionalita',  senza  creare  distorsioni
          alla struttura dei settori bancari degli Stati membri. 
              La relazione tra il contributo fisso  e  il  contributo
          ponderato in  funzione  del  rischio  tiene  conto  di  una
          distribuzione equilibrata dei  contributi  tra  le  diverse
          tipologie di banche. 
              In  ogni  caso,   l'importo   aggregato   dei   singoli
          contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio  di
          tutti gli Stati  membri  partecipanti,  calcolato  a  norma
          delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5 % del
          livello-obiettivo. 
              3. I mezzi finanziari  disponibili  che  concorrono  al
          raggiungimento del livello-obiettivo  fissato  all'articolo
          69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili di
          pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attivita'
          a basso rischio non gravate da diritti di terzi,  a  libera
          disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per
          gli scopi specificati nell'articolo  76,  paragrafo  1.  La
          quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non  supera
          il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in
          conformita' del presente articolo. 
              4. I contributi da parte di  ciascuna  entita'  di  cui
          all'articolo 2 che sono  stati  debitamente  percepiti  non
          sono rimborsati a tali entita'. 
              5.  Gli  Stati  membri  partecipanti  che  hanno   gia'
          istituito  meccanismi  nazionali  di  finanziamento   della
          risoluzione   possono   prevedere   che   tali   meccanismi
          utilizzino i mezzi finanziari di cui  dispongono,  ricevuti
          dagli enti tra il 17 giugno 2010 e la data  di  entrata  in
          vigore della direttiva 2014/59/UE, per compensare gli  enti
          per i contributi ex ante che a essi  e'  stato  chiesto  di
          versare a beneficio del  Fondo.  Tale  restituzione  lascia
          impregiudicati gli obblighi  degli  Stati  membri  a  norma
          della direttiva 2014/49/UE. 
              6. Si applicano gli  atti  delegati  che  precisano  il
          concetto della correzione dei contributi  in  funzione  del
          profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione  a
          norma  dell'articolo  103,  paragrafo  7,  della  direttiva
          2014/59/UE. 
              7.  Il  Consiglio,  su  proposta   della   Commissione,
          nell'ambito degli atti delegati  di  cui  al  paragrafo  6,
          adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni  di
          esecuzione dei paragrafi 1,  2  e  3,  in  particolare  per
          quanto riguarda: 
              a) l'applicazione  della  metodologia  di  calcolo  dei
          singoli contributi; 
              b) le modalita' pratiche  dell'attribuzione  agli  enti
          dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato." 
              "Art. 71. Contributi straordinari ex post 
              1. Laddove i mezzi  finanziari  disponibili  non  siano
          sufficienti a coprire le perdite, i  costi  o  altre  spese
          sostenuti mediante il ricorso  al  Fondo  nelle  azioni  di
          risoluzione, sono  raccolti  presso  gli  enti  autorizzati
          negli Stati membri partecipanti contributi straordinari  ex
          post a copertura degli importi aggiuntivi. L'importo totale
          di detti contributi straordinari e' calcolato  e  ripartito
          fra gli enti a norma degli articoli 69 e 70. 
              L'importo totale annuo dei contributi  straordinari  ex
          post  non  supera  il  triplo  dell'importo   annuale   dei
          contributi determinato in conformita' dell'articolo 70. 
              2.  Il  Comitato,  di  propria  iniziativa  dopo   aver
          consultato  l'autorita'  nazionale  di  risoluzione  o   su
          proposta  di   un'autorita'   nazionale   di   risoluzione,
          differisce integralmente  o  parzialmente,  in  conformita'
          degli atti delegati di cui al paragrafo 3, il pagamento dei
          contributi straordinari ex post di un  ente  ai  sensi  del
          paragrafo 1, se cio' e'  necessario  a  proteggere  la  sua
          posizione finanziaria. Tale differimento  non  puo'  essere
          concesso per un periodo  superiore  a  sei  mesi,  ma  puo'
          essere  rinnovato  su  richiesta  dell'ente.  I  contributi
          differiti ai sensi  del  presente  paragrafo  sono  versati
          successivamente nel  momento  in  cui  il  pagamento  degli
          stessi non mette piu' a rischio  la  posizione  finanziaria
          dell'ente. 
              3. Alla Commissione e' conferito il potere di  adottare
          atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare
          le circostanze e le modalita' secondo le quali il pagamento
          di contributi  ex  post  da  parte  di  un'entita'  di  cui
          all'articolo 2 puo'  essere  parzialmente  o  integralmente
          differito ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.". 
              Il  Regolamento  di   esecuzione   (UE)   2015/81   del
          Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce  condizioni
          uniformi di applicazione del regolamento (UE)  n.  806/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          i contributi ex ante  al  Fondo  di  risoluzione  unico  e'
          pubblicato nella GU L 15 del 22.1.2015, pagg. 1-7. 
              Note al comma 849 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e  96
          del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              "Art. 82. Contributi ordinari 
              1.  Le  banche  aventi  sede  legale  in  Italia  e  le
          succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie  versano
          contributi  ordinari  ai  fondi  di  risoluzione  su   base
          annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in
          conformita' con quanto stabilito dalla Commissione  Europea
          ai sensi dell'articolo 103, paragrafo  7,  della  direttiva
          2014/59/UE. 
              2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una  quota  dei
          contributi ordinari, da essa stabilita, sia  costituita  da
          impegni di pagamento irrevocabili  integralmente  garantiti
          da attivita' a basso rischio  non  gravate  da  diritti  di
          terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per  cento
          dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del
          presente articolo.". 
              "Art. 83. Contributi straordinari 
              1. Se la dotazione finanziaria  non  e'  sufficiente  a
          sostenere le misure di cui all'articolo  79,  comma  1,  le
          banche  aventi  sede  legale  in  Italia  e  le  succursali
          italiane di banche extracomunitarie  versano  ai  fondi  di
          risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri
          aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I
          contributi  straordinari  sono  calcolati  in   conformita'
          dell'articolo 82, assicurando che  il  loro  ammontare  non
          superi il triplo dell'importo annuale medio dei  contributi
          ordinari    dovuti    fino    al     raggiungimento     del
          livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  rinviare,  in  tutto  o  in
          parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso
          metterebbe a repentaglio la liquidita' o  solvibilita'  del
          soggetto  tenuto  ad   effettuarlo,   in   presenza   delle
          circostanze e subordinatamente alle condizioni  specificate
          dalla  Commissione  Europea  ai  sensi  dell'articolo  104,
          paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non  puo'
          essere concesso  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi,
          rinnovabile  su  richiesta  del  soggetto  interessato.   I
          contributi  rinviati  in  forza  del  presente  comma  sono
          corrisposti anche  prima  della  scadenza  del  termine  di
          rinvio quando la Banca d'Italia determina che il  pagamento
          non  mette  piu'  a  repentaglio   la   liquidita'   o   la
          solvibilita' del soggetto interessato." 
              "Art.  96.  Sanzioni  amministrative  agli  enti,  agli
          esponenti o al personale 
              1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e
          delle   succursali   stabilite   in   Italia   di    banche
          extracomunitarie  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1,  del  Testo
          Unico Bancario, per l'inosservanza degli  articoli  9,  15,
          16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50,  58,  59,  60,  comma  1,
          lettere a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82  e  83  o
          delle relative disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Banca d'Italia. 
              2. Per l'inosservanza delle norme richiamate  al  comma
          1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico  Bancario,
          al ricorrere delle condizioni e  secondo  le  modalita'  da
          esso stabilite. In  caso  di  inosservanza  dell'ordine  di
          porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le
          sanzioni stabilite  dagli  articoli  144-bis,  comma  2,  e
          144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario,  nei  confronti
          dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,  per
          l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
          applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
          144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti
          che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
          controllo,  nonche'  del  personale,  al  ricorrere   delle
          condizioni e secondo le  modalita'  previste  dall'articolo
          144-ter del Testo Unico Bancario. 
              4.  Alle  sanzioni  amministrative   disciplinate   dal
          presente articolo si applicano gli articoli 144,  comma  9,
          144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.". 
                
              Note al comma 850 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  180  del  2015  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267. 
              Il testo del comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge
          n. 225 del 2010 e' citato nelle Note al comma 353. 
              Note al comma 851 
              Il testo del decreto legislativo n.  180  del  2015  e'
          citato nelle Note al comma 850. 
              Note al comma 852 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  16  del
          citato decreto-legge n. 83 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 16. Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
          crediti  enti  creditizi  e   finanziari   e   imprese   di
          assicurazione 
              1. (Omissis). 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  dal
          periodo di imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2014. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 854 
              Il testo del decreto-legge n. 183 del  2015  e'  citato
          nelle Note al comma 845. 
              Note al comma 855 
              Il testo del decreto-legge n. 183 del  2015  e'  citato
          nelle Note al comma 845. 
              Note al comma 856 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 96 del citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 96. Soggetti aderenti e  natura  dei  sistemi  di
          garanzia 
              1. Le banche italiane aderiscono a uno dei  sistemi  di
          garanzia  dei  depositanti  istituiti  e  riconosciuti   in
          Italia. Le banche  di  credito  cooperativo  aderiscono  al
          sistema di garanzia dei  depositanti  costituito  nel  loro
          ambito. 
              2. Le succursali  di  banche  comunitarie  operanti  in
          Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
          fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
          dello Stato di appartenenza. 
              3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
          in Italia aderiscono a  un  sistema  di  garanzia  italiano
          salvo che partecipino  a  un  sistema  di  garanzia  estero
          equivalente. 
              4. I  sistemi  di  garanzia  hanno  natura  di  diritto
          privato; le risorse finanziarie per il perseguimento  delle
          loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti. 
              5. I componenti degli organi e coloro che  prestano  la
          propria attivita' nell'ambito dei sistemi di  garanzia  dei
          depositanti sono  vincolati  al  segreto  professionale  in
          relazione a tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in
          possesso  dei  sistemi  di  garanzia  stessi   in   ragione
          dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.". 
              Note al comma 858 
              Il testo del decreto legislativo  n.  58  del  1998  e'
          citato nelle Note al comma 36. 
              Note al comma 861 
              Il testo dell'articolo 96 del  decreto  legislativo  n.
          385 del 1993 e' citato nelle Note al comma 856. 
              Note al comma 862 
              Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,  del
          25 giugno 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella GUUE  n.  L  193  del
          1.7.2014, pagg. 1-75. 
              Note al comma 864 
              Il testo del comma 60 dell'articolo 1  della  legge  n.
          247 del 2007 e' citato nelle Note al comma 191. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          11  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e
          successive modificazioni (Attuazione dell'articolo 1  della
          legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "Art. 11. Attivita' promozionali 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  L'INAIL  finanzia  con   risorse   proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 866 
              Si riporta il testo vigente del comma 83  dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "83.  Al  fine  di  favorire  il  rinnovo  dei   parchi
          automobilistici  e  ferroviari  destinati  ai  servizi   di
          trasporto  pubblico  locale,  regionale  e  interregionale,
          nonche' della flotta  destinata  ai  servizi  di  trasporto
          pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo  istituito
          dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro  per  l'anno
          2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015
          e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile  su
          gomma e  di  materiale  rotabile  ferroviario,  nonche'  di
          vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti  sono  esclusi
          dal patto di stabilita' interno,  nel  limite  del  45  per
          cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014
          e integralmente per gli anni 2015 e 2016.". 
              Note al comma 867 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2393  del
          codice civile: 
              "Art. 2393. Azione sociale di responsabilita'. 
              L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori
          e' promossa  in  seguito  a  deliberazione  dell'assemblea,
          anche se la societa' e' in liquidazione. 
              La deliberazione concernente la  responsabilita'  degli
          amministratori  puo'  essere  presa  in   occasione   della
          discussione  del  bilancio,  anche  se  non   e'   indicata
          nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta  di
          fatti di competenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il
          bilancio. 
              L'azione di responsabilita' puo' anche essere  promossa
          a seguito di deliberazione del collegio sindacale,  assunta
          con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
              L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
          cessazione dell'amministratore dalla carica. 
              La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
          la revoca dall'ufficio degli amministratori contro  cui  e'
          proposta, purche' sia  presa  con  il  voto  favorevole  di
          almeno un quinto del  capitale  sociale.  In  questo  caso,
          l'assemblea    provvede     alla     sostituzione     degli
          amministratori. 
              La societa' puo' rinunziare  all'esercizio  dell'azione
          di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
          la transazione siano approvate con  espressa  deliberazione
          dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto  contrario  di
          una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto  del
          capitale sociale [c.c. 2394, 2394-bis, 2395, 2434] o, nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio, almeno un ventesimo del capitale  sociale,  ovvero
          la  misura   prevista   nello   statuto   per   l'esercizio
          dell'azione sociale di responsabilita' ai sensi  dei  commi
          primo e secondo dell'articolo 2393-bis.". 
              Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267   recante
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6
          aprile 1942, n. 81, S.O. 
              Note al comma 869 
              Il testo del decreto legislativo n.  229  del  2011  e'
          citato nelle Note al comma 713. 
              Note al comma 872 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
          del citato decreto legislativo n. 228 del 2011: 
              "Art. 2. Documento pluriennale di pianificazione 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i  contenuti
          del Documento nei contratti di programma che stipulano  con
          le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
          estese  agli  obblighi  in  capo  alle   aziende   vigilate
          derivanti dall'adozione del Documento. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 875 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225
          del 1992 e' citato nelle Note al comma 422. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   5   e   6
          dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.  285  del
          1992: 
              "Art. 2. Definizione e classificazione delle strade 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Per le esigenze di carattere  amministrativo  e  con
          riferimento  all'uso  e  alle  tipologie  dei  collegamenti
          svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma  2,
          si   distinguono   in   strade   "statali",    "regionali",
          "provinciali",  "comunali",  secondo  le  indicazioni   che
          seguono.  Enti  proprietari   delle   dette   strade   sono
          rispettivamente lo Stato,  la  regione,  la  provincia,  il
          comune. 
              6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere  B,
          C ed F, si distinguono in: 
              A  -  Statali,  quando:  a)  costituiscono  le   grandi
          direttrici del traffico nazionale; b) congiungono  la  rete
          viabile principale  dello  Stato  con  quelle  degli  Stati
          limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di  regione
          ovvero  i  capoluoghi  di  provincia  situati  in   regioni
          diverse,  ovvero  costituiscono   diretti   ed   importanti
          collegamenti tra strade statali; d)  allacciano  alla  rete
          delle strade statali i porti marittimi,  gli  aeroporti,  i
          centri di particolare importanza industriale,  turistica  e
          climatica; e) servono traffici interregionali o  presentano
          particolare interesse per  l'economia  di  vaste  zone  del
          territorio nazionale. 
              B  -  Regionali,  quando  allacciano  i  capoluoghi  di
          provincia della stessa regione tra loro o con il  capoluogo
          di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o  i
          comuni con la rete  statale  se  cio'  sia  particolarmente
          rilevante   per   ragioni   di    carattere    industriale,
          commerciale, agricolo, turistico e climatico. 
              C - Provinciali,  quando  allacciano  al  capoluogo  di
          provincia capoluoghi dei singoli  comuni  della  rispettiva
          provincia o piu'  capoluoghi  di  comuni  tra  loro  ovvero
          quando  allacciano  alla  rete  statale   o   regionale   i
          capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
          per  ragioni   di   carattere   industriale,   commerciale,
          agricolo, turistico e climatico. 
              D -  Comunali,  quando  congiungono  il  capoluogo  del
          comune con le sue frazioni o le frazioni fra  loro,  ovvero
          congiungono  il  capoluogo  con  la  stazione  ferroviaria,
          tranviaria o automobilistica,  con  un  aeroporto  o  porto
          marittimo, lacuale o fluviale, con  interporti  o  nodi  di
          scambio intermodale o con le localita'  che  sono  sede  di
          essenziali servizi interessanti la collettivita'  comunale.
          Ai fini del presente  codice,  le  strade  "vicinali"  sono
          assimilate alle strade comunali. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 878 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 37.  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati) 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 879 
              .  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   9-bis
          dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003: 
              "Art. 6. (Trasformazione della  SACE  in  societa'  per
          azioni) 
              1. - 9. (Omissis). 
              9-bis. La  garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
          mercato puo' altresi' operare  in  favore  di  Sace  S.p.A.
          rispetto ad operazioni riguardanti settori  strategici  per
          l'economia italiana ovvero societa' di rilevante  interesse
          nazionale in termini di livelli occupazionali,  di  entita'
          di  fatturato  o  di  ricadute  per  il  sistema  economico
          produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in
          capo a Sace S.p.A. elevati rischi di  concentrazione  verso
          singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
          di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura
          di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad
          un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti
          globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia
          e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia  all'azione  di
          regresso su Sace S.p.A.,  e'  onerosa  e  conforme  con  la
          normativa di riferimento dell'Unione europea in materia  di
          assicurazione e garanzia per  rischi  non  di  mercato.  Su
          istanza di Sace  S.p.a.,  la  garanzia  e'  rilasciata  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  tenuto
          conto   della   dotazione   del   fondo,   previo    parere
          dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (Ivass)
          con  riferimento,  tra  l'altro,  alla  sussistenza  di  un
          elevato rischio di concentrazione  e  alla  congruita'  del
          premio riconosciuto allo Stato;  il  parere  dell'Ivass  e'
          espresso entro  15  giorni  dalla  relativa  richiesta.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze un fondo  a  copertura  delle
          garanzie dello  Stato  concesse  ai  sensi  della  presente
          disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni  di
          euro  per  l'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente  alimentato
          con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,   e'   definito   l'ambito   di
          applicazione della presente disposizione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 880 
              Il citato regolamento (UE) n. 806/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014  e'  pubblicato
          nella GUUE n. L 225 del 30.7.2014, pagg. 1-90. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   paragrafo   1
          dell'articolo 3 del citato regolamento  (UE)  n.  806/2014,
          del 15 luglio 2014: 
              "Art. 3. Definizioni 
              1. Ai fini del presente  regolamento  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
              1)   «autorita'   nazionale   competente»:    autorita'
          nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2,
          del regolamento (UE) n. 1024/2013; 
              2) «autorita' competente»:  autorita'  competente  come
          definita all'articolo 4, punto 2, punto i), del regolamento
          (UE) n. 1093/2010; 
              3)  «autorita'  nazionale  di  risoluzione»:  autorita'
          designata  da  uno  Stato  membro  partecipante   a   norma
          dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE; 
              4) «autorita'  nazionale  di  risoluzione  pertinente»:
          l'autorita' nazionale di  risoluzione  dello  Stato  membro
          partecipante in cui sono stabiliti un'entita' o un gruppo; 
              5) «condizioni per la risoluzione»:  le  condizioni  di
          cui all'articolo 18, paragrafo 1; 
              6)  «piano  di   risoluzione»:   un   piano   elaborato
          conformemente all'articolo 8 o 9; 
              7) «piano  di  risoluzione  di  gruppo»:  un  piano  di
          risoluzione di gruppo elaborato conformemente agli articoli
          8 e 9; 
              8) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di  cui
          all'articolo 14; 
              9)  «strumento  di  risoluzione»:  uno   strumento   di
          risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2; 
              10)  «azione   di   risoluzione»:   la   decisione   di
          assoggettare  alla  risoluzione  di  cui  all'articolo   18
          un'entita' di cui all'articolo  2,  l'applicazione  di  uno
          strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o piu' poteri
          di risoluzione; 
              11)   «depositi   protetti»:   i   depositi    definiti
          all'articolo 2,  paragrafo  1,  punto  5,  della  direttiva
          2014/49/UE; 
              12)  «depositi  ammissibili»:  depositi  come  definiti
          all'articolo 2,  paragrafo  1,  punto  4,  della  direttiva
          2014/49/UE; 
              13) «ente»: ente creditizio o impresa  di  investimento
          che rientra nella vigilanza su base  consolidata  ai  sensi
          dell'articolo 2, lettera c); 
              14) «ente soggetto a  risoluzione»:  entita'  ai  sensi
          dell'articolo 2 per la quale e' stata avviata un'azione  di
          risoluzione; 
              15) «ente finanziario»: ente finanziario quale definito
          all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE)
          n. 575/2013; 
              16)  «societa'  di  partecipazione   finanziaria»:   la
          societa'    di    partecipazione    finanziaria    definita
          all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE)
          n. 575/2013; 
              17) «societa' di partecipazione finanziaria mista»:  la
          societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista   definita
          all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE)
          n. 575/2013; 
              18)  «societa'  di  partecipazione  finanziaria   madre
          nell'Unione»: la  societa'  di  partecipazione  finanziaria
          madre nell'UE definita all'articolo 4, paragrafo  1,  punto
          31, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              19) «ente impresa madre  nell'Unione»:  l'ente  impresa
          madre nell'UE definito all'articolo 4, paragrafo  1,  punto
          29, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              20)   «impresa   madre»:   l'impresa   madre   definita
          all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  15,  lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
              21) «filiazione»: la filiazione  definita  all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              22) «succursale»: la succursale  definita  all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              23) «gruppo»: impresa madre e relative  filiazioni  che
          sono entita' di cui all'articolo 2; 
              24) «gruppo transfrontaliero»: gruppo  cui  fanno  capo
          entita' di cui all'articolo 2, stabilito  in  piu'  di  uno
          Stato membro partecipante; 
              25)  «base  consolidata»:  la  base  della   situazione
          consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47,
          del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              26)  «autorita'  di  vigilanza  su  base  consolidata»:
          l'autorita'  di  vigilanza  su  base  consolidata  definita
          all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE)
          n. 575/2013; 
              27) «autorita' di risoluzione  a  livello  di  gruppo»:
          l'autorita' di risoluzione nello Stato membro  partecipante
          in cui sono stabiliti l'ente o l'impresa madre  soggetto  a
          vigilanza  su  base  consolidata  al  massimo  livello   di
          consolidamento all'interno degli Stati membri  partecipanti
          in   conformita'   dell'articolo   111   della    direttiva
          2013/36/UE; 
              28)   «sistema   di   tutela   istituzionale»o   «IPS»:
          meccanismo che soddisfa i requisiti stabiliti  all'articolo
          113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              29)  «sostegno  finanziario  pubblico   straordinario»:
          aiuti di Stato ai sensi  dell'articolo  107,  paragrafo  1,
          TFUE o qualsiasi  altro  sostegno  finanziario  pubblico  a
          livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale,
          configurerebbe un aiuto di stato, forniti per  mantenere  o
          ripristinare la sostenibilita' economica, la  liquidita'  o
          la solvibilita' di un'entita' di  cui  all'articolo  2  del
          presente regolamento o del gruppo di cui  tale  entita'  fa
          parte; 
              30)   «strumento   per   la   vendita    dell'attivita'
          d'impresa»: il meccanismo per effettuare  la  cessione,  ad
          opera  di  un'autorita'  di  risoluzione   di   titoli   di
          proprieta' emessi da un ente soggetto a risoluzione,  o  di
          attivita', diritti o  passivita'  di  un  ente  soggetto  a
          risoluzione a  un  acquirente  diverso  da  un  ente-ponte,
          secondo il disposto dell'articolo 24; 
              31)  «strumento  dell'ente-ponte»:  il  meccanismo  che
          effettua la cessione di azioni o altri titoli di proprieta'
          emessi da un ente soggetto a risoluzione  o  di  attivita',
          diritti o passivita' di un ente soggetto a risoluzione a un
          ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 25; 
              32) «strumento  di  separazione  delle  attivita'»:  il
          meccanismo per effettuare la cessione di attivita', diritti
          o passivita' di  un  ente  soggetto  a  risoluzione  a  una
          societa' veicolo per la gestione delle  attivita',  secondo
          il disposto dell'articolo 26; 
              33)  «strumento  del  bail-in»:   il   meccanismo   per
          l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione  in
          relazione  alle  passivita'   di   un   ente   soggetto   a
          risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 27; 
              34) «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi,
          attivita'   e   impegni   di   pagamento   irrevocabili   a
          disposizione del Fondo ai  fini  di  cui  all'articolo  76,
          paragrafo 1; 
              35) «livello-obiettivo»: importo dei  mezzi  finanziari
          disponibili che deve essere raggiunto a norma dell'articolo
          69, paragrafo 1; 
              36) «Accordo»: accordo sul trasferimento e la messa  in
          comune dei contributi versati al Fondo; 
              37) «periodo transitorio»: il periodo intercorrente fra
          la data  di  applicazione  del  presente  regolamento  come
          determinata in base all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, e  il
          momento in cui il Fondo raggiunge il  livello-obiettivo  o,
          se anteriore, il 1o gennaio 2024; 
              38) «strumento finanziario»: lo  strumento  finanziario
          definito  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  50,   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
              39) «titoli di debito»: obbligazioni o altre  forme  di
          debito trasferibile, titoli che  creano  o  riconoscono  un
          debito e  titoli  che  conferiscono  diritti  ad  acquisire
          titoli di debito; 
              40)   «fondi   propri»:   i   fondi   propri   definiti
          all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  118,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013; 
              41) «requisiti di fondi propri»: i requisiti  stabiliti
          agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              42) «liquidazione»: la realizzazione  di  attivita'  di
          un'entita' di cui all'articolo 2; 
              43) «derivato»: derivato quale definito all'articolo 2,
          punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012; 
              44) «poteri di svalutazione e di conversione»: i poteri
          di cui all'articolo 21; 
              45) «strumenti del capitale primario di classe 1»:  gli
          strumenti  di  capitale  che   soddisfano   le   condizioni
          stabilite all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all'articolo
          29, paragrafi da 1 a 5, o all'articolo 31, paragrafo 1, del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
              46) «strumenti aggiuntivi di classe 1»:  gli  strumenti
          di  capitale  che  soddisfano   le   condizioni   stabilite
          all'articolo 52,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013; 
              47) «strumenti di classe 2»: gli strumenti o i prestiti
          subordinati  che   soddisfano   le   condizioni   stabilite
          all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              48) «importo aggregato»:  l'importo  aggregato  di  cui
          l'autorita' di risoluzione ha valutato  che  le  passivita'
          ammissibili   devono   essere   svalutate   o   convertite,
          conformemente all'articolo 27, paragrafo 13; 
              49)  «passivita'  ammissibili»:  le  passivita'  e  gli
          strumenti di  capitale  che  non  sono  qualificabili  come
          strumenti del capitale  primario  di  classe  1,  strumenti
          aggiuntivi di classe 1 o 2, strumenti di un'entita' di  cui
          all'articolo  2  che  non  sono  esclusi   dall'ambito   di
          applicazione  dello  strumento   del   bail-in   ai   sensi
          dell'articolo 27, paragrafo 3; 
              50) «sistema di garanzia dei depositi»: il  sistema  di
          garanzia introdotto ed ufficialmente  riconosciuto  da  uno
          Stato membro  ai  sensi  dell'articolo  4  della  direttiva
          2014/49/UE; 
              51) «strumenti di capitale pertinenti»:  gli  strumenti
          aggiuntivi di classe 1 e 2; 
              52)  «obbligazione  garantita»:  il   titolo   di   cui
          all'articolo 52, paragrafo 4,  della  direttiva  2009/65/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              53) «depositante»: il depositante definito all'articolo
          2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE; 
              54) «investitore»: l'investitore ai sensi dell'articolo
          1, paragrafo 4,  della  direttiva  97/9/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 881 
              Il testo del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio
          2014 e' citato nelle Note al comma 880. 
              Note al comma 884 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del citato
          decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 
              1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare  la  ristrutturazione  dei  mutui
          aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera  a),
          contratti dalle  regioni  ed  aventi  come  controparte  il
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   in   base
          all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98,  della  legge  23
          dicembre 2009, n.  191,  e  i  mutui  gestiti  dalla  Cassa
          Depositi  e  Prestiti  S.p.A.  per  conto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326. 
              2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei  titoli
          obbligazionari da esse emessi e aventi  le  caratteristiche
          indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo'  effettuare  emissioni  di  titoli  di
          Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
          contributo  al  riacquisto  anche  da  parte  del  medesimo
          ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
          importo massimo complessivo  di  543.170.000  di  euro,  e'
          autorizzata   l'istituzione   di   apposita    contabilita'
          speciale. 
              3. I risparmi annuali di spesa derivanti  alle  regioni
          dall'applicazione dei commi 1  e  2  sono  prioritariamente
          destinati al pagamento delle  rate  di  ammortamento  delle
          anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio  2014,  ai
          sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2013, n. 64 e ai sensi degli  articoli  32,  34  e  35  del
          presente decreto. 
              4. Le operazioni di cui al comma  1  non  costituiscono
          nuovi  prestiti  o  mutui  ai  sensi  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
              5.  Possono  essere  oggetto  di  ristrutturazione   le
          operazioni di indebitamento che, alla data del 31  dicembre
          2013, presentino le seguenti caratteristiche: 
              a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del
          debito residuo da ammortizzare superiore a  20  milioni  di
          euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e
          delle finanze; 
              b) vita residua pari o superiore  a  5  anni  e  valore
          nominale   dei   titoli   obbligazionari    regionali    in
          circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per  i
          titoli in valuta rileva il cambio  fissato  negli  swap  di
          copertura insistenti sulle singole emissioni. 
              6. Sono esclusi dalle  operazioni  di  ristrutturazione
          del debito le  anticipazioni  contratte  dalle  regioni  ai
          sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge  n.  35
          del 2013. 
              7. Le regioni possono  richiedere  la  ristrutturazione
          dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il  20
          giugno 2014 al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con  certificazione
          congiunta del presidente e  del  responsabile  finanziario,
          l'indicazione  delle  operazioni   di   indebitamento   che
          presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5. 
              8.   Le   operazioni   di   riacquisto    dei    titoli
          obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5,
          lettera b),  avvengono  attraverso  le  modalita'  previste
          dalla legge che regola i titoli stessi, per il  tramite  di
          uno  o  piu'   intermediari   individuati   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli
          di Stato,  che  ricevono  apposito  mandato  delle  singole
          regioni. 
              9. Le modalita' del riacquisto e le commissioni per gli
          intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al  comma
          8, per la definizione  dei  cui  termini  ogni  regione  si
          avvale obbligatoriamente  della  consulenza  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 
              10. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014,  si  provvede
          all'individuazione  delle   operazioni   di   indebitamento
          ammesse alla ristrutturazione. 
              11. A seguito  della  ristrutturazione  dei  mutui  nei
          confronti del Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          debito residuo e' rimborsato  in  trenta  rate  annuali  di
          importo costante. Il tasso di interesse applicato al  nuovo
          mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
          del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina  a  quella
          del nuovo mutuo  concesso  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  come   rilevato   sulla   piattaforma   di
          negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo  contratto
          di prestito. 
              12. Il  riacquisto  dei  titoli  emessi  dagli  enti  e
          individuati come idonei a norma del comma 5,  tenuto  conto
          del valore dei derivati di cui comma 15, e' finanziato  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente
          le caratteristiche indicate al comma 11. 
              13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto  o  i  mutui
          oggetto di rinegoziazione rappresentino il  sottostante  di
          operazioni in strumenti derivati, la regione provvede  alla
          contestuale chiusura anticipata degli  stessi.  L'eventuale
          valore  di  mercato  positivo  incassato   dalla   chiusura
          anticipata dei derivati e' vincolato all'utilizzo da  parte
          della regione per il riacquisto del debito  sottostante  il
          derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore  di
          mercato  negativo  per  la  regione,   esso   deve   essere
          ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione  che
          la somma del valore di riacquisto dei titoli e  del  valore
          di  mercato  del  derivato  non  sia  superiore  al  valore
          nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante  sia  un
          mutuo, la somma dell'eventuale valore di  mercato  negativo
          del derivato e del capitale residuo del  mutuo  oggetto  di
          rinegoziazione,  non  deve  essere  superiore  al  capitale
          residuo risultante alla fine  dell'anno  solare  precedente
          quello in cui avviene la rinegoziazione. 
              14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo  e
          del valore  degli  strumenti  derivati  ad  esso  collegati
          comportasse  un  aumento   del   debito   delle   pubbliche
          amministrazioni come definito dal Regolamento UE  479/2009,
          non si da' luogo all'operazione. 
              15. La valutazione dei derivati e' di competenza  delle
          regioni che, per quanto attiene allo scopo  della  presente
          norma, la effettuano sotto la  supervisione  del  Ministero
          dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del  Tesoro  -
          Direzione II. 
              16. Le regioni assumono in autonomia  le  decisioni  in
          ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura  anticipata
          delle eventuali operazioni in strumenti  derivati  ad  essi
          riferite, tenendo conto anche dei versamenti gia'  avvenuti
          negli swap di ammortamento, nei fondi  di  ammortamento  o,
          comunque,  delle  quote  capitale  gia'   accantonate   per
          l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza. 
              17. La rinegoziazione dei mutui  e  il  riacquisto  dei
          titoli  in  circolazione  come  sopra   definiti,   inclusa
          l'attivita' di provvista sul mercato da parte del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,  non  deve
          determinare un aumento del debito pubblico delle  pubbliche
          amministrazioni   come   definito   dal   Regolamento    UE
          479/2009.". 
              Note al comma 886 
              Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della  legge  n.
          662 del 1996 e' citato nelle Note al comma 196. 
              Note al comma 887 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,  di
          riscossione e di procedure  di  contabilita'),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  2.  Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto 
              1. (Omissis). 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2016.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 30  giugno  2016;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016.". 
              Note al comma 888 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del  decreto-legge
          n. 282 del 2002 e' citato nelle Note al comma 887. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma  2,
          e 7, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001: 
              "Art. 5. Rideterminazione dei  valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. 
              1. (Omissis). 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
          ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi,  alla  data  del  1°
          gennaio 2002, e  al  2  per  cento  per  quelle  che,  alla
          predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
          medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              (Omissis)." 
              "Art. 7. Rideterminazione dei valori  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola. 
              1. (Omissis). 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 889 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 73 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
          Note al comma 143. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2426  del
          codice civile: 
              "Art. 2426. Criteri di valutazioni. 
              Nelle valutazioni devono essere  osservati  i  seguenti
          criteri: 
              1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi; le  immobilizzazioni
          rappresentate da titoli sono rilevate in  bilancio  con  il
          criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 
              2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,   materiali   e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in  relazione  con  la   loro   residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere
          motivate nella nota integrativa; 
              3) l'immobilizzazione che,  alla  data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello determinato secondo i numeri 1)  e  2)  deve  essere
          iscritta a tale minore valore. Il  minor  valore  non  puo'
          essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
          i motivi della rettifica  effettuata;  questa  disposizione
          non  si   applica   a   rettifiche   di   valore   relative
          all'avviamento. 
              Per le immobilizzazioni consistenti  in  partecipazioni
          in imprese controllate o collegate che  risultino  iscritte
          per   un    valore    superiore    a    quello    derivante
          dall'applicazione del criterio di valutazione previsto  dal
          successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
          frazione  di  patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo
          bilancio dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'
          essere motivata nella nota integrativa; 
              4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese controllate o collegate  possono  essere  valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo il criterio indicato al numero 1), per  un  importo
          pari alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto
          risultante dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis. 
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto riferito  alla  data  di  acquisizione  o  risultante
          dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata  o  collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le ragioni nella nota integrativa. La  differenza,  per  la
          parte attribuibile a beni ammortizzabili o  all'avviamento,
          deve essere ammortizzata. 
              Negli esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
              5) i costi di impianto e di ampliamento e  i  costi  di
          sviluppo  aventi  utilita'   pluriennale   possono   essere
          iscritti nell'attivo con il consenso,  ove  esistente,  del
          collegio sindacale.  I  costi  di  impianto  e  ampliamento
          devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
          cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati  secondo
          la loro vita utile; nei casi  eccezionali  in  cui  non  e'
          possibile stimarne  attendibilmente  la  vita  utile,  sono
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          Fino  a  che  l'ammortamento  dei  costi  di   impianto   e
          ampliamento e di sviluppo non e' completato possono  essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati; 
              6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
          consenso,  ove  esistente,  del  collegio   sindacale,   se
          acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo  per  esso
          sostenuto.  L'ammortamento  dell'avviamento  e'  effettuato
          secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui  non
          e' possibile stimarne attendibilmente  la  vita  utile,  e'
          ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
          Nella nota  integrativa  e'  fornita  una  spiegazione  del
          periodo di ammortamento dell'avviamento; 
              7) il disaggio e  l'aggio  su  prestiti  sono  rilevati
          secondo il criterio stabilito dal numero 8); 
              8) i crediti e  i  debiti  sono  rilevati  in  bilancio
          secondo il criterio del costo ammortizzato,  tenendo  conto
          del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
          valore di presumibile realizzo; 
              8-bis) le attivita' e passivita'  monetarie  in  valuta
          sono iscritte al cambio a  pronti  alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio; i conseguenti  utili  o  perdite  su  cambi
          devono essere imputati al  conto  economico  e  l'eventuale
          utile  netto  e'  accantonato  in  apposita   riserva   non
          distribuibile fino al realizzo. Le attivita'  e  passivita'
          in valuta non monetarie devono essere  iscritte  al  cambio
          vigente al momento del loro acquisto; 
              9) le rimanenze, i titoli e  le  attivita'  finanziarie
          che non costituiscono  immobilizzazioni  sono  iscritti  al
          costo di acquisto o di  produzione,  calcolato  secondo  il
          numero 1), ovvero al  valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato, se minore;  tale  minor  valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non  possono
          essere computati nel costo di produzione; 
              10) il costo dei beni fungibili puo'  essere  calcolato
          col metodo della  media  ponderata  o  con  quelli:  «primo
          entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato,  primo  uscito»;
          se  il  valore  cosi'   ottenuto   differisce   in   misura
          apprezzabile   dai    costi    correnti    alla    chiusura
          dell'esercizio, la differenza  deve  essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa; 
              11) i lavori in corso  su  ordinazione  possono  essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza; 
              11-bis) gli strumenti  finanziari  derivati,  anche  se
          incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
          fair value. Le variazioni del fair value sono  imputate  al
          conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
          variazione  dei  flussi  finanziari  attesi  di  un   altro
          strumento  finanziario  o  di  un'operazione   programmata,
          direttamente  ad  una  riserva  positiva  o   negativa   di
          patrimonio  netto;  tale  riserva  e'  imputata  al   conto
          economico  nella  misura  e  nei  tempi  corrispondenti  al
          verificarsi o al modificarsi  dei  flussi  di  cassa  dello
          strumento coperto o al verificarsi dell'operazione  oggetto
          di copertura. Gli elementi oggetto di copertura  contro  il
          rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
          cambio o dei prezzi di  mercato  o  contro  il  rischio  di
          credito  sono  valutati  simmetricamente   allo   strumento
          derivato  di  copertura;  si   considera   sussistente   la
          copertura  in  presenza,  fin  dall'inizio,  di  stretta  e
          documentata  correlazione  tra  le  caratteristiche   dello
          strumento  o  dell'operazione  coperti   e   quelle   dello
          strumento di copertura. Non sono  distribuibili  gli  utili
          che  derivano  dalla  valutazione  al  fair   value   degli
          strumenti  finanziari  derivati  non   utilizzati   o   non
          necessari per la copertura. Le riserve  di  patrimonio  che
          derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di  derivati
          utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi  di  un
          altro strumento finanziario o di un'operazione  programmata
          non sono considerate nel computo del patrimonio  netto  per
          le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446  e
          2447 e, se  positive,  non  sono  disponibili  e  non  sono
          utilizzabili a copertura delle perdite. 
              12). 
              Ai fini della presente Sezione, per la  definizione  di
          "strumento  finanziario",  di  "attivita'  finanziaria"   e
          "passivita'   finanziaria",   di   "strumento   finanziario
          derivato", di "costo ammortizzato",  di  "fair  value",  di
          "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",  "parte
          correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
          accettato"  si  fa  riferimento   ai   principi   contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea. 
              Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  primo
          comma,   numero   11-bis),   sono   considerati   strumenti
          finanziari derivati anche  quelli  collegati  a  merci  che
          conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente   il
          diritto di procedere alla liquidazione  del  contratto  per
          contanti  o  mediante  altri   strumenti   finanziari,   ad
          eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
          le seguenti condizioni: 
              a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto  per
          soddisfare le esigenze previste dalla societa'  che  redige
          il bilancio di acquisto, di vendita  o  di  utilizzo  delle
          merci; 
              b) il contratto sia stato destinato a  tale  scopo  fin
          dalla sua conclusione; 
              c) si prevede che il contratto  sia  eseguito  mediante
          consegna della merce. 
              Il fair value e' determinato con riferimento: 
              a) al valore di mercato, per gli  strumenti  finanziari
          per i quali e' possibile individuare facilmente un  mercato
          attivo; qualora il valore di  mercato  non  sia  facilmente
          individuabile  per   uno   strumento,   ma   possa   essere
          individuato per i  suoi  componenti  o  per  uno  strumento
          analogo, il valore  di  mercato  puo'  essere  derivato  da
          quello dei componenti o dello strumento analogo; 
              b) al valore che  risulta  da  modelli  e  tecniche  di
          valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
          quali non sia possibile individuare facilmente  un  mercato
          attivo; tali  modelli  e  tecniche  di  valutazione  devono
          assicurare una ragionevole  approssimazione  al  valore  di
          mercato. 
              Il fair value non e' determinato se l'applicazione  dei
          criteri indicati al  quarto  comma  non  da'  un  risultato
          attendibile.". 
              La sezione II del capo I della legge 21 novembre  2000,
          n. 342 recante "Misure in  materia  fiscale"  e  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.,  comprende
          gli articoli da 10 a 16. 
              Note al comma 894 
              Il testo del decreto legislativo n. 241  del  1997,  n.
          241 e' citato nelle Note al comma 120. 
              Note al comma 895 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e
          15 della citata legge n. 342 del 2000: 
              "Art.   11.   (Modalita'   di    effettuazione    della
          rivalutazione) 
              1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve  essere
          eseguita   nel   bilancio   o   rendiconto   dell'esercizio
          successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per  il
          quale il termine di approvazione scade successivamente alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  deve
          riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa  categoria
          omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
          nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
          due  distinte  categorie  gli  immobili  e  i  beni  mobili
          iscritti in pubblici registri. 
              2. I valori iscritti in  bilancio  e  in  inventario  a
          seguito della rivalutazione  non  possono  in  nessun  caso
          superare i valori effettivamente attribuibili ai  beni  con
          riguardo  alla  loro  consistenza,  alla   loro   capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione nell'impresa, nonche' ai  valori  correnti  e
          alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati  italiani
          o esteri. 
              3. Gli amministratori e il  collegio  sindacale  devono
          indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri  seguiti
          nella  rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni   e
          attestare che la rivalutazione  non  eccede  il  limite  di
          valore di cui al comma 2. 
              4. Nell'inventario relativo  all'esercizio  in  cui  la
          rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche  il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita' a precedenti leggi di rivalutazione,  dei  beni
          rivalutati." 
              "Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione) 
              1.  Il  saldo  attivo  risultante  dalle  rivalutazioni
          eseguite ai sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere
          imputato al capitale o accantonato in una speciale  riserva
          designata  con  riferimento  alla   presente   legge,   con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione. 
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo  dell'articolo  2445  del  codice
          civile. In caso di utilizzazione della riserva a  copertura
          di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura  corrispondente  con  deliberazione   dell'assemblea
          straordinaria, non applicandosi le disposizioni  dei  commi
          secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 
              3. Se il saldo attivo viene attribuito  ai  soci  o  ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale  sociale  o
          del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale,  le  somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti. 
              4. Ai fini del comma 3 si considera  che  le  riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte  in
          bilancio a norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare, la parte del capitale formata con  l'imputazione
          di tali riserve. 
              5. Nell'esercizio in cui si verificano  le  fattispecie
          indicate nel comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito  d'imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui  all'articolo
          12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 
              6. Agli effetti delle disposizioni di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,   e   successive
          modificazioni, recante  norme  di  riordino  delle  imposte
          personali   sul   reddito   al   fine   di   favorire    la
          capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di  cui  al
          comma 1 concorre a formare la  variazione  in  aumento  del
          capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio  in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva." 
              "Art. 14. (Riconoscimento fiscale  di  maggiori  valori
          iscritti in bilancio) 
              1. Le  disposizioni  dell'articolo  12  possono  essere
          applicate per il riconoscimento ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche  e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  dei  maggiori  valori,  iscritti  nel
          bilancio di cui al  comma  1  dell'articolo  10,  dei  beni
          indicati nello stesso articolo 10. 
              2. L'importo corrispondente ai maggiori valori  di  cui
          al comma 1  e'  accantonato  in  apposita  riserva  cui  si
          applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3. 
              3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
          dei commi 1 e 2 si applicano anche  per  il  riconoscimento
          dei maggiori valori di cui all'articolo  54,  comma  2-bis,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concernente le plusvalenze  patrimoniali,  iscritti
          nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11." 
              "Art.   15.   (Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni) 
              1. Le  disposizioni  degli  articoli  da  10  a  14  si
          applicano, per i beni relativi alle  attivita'  commerciali
          esercitate, anche alle imprese individuali,  alle  societa'
          in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
          agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87,  comma
          1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  nonche'
          alle societa' ed enti di cui alla lettera d)  del  comma  1
          dello  stesso  articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non
          residenti  che   esercitano   attivita'   commerciali   nel
          territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
              2. Per i soggetti che fruiscono di regimi  semplificati
          di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i  beni
          che risultino acquisiti  entro  il  31  dicembre  1999  dai
          registri di cui agli articoli  16  e  18  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita  a
          condizione che venga redatto un apposito prospetto  bollato
          e vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a  richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.". 
              Il decreto del Ministro delle finanze 13  aprile  2001,
          n.  162  concernente  "Regolamento  recante  modalita'   di
          attuazione delle  disposizioni  tributarie  in  materia  di
          rivalutazione dei beni delle imprese e  del  riconoscimento
          fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai  sensi
          degli articoli da 10 a 16 della L.  21  novembre  2000,  n.
          342" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105. 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19 aprile 2002,  n.  86  concernente  "Regolamento  recante
          modalita' di attuazione delle  disposizioni  tributarie  in
          materia di rivalutazione  dei  beni  delle  imprese  e  del
          riconoscimento fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L.
          28 dicembre 2001, n. 448" e' pubblicato nella Gazz. Uff.  8
          maggio 2002, n. 106. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 475,
          477 e 478 della citata legge n. 311 del 2004: 
              "475. Le riserve e i fondi di cui  al  comma  473  e  i
          saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati  all'imposta
          sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
          distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
          d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
          dicembre 1990, n. 408, dall'articolo  26,  comma  5,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo  13,  comma
          5, della legge 21 novembre 2000, n. 342." 
              "477. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile  e  puo'
          essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
          in bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta  sostitutiva  e'
          imputata al capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione,  la
          corrispondente  riduzione  e'  operata,  anche  in   deroga
          all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice." 
              "478.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione, i rimborsi, le sanzioni e  il  contenzioso  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
          redditi.". 
              Note al comma 896 
              Il testo dell'articolo 14 della legge n. 342  del  2000
          e' citato nelle Note al comma 895. 
              Note al comma 897 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 14  della  legge  n.
          342 del 2000 e' citato nelle Note al comma 895. 
              Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   del   19   luglio   2002,   relativo
          all'applicazione di principi  contabili  internazionali  e'
          pubblicato nella GUUE n. L 243 dell' 11.9.2002, pagg. 1-4. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 85 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 85. Ricavi 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione." 
              Note al comma 898 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  1-bis  dell'articolo
          49  del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
          al portatore 
              1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o  di
          libretti di deposito bancari o postali al  portatore  o  di
          titoli al portatore in euro o in valuta estera,  effettuato
          a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando  il  valore
          oggetto  di  trasferimento,  e'  complessivamente  pari   o
          superiore a euro tremila. Il trasferimento e' vietato anche
          quando e' effettuato  con  piu'  pagamenti  inferiori  alla
          soglia  che  appaiono   artificiosamente   frazionati.   Il
          trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il  tramite
          di  banche,  Poste  italiane  S.p.a.,  istituti  di  moneta
          elettronica e istituti di pagamento, questi  ultimi  quando
          prestano servizi di pagamento  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11.  Per  il  servizio  di
          rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
          b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
          11, la soglia e' di euro mille. 
              1-bis.  Per  la  negoziazione  a  pronti  di  mezzi  di
          pagamento in valuta  svolta  dai  soggetti  iscritti  nella
          sezione   prevista   dall'articolo   17-bis   del   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il  limite  di  cui  al
          comma 1 e' di euro tremila. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 899 
              Il testo del comma 1-bis dell'articolo 49  del  decreto
          legislativo n. 231 del 2007 e' citato nelle Note  al  comma
          898. 
              Note al comma 900 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del   citato
          decreto-legge  n.  179  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 15. Pagamenti elettronici 
              1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82, recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art. 5.  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, e  i  gestori  di  pubblici  servizi  nei  rapporti  con
          l'utenza sono tenuti a far  data  dal  1°  giugno  2013  ad
          accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
          dovuti, anche con l'uso delle tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione. A tal fine: 
              a)  sono  tenuti   a   pubblicare   nei   propri   siti
          istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 
              1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
          ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui
          all'articolo 3 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,  tramite  i  quali  i
          soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante
          bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi  del
          conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti
          possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 
              2) i codici identificativi del  pagamento  da  indicare
          obbligatoriamente per il versamento; 
              b) si avvalgono di prestatori di servizi di  pagamento,
          individuati mediante ricorso agli strumenti di  acquisto  e
          negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  o   dalle
          centrali di committenza regionali di riferimento costituite
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
          effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
          di carte di debito, di credito, prepagate ovvero  di  altri
          strumenti  di  pagamento   elettronico   disponibili,   che
          consentano anche l'addebito in  conto  corrente,  indicando
          sempre  le  condizioni,  anche  economiche,  per  il   loro
          utilizzo. Il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,  che
          riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua  il
          riversamento   dell'importo   trasferito    al    tesoriere
          dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a
          disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
          codici identificativi del  pagamento  medesimo,  nonche'  i
          codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
          dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalita'
          di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste
          Italiane  S.p.A.  dei  fondi   connessi   alle   operazioni
          effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
          amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane
          S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),  le
          amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
          di pagamento abilitati. 
              3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma  1
          possono essere escluse le operazioni di  pagamento  per  le
          quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere
          contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi
          devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalita'   di
          pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
              3-bis.   I   micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di
          corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  come  modificato  dall'articolo  7,  comma   2,   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94,  per  i
          contratti di acquisto di beni e  servizi  conclusi  tramite
          gli strumenti elettronici di cui al  medesimo  articolo  1,
          comma 450, stipulati nelle forme di  cui  all'articolo  11,
          comma 13, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  sono
          effettuati mediante strumenti elettronici di  pagamento  se
          richiesto dalle imprese fornitrici. 
              3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono  definiti
          i micro-pagamenti in relazione al  volume  complessivo  del
          contratto e sono adeguate alle finalita' di  cui  al  comma
          3-bis le norme relative alle procedure di  pagamento  delle
          pubbliche amministrazioni di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 450,  della  legge  n.  296  del  2006.  Le  medesime
          pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie
          norme al fine di consentire il  pagamento  elettronico  per
          gli acquisti di cui al comma  3-bis  entro  il  1°  gennaio
          2013. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)
          e b) e le modalita' attraverso le quali il  prestatore  dei
          servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          con  il  Ministro  della  pubblica  amministrazione  e   la
          semplificazione e con il Ministro delegato  all'innovazione
          tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  anche  avvalendosi   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale di cui al decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e' disciplinata  l'estensione  delle  modalita'  di
          pagamento anche attraverso tecnologie mobili. 
              3. Al fine di dare piena attuazione a  quanto  previsto
          in   materia   di    pubblicazione    dell'indicatore    di
          tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
          servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera  a),
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'  di
          attuazione che saranno stabilite con il decreto di  cui  al
          comma 6 del medesimo  articolo,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          si avvalgono delle funzionalita' messe a  disposizione  dal
          sistema informativo SICOGE. 
              4. A decorrere dal  30  giugno  2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          debito  e  carte  di  credito;  tale  obbligo   non   trova
          applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'  tecnica.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
              4-bis.  Al  fine  di  promuovere   l'effettuazione   di
          operazioni di pagamento basate su  carta  di  debito  o  di
          credito  e  in  particolare  per  i  pagamenti  di  importo
          contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore  a  5  euro,
          entro il 1o febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la   Banca
          d'Italia,   ad   assicurare   la   corretta   e   integrale
          applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   751/2015,   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2015,
          esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3
          del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
              a) in conformita' alle definizioni, alla  disciplina  e
          alle  finalita'  del  regolamento  (UE)  n.  751/2015,   le
          modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
          normativa  vigente  necessarie  a   realizzare   un   pieno
          coordinamento  del  regolamento  stesso  con   ogni   altra
          disposizione vigente in materia; 
              b) la designazione della Banca d'Italia quale autorita'
          competente per lo svolgimento delle funzioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante della
          concorrenza e del  mercato  quale  autorita'  competente  a
          verificare il rispetto degli obblighi  posti  dal  medesimo
          regolamento in materia di pratiche commerciali. 
              4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i  gestori
          di schemi di carte di pagamento e ogni altro  soggetto  che
          interviene  nell'effettuazione  di  un  pagamento  mediante
          carta applicano le regole e le misure, anche  contrattuali,
          necessarie  ad  assicurare  l'efficace  traslazione   degli
          effetti delle disposizioni del  decreto  di  cui  al  comma
          4-bis,  tenuto  conto  della   necessita'   di   assicurare
          trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura  delle
          commissioni   e   la   loro    stretta    correlazione    e
          proporzionalita'  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dai
          prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  dai  gestori  di
          circuiti e di schemi di pagamento,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza dei circuiti e  degli  schemi  di  riferimento
          delle carte nel rispetto  delle  regole  di  concorrenza  e
          dell'autonomia contrattuale delle parti. 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita   la   Banca   d'Italia,   vengono
          disciplinati le modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie, anche in  relazione  ai
          soggetti interessati, di attuazione della  disposizione  di
          cui al comma  4  anche  con  riferimento  alle  fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
          l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti   di
          pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 
              5-bis.  Per  il  conseguimento   degli   obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  in
          materia informatica ed al fine di garantire omogeneita'  di
          offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
          pubbliche devono avvalersi per le attivita'  di  incasso  e
          pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
          81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82,  e  delle  piattaforme  di  incasso  e  pagamento   dei
          prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              5-ter.  Al  comma  5  dell'articolo  35   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «La  valutazione  della  conformita'  del
          sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati  dal
          titolare delle chiavi di firma e'  effettuata  dall'Agenzia
          per l'Italia digitale  in  conformita'  ad  apposite  linee
          guida da questa emanate, acquisito il  parere  obbligatorio
          dell'Organismo   di    certificazione    della    sicurezza
          informatica». 
              5-quater. All'articolo 21 del codice  del  consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  dopo
          il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
              «4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la  pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi». 
              Note al comma 901 
              Il testo del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge
          n. 179 del 2012 e' citato nelle Note al comma 900. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
          del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: 
              "Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati 
              1. Nei centri abitati i comuni possono,  con  ordinanza
          del sindaco: 
              a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1, 2 e 4; 
              b) limitare  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
              c) stabilire la  precedenza  su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
              d) riservare limitati  spazi  alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
              e)  stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato   il
          parcheggio dei veicoli; 
              f) stabilire, previa deliberazione della  Giunta,  aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
              g) prescrivere orari e riservare spazi  per  i  veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose; 
              h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta  e
          al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
              i)  riservare  strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 904 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   4-ter
          dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria   e   per   lo   sviluppo),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di entrate 
              1. 4. (Omissis). 
              4-ter Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di
          favorire la modernizzazione e l'efficienza degli  strumenti
          di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
          derivanti dalla gestione del denaro contante: 
              a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese   delle
          pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
          sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici.
          E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di  avviare
          il processo di superamento di sistemi  basati  sull'uso  di
          supporti cartacei; 
              b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano  in
          via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti  o
          di pagamento dei creditori ovvero con  altri  strumenti  di
          pagamento  elettronici  prescelti  dal  beneficiario.   Gli
          eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,   comunque,
          superare l'importo di mille euro; 
              c) lo  stipendio,  la  pensione,  i  compensi  comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, in via  continuativa  a  prestatori
          d'opera  e  ogni  altro  tipo  di  emolumento  a   chiunque
          destinato, di  importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
          essere  erogati  con  strumenti  di  pagamento  elettronici
          bancari o postali,  ivi  comprese  le  carte  di  pagamento
          prepagate  e  le  carte   di   cui   all'articolo   4   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Il
          limite di importo di cui al periodo precedente puo'  essere
          modificato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
          comunque  escluse  le  somme  corrisposte   a   titolo   di
          tredicesima mensilita'; 
              d) per incrementare i livelli  di  sicurezza  fisica  e
          tutelare   i   soggetti   che   percepiscono    trattamenti
          pensionistici  minimi,  assegni  e  pensioni   sociali,   i
          rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
          modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i   titolari
          rientrino nelle fasce individuate ai  sensi  del  comma  5,
          lettera d). Per tali rapporti, alle banche,  alla  societa'
          Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari  e'
          fatto divieto di addebitare alcun costo; 
              e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
          riscuotere le entrate di propria competenza  con  strumenti
          diversi  dal  contante,  fatte  salve   le   attivita'   di
          riscossione dei tributi regolate da  specifiche  normative,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la
          stipula, tramite la societa' Consip  Spa,  di  una  o  piu'
          convenzioni  con  prestatori  di  servizi   di   pagamento,
          affinche' i soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS
          (Point of Sale) a condizioni favorevoli. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 905 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 1 della parte  prima
          della tariffa  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 131 del 1986 e' citato nelle  Note  al  comma
          55. 
              Note al comma 906 
              Il  testo  del  comma   4-bis   dell'articolo   2   del
          decreto-legge n. 194 del 2009 e' citato nelle Note al comma
          177. 
              Note al comma 907 
              Il  testo  del  comma   4-bis   dell'articolo   2   del
          decreto-legge n. 194 del 2009 e' citato nelle Note al comma
          177. 
              Note al comma 908 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          34 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          633 del 1972: 
              "Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli 
              1. Per  le  cessioni  di  prodotti  agricoli  e  ittici
          compresi  nella  prima  parte  dell'allegata   tabella   A)
          effettuate dai produttori agricoli, la detrazione  prevista
          nell'articolo  19   e'   forfettizzata   in   misura   pari
          all'importo  risultante  dall'applicazione,   all'ammontare
          imponibile delle operazioni stesse,  delle  percentuali  di
          compensazione  stabilite,  per  gruppi  di  prodotti,   con
          decreto del Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
          Ministro per le politiche agricole.  L'imposta  si  applica
          con  le  aliquote  proprie  dei  singoli  prodotti,   salva
          l'applicazione   delle   aliquote    corrispondenti    alle
          percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti  ai
          soggetti di cui al comma 2, lettera c),  che  applicano  il
          regime speciale e per le cessioni effettuate  dai  soggetti
          di cui al comma 6, primo e secondo periodo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 909 
              Si riporta il testo del comma 512 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  228  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. 
              1. - 511. (Omissis). 
              512. Ai soli fini della  determinazione  delle  imposte
          sui redditi, per i periodi d'imposta  2013,  2014  e  2015,
          nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i  redditi
          dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15
          per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per
          cento per il periodo di imposta 2015,  nonche'  del  7  per
          cento a decorrere  dal  periodo  di  imposta  2016.  Per  i
          terreni  agricoli,  nonche'  per  quelli   non   coltivati,
          posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
          imprenditori   agricoli   professionali   iscritti    nella
          previdenza agricola, la rivalutazione  e'  pari  al  5  per
          cento per i periodi di imposta 2013 e  2014  e  al  10  per
          cento per il  periodo  di  imposta  2015.  L'incremento  si
          applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata
          ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto
          delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015  e
          2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al  presente
          comma. 
              (Omissis).".