art. 1 note (parte 21)

           	
				
 
              Note al comma 911 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative): 
              "Art. 52. Oggetto dell'imposizione 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: 
              a)  utilizzata  per  l'attivita'   di   produzione   di
          elettricita' e  per  mantenere  la  capacita'  di  produrre
          elettricita'; 
              b) prodotta con impianti azionati da fonti  rinnovabili
          ai sensi della normativa vigente in  materia,  con  potenza
          disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle  imprese  di
          autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; 
              c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle  linee
          ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; 
              d) impiegata per l'impianto e l'esercizio  delle  linee
          di trasporto urbano ed interurbano; 
              e)   consumata   per   qualsiasi   applicazione   nelle
          abitazioni  di  residenza  anagrafica  degli  utenti,   con
          potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un  consumo  mensile
          di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti  di  150  kWh
          per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per  quelle  oltre
          1,5 e fino a 3  kW,  si  procede  al  recupero  dell'accisa
          secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2,  della
          deliberazione n. 15  del  14  dicembre  1993  del  Comitato
          interministeriale dei prezzi; 
              [f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo
          mensile superiore a 1.200.000 kWh, per  i  mesi  nei  quali
          tale consumo si e'  verificato.  Ai  fini  della  fruizione
          dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno  trasmettere,
          al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane,  entro  il
          giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese
          precedente. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione  dell'Ente  nazionale
          per la energia elettrica  e  trasferimento  ad  esso  delle
          imprese esercenti le industrie elettriche): 
              "Art. 4. Le norme di cui all'art. 2  sui  trasferimenti
          disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              1) dalle  imprese  assoggettate  a  trasferimento,  che
          esercitano in via esclusiva o principale  le  attivita'  di
          cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente  nazionale  riterra'
          il complesso dei beni  organizzati  per  l'esercizio  delle
          attivita' stesse ed i relativi rapporti giuridici.  Saranno
          previste le modalita' per l'esecuzione  del  trasferimento,
          nonche' quelle per la separazione e la  restituzione,  agli
          aventi diritto, dei beni non ritenuti. 
              L'Ente dovra' decidere circa i beni da restituire entro
          180 giorni dalla esecuzione del trasferimento. 
              Ciascuna impresa  assoggettata  a  trasferimento  sara'
          amministrata,  con  tutti  i  poteri  di  gestione,  da  un
          amministratore provvisorio nominato dall'Ente  nazionale  e
          fino  a  quando  l'Ente  nazionale  stesso   non   disponga
          diversamente; 
              2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o
          principale le attivita' di cui al primo comma dell'art.  1,
          saranno  stabilite  le  modalita'  per   il   trasferimento
          all'Ente nazionale del complesso dei beni  organizzati  per
          l'esercizio delle attivita' stesse e dei relativi  rapporti
          giuridici; 
              3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1)
          e 2) sara' operata con riferimento alla  organizzazione  ed
          alla consistenza delle imprese  stesse  alla  data  del  31
          dicembre 1961; 
              4) alle imprese gestite da enti pubblici si applichera'
          la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e  3);  gli  enti
          pubblici che  gestiscono  in  via  esclusiva  le  attivita'
          indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti;  si
          provvedera' altresi' al riordinamento degli  enti  pubblici
          che non esercitano in via esclusiva le attivita' sopradette
          ed alle necessarie modifiche delle attuali  norme  ad  essi
          relative, adeguandole ai compiti che  rimangono  attribuiti
          ai  medesimi  in  base   a   criteri   di   semplificazione
          amministrativa. 
              Sara' prevista la nomina di amministratori straordinari
          per la gestione degli  enti:  la  nomina  sara'  fatta  dal
          Ministro  per  l'industria   e   il   commercio   a   tempo
          determinato,  sentiti  l'Ente  nazionale  ed   i   Ministri
          eventualmente competenti secondo le norme  sull'ordinamento
          dei singoli enti. 
              Saranno stabilite le  modalita'  per  il  trasferimento
          all'Ente nazionale di quanto attiene alle attivita' di  cui
          al  primo  comma  dell'art.  1,   esercitate   direttamente
          dall'Amministrazione delle FF.SS. e dalle  imprese  in  cui
          l'Amministrazione delle FF.SS. ha  partecipazione;  saranno
          altresi'  stabilite   le   modalita'   per   la   fornitura
          dell'energia alla stessa  Amministrazione  con  riferimento
          all'incidenza degli oneri attuali; 
              5); 
              6) non sono soggette a trasferimento: 
              a) le imprese che producono energia elettrica destinata
          a  soddisfare  i  fabbisogni  inerenti  ad  altri  processi
          produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese  che
          risultino  consorziate  o  consociate  alla  data  del   31
          dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento
          dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961; 
              b)  le  imprese  autoproduttrici   che   abbiano   gia'
          costruito, alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, nuovi impianti elettrici destinati a  soddisfare  il
          fabbisogno    di    attivita'    produttive     programmate
          anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a  documentazioni
          aventi data certa, se entro tre  anni  dalla  data  del  1°
          gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu'  del  70
          per cento del totale dell'energia prodotta. 
              Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono  trasferite
          allorche' il fabbisogno non abbia  superato  per  tre  anni
          consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. 
              Il   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato  autorizza  l'autoproduzione  di   energia
          elettrica  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  capoverso
          precedente, per i fini ivi  previsti,  attraverso  impianti
          esistenti, potenziamento  di  impianti  esistenti  o  nuovi
          impianti,  tenendo  conto  della  compatibilita'   con   le
          finalita'  di  interesse  generale  proprie  del   servizio
          pubblico e  della  corrispondenza  ad  esigenze  di  natura
          economico-produttiva del collegamento tra  le  societa'  di
          cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze
          non attinenti a nuovi piani produttivi. 
              Tutta la produzione di energia elettrica che eccede  la
          eventuale quota consumata dallo  stesso  produttore  dovra'
          essere ceduta all'Enel. A tal fine i  soggetti  di  cui  al
          terzo capoverso potranno stipulare con  l'Enel  convenzioni
          per la cessione, lo scambio, la produzione per conto  terzi
          ed il  vettoriamento  dell'energia  elettrica,  secondo  le
          condizioni  indicate  in  apposite   direttive   vincolanti
          emanate  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato in  relazione  alla  possibilita'  tecnica
          delle suddette operazioni ed  alle  esigenze  del  servizio
          pubblico  espletato  dall'Enel.  I  prezzi  relativi   alla
          cessione,  alla  produzione   per   conto   dell'Enel,   al
          vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio  vengono
          definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della  presente  legge  ed  aggiornati  con  cadenza
          almeno biennale dal Comitato interministeriale  dei  prezzi
          (CIP) in base al criterio dei costi evitati. 
              Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al  primo
          comma dell'art. 1  esercitate  dalla  societa'  per  azioni
          Terni: nei limiti  della  quantita'  di  energia  elettrica
          consumata per le attivita' esercitate dalla societa'  Terni
          al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in
          vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita'
          di fornitura, ivi compreso il prezzo  dell'energia  stessa,
          tenuto  conto  delle  condizioni  applicate  alle  suddette
          attivita mediamente nel triennio 1959-1961. 
              Saranno  altresi'  integralmente  trasferite   all'Ente
          nazionale  le   attivita'   della   societa'   per   azioni
          Larderello; 
              7) il limite del 70 per cento non  si  applica  per  le
          centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e  che
          siano autorizzate dal Comitato di Ministri; 
              8)  non  sono  soggette  a  trasferimento  all'Ente  le
          imprese  che  non  abbiano  prodotto  oppure   prodotto   e
          distribuito mediamente  nel  biennio  1959-60  piu'  di  15
          milioni di  chilowattore  per  anno.  Le  medesime  imprese
          saranno  soggette  a   trasferimento   all'Ente   nazionale
          allorche'   l'energia   prodotta,   oppure    prodotta    e
          distribuita, avra' per due anni consecutivi superato  i  15
          milioni di chilowattore per anno. 
              Tale limite e' elevato a  20  milioni  di  Kwh  per  le
          imprese che operano nelle piccole isole. 
              Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a  40
          milioni  di  Kwh  annui  e'  consentita  quando   l'energia
          elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene  da  fonte
          diversa da idrocarburi. L'autorizzazione  e'  concessa  dal
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          entro  tre  mesi  dalla  presentazione  della  domanda,   a
          condizione  che  le  imprese  produttrici   presentino   al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          un  piano  di  trasformazione   degli   impianti   la   cui
          realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due  anni
          dall'approvazione dello stesso. 
              Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano
          nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese
          elettriche minori puo' essere riconosciuta  proquota  sulla
          base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre
          i 15 milioni di Kwh annui; 
              9)  nel  trasferimento  previsto   dal   quarto   comma
          dell'art. 1 sono comprese,  con  tutti  gli  obblighi  e  i
          diritti   relativi,   le   concessioni   e   autorizzazioni
          amministrative  in  atto  attinenti   la   produzione,   il
          trasporto,   la   trasformazione   e    la    distribuzione
          dell'energia elettrica, nonche'  le  concessioni  minerarie
          utilizzate per  la  produzione  di  energia  elettrica.  Le
          concessioni di derivazioni  per  forza  motrice  trasferite
          all'Ente  nazionale  e  quelle  accordategli  dopo  la  sua
          costituzione a norma del regio decreto  11  dicembre  1933,
          numero 1775, non hanno scadenza e quindi non  si  applicano
          ad esse i termini di durata previsti negli artt. 22, 23, 24
          del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed  il  quarto
          comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
          1775; 
              10) i trasferimenti di cui al  presente  articolo  sono
          attuali con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i
          quali  potranno  essere  individuati  anche  i  beni  ed  i
          rapporti  trasferiti  all'Ente  nazionale;   tali   decreti
          saranno emanati entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi
          e criteri direttivi sopra indicati. 
              I decreti di trasferimento delle imprese  di  cui  alla
          lettera b) del n. 6) che non pervengono alla  utilizzazione
          di piu' del 70 per cento del totale  dell'energia  prodotta
          saranno emanati entro il 30 giugno 1966. 
              Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e
          b) del  n.  6)  che  non  abbiano  superato  per  tre  anni
          consecutivi il 70 per  cento  dell'energia  prodotta  sara'
          dichiarato con decreto del Ministro per  l'industria  e  il
          commercio; 
              11) i  trasferimenti  previsti  dal  presente  articolo
          hanno effetto dalla data che sara' indicata nei decreti  di
          cui all'art. 2, comunque non anteriormente  al  1°  gennaio
          1963.". 
              Note al comma 914 
              Il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali 22  giugno  2004,  n.  182  recante  "Regolamento
          recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al  mercato
          dei capitali alle imprese agricole  ed  agroalimentari"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2004, n. 170. 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          66 della citata legge n. 289 del 2002: 
              "Art. 66. Sostegno della filiera agroalimentare. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Al fine  di  facilitare  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese agricole e  agroalimentari,
          con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   e'   istituito   un   regime   di   aiuti
          conformemente  a   quanto   disposto   dagli   orientamenti
          comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  in  agricoltura
          nonche'  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti di Stato e  capitale  di  rischio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  C/235  del  21
          agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005.". 
              Note al comma 915 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5
          del citato decreto-legge n. 91 del 2014: 
              "Art. 5. (Disposizioni per  l'incentivo  all'assunzione
          di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del
          lavoro in agricoltura) 
              1. (Omissis). 
              2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi  di  cui  al
          comma  1,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il fondo  per  gli  incentivi  all'assunzione  dei  giovani
          lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 916 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge
          n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 489. 
              Note al comma 918 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  e  successive
          modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi  di
          pubblica sicurezza): 
              "Art. 110. 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera.". 
              Note al comma 919 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  110  del  regio
          decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. 
              Note al comma 921 
              Si riporta il testo vigente del comma 649 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "649.  A  fini  di  concorso  al  miglioramento   degli
          obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione  del  piu'
          organico riordino della misura degli aggi  e  dei  compensi
          spettanti  ai  concessionari  e  agli  altri  operatori  di
          filiera nell'ambito delle reti di raccolta  del  gioco  per
          conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2,
          lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e'  stabilita
          in 500 milioni di  euro  su  base  annua  la  riduzione,  a
          decorrere  dall'anno  2015,   delle   risorse   statali   a
          disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei
          soggetti che, secondo  le  rispettive  competenze,  operano
          nella gestione e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
          apparecchi di cui all'articolo  110,  comma  6,  del  testo
          unico di cui al regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.
          Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015: 
              a) ai  concessionari  e'  versato  dagli  operatori  di
          filiera  l'intero  ammontare  della  raccolta   del   gioco
          praticato mediante i predetti apparecchi,  al  netto  delle
          vincite  pagate.  I  concessionari  comunicano  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di
          filiera che non effettuano tale versamento, anche  ai  fini
          dell'eventuale    successiva     denuncia     all'autorita'
          giudiziaria competente; 
              b)  i  concessionari,  nell'esercizio  delle   funzioni
          pubbliche loro attribuite, in  aggiunta  a  quanto  versato
          allo Stato ordinariamente, a titolo  di  imposte  ed  altri
          oneri dovuti a legislazione  vigente  e  sulla  base  delle
          convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la
          somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile  e  di
          ottobre di ogni anno, ciascuno in  quota  proporzionale  al
          numero di apparecchi ad essi riferibili alla  data  del  31
          dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, adottato entro il  15  gennaio
          2015, previa ricognizione, sono stabiliti il  numero  degli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e
          b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, riferibili a  ciascun  concessionario,  nonche'  le
          modalita' di  effettuazione  del  versamento.  Con  analogo
          provvedimento si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2016,
          previa periodica ricognizione, all'eventuale  modificazione
          del predetto numero di apparecchi; 
              c)  i  concessionari,  nell'esercizio  delle   funzioni
          pubbliche  loro  attribuite,  ripartiscono  con  gli  altri
          operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi
          e compensi, rinegoziando i relativi  contratti  e  versando
          gli aggi e compensi dovuti esclusivamente  a  fronte  della
          sottoscrizione dei contratti rinegoziati.". 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  110  del  regio
          decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. 
              Note al comma 922 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  110  del  regio
          decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. 
              Note al comma 923 
              Il testo del comma 646 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 921. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  7,  commi
          3-quater, 4, 5 e 6, del citato  decreto-legge  n.  158  del
          2012: 
              "Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di prodotti
          del tabacco,  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
          ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica 
              1. - 3-ter. (Omissis). 
              3-quater.  Fatte  salve  le   sanzioni   previste   nei
          confronti di chiunque eserciti illecitamente  attivita'  di
          offerta di giochi con vincita  in  denaro,  e'  vietata  la
          messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico  esercizio,
          di   apparecchiature   che,   attraverso   la   connessione
          telematica,  consentano  ai  clienti   di   giocare   sulle
          piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
          on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
          distanza, ovvero da  soggetti  privi  di  qualsiasi  titolo
          concessorio o autorizzatorio  rilasciato  dalle  competenti
          autorita'. 
              4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il
          gioco con vincite  in  denaro  nel  corso  di  trasmissioni
          televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali  o
          cinematografiche rivolte ai  minori  e  nei  trenta  minuti
          precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.  E'
          altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'  sulla
          stampa quotidiana e periodica destinata ai minori  e  nelle
          sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
          destinati alla visione dei minori.  Sono  altresi'  vietati
          messaggi pubblicitari concernenti il gioco con  vincite  in
          denaro  su  giornali,   riviste,   pubblicazioni,   durante
          trasmissioni televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
          cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
          si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: (28) 
              a) incitamento al gioco ovvero  esaltazione  della  sua
          pratica; 
              b) presenza di minori; 
              c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di
          dipendenza    dalla    pratica    del    gioco,     nonche'
          dell'indicazione della  possibilita'  di  consultazione  di
          note informative sulle probabilita' di  vincita  pubblicate
          sui siti istituzionali  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione  ai  sensi   della   legislazione   vigente,
          dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  dei
          singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti  di
          raccolta dei giochi. 
              4-bis. (Omissis). 
              5. Formule di avvertimento sul  rischio  di  dipendenza
          dalla pratica di giochi con vincite in denaro,  nonche'  le
          relative probabilita' di vincita devono  altresi'  figurare
          sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
          l'entita' dei dati da riportare  sia  tale  da  non  potere
          essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
          tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione  della
          possibilita' di consultazione  di  note  informative  sulle
          probabilita' di vincita pubblicate sui  siti  istituzionali
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,
          successivamente alla sua  incorporazione,  ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, nonche' dei singoli concessionari  e  disponibili
          presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime  formule
          di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
          cui all'articolo , comma 6, lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni;  le
          stesse formule devono essere riportate su  apposite  targhe
          esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
          i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
          b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
          del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita
          come attivita' principale l'offerta di scommesse su  eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
          altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
          di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
          con vincite in  denaro.  Ai  fini  del  presente  comma,  i
          gestori di sale da gioco  e  di  esercizi  in  cui  vi  sia
          offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a
          esporre,  all'ingresso  e  all'interno   dei   locali,   il
          materiale informativo predisposto dalle  aziende  sanitarie
          locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
          a segnalare la  presenza  sul  territorio  dei  servizi  di
          assistenza pubblici e del  privato  sociale  dedicati  alla
          cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
          correlate alla G.A.P. 
              6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
          comma 4 e il proprietario del mezzo  con  cui  il  medesimo
          messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
          una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  centomila  a
          cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni  di
          cui al comma 5 e' punita con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
          del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
          relative agli apparecchi di cui  al  citato  articolo  110,
          comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica  al
          solo soggetto titolare della sala o del punto  di  raccolta
          dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita  in  cui
          si  esercita  come  attivita'   principale   l'offerta   di
          scommesse, la sanzione si applica  al  titolare  del  punto
          vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
          contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle
          sanzioni  e'  competente  l'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione,  ai  sensi  della   legislazione   vigente,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi  provvede  ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
          modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Il decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70  recante
          "Attuazione della direttiva 2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al commercio elettronico" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
              Note al comma 924 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici  nella  regione
          Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori  interventi
          urgenti   di   protezione    civile),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,  come
          modificato  dal  presente  comma  e  dal  comma  942  della
          presente legge: 
              "Art. 12. Norme di  carattere  fiscale  in  materia  di
          giochi 
              1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori
          a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  con   propri   decreti
          dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto puo': 
              a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; 
              b) adottare ulteriori modalita'  di  gioco  del  Lotto,
          nonche' dei giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,
          inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere; 
              c)  concentrare  le  estrazioni  del  Lotto,  in  forma
          automatizzata, anche in una o  piu'  citta'  gia'  sedi  di
          ruota; 
              d) consentire l'apertura delle  tabaccherie  anche  nei
          giorni festivi; 
              e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
          di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
          gestione, dell'8 per cento come  compenso  per  l'attivita'
          dei punti  di  vendita,  del  15  per  cento  come  entrate
          erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per  cento
          a favore dell'UNIRE, relativamente al  gioco  istituito  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 87, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
              f) adeguare, nel rispetto  dei  criteri  gia'  previsti
          dall'ordinamento   interno,   nonche'    delle    procedure
          comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
          settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
          a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi  di
          carte   organizzati   in   forma   diversa   dal    torneo,
          relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica  di  cui
          al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,  applicata
          sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al  20  per
          cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
          risultano restituite al giocatore; 
              g) relativamente alle  scommesse  a  distanza  a  quota
          fissa con modalita' di interazione diretta  tra  i  singoli
          giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
          cento della raccolta, al netto delle somme che, in base  al
          regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
          al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta  centesimi
          di euro la posta unitaria  di  gioco.  Conseguentemente,  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  del  relativo  decreto
          dirigenziale all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  numero
          3), del decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.  504,  e
          successive modificazioni, le parole: «e  per  le  scommesse
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e  per  quelle
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori» sono soppresse; 
              h) per le scommesse a quota fissa di  cui  all'articolo
          1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
          che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di  cui  alla
          lettera d) del predetto comma, sia pari  al  20  per  cento
          della raccolta  al  netto  delle  somme  che,  in  base  al
          regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
          consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria  di
          gioco in 1 euro. Conseguentemente,  all'articolo  1,  comma
          88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nell'alinea,  le
          parole  «introduce  con  uno  o  piu'  provvedimenti»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «disciplina  con  uno  o  piu'
          provvedimenti»  e  la  lettera  b)  e'   sostituita   dalla
          seguente: «b) proposizione delle  scommesse  da  parte  dei
          concessionari di cui alla  lettera  a)  all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza  della
          scommessa proposta ai principi definiti  dai  provvedimenti
          che disciplinano la materia»; 
              i) determinare i poteri di controllo dei  concessionari
          della rete telematica per la gestione degli  apparecchi  da
          gioco di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931,  n.  773,  nonche'  l'eventuale  esclusione
          dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate  dai
          medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
          criteri: 
              1) potere, per i concessionari della rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  di
          disporre  l'accesso  di  propri   incaricati   nei   locali
          destinati all'esercizio di raccolta di gioco per  procedere
          ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
          corretto esercizio degli apparecchi stessi; 
              2) obbligo, per i soggetti incaricati  delle  attivita'
          ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  agli
          organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche  qualora
          esse si riferiscano ad apparecchi collegati  alla  rete  di
          altri concessionari; 
              3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
          le procedure di cui ai  punti  precedenti,  dell'esclusione
          delle  responsabilita'  previste  dall'articolo  39-quater,
          comma 2, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326; 
              4)  applicabilita'   dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  in  relazione  alle
          somme dovute a qualunque titolo  dai  responsabili  in  via
          principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326.  In
          tali  casi  l'iscrizione  di  ipoteca   ed   il   sequestro
          conservativo, di cui al citato articolo 22, sono  richiesti
          sui   beni    dell'impresa    e    sui    beni    personali
          dell'imprenditore  individuale  o  dell'amministratore,  se
          responsabile  e'   persona   giuridica,   ed   i   medesimi
          provvedimenti sono richiesti, altresi', sui  beni  di  ogni
          altro soggetto, anche non titolare d'impresa,  responsabile
          a qualunque titolo; 
              l) attuare la  concreta  sperimentazione  e  l'avvio  a
          regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo  remoto
          del gioco attraverso videoterminali in  ambienti  dedicati,
          dalla  generazione  remota  e   casuale   di   combinazioni
          vincenti, anche numeriche, nonche'  dalla  restituzione  di
          vincite ciclicamente non  inferiori  all'ottantacinque  per
          cento delle somme giocate, definendo: 
              1) il  prelievo  erariale  unico  applicabile  con  una
          aliquota massima non superiore al 4 per cento  delle  somme
          giocate, con la possibilita' di  graduare,  nel  tempo,  le
          percentuali di tassazione in modo crescente,  per  favorire
          le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; 
              2)  le   caratteristiche   degli   ambienti   dedicati,
          assicurando  che  i  videoterminali  siano   collocati   in
          ambienti destinati esclusivamente  ad  attivita'  di  gioco
          pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e  numero
          di videoterminali; 
              3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi  offerti,
          tramite il partner tecnologico, coerente agli  standard  di
          sicurezza    ed    affidabilita'    vigenti    a    livello
          internazionale; 
              4) le procedure  di  autorizzazione  dei  concessionari
          all'installazione,  previo  versamento   di   euro   15.000
          ciascuno,  di  videoterminali  fino  ad  un   massimo   del
          quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
          gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo  precedente
          e'  eseguito  con  due  rate  di  euro  7.500  da   versare
          rispettivamente entro il 30 ottobre 2009  ed  entro  il  30
          novembre 2010; 
              5)   le   modalita'   con   cui    le    autorizzazioni
          all'installazione dei videoterminali di cui  al  numero  4)
          possono essere  cedute  tra  i  soggetti  affidatari  della
          concessione e  possono  essere  prestate  in  garanzia  per
          operazioni   connesse   al   finanziamento    della    loro
          acquisizione e delle successive attivita' di installazione; 
              5-bis) l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  stipula
          convenzioni  per   l'effettuazione   delle   verifiche   di
          conformita' dei sistemi di gioco e  dei  giochi  offerti  e
          affida al partner tecnologico  la  verifica  di  parte  dei
          sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica di  conformita'
          in  attuazione  delle  convenzioni  stesse.   La   presente
          disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese
          successivo a quello  in  cui,  con  decreto  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono  emanate  le
          relative disposizioni  attuative  di  carattere  tecnico  e
          quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli; 
              m) fissare le modalita' con le  quali  i  concessionari
          delle scommesse a quota fissa su sport e  su  altri  eventi
          offrono propri programmi di  avvenimenti  personalizzati  e
          complementari  a  quello   ufficiale,   fermo   il   potere
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  di
          certificare i relativi esiti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          ulteriori criteri: 
              1)     asseverazione     preventiva,      da      parte
          dell'Amministrazione,   degli    eventi    del    programma
          complementare del concessionario; 
              2)  acquisizione  in  tempo   reale,   da   parte   del
          totalizzatore  nazionale,  degli   eventi   del   programma
          complementare e dei loro esiti; 
              n) stabilire la posta unitaria  di  gioco  e  l'importo
          minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a  quota
          fissa su sport e su altri eventi che comunque  non  possono
          essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
          potenziale per il quale  e'  consentita  l'accettazione  di
          scommesse che comunque non puo' essere superiore  a  50.000
          euro; 
              o) rideterminare, di concerto con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
          di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in  ogni  caso
          che i soggetti che intendono svolgere un concorso a  premio
          ne  danno  comunicazione,  almeno  quindici  giorni   prima
          dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
          compilazione  e  trasmissione  di  apposito  modulo,  dallo
          stesso predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
          telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          fornendo altresi' il regolamento del concorso,  nonche'  la
          documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento   della
          cauzione. Conseguentemente, in  caso  di  effettuazione  di
          concorsi ed operazioni  a  premio  di  cui  e'  vietato  lo
          svolgimento si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          cinquantamila  ad  euro  cinquecentomila.  La  sanzione  e'
          raddoppiata nel caso in cui i concorsi e  le  operazioni  a
          premio siano continuati  quando  ne  e'  stato  vietato  lo
          svolgimento.  La  sanzione  e'  altresi'  applicabile   nei
          confronti  di  tutti  i  soggetti  che  in  qualunque  modo
          partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale  di
          concorsi a premio e di  operazioni  a  premio  vietati.  Il
          Ministero dello sviluppo economico  dispone  che  sia  data
          notizia al pubblico,  a  spese  del  soggetto  promotore  e
          attraverso  i  mezzi  di   informazione   individuati   dal
          Ministero   stesso,   dell'avvenuto    svolgimento    della
          manifestazione vietata; 
              p); 
              p-bis) disporre, in  via  sperimentale  e  fino  al  31
          dicembre 2010 (98), che, nell'ambito del gioco  del  bingo,
          istituito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  le  somme  giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,  prevedendo,  inoltre,  la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  versare  il  prelievo  erariale   sulle
          cartelle di gioco in maniera differita e  fino  a  sessanta
          giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la  garanzia
          della   copertura   fideiussoria    gia'    prestata    dal
          concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui  la
          stessa dovesse risultare incapiente. 
              1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o),  e
          dal  relativo   decreto   di   attuazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli  di  Stato,  si  applicano  esclusivamente  ai
          concorsi a  premio  per  i  quali  e'  stata  accertata  la
          coincidenza con attivita' di gioco riservate allo  Stato  o
          l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per  le  altre
          violazioni  resta   ferma   la   disciplina   sanzionatoria
          anteriormente vigente in materia. 
              2.". 
              Note al comma 926 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 643,
          644 e 645,  della  citata  legge  n.  190  del  2014,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "643. In attesa del riordino della materia  dei  giochi
          pubblici in attuazione  dell'articolo  14  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23, per  assicurare  la  tutela  dell'ordine
          pubblico e della sicurezza,  nonche'  delle  fasce  sociali
          piu' deboli e dei  minori  di  eta',  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data  del  30  ottobre
          2014, che comunque offrono scommesse con vincite in  denaro
          in Italia, per conto  proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,
          anche  esteri,  senza  essere  collegati  al  totalizzatore
          nazionale dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  in
          considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e'
          l'offerente  e  che  il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
          perfezionato in Italia e conseguentemente regolato  secondo
          la legislazione nazionale, e' consentito  regolarizzare  la
          propria posizione alle seguenti condizioni: 
              a) non oltre il 31 gennaio 2016  i  soggetti  inoltrano
          all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello
          reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia  entro
          il 5  gennaio  2016,  una  dichiarazione  di  impegno  alla
          regolarizzazione fiscale per emersione con  la  domanda  di
          rilascio di titolo abilitativo ai  sensi  dell'articolo  88
          del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.
          773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al
          totalizzatore   nazionale,   anche   mediante    uno    dei
          concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il
          contestuale versamento mediante modello F24 della somma  di
          euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo
          della prima rata di cui alla lettera e); 
              b)  le   domande   sono   sottoscritte   dal   titolare
          dell'esercizio ovvero del punto di raccolta  che  offre  le
          scommesse di  cui  all'alinea.  Si  considerano  tempestive
          anche le  domande  delle  quali  una  copia  dell'originale
          risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio
          2016, con la copia del modello di  versamento  quietanzato,
          all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016  nel
          sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei
          monopoli; 
              c) le domande recano altresi'  l'esplicito  impegno  di
          sottoscrizione  presso  l'Agenzia  delle   dogane   e   dei
          monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016,  del  disciplinare
          di  raccolta  delle  scommesse,  predisposto  dall'Agenzia,
          recante condizioni e  termini  appositamente  coerenti  con
          quelle sottoscritte  dai  concessionari  di  Stato  per  la
          raccolta   delle   scommesse   e   con   il    regime    di
          regolarizzazione; 
              d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  subito  dopo
          la  sottoscrizione  del  disciplinare  di  raccolta   delle
          scommesse di cui alla lettera c), trasmette  alla  questura
          territorialmente competente le domande  pervenute,  nonche'
          la documentazione allegata dal richiedente a  comprova  dei
          prescritti requisiti; 
              e) la regolarizzazione fiscale  si  perfeziona  con  il
          versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504,  e  successive  modificazioni,
          dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del  2016
          e per  i  quali  non  sia  ancora  scaduto  il  termine  di
          decadenza per l'accertamento, determinata con le  modalita'
          previste dall'articolo 24, comma 10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo  e  senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di  pari
          importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e  il  30
          novembre 2016; 
              f)  gli  atti  di  accertamento  e  di  irrogazione  di
          sanzioni gia' notificati entro il 31 dicembre 2014  perdono
          effetto  a  condizione  che  l'imposta   versata   per   la
          regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto
          degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a  quello
          in essi indicato; 
              g) con  la  presentazione  della  domanda  al  titolare
          dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto
          il diritto, esclusivamente  fino  alla  data  di  scadenza,
          nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti  per  la
          raccolta delle  scommesse,  di  gestire  analoga  raccolta,
          anche per conto di uno degli attuali concessionari; 
              h) il  titolare  dell'esercizio  ovvero  del  punto  di
          raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di
          mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo
          88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del  1931
          ovvero di mancato versamento anche di una sola  delle  rate
          di cui alla lettera e). Il provvedimento di  diniego  della
          licenza dispone la chiusura dell'esercizio; 
              i) con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, pubblicato  nel  sito  istituzionale
          dell'Agenzia entro il 15 gennaio  2016,  sono  adottate  le
          disposizioni attuative  del  presente  comma,  ivi  incluse
          quelle eventualmente occorrenti per consentire ai  soggetti
          che  si  regolarizzano  ai   sensi   del   presente   comma
          l'annotazione  e  la  contabilizzazione   delle   scommesse
          raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al
          totalizzatore nazionale." 
              "644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che
          non aderiscono al regime  di  regolarizzazione  di  cui  al
          medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei  soggetti  che,
          pur avendo aderito a tale regime, ne sono  decaduti,  ferma
          restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4,
          comma 4-bis, della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  e
          successive   modificazioni,   trovano   applicazione,   per
          esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di  tutela
          dei minori di eta' e delle fasce  sociali  piu'  deboli,  i
          seguenti obblighi e divieti: 
              a) le disposizioni del decreto legislativo 21  novembre
          2007,  n.  231,  in  materia  di  antiriciclaggio,   e   in
          particolare le disposizioni di cui al titolo  II,  capo  I,
          del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di
          identificazione, assumendo gli oneri e  le  responsabilita'
          derivanti  dall'applicazione  del  codice  in  materia   di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              b) e' vietata la raccolta per eventi non  inseriti  nel
          palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel  sito
          internet istituzionale  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli; 
              c) e' vietata la raccolta di scommesse  che  consentono
          vincite superiori a euro 10.000; 
              d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi  5  e  8,
          del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189,  e
          successive modificazioni; 
              e) il titolare dell'esercizio o del punto  di  raccolta
          comunica   i   propri   dati   anagrafici   e   l'esistenza
          dell'attivita' di raccolta di gioco con vincita  in  denaro
          al questore territorialmente competente entro sette  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e, successivamente, entro sette giorni dalla data di  avvio
          dell'attivita'. Il proprietario  dell'immobile  in  cui  ha
          sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti
          dati ed informazioni sull'attivita' di  raccolta  di  gioco
          all'Agenzia delle dogane e dei monopoli  entro  gli  stessi
          termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita  un
          punto di raccolta  di  scommesse,  ai  sensi  del  presente
          comma, deve essere in  possesso  dei  requisiti  soggettivi
          corrispondenti a  quelli  richiesti  per  il  rilascio  del
          titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del  testo  unico
          di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni. Ove ne  accerti  l'insussistenza,
          il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio  o
          del punto di  raccolta.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di
          pubblica  sicurezza  dispongono  delle  facolta'   previste
          dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n.
          773 del 1931; 
              f) continua ad applicarsi il divieto  di  installazione
          di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)
          e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
          cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  successive
          modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle  dogane  e  dei
          monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto
          di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1,  comma  533,
          della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e   successive
          modificazioni, ovvero ne  effettua  la  cancellazione,  ove
          gia' iscritto; 
              g) l'imposta unica di cui  al  decreto  legislativo  23
          dicembre 1998, n. 504, e' dovuta dal  titolare  di  ciascun
          esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre
          gioco con vincite in denaro ovvero di altro  suo  punto  di
          raccolta in Italia collegatovi  telematicamente.  L'imposta
          si applica su di un imponibile forfetario  coincidente  con
          il triplo  della  media  della  raccolta  effettuata  nella
          provincia  ove  e'  ubicato  l'esercizio  o  il  punto   di
          raccolta, desunta dai  dati  registrati  nel  totalizzatore
          nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello  di
          riferimento,  nonche'  con  l'aliquota  massima   stabilita
          dall'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  numero  3.1),  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per  i  periodi
          di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016  non  si  applica
          conseguentemente la disposizione di  cui  all'articolo  24,
          comma  10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; 
              h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere
          da b) a f) e' punita: 
              1)  quanto   alla   lettera   b),   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; 
              2)  quanto   alla   lettera   c),   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000; 
              3)  quanto  alla   lettera   d),   relativamente   alla
          violazione degli obblighi di cui all'articolo 7,  comma  5,
          del  decreto-legge  n.  158  del  2012,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo
          articolo 7, nonche' con la chiusura  dell'esercizio  ovvero
          del punto di vendita; 
              4)  quanto  alla   lettera   d),   relativamente   alla
          violazione degli obblighi di cui all'articolo 7,  comma  8,
          del  decreto-legge  n.  158  del  2012,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni
          previste dal medesimo comma 8; 
              5)  quanto   alla   lettera   e),   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale  sanzione  e'
          raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del  punto
          di raccolta, nonche' il proprietario dell'immobile  in  cui
          opera l'esercizio o il punto di  raccolta,  non  provvedano
          alla comunicazione di cui alla lettera e)  nel  termine  di
          sette giorni dalla contestazione. Nel caso in  cui  sia  il
          titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere
          la  dichiarazione  e'   altresi'   disposta   la   chiusura
          dell'esercizio; 
              6)  quanto   alla   lettera   f),   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  euro  1.500   per   ciascun
          apparecchio installato." 
              "645. Relativamente  alle  attivita'  disciplinate  nei
          commi 643  e  644  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 15-ter del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102.". 
              Note al comma 927 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 231  del
          2007, e successive modificazioni: 
              "Art. 11.  Intermediari  finanziari  e  altri  soggetti
          esercenti attivita' finanziaria 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto  per  intermediari
          finanziari si intendono: 
              a) le banche; 
              b) Poste Italiane S.p.A.; 
              c) gli istituti di moneta elettronica; 
              c-bis) gli istituti di pagamento; 
              d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
              e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
              f) le societa' di  investimento  a  capitale  variabile
          (SICAV); 
              g) le imprese di assicurazione che  operano  in  Italia
          nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; 
              h) gli agenti di cambio; 
              i) le societa' che svolgono il servizio di  riscossione
          dei tributi; 
              l); 
              m)  gli  intermediari  finanziari  iscritti   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del TUB; 
              m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo  199,
          comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              n) le  succursali  insediate  in  Italia  dei  soggetti
          indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in  uno
          Stato estero; 
              o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
              2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': 
              a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
          1939, n. 1966 ad eccezione di quelle  di  cui  all'articolo
          199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58 ad eccezione di  quelle  di  cui  all'articolo  199  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del
          TUB; 
              c)  i   soggetti   che   esercitano   professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a pronti di mezzi di pagamento in valuta; 
              d). 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  162  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 162. Stabile organizzazione 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
          fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
          dicembre   1997,    n.    446,    l'espressione    «stabile
          organizzazione» designa una sede fissa di affari per  mezzo
          della quale l'impresa non residente esercita in tutto o  in
          parte la sua attivita' sul territorio dello Stato. 
              2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende  in
          particolare: 
              a) una sede di direzione; 
              b) una succursale; 
              c) un ufficio; 
              d) un'officina; 
              e) un laboratorio; 
              f) una miniera, un  giacimento  petrolifero  o  di  gas
          naturale, una cava o altro luogo di estrazione  di  risorse
          naturali, anche in zone situate al  di  fuori  delle  acque
          territoriali   in   cui,   in   conformita'   al    diritto
          internazionale   consuetudinario   ed   alla   legislazione
          nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
          risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
          al fondo del  mare,  al  suo  sottosuolo  ed  alle  risorse
          naturali. 
              3. Un cantiere di  costruzione  o  di  montaggio  o  di
          installazione,   ovvero   l'esercizio   di   attivita'   di
          supervisione ad  esso  connesse,  e'  considerato  «stabile
          organizzazione»  soltanto  se  tale  cantiere,  progetto  o
          attivita' abbia una durata superiore a tre mesi. 
              4.  Una  sede  fissa  di  affari  non   e',   comunque,
          considerata stabile organizzazione se: 
              a) viene utilizzata una installazione ai soli  fini  di
          deposito, di esposizione o di  consegna  di  beni  o  merci
          appartenenti all'impresa; 
              b) i beni o  le  merci  appartenenti  all'impresa  sono
          immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di
          consegna; 
              c) i beni o  le  merci  appartenenti  all'impresa  sono
          immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di
          un'altra impresa; 
              d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli  fini
          di acquistare beni o merci o  di  raccogliere  informazioni
          per l'impresa; 
              e) viene utilizzata  ai  soli  fini  di  svolgere,  per
          l'impresa, qualsiasi altra attivita'  che  abbia  carattere
          preparatorio o ausiliario; 
              f)  viene  utilizzata  ai  soli   fini   dell'esercizio
          combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad
          e), purche' l'attivita' della sede fissa nel  suo  insieme,
          quale  risulta  da  tale  combinazione,   abbia   carattere
          preparatorio o ausiliario. 
              5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non  costituisce
          di per  se'  stabile  organizzazione  la  disponibilita'  a
          qualsiasi titolo  di  elaboratori  elettronici  e  relativi
          impianti  ausiliari  che  consentano  la  raccolta   e   la
          trasmissione  di  dati  ed  informazioni  finalizzati  alla
          vendita di beni e servizi. 
              6. Nonostante le disposizioni dei  commi  precedenti  e
          salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una  stabile
          organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il  soggetto,
          residente o non residente, che nel territorio  dello  Stato
          abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti
          diversi da quelli di acquisto di beni. 
              7. Non costituisce stabile organizzazione  dell'impresa
          non  residente  il  solo  fatto  che  essa   eserciti   nel
          territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un
          mediatore, di un commissionario generale, o di  ogni  altro
          intermediario  che  goda  di  uno  status  indipendente,  a
          condizione che dette  persone  agiscano  nell'ambito  della
          loro ordinaria attivita'. 
              8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non
          costituisce stabile  organizzazione  dell'impresa  il  solo
          fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato  la
          propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
          di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un  mediatore
          marittimo di cui alla legge 12  marzo  1968,  n.  478,  che
          abbia i poteri per  la  gestione  commerciale  o  operativa
          delle navi dell'impresa, anche in via continuativa. 
              9. Il fatto che un'impresa non residente  con  o  senza
          stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
          un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
          imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente  o
          no attivita' d'impresa non costituisce di  per  se'  motivo
          sufficiente per considerare una qualsiasi di dette  imprese
          una stabile organizzazione dell'altra.". 
              Note al comma 930 
              Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 11  del  decreto
          legislativo n. 231 del 2007 e' citato nelle Note  al  comma
          927. 
              Note al comma 931 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          11 della citata legge n. 212 del 2000: 
              "Art. 11. (Diritto di interpello) 
              1. Il contribuente puo' interpellare  l'amministrazione
          per ottenere una risposta riguardante fattispecie  concrete
          e personali relativamente a: 
              a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando
          vi sono condizioni di obiettiva incertezza  sulla  corretta
          interpretazione  di  tali  disposizioni   e   la   corretta
          qualificazione di fattispecie alla luce delle  disposizioni
          tributarie  applicabili  alle   medesime,   ove   ricorrano
          condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
          attivabili le procedure  di  cui  all'articolo  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147  e  di  cui  all'articolo  2  del
          medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
              b) la sussistenza delle  condizioni  e  la  valutazione
          della idoneita' degli elementi  probatori  richiesti  dalla
          legge per l'adozione di specifici regimi fiscali  nei  casi
          espressamente previsti; 
              c)  l'applicazione  della  disciplina  sull'abuso   del
          diritto ad una specifica fattispecie. 
              2.   Il   contribuente   interpella   l'amministrazione
          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse
          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che
          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non
          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa
          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'
          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al
          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede
          amministrativa e contenziosa. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 934 
              Si riporta il testo dei commi 636 e 637 dell'articolo 1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "636. Al fine di contemperare  il  principio  di  fonte
          comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
          attribuite ovvero  riattribuite,  dopo  la  loro  scadenza,
          secondo   procedure   di   selezione   concorrenziale   con
          l'esigenza di perseguire,  in  materia  di  concessioni  di
          gioco  per  la   raccolta   del   Bingo,   il   tendenziale
          allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
          queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al  2016
          l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  procede  nel  corso
          dell'anno  2016  a  una  gara  per  l'attribuzione  di  210
          concessioni per il predetto gioco attenendosi  ai  seguenti
          criteri direttivi: 
              a) introduzione  del  principio  dell'onerosita'  delle
          concessioni  per  la  raccolta  del  gioco  del   Bingo   e
          fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia  minima
          corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
              b) durata delle  concessioni  pari  a  nove  anni,  non
          rinnovabile; 
              c) versamento della somma di euro 5.000, per ogni  mese
          ovvero frazione  di  mese  superiore  ai  quindici  giorni,
          oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
          quindici giorni, da parte del  concessionario  in  scadenza
          che intenda altresi' partecipare al bando di  gara  per  la
          riattribuzione della  concessione,  per  ogni  mese  ovvero
          frazione  di  mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio
          scaduto e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della
          nuova concessione  riattribuita,  fermi  in  ogni  caso  la
          sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
          1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  e  il
          divieto di trasferimento dei locali per  tutto  il  periodo
          della proroga; 
              d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
          offerta  ai  sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di
          sottoscrizione della concessione; 
              d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti
          che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco  in  uno
          degli Stati dello Spazio  economico  europeo,  avendovi  la
          sede legale ovvero  operativa,  sulla  base  di  valido  ed
          efficace   titolo   abilitativo   rilasciato   secondo   le
          disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; 
              e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
          300.000  dell'entita'  della   garanzia   bancaria   ovvero
          assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
          della concessione, a tutela  dell'Amministrazione  statale,
          durante l'intero arco di durata della concessione,  per  il
          mantenimento dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  dei
          livelli di servizio e  di  adempimento  delle  obbligazioni
          convenzionali pattuite." 
              "637.  Con  decreto  dirigenziale  dell'Agenzia   delle
          dogane  e  dei  monopoli,  sono  stabilite   le   eventuali
          disposizioni applicative  occorrenti  per  assicurare,  con
          cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui
          al comma 636, l'avvio  delle  procedure  di  riattribuzione
          concorrenziale delle vigenti concessioni  per  la  raccolta
          del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e'
          prevista per l'anno 2020.". 
              Note al comma 935 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  11  e   15
          dell'articolo  24  della  legge  7  luglio  2009,   n.   88
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2008): 
              "Art.  24.  (Adeguamento  comunitario  di  disposizioni
          tributarie) 
              1. - 10. (Omissis). 
              11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione  del
          gioco irregolare ed  illegale,  nonche'  di  perseguire  la
          tutela dei consumatori e dell'ordine  pubblico,  la  tutela
          dei  minori  e  la  lotta  al  gioco   minorile   ed   alle
          infiltrazioni della criminalita'  organizzata  nel  settore
          dei giochi, tenuto conto del monopolio statale  in  materia
          di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  14
          aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e  49
          del Trattato CE, oltre che  delle  disposizioni  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
          discriminazione,     necessita',     proporzionalita'     e
          trasparenza, i commi da  12  a  26  del  presente  articolo
          recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
          distanza dei seguenti giochi: 
              a) scommesse, a  quota  fissa  e  a  totalizzatore,  su
          eventi, anche simulati, sportivi, inclusi  quelli  relativi
          alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi; 
              b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; 
              c) giochi di ippica nazionale; 
              d) giochi di abilita'; 
              e) scommesse a quota fissa con interazione diretta  tra
          i giocatori; 
              f) bingo; 
              g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
              h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 
              12. - 14. (Omissis). 
              15. La concessione richiesta dai  soggetti  di  cui  al
          comma 13, lettera a),  e'  rilasciata  subordinatamente  al
          rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: 
              a) esercizio dell'attivita' di gestione e  di  raccolta
          di giochi, anche a  distanza,  in  uno  degli  Stati  dello
          Spazio  economico  europeo,  avendovi  sede  legale  ovvero
          operativa,  sulla  base  di  valido  ed   efficace   titolo
          abilitativo  rilasciato  secondo  le  disposizioni  vigenti
          nell'ordinamento  di   tale   Stato,   con   un   fatturato
          complessivo, ricavato da tale attivita', non  inferiore  ad
          euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due  esercizi  chiusi
          anteriormente alla data di presentazione della domanda; 
              b) fuori dai casi di cui alla lettera a),  possesso  di
          una  capacita'  tecnico-infrastrutturale  non  inferiore  a
          quella richiesta dal capitolato  tecnico  sottoscritto  dai
          soggetti di cui al comma  16,  lettera  b),  comprovata  da
          relazione tecnica sottoscritta  da  soggetto  indipendente,
          nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei  monopoli
          di Stato di una garanzia bancaria  ovvero  assicurativa,  a
          prima richiesta  e  di  durata  biennale,  di  importo  non
          inferiore ad euro 1.500.000; 
              c) costituzione  in  forma  giuridica  di  societa'  di
          capitali, con sede legale in uno degli Stati  dello  Spazio
          economico  europeo,   anteriormente   al   rilascio   della
          concessione   ed   alla   sottoscrizione   della   relativa
          convenzione accessiva; 
              d)   possesso   da   parte   del   presidente,    degli
          amministratori  e  dei   procuratori   dei   requisiti   di
          affidabilita'    e    professionalita'    richiesti    alle
          corrispondenti figure dei soggetti  di  cui  al  comma  16,
          lettera b); 
              e)   residenza   delle   infrastrutture   tecnologiche,
          hardware e software, dedicate  alle  attivita'  oggetto  di
          concessione in  uno  degli  Stati  dello  Spazio  economico
          europeo; 
              f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato di un corrispettivo  una  tantum,  per  la  durata
          della concessione e a titolo di  contributo  spese  per  la
          gestione  tecnica  ed  amministrativa   dell'attivita'   di
          monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,  piu'  IVA,
          per le domande di concessione riferite ai giochi di cui  al
          comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu'  IVA,
          per le domande di concessione riferite al gioco di  cui  al
          comma 11, lettera f); 
              g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui  al  comma
          17. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 936 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. 
              Note al comma 937 
              Il  testo  dell'articolo  7,  commi  da  4  a  5,   del
          decreto-legge n. 158 del 2012 e' citato nelle Note al comma
          923. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4
          della legge  13  dicembre  1989,  n.  401  (Interventi  nel
          settore del giuoco e delle scommesse clandestini  e  tutela
          della  correttezza  nello  svolgimento  di   manifestazioni
          sportive): 
              "Art. 4. Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o  di
          scommessa 
              1. (Omissis). 
              2. Quando si tratta di concorsi,  giuochi  o  scommesse
          gestiti con le modalita' di cui al comma  1,  e  fuori  dei
          casi di concorso in uno dei reati  previsti  dal  medesimo,
          chiunque  in  qualsiasi  modo  da'  pubblicita'   al   loro
          esercizio e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  e  con
          l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516  (lire  un
          milione). La stessa sanzione  si  applica  a  chiunque,  in
          qualsiasi  modo,  da'  pubblicita'  in  Italia  a   giochi,
          scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 
              (Omissis).". 
              La raccomandazione 2014/478/UE della  Commissione,  del
          14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei  consumatori
          e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per
          la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi  d'azzardo
          on line e' pubblicata nella GUUE n. L  214  del  19.7.2014,
          pagg. 38-46. 
              Note al comma 939 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          21 del citato decreto-legge n. 78 del 2009: 
              "Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. La gestione e l'esercizio delle  lotterie  nazionali
          ad estrazione differita restano in ogni caso  riservati  al
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli   di   Stato,   che   vi   provvede
          direttamente  ovvero  mediante  una   societa'   a   totale
          partecipazione pubblica. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 940 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 7 del  decreto-legge
          n. 158 del 2012 e' citato nelle Note al comma 923. 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al
          sistema penale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30  novembre
          1981, n. 329, S.O. 
              Note al comma 942 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  110  del  regio
          decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge
          n. 39 del 2009 e' citato nelle Note al comma 924. 
              Note al comma 943 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  110  del  regio
          decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. 
              Note al comma 944 
              Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
          "Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L.
          3 agosto 1998, n. 288" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  3
          febbraio 1999, n. 27. 
              Note al comma 945 
              Il testo del decreto legislativo n.  504  del  1998  e'
          citato nelle Note al comma 944. 
              Note al comma 947 
              Si riporta il testo vigente del comma 89  dell'articolo
          1 della legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni): 
              "Art. 1. 
              1. - 88. (Omissis). 
              89. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  88,  lo
          Stato e  le  regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
          attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle  di
          cui al comma 85,  in  attuazione  dell'articolo  118  della
          Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire  le  seguenti
          finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
          di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
          svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
          e delle  unioni  di  comuni;  sussistenza  di  riconosciute
          esigenze unitarie;  adozione  di  forme  di  avvalimento  e
          deleghe di esercizio tra gli  enti  territoriali  coinvolti
          nel processo di riordino, mediante  intese  o  convenzioni.
          Sono altresi' valorizzate forme di esercizio  associato  di
          funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
          funzionali. Le funzioni che  nell'ambito  del  processo  di
          riordino sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti
          territoriali continuano ad essere da esse  esercitate  fino
          alla  data  dell'effettivo  avvio  di  esercizio  da  parte
          dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          92  per  le  funzioni  di  competenza  statale  ovvero   e'
          stabilita dalla regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le
          funzioni di competenza regionale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          13 della legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              "Art. 13. (Integrazione scolastica) 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,  l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di  sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          139  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente
          decreto  legislativo,  ai  sensi  dell'articolo  128  della
          Costituzione sono attribuiti alle  province,  in  relazione
          all'istruzione  secondaria  superiore,  e  ai  comuni,   in
          relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
          le funzioni concernenti: 
              a)  l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e  la
          soppressione di scuole in  attuazione  degli  strumenti  di
          programmazione; 
              b) la redazione dei piani di organizzazione della  rete
          delle istituzioni scolastiche; 
              c) i servizi di supporto organizzativo del servizio  di
          istruzione per gli alunni con handicap o in  situazione  di
          svantaggio; 
              d) il piano di utilizzazione degli  edifici  e  di  uso
          delle   attrezzature,   d'intesa   con    le    istituzioni
          scolastiche; 
              e)  la  sospensione  delle  lezioni  in  casi  gravi  e
          urgenti; 
              f) le iniziative e le attivita' di promozione  relative
          all'ambito delle funzioni conferite; 
              g) la costituzione, i controlli  e  la  vigilanza,  ivi
          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali
          scolastici a livello territoriale. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. 
              Note al comma 949 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione
          fiscale e dichiarazione  dei  redditi  precompilata),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3.  Trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate  da
          parte di soggetti terzi di dati relativi a  oneri  e  spese
          sostenute dai contribuenti 
              1. All'articolo 78 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
              «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
          redditi da parte dell'Agenzia  delle  entrate  nonche'  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
              a)  quote  di  interessi  passivi  e   relativi   oneri
          accessori per mutui in corso; 
              b) premi di assicurazione sulla  vita,  causa  morte  e
          contro gli infortuni; 
              c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
              d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera
          e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.»; 
              b) nel comma 26  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le modalita' e il  contenuto  della  trasmissione
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate.  In  caso  di  omessa,  tardiva  o   errata
          trasmissione dei dati di cui al  comma  25  si  applica  la
          sanzione di cento euro per ogni comunicazione in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 12, del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata  comunicazione
          dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei
          dati  corretti  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza di cui al  comma  25,  ovvero,  in
          caso di segnalazione da parte dell'Agenzia  delle  entrate,
          entro  i  cinque  giorni   successivi   alla   segnalazione
          stessa.». 
              2. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati  di
          cui  all'articolo  50,  comma  7,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              3. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi,  le   aziende   sanitarie   locali,   le   aziende
          ospedaliere, gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico,  i  policlinici  universitari,  le   farmacie,
          pubbliche   e   private,   i   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  le   strutture   per   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati  per
          l'erogazione dei servizi sanitari e gli  iscritti  all'Albo
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  inviano  al
          Sistema tessera sanitaria, secondo  le  modalita'  previste
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26
          marzo 2008, attuativo dell'articolo 50,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, i dati relativi alle  prestazioni
          erogate dal 2015 ad esclusione di quelle gia' previste  nel
          comma  2,  ai  fini  della  loro   messa   a   disposizione
          dell'Agenzia delle entrate. Le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' operative relative alla  trasmissione  telematica
          dei dati, sono  rese  disponibili  sul  sito  internet  del
          Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni
          sanitarie erogate  a  partire  dal  1º  gennaio  2016  sono
          inviati al  Sistema  tessera  sanitaria,  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma, anche  da  parte  delle
          strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari
          e non accreditate. 
              3-bis.  Tutti  i  cittadini,  indipendentemente   dalla
          predisposizione    della    dichiarazione    dei    redditi
          precompilata,  possono  consultare  i  dati  relativi  alle
          proprie  spese  sanitarie  acquisiti  dal  Sistema  tessera
          sanitaria ai sensi dei commi  2  e  3  mediante  i  servizi
          telematici  messi  a  disposizione  dal   Sistema   tessera
          sanitaria. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono individuati i termini e le  modalita'  per  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi alle spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
          reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse   da   quelle
          indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva  o
          errata trasmissione dei dati di cui al periodo  precedente,
          si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26,
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e   successive
          modificazioni. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione  dei
          dati personali, sono stabilite  le  modalita'  tecniche  di
          utilizzo dei dati di cui ai commi 2, 3 e 3-bis. 
              5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
          dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica  la  sanzione  di
          euro  100  per  ogni  comunicazione,  in  deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo  12  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro  50.000.  Nei
          casi di errata comunicazione dei dati la  sanzione  non  si
          applica se la trasmissione dei dati corretti e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero,  in
          caso di segnalazione da parte dell'Agenzia  delle  Entrate,
          entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.  Se  la
          comunicazione e'  correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un
          terzo con un massimo di euro 20.000. 
              5-ter. Per  le  trasmissioni  da  effettuare  nell'anno
          2015,  relative  all'anno  2014,  e  comunque  per   quelle
          effettuate nel primo  anno  previsto  per  la  trasmissione
          all'Agenzia delle entrate dei dati e  delle  certificazioni
          uniche utili per  la  predisposizione  della  dichiarazione
          precompilata,  non  si  fa  luogo  all'applicazione   delle
          sanzioni di cui  al  comma  5-bis  del  presente  articolo,
          all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n.
          413, e  successive  modificazioni,  all'articolo  4,  comma
          6-quinquies,  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e
          successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di
          errata  trasmissione  dei  dati  stessi,  se  l'errore  non
          determina un'indebita fruizione di detrazioni  o  deduzioni
          nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1. 
              6. L'Agenzia delle  entrate  effettua  controlli  sulla
          correttezza dei dati trasmessi dai  soggetti  terzi  con  i
          poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 5. Limiti ai poteri di controllo 
              1.  Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
          precompilata,  direttamente  ovvero  tramite  il  sostituto
          d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza  modifiche
          non si effettua il controllo: 
              a) formale sui dati relativi agli oneri indicati  nella
          dichiarazione precompilata forniti dai  soggetti  terzi  di
          cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo  il  controllo
          della sussistenza delle  condizioni  soggettive  che  danno
          diritto   alle   detrazioni,   alle   deduzioni   e    alle
          agevolazioni; 
              b) [Abrogata]. 
              2.  Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero
          tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza
          fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
          incidono sulla determinazione del reddito  o  dell'imposta,
          non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma  1,
          lettera a). 
              3.  Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
          precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante  CAF
          o professionista, il controllo formale  e'  effettuato  nei
          confronti  del  CAF  o  del   professionista,   anche   con
          riferimento  ai  dati  relativi  agli  oneri,  forniti   da
          soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata.
          Resta fermo il controllo  nei  confronti  del  contribuente
          della sussistenza delle  condizioni  soggettive  che  danno
          diritto   alle   detrazioni,   alle   deduzioni   e    alle
          agevolazioni. 
              3-bis. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta l'assistenza fiscale, con  modifiche  rispetto  alla
          dichiarazione    precompilata    che     incidono     sulla
          determinazione del reddito o dell'imposta e che  presentano
          elementi di incoerenza rispetto ai criteri  pubblicati  con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
          ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
          euro, l'Agenzia delle  entrate  puo'  effettuare  controlli
          preventivi, in via automatizzata o mediante verifica  della
          documentazione  giustificativa,  entro  quattro  mesi   dal
          termine previsto per la trasmissione  della  dichiarazione,
          ovvero  dalla  data  della  trasmissione,  se   questa   e'
          successiva  a  detto  termine.  Il  rimborso  che   risulta
          spettante  al  termine  delle   operazioni   di   controllo
          preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non  oltre
          il  sesto  mese  successivo  al  termine  previsto  per  la
          trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla  data  della
          trasmissione, se questa  e'  successiva  a  detto  termine.
          Restano fermi i controlli previsti in  materia  di  imposte
          sui redditi.". 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  presentare   la
          dichiarazione dei redditi autonomamente  compilata  con  le
          modalita'  ordinarie.  In  caso  di   presentazione   della
          dichiarazione  dei  redditi  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 13 del decreto del Ministro delle  finanze  31
          maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
          un professionista di  cui  al  comma  3,  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis,  e  6
          del presente decreto." 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  35  del
          citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.   35.   Requisiti   per   l'autorizzazione   allo
          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e
          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri
          autorizzati 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Per i centri autorizzati successivamente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del
          numero di dichiarazioni trasmesse nei  primi  tre  anni  di
          attivita'  si  considera  soddisfatto  se  la  media  delle
          dichiarazioni validamente trasmesse dal  centro  nel  primo
          triennio sia almeno pari  all'uno  per  cento  della  media
          delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti
          che svolgono attivita' di assistenza fiscale  nel  medesimo
          triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento.  Le
          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano
          anche per i centri di assistenza fiscale  gia'  autorizzati
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  con
          riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli  anni  2015,
          2016 e 2017. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 950 
              Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 78 della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni  per  ampliare
          le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale  e  del  conto  fiscale),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 78. 
              1. 25. (Omissis). 
              26. In caso di inosservanza degli obblighi  relativi  a
          tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13
          del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  605,  e   successive
          modificazioni.  Le   modalita'   e   il   contenuto   della
          trasmissione sono definite con provvedimento del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate. In caso di  omessa,  tardiva  o
          errata trasmissione dei dati di cui ai commi 25 e 25-bis si
          applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in
          deroga a quanto  previsto  dall'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  con  un  massimo  di
          euro  50.000  per  soggetto  terzo.  Nei  casi  di   errata
          comunicazione dei dati, la sanzione non si  applica  se  la
          trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque
          giorni successivi alla  scadenza  di  cui  ai  commi  25  e
          25-bis,  ovvero,  in  caso   di   segnalazione   da   parte
          dell'Agenzia  delle  entrate,   entro   i   cinque   giorni
          successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e'
          correttamente  trasmessa  entro   sessanta   giorni   dalla
          scadenza di cui ai  commi  25  e  25-bis,  la  sanzione  e'
          ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 951 
              Si riporta il testo degli articoli 6 e 22  del  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,   n.   164
          (Regolamento recante norme per  l'assistenza  fiscale  resa
          dai Centri di assistenza fiscale per le  imprese  e  per  i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Garanzie 
              1. Le societa' richiedenti  stipulano  una  polizza  di
          assicurazione della responsabilita' civile,  con  massimale
          adeguato al numero dei contribuenti assistiti,  nonche'  al
          numero dei visti di conformita' rilasciati e, comunque, non
          inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire  agli
          utenti il risarcimento dei  danni  eventualmente  provocati
          dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello  Stato
          o del diverso ente impositore le somme di cui  all'articolo
          39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. 
              2.  Le  imprese  di   assicurazione   danno   immediata
          comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
          che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. 
              2-bis. In luogo della polizza di cui  al  comma  1,  la
          garanzia puo' essere prestata sotto forma  di  cauzione  in
          titoli di Stato o  garantiti  dallo  Stato,  al  valore  di
          borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o  da
          una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni
          successivi  a  quello  di  svolgimento  dell'attivita'   di
          assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze possono essere  individuate  modalita'  alternative
          che offrano adeguate garanzie." 
              "Art. 22. Garanzie 
              1. I professionisti ed i  certificatori  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale adeguato al numero  dei  contribuenti  assistiti,
          nonche'  al  numero  dei  visti   di   conformita',   delle
          asseverazioni e delle certificazioni tributarie  rilasciati
          e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro,  al  fine
          di garantire ai propri clienti il  risarcimento  dei  danni
          eventualmente  provocati  dall'attivita'  prestata   e   al
          bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme
          di cui all'articolo 39, comma 1,  lettera  a)  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              2.  Le  imprese  di   assicurazione   danno   immediata
          comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
          che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. 
              2-bis. In luogo della polizza di cui  al  comma  1,  la
          garanzia puo' essere prestata sotto forma  di  cauzione  in
          titoli di Stato o  garantiti  dallo  Stato,  al  valore  di
          borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o  da
          una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni
          successivi  a  quello  di  svolgimento  dell'attivita'   di
          assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze possono essere  individuate  modalita'  alternative
          che offrano adeguate garanzie.". 
              Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2-ter e 17,
          comma 1, del citato decreto del Ministro delle  finanze  n.
          164 del 1999, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  7.  Procedimento   per   l'autorizzazione   allo
          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e
          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri
          autorizzati 
              1. - 2-bis. (Omissis). 
              2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica annualmente che
          la  media  delle  dichiarazioni  validamente  trasmesse  da
          ciascun centro nel  triennio  precedente  sia  almeno  pari
          all'uno  per  cento   della   media   delle   dichiarazioni
          complessivamente  trasmesse  dai  soggetti   che   svolgono
          attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio.  Per
          i centri di assistenza fiscale riconducibili alla  medesima
          associazione  od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse
          delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato  nel  presente
          comma e' considerato complessivamente. 
              (Omissis)." 
              "Art. 17. Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto
          d'imposta 
              1. I  sostituti  d'imposta  che  comunicano  ai  propri
          sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler
          prestare assistenza fiscale provvedono a: 
              a)  controllare,  sulla  base  dei  dati  ed   elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
              b) consegnare al sostituito, prima  della  trasmissione
          della dichiarazione e comunque entro  il  7  luglio,  copia
          della dichiarazione elaborata ed il relativo  prospetto  di
          liquidazione; 
              c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate,  entro  il  7   luglio   di   ciascun   anno,   le
          dichiarazioni  elaborate  e   i   relativi   prospetti   di
          liquidazione  nonche'  consegnare,  secondo  le   modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, le buste contenenti le schede relative  alle
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche; 
              c-bis) comunicare  all'Agenzia  delle  entrate  in  via
          telematica, entro il termine previsto alla lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis; 
              d) conservare copia delle dichiarazioni e dei  relativi
          prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello di presentazione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 952 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Dichiarazione e certificazioni  dei  sostituti
          d'imposta 
              1. I soggetti indicati nel titolo III del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenute  alla
          fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,  nonche'
          gli intermediari e gli altri soggetti che  intervengono  in
          operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla  comunicazione
          di dati ai  sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,
          presentano annualmente una dichiarazione  unica,  anche  ai
          fini dei contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza  sociale  (I.N.  P.S.)  e   dei   premi   dovuti
          all'Istituto nazionale  per  le  assicurazioni  contro  gli
          infortuni sul lavoro (I.N.  A.I.L.),  relativa  a  tutti  i
          percipienti, redatta in conformita'  ai  modelli  approvati
          con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N. P.S. e l'I.N.  A.I.L.  sono
          in  grado  di  acquisire  direttamente  e  sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
          norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
          citato decreto n. 600 del 1973  nonche'  dell'articolo  21,
          comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
          6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
          incaricati di cui all'articolo  3,  commi  2-bis  e  3,  la
          dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio  di
          ciascun anno. 
              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'articolo  43,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  sono  esibiti  o
          trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
          conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
          contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
          speciali. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31  luglio
          di ciascun anno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. I  soggetti  indicati  nell'articolo  29,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
          qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale  (I.N.  P.S.)  attestante  l'ammontare  complessivo
          delle dette somme  e  valori,  l'ammontare  delle  ritenute
          operate, delle  detrazioni  di  imposta  effettuate  e  dei
          contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri
          dati  stabiliti  con  il  provvedimento  amministrativo  di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  28
          febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a
          quello in cui le somme e i valori sono  stati  corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Le
          trasmissioni in via  telematica  effettuate  ai  sensi  del
          presente comma sono equiparate a  tutti  gli  effetti  alla
          esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
          comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva  o  errata
          si applica la sanzione di cento euro  in  deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo  12,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000  per
          sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
          certificazione,  la  sanzione  non   si   applica   se   la
          trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
          primo  periodo.  Se  la  certificazione  e'   correttamente
          trasmessa entro sessanta giorni dal  termine  previsto  nel
          primo periodo, la sanzione e' ridotta a un  terzo,  con  un
          massimo di euro 20.000.". 
              Note al comma 953 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21  del   citato
          decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia  delle
          Entrate 
              1. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate sono  individuate  modalita'  e  termini,  tali  da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di
          comunicazione   delle   operazioni   rilevanti   ai    fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le quali  e'  previsto
          l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto  con  la
          trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
          di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per  le
          sole operazioni per le quali non e' previsto  l'obbligo  di
          emissione della fattura la  comunicazione  telematica  deve
          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di
          importo  non   inferiore   ad   euro   3.600,   comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti
          alle comunicazioni di cui all'articolo  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
          o ricevute per operazioni diverse  da  quelle  inerenti  ai
          rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo  7,
          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
          comunicazioni, ovvero per la loro  effettuazione  con  dati
          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471. 
              1-bis. Al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti, l'obbligo di comunicazione  delle  operazioni
          di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
          non  soggetti  passivi  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
          avvenga mediante carte di credito, di  debito  o  prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
              1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
          comunicazione previsto dall'articolo  7,  sesto  comma  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605  che  emettono  carte  di  credito,  di  debito   o
          prepagate,  comunicano   all'Agenzia   delle   entrate   le
          operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
          pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte  di
          credito, di  debito  o  prepagate  emesse  dagli  operatori
          finanziari stessi, secondo modalita'  e  termini  stabiliti
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              1-quater. Al fine di semplificare gli  adempimenti  dei
          contribuenti,  in  via  sperimentale,  per   l'anno   2016,
          l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1  e'
          escluso per coloro i quali trasmettono i  dati  al  Sistema
          tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.". 
              Note al comma 954 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
          Note al comma 82. 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  24
          del citato decreto del Presidente ella  Repubblica  n.  917
          del 1986 come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 24. Determinazione dell'imposta  dovuta  dai  non
          residenti 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel  comma
          1, nei confronti dei soggetti non residenti nel  territorio
          italiano che assicuri un adeguato scambio di  informazioni,
          l'imposta  dovuta   e'   determinata   sulla   base   delle
          disposizioni  contenute  negli  articoli  da  1  a  23,   a
          condizione  che  il  reddito  prodotto  dal  soggetto   nel
          territorio dello Stato italiano sia pari almeno al  75  per
          cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto  e
          che il soggetto non goda di agevolazioni  fiscali  analoghe
          nello  Stato  di  residenza.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma.". 
              Note al comma 957 
              Si riporta il testo del comma  1-bis  dell'articolo  39
          del citato  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39. (Sanzioni) 
              1. (Omissis). 
              1-bis. Nei casi di violazioni  commesse  ai  sensi  dei
          commi 1 e  3  del  presente  Art.  e  dell'Art.  7-bis,  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro  di
          assistenza  fiscale  per  il   quale   abbia   operato   il
          trasgressore e' obbligato solidalmente con il  trasgressore
          stesso al  pagamento  di  un  importo  pari  alla  sanzione
          irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 958 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 (Misure urgenti per
          la finanza pubblica), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 novembre 2015, n. 187: 
              "Art. 2.  Disposizioni  in  materia  di  collaborazione
          volontaria 
              1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 5-quater: 
              1) il terzo periodo  del  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: "La  richiesta  di  accesso  alla  collaborazione
          volontaria rimane irrevocabile e non puo' essere presentata
          piu' di una volta, anche indirettamente  o  per  interposta
          persona."; 
              2) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  La
          procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata
          fino al 30 novembre 2015.  L'integrazione  dell'istanza,  i
          documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera  a),
          possono essere presentati entro il  30  dicembre  2015.  In
          deroga all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, la competenza alla gestione delle istanze  presentate,
          per la prima volta, a decorrere  dal  10  novembre  2015  e
          all'emissione  dei  relativi  atti,  compresi   quelli   di
          accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte
          le annualita' oggetto  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, e'  attribuita  all'articolazione  dell'Agenzia
          delle entrate individuata con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di  entrata
          in vigore della presente disposizione. Per gli atti di  cui
          al periodo precedente, impugnabili  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  si  applicano  le
          disposizioni in materia di competenza per territorio di cui
          all'articolo 4, comma 1, e  in  materia  di  legittimazione
          processuale dinanzi  alle  commissioni  tributarie  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto  legislativo
          n. 546 del 1992, e successive modificazioni,  previste  per
          le articolazioni dell'Agenzia delle entrate  ivi  indicate.
          Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze
          e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento
          i  termini  di  decadenza   per   l'accertamento   di   cui
          all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo  57  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di
          contestazione  ai  sensi  dell'articolo  20   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  che  scadono  a
          decorrere  dal  31  dicembre   2015,   limitatamente   agli
          imponibili, alle imposte,  alle  ritenute,  ai  contributi,
          alle sanzioni e agli interessi relativi alla  procedura  di
          collaborazione volontaria e per tutte le  annualita'  e  le
          violazioni oggetto della procedura  stessa,  sono  fissati,
          anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016."; 
              b) all'articolo 5-quinquies: 
              1) nel comma 1, dopo la  lettera  b),  e'  inserita  la
          seguente: "b-bis) si applicano le disposizioni  in  materia
          di prevenzione  del  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
          terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231, ad eccezione di quanto previsto  dall'articolo  58,
          comma 6, del medesimo decreto;"; 
              2) al comma 3  le  parole:  "30  settembre  2015"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 novembre  2015"  e  dopo  le
          parole: "entro la quale puo' essere attivata  la  procedura
          di collaborazione volontaria" sono  aggiunte  le  seguenti:
          ",o sino alla data del 30  dicembre  2015  in  presenza  di
          integrazione dell'istanza o di presentazione dei  documenti
          e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
          lettera a)". " 
              2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di  cui
          alla legge 15 dicembre 2014, n. 186: 
              a) le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi  da
          1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997,
          n. 218, nel testo vigente alla data del 30  dicembre  2014,
          continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016; 
              b) l'ammontare  di  tutte  le  prestazioni  corrisposte
          dalla  previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i
          superstiti e l'invalidita'  Svizzera  (LPP),  in  qualunque
          forma erogate, ivi  comprese  le  prestazioni  erogate  dai
          diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento,  sono
          assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del
          contribuente, all'aliquota del 5 per cento; 
              b-bis) l'esonero dagli obblighi  dichiarativi  previsto
          dall'articolo 38, comma 13, lettera b),  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti  residenti  in
          Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in  via
          continuativa all'estero in zone di  frontiera  e  in  Paesi
          limitrofi, si applica, con riferimento  al  conto  corrente
          costituito all'estero  per  l'accredito  degli  stipendi  o
          altri emolumenti derivanti dalle attivita'  lavorative  ivi
          svolte, anche al coniuge e  ai  familiari  di  primo  grado
          eventualmente cointestatari  o  beneficiari  di  procure  e
          deleghe sul conto stesso.". 
              Note al comma 959 
              La Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
          2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga
          la direttiva 92/12/CEE e' pubblicata nella GUUE n. L 9  del
          14.1.2009, pagg. 12-30. 
              Note al comma 960 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Aliquote dell'imposta 
              L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura  del
          ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. 
              L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al  dieci
          per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni  e
          i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II,  nella
          parte II-bis e nella parte  III  dell'allegata  tabella  A,
          salvo il disposto dell'articolo 34. 
              Per le prestazioni di servizi dipendenti  da  contratti
          d'opera, di appalto e  simili  che  hanno  per  oggetto  la
          produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti  di
          locazione finanziaria, di noleggio e simili,  l'imposta  si
          applica con la stessa aliquota che sarebbe  applicabile  in
          caso di cessione dei beni prodotti, dati con  contratti  di
          locazione finanziaria, noleggio e simili.".