art. 1 note (parte 22)

           	
				
 
              Note al comma 962 
              Si riporta il testo del comma 331 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "331. Nella tabella A, parte III,  allegata  al  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente numero: 
              «127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di   civile
          abitazione  effettuate  in  esecuzione  di   programmi   di
          edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
          costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
          cui all'articolo 31, primo comma, lettere  c),  d)  ed  e),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457». 
              Note al comma 964 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  5  febbraio
          1953, n. 39 recante "Testo unico delle  leggi  sulle  tasse
          automobilistiche"  e'  pubblicato  nella  Gazz.   Uff.   10
          febbraio 1953, n. 33, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  103  del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 103. Obblighi conseguenti alla  cessazione  della
          circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi 
              1.   La   parte   interessata,   intestataria   di   un
          autoveicolo, motoveicolo o  rimorchio,  o  l'avente  titolo
          deve comunicare al competente  ufficio  del  P.R.A.,  entro
          sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero  del
          veicolo   stesso   per    reimmatricolazione,    comprovata
          dall'esibizione della copia della  documentazione  doganale
          di   esportazione,   ovvero,   nel   caso    di    cessione
          intracomunitaria,  dalla  documentazione   comprovante   la
          radiazione  dal  PRA,   restituendo   il   certificato   di
          proprieta' e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A.
          ne da' immediata comunicazione all'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i trasporti terrestri  (568),  provvedendo
          altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della  carta
          di circolazione. Con  il  regolamento  di  esecuzione  sono
          stabilite le modalita' per lo  scambio  delle  informazioni
          tra il P.R.A. e Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 966 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma
          3-bis, e 29, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto): 
              "Art. 1. (Competenze del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri) 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,
          sentito il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza
          della  Repubblica,   impartisce   al   Dipartimento   delle
          informazioni per la sicurezza e ai servizi di  informazione
          per la sicurezza direttive per rafforzare le  attivita'  di
          informazione  per  la   protezione   delle   infrastrutture
          critiche materiali e immateriali, con particolare  riguardo
          alla protezione cibernetica e  alla  sicurezza  informatica
          nazionali." 
              "Art.  29.  (Norme  di  contabilita'   e   disposizioni
          finanziarie) 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e'  istituita  un'apposita
          unita' previsionale di base per le  spese  del  Sistema  di
          informazione per la sicurezza. 
              2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente
          del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del  CISR,
          sentiti i responsabili  del  DIS,  dell'AISE  e  dell'AISI,
          ripartisce tra tali organismi lo  stanziamento  di  cui  al
          comma 1 e stabilisce, altresi', le somme  da  destinare  ai
          fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e
          delle sue variazioni  in  corso  d'anno,  adottate  con  la
          stessa  procedura,  e'  data  comunicazione   al   Comitato
          parlamentare di cui all'articolo 30. 
              3. Il regolamento di contabilita' del DIS e dei servizi
          di informazione per la sicurezza e' approvato,  sentito  il
          Presidente della Corte dei  conti,  anche  in  deroga  alle
          norme di contabilita' generale dello  Stato,  nel  rispetto
          dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche'  delle
          seguenti disposizioni: 
              a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente
          indicati i fondi per le  spese  riservate,  e  il  bilancio
          consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e
          AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili  delle
          strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; 
              b) il bilancio preventivo e il bilancio  consuntivo  di
          cui  alla  lettera  a)  sono  approvati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del CISR; 
              c) il bilancio consuntivo e' inviato per  il  controllo
          della legittimita' e regolarita'  della  gestione,  insieme
          con la relazione annuale dell'organo di controllo  interno,
          ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato  presso  il
          DIS, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo  unico
          di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,  anche  in
          deroga alle norme richiamate dall'articolo  10,  comma  10,
          della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo  stesso  ufficio  e'
          competente  per  l'istruttoria  relativa  al  controllo  di
          legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
              d) gli atti di  gestione  delle  spese  ordinarie  sono
          assoggettati  al  controllo  preventivo   di   un   ufficio
          distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio
          e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
              e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei
          conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza
          del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere  c)  e  d),
          singolarmente designati,  rispettivamente,  dal  Presidente
          della Corte dei conti e dal Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sono tenuti al rispetto del segreto; 
              f) gli atti di  gestione  delle  spese  riservate  sono
          adottati esclusivamente dai  responsabili  del  DIS  e  dei
          servizi di informazione per la  sicurezza,  che  presentano
          uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale
          annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; 
              g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese
          ordinarie e' trasmesso,  insieme  con  la  relazione  della
          Corte  dei  conti,  al   Comitato   parlamentare   di   cui
          all'articolo 30, al quale e'  presentata,  altresi',  nella
          relazione semestrale  di  cui  all'articolo  33,  comma  1,
          un'informativa  sulle  singole   linee   essenziali   della
          gestione   finanziaria   delle    spese    riservate;    la
          documentazione delle  spese  riservate,  senza  indicazioni
          nominative, e' conservata  negli  archivi  storici  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera d). 
              4. Un apposito regolamento definisce le  procedure  per
          la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di
          beni   e   servizi,   nel   rispetto   delle   disposizioni
          dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi
          a  lavori,  servizi  e  forniture,  di   cui   al   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  come  modificato  dal
          comma 5 del presente articolo. Sono altresi' individuati  i
          lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie  o  per
          importi di valore, possono essere effettuati in economia  o
          a trattativa privata. 
              5. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 17  del  codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              6. Dall'attuazione  della  presente  legge  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Note al comma 968 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63. 
                
              Note al comma 972 
              Il testo vigente del comma 1-bis dell'articolo 13 della
          legge n. 917 del 1986 e' citato nelle Note al comma 290. 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63. 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
          del decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451  (Disposizioni
          urgenti per gli addetti ai settori del  trasporto  pubblico
          locale e dell'autotrasporto): 
              "Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Per l'anno 1998 e' assegnato  al  comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 973 
              Si riporta il testo del comma 155 dell'articolo 3 della
          citata  legge  n.  350  del  2003,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. 
              1. - 154. (Omissis). 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1º  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
          per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e  122
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da  destinare  a
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate e delle Forze di  polizia.  E'  altresi'
          autorizzata la spesa di 944.958 euro per  l'anno  2016,  di
          973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400  euro  annui  a
          decorrere dall'anno  2018,  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi  diretti  all'equiparazione,   nell'articolazione
          delle qualifiche, nella  progressione  di  carriera  e  nel
          trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo
          del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti  ruoli
          direttivi  della  Polizia  di  Stato  di  cui  al   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni  caso,  restano
          ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della  legge  7
          agosto 2015, n. 124.". 
              Note al comma 975 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. 
              Note al comma 977 
              Il testo del decreto legislativo n.  229  del  2011  e'
          citato nelle Note al comma 713. 
              Note al comma 981 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          della  citata  legge  n.  196  del   2009,   e   successive
          modificazioni: 
              "Art.  1.  Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento 
              1. (Omissis).  2.  Ai  fini  della  applicazione  delle
          disposizioni  in   materia   di   finanza   pubblica,   per
          amministrazioni pubbliche si intendono,  per  l'anno  2011,
          gli  enti  e  i  soggetti  indicati   a   fini   statistici
          nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in
          pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 171, nonche' a  decorrere  dall'anno  2012  gli
          enti e i soggetti indicati a fini statistici  dal  predetto
          Istituto nell'elenco oggetto del  comunicato  del  medesimo
          Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  228,
          e  successivi  aggiornamenti  ai  sensi  del  comma  3  del
          presente articolo, effettuati sulla base delle  definizioni
          di cui agli specifici regolamenti dell'Unione  europea,  le
          Autorita' indipendenti e, comunque, le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          25 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile): 
              "Art. 25. (Trasformazione in fondazione del Centro  per
          la  documentazione   e   la   valorizzazione   delle   arti
          contemporanee) 
              1. (Omissis). 
              2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali al fondo di gestione  della  Fondazione
          e' autorizzata, a titolo di  contributo  per  le  spese  di
          funzionamento, la spesa rispettivamente di  euro  1.637.144
          per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per  l'anno  2010  e  di
          euro 1.406.533  a  decorrere  dall'anno  2011,  allo  scopo
          intendendosi corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 1, comma 11,  della  legge  12
          luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.". 
              Note al comma 983 
              La legge 10 marzo 1982, n.  127  recante  "Ratifica  ed
          esecuzione dello scambio  di  note  tra  il  Governo  della
          Repubblica  italiana  e  l'Organizzazione  europea  per  le
          ricerche astronomiche  nell'emisfero  australe,  firmate  a
          Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e  a  Roma  il  28
          agosto 1980, per l'adesione  alla  convenzione  recante  la
          creazione  dell'Organizzazione  europea  per  le   ricerche
          astronomiche   nell'emisfero   australe,   con   protocollo
          finanziario annesso, firmata a Parigi il  5  ottobre  1962,
          nonche' al protocollo relativo ai  privilegi  ed  immunita'
          dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il  12  luglio
          1974" e' pubblicata nella GU n. 92 del  3-4-1982  -  Suppl.
          Ordinario. 
              Note al comma 984 
              Il testo dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  n.
          241 del 1997 e' citato nelle Note al comma 85. 
              Note al comma 986 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  16-ter
          del citato decreto-legge n. 78 del  2015,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 16-ter. Assunzioni straordinarie nelle  Forze  di
          polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Al fine di incrementare i servizi di  prevenzione  e
          di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e  della
          sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento
          del Giubileo straordinario del 2015-2016,  e'  autorizzata,
          in  via  eccezionale,   l'assunzione   straordinaria,   nei
          rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di
          Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei  carabinieri,  di  400
          unita' nel Corpo della Guardia  di  finanza,  per  ciascuno
          degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali
          relative, rispettivamente, agli anni 2016 e  2017  previste
          dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del  medesimo
          articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche'  all'articolo  1,
          comma 264, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  con
          decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º ottobre
          2016» sono sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  non
          anteriore  al  1º  ottobre  2015  e  al  1º  marzo   2016»,
          attingendo  in  via  prioritaria   alle   graduatorie   dei
          vincitori dei concorsi di cui al  predetto  articolo  2199,
          comma 4, lettera b), e  all'articolo  2201,  comma  1,  del
          medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010,  approvate  in
          data non anteriore al 1º gennaio 2011, nonche', per i posti
          residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie  degli
          idonei non vincitori  dei  medesimi  concorsi.  L'Arma  dei
          carabinieri e' autorizzata,  altresi',  per  gli  ulteriori
          posti  residui,  all'ampliamento  dei  posti  dei  concorsi
          banditi ai sensi  del  medesimo  articolo  2199,  comma  4,
          lettera a), per gli anni 2015 e 2016. La Polizia  di  Stato
          e'  altresi'  autorizzata,  nei  limiti   degli   eventuali
          ulteriori posti residui, a bandire,  per  l'anno  2016,  un
          concorso ai sensi dello  stesso  articolo  2199,  comma  4,
          lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  100  del
          citato decreto del Presidente ella Repubblica  n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 100. Oneri di utilita' sociale 
              1. (Omissis). 
              2. Sono inoltre deducibili: 
              a) le erogazioni liberali fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra quelle indicate nel comma  1  o  finalita'  di  ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g),  per
          un ammontare complessivamente non superiore al 2 per  cento
          del reddito d'impresa dichiarato; 
              b) le erogazioni liberali fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente finalita' di  ricerca  scientifica,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato; 
              c); 
              d) le erogazioni liberali a  favore  dei  concessionari
          privati  per  la   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          comunitario per  un  ammontare  complessivo  non  superiore
          all'1 per cento del reddito  imponibile  del  soggetto  che
          effettua l'erogazione stessa; 
              e) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a  carico.  La
          necessita' delle spese, quando non siano  obbligatorie  per
          legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
          dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni  e
          le attivita'  culturali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia del territorio. La  deduzione  non  spetta  in
          caso  di  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la
          preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
          le  attivita'  culturali,  di  mancato  assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni e le attivita'  culturali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio  dell'Agenzia
          delle  entrate   delle   violazioni   che   comportano   la
          indeducibilita'  e  dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione  inizia  a  decorrere  il  termine   per   la
          rettifica della dichiarazione dei redditi; 
              f) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose indicate  nell'articolo
          2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,  e  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni   effettuate   per
          l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che  siano  di
          rilevante interesse scientifico  o  culturale,  delle  cose
          anzidette, e per gli studi e le  ricerche  eventualmente  a
          tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi  e
          le ricerche devono essere autorizzati,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali, che dovra' approvare la  previsione
          di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le erogazioni fatte a favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  preindicati,  e
          controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti  termini
          possono, per causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
          prorogati  una  sola  volta.  Le  erogazioni  liberali  non
          integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati,  ovvero
          utilizzate   non   in   conformita'   alla    destinazione,
          affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
              g) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore al 2 per cento del reddito d'impresa  dichiarato,
          a favore di enti  o  istituzioni  pubbliche,  fondazioni  e
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono esclusivamente attivita'  nello  spettacolo,
          effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per  il
          restauro ed il  potenziamento  delle  strutture  esistenti,
          nonche'  per  la  produzione   nei   vari   settori   dello
          spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
          dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
          ricevimento affluiscono, nella loro totalita',  all'entrata
          dello Stato; 
              h) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore a 30.000 euro  o  al  2  per  cento  del  reddito
          d'impresa dichiarato, a  favore  delle  ONLUS,  nonche'  le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE; (587) 
              i)  le  spese  relative   all'impiego   di   lavoratori
          dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per
          prestazioni di servizi  erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel
          limite del  cinque  per  mille  dell'ammontare  complessivo
          delle spese per prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 
              l) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del  reddito  di
          impresa dichiarato, a favore di associazioni di  promozione
          sociale  iscritte  nei  registri  previsti  dalle   vigenti
          disposizioni di legge; 
              m) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,   di   fondazioni   e   di
          associazioni legalmente riconosciute,  per  lo  svolgimento
          dei loro compiti istituzionali e per  la  realizzazione  di
          programmi culturali nei settori dei beni culturali e  dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri  che  saranno  definiti   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di  soggetti
          che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun  ente  o  soggetto  beneficiario;
          definisce  gli  obblighi  di  informazione  da  parte   dei
          soggetti  erogatori  e  dei  soggetti  beneficiari;  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali da  essi  effettuate.
          Nel caso che, in un dato anno,  le  somme  complessivamente
          erogate abbiano superato la somma  allo  scopo  indicata  o
          determinata, i singoli  soggetti  beneficiari  che  abbiano
          ricevuto somme di importo maggiore  della  quota  assegnata
          dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
              n)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  di
          organismi  di  gestione  di  parchi  e  riserve   naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di   tutela   speciale   paesistico-ambientale   come
          individuata dalla vigente disciplina, statale e  regionale,
          nonche' gestita dalle  associazioni  e  fondazioni  private
          indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
          per sostenere attivita' di  conservazione,  valorizzazione,
          studio, ricerca e sviluppo dirette al  conseguimento  delle
          finalita' di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali
          ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del   territorio    individua    con    proprio    decreto,
          periodicamente, i soggetti e le categorie di  soggetti  che
          possono beneficiare  delle  predette  erogazioni  liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso che in un dato anno le somme complessivamente  erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i singoli soggetti beneficiari che abbiano  ricevuto  somme
          di importo maggiore della  quota  assegnata  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,   versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
              o) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti territoriali,  di  enti  o
          istituzioni pubbliche,  di  fondazioni  e  di  associazioni
          legalmente riconosciute, per la realizzazione di  programmi
          di  ricerca   scientifica   nel   settore   della   sanita'
          autorizzate dal Ministro della salute con apposito  decreto
          che  individua  annualmente,  sulla  base  di  criteri  che
          saranno definiti sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i soggetti  che  possono  beneficiare  delle  predette
          erogazioni  liberali.   Il   predetto   decreto   determina
          altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo   scopo
          indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per
          ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli  obblighi
          di informazione da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
          soggetti beneficiari.  Il  Ministero  della  salute  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello di  riferimento,  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali  deducibili  da  essi
          effettuate; 
              o-bis) le erogazioni liberali a favore  degli  istituti
          scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
          scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema  nazionale   di
          istruzione di cui alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e
          successive   modificazioni,   finalizzate   all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e   all'ampliamento
          dell'offerta formativa, nel limite  del  2  per  cento  del
          reddito  d'impresa  dichiarato  e  comunque  nella   misura
          massima  di  70.000  euro  annui;  la  deduzione  spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
              o-ter) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria
          al  fondo  istituito,  con  mandato  senza  rappresentanza,
          presso uno  dei  consorzi  cui  le  imprese  aderiscono  in
          ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in  conformita'  alle
          disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
          trattamento contabile ad esse applicato, a  condizione  che
          siano  utilizzate  in  conformita'  agli  scopi   di   tali
          consorzi. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 988 
              Il testo del  comma  1  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997 e' citato nelle Note  al  comma
          123. 
              Note al comma 990 
              Si riporta il testo del comma 269 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "269. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  in  via
          straordinaria, per gli anni 2015  e  2016,  ai  fini  della
          copertura  dei   posti   vacanti,   e'   autorizzata   allo
          scorrimento  delle  graduatorie  relative  alle   procedure
          concorsuali interne gia' bandite alla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  nel  rispetto  dei  limiti
          assunzionali previsti dalla normativa vigente.". 
              Note al comma 992 
              La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3  recante
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione" e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  24  ottobre
          2001, n. 248. 
              Note al comma 993 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 11  della  legge  n.
          196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1. 
                
              Note al comma 994 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 11  della  legge  n.
          196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1. 
              Note al comma 995 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 11  della  legge  n.
          196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1. 
              Note al comma 996 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 11  della  legge  n.
          196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1. 
              Note al comma 997 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          30 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 30. Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1. (Omissis). 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 998 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 11  della  legge  n.
          196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1.