Art. 3 
 
 
                       Disposizioni esecutive 
 
  Il presente decreto sara' inviato  per  l'iscrizione  nel  registro
delle imprese di Roma, nonche' alla cancelleria del Tribunale di Roma
- Sezione fallimentare. 
  Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi  dell'art.  197  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  I dati contenuti  nel  presente  decreto  verranno  trasmessi  alla
competente struttura  ministeriale  per  la  pubblicazione  nel  sito
internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013. 
  Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato  ricorso
al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla
data di ricezione del provvedimento stesso. 
    Roma, 23 dicembre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi