Art. 2
Modifiche all'allegato III
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo capoverso, dopo le parole «- turbe psichiche,» e'
inserito il seguente alinea «- malattie neurologiche,»;
b) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:
«Conseguentemente, all'appendice II - Art. 320 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci
relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete,
epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze
psicoattive, sono soppresse».
c) dopo il paragrafo G, e' inserito il seguente:
«H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL
SONNO
H.1. Malattie neurologiche
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di
grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida.
La commissione medica locale, anche avvalendosi dell'esito di
visita specialistica presso strutture pubbliche, puo' autorizzare la
guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacita' funzionali
possedute, previa valutazione della compatibilita' della
sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del trofismo
muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di
interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o
periferico, con la sussistenza di condizioni che possano far
escludere pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In tali
casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado di
azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della
categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di
validita' della patente. La validita' della patente, in questi casi,
non puo' essere superiore a due anni.
H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da
apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile
sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacita'
dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.
Il medico, di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della
strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali
sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva
notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza o lieve
entita' di sonnolenza diurna, il medico di cui all'articolo 119,
comma 2, del codice della strada, certifica l'idoneita' alla guida
del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l'idoneita' e la
sicurezza di guida, l'accertamento dei requisiti di idoneita'
psichici e fisici e' demandato alla commissione medica locale.
La commissione medica locale puo' autorizzare alla guida i
soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o
gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia
presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del
caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.
La validita' della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente
anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, non
puo' superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per
i conducenti del gruppo 2.».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare foglio n. 1, registro n. 21