Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «condizioni di erogabilita'» le specifiche circostanze
riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla
particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica,
prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico
prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi in
assenza delle quali la prestazione specialistica risulta
inappropriata e non puo' essere erogata nell'ambito e a carico del
Servizio sanitario nazionale;
b) «indicazioni di appropriatezza prescrittiva» le specifiche
circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario,
alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica
diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o
condizioni), al medico prescrittore, all'esito di procedure o
accertamenti pregressi o alla coerenza con le indicazioni di enti
regolatori nazionali o internazionali specificate nell'allegato 1, in
assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell'ambito e
a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di
inappropriatezza;
c) «specialista» il medico che, in relazione al rapporto di
lavoro in essere, ha titolo per erogare le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario
nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di radiologia diagnostica di cui al
presente decreto, per la definizione del «sospetto oncologico» di cui
all'allegato 1, note n. 32, 34, 36, 38 e 40 devono essere considerati
i seguenti fattori: 1) anamnesi positiva per tumori; 2) perdita di
peso; 3) assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6 settimane;
4) eta' sopra 50 e sotto 18 anni; 5) dolore ingravescente, continuo
anche a riposo e con persistenza notturna.
3. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di odontoiatria, si intende per:
a) «vulnerabilita' sanitaria» la presenza di condizioni cliniche
che possono essere gravemente pregiudicate da una patologia
odontoiatrica concomitante;
b) «vulnerabilita' sociale» una condizione di svantaggio sociale
ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di
marginalita' o esclusione sociale.