Art. 3 Allegati 1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, cui sono associate condizioni di erogabilita' o indicazioni di appropriatezza prescrittiva. Per ciascuna prestazione sonoindicati: a) il numero progressivo identificativo (NUMERO NOTA) della condizione o indicazione che il medico e' tenuto a riportare negli appositi spazi della ricetta; b) la notazione (R, H) che, ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 1996, individua la tipologia di ambulatori presso i quali e' erogabile la prestazione; la notazione * di cui al medesimo decreto ministeriale e' sostituita dalla condizione di erogabilita' o dalla indicazione di appropriatezza prescrittiva di cui al presente decreto; c) il codice numerico identificativo della prestazione ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 1996; d) le condizioni di erogabilita', contrassegnate da lettere identificative da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; e) le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, contrassegnate da lettere identificative da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta. 2. L'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta: a) nella colonna A, le patologie diagnosticabili con le prestazioni di genetica medica, contrassegnate da un codice alfanumerico (Pxxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; b) nella colonna B, le patologie e condizioni per le quali e' appropriata l'esecuzione di prestazioni di citogenetica,contrassegnate da un codice alfanumerico (Cxxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; c) nella colonna C, le patologie e condizioni oncoematologiche per le quali l'indagine genetica e/o citogenetica e' indicata per confermare la diagnosi e/o definire la prognosi, a seguito a indagini (biochimiche, ematologiche, morfologiche) e valutazioni specialistiche; le patologie e condizioni sono contrassegnate da un codice alfanumerico (Exxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; d) nella colonna D, le patologie e condizioni per le quali e' appropriata l'esecuzione di prestazioni di immunogenetica, a seguito di indagini (biochimiche, ematologiche, morfologiche) e valutazioni specialistiche, contrassegnate da un codice alfanumerico (Fxxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; e) nella colonna E, le patologie e condizioni per le quali e' appropriata l'esecuzione di prestazioni di genetica molecolare su materiale bioptico a seguito di indagini (istologiche e morfologiche) e valutazioni specialistiche, contrassegnate da un codice alfanumerico (Gxxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta. 3. L'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, indica i criteri in base ai quali sono state identificate le condizioni di erogabilita' delle prestazioni di odontoiatria, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'allegato 2B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza». Roma, 9 dicembre 2015 Il Ministro: Lorenzin