IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede  che  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuati  termini  e
modalita' per la trasmissione telematica  all'Agenzia  delle  entrate
dei dati relativi alle  spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia'  individuate
dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese funebri; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria; 
  Visto l'art. 16-bis del Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche delle spese  per  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; 
  Visto l'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296; 
  Considerato che  le  spese  per  gli  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica  degli  edifici,
le spese per frequenza di corsi  di  istruzione  universitaria  e  le
spese funebri  sono  tra  gli  oneri  detraibili  che  ricorrono  con
maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi; 
  Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre  individuare
i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei  relativi
dati all'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al
2015, le universita' statali e non  statali  trasmettono  all'Agenzia
delle entrate in via telematica, entro  il  28  febbraio  di  ciascun
anno,  con  riferimento  a  ciascuno  studente,   una   comunicazione
contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente: 
  a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; 
  b)   spese   per   la   frequenza   di   corsi   universitari    di
specializzazione; 
  c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento; 
  d) spese per la frequenza di master  che  per  durata  e  struttura
dell'insegnamento  siano  assimilabili  a  corsi  universitari  o  di
specializzazione; 
  e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. 
  2. Per ciascuno studente  le  universita'  statali  e  non  statali
comunicano  l'ammontare  delle  spese  relative  all'anno   d'imposta
precedente con l'indicazione dei  soggetti  che  hanno  sostenuto  le
spese e dell'anno accademico di riferimento. Le  spese  universitarie
sono comunicate al netto dei relativi  rimborsi  e  contributi.  Sono
indicati separatamente i rimborsi erogati  nell'anno  ma  riferiti  a
spese sostenute in anni precedenti.