Art. 2 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.