Art. 2 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al
2015, i soggetti  che  emettono  fatture  relative  a  spese  funebri
trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il  28
febbraio di ciascun anno, una  comunicazione  contenente  l'ammontare
delle spese funebri sostenute in dipendenza della  morte  di  persone
nell'anno  precedente,  con  riferimento  a  ciascun   decesso,   con
l'indicazione  dei  dati  del  soggetto  deceduto  e   dei   soggetti
intestatari del documento fiscale.