Art. 3 
 
  1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per  interventi  di
recupero del patrimonio edilizio  e  di  riqualificazione  energetica
degli edifici, i cui dati sono  gia'  trasmessi  da  banche  e  Poste
Italiane S.p.A., per le finalita' di controllo di cui all'art. 3  del
decreto  ministeriale  del  18  febbraio  1998,  n.  41,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio  2002,  n.  153,  le
comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute  nell'anno
d'imposta precedente  e  i  dati  identificativi  del  mittente,  dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari  dei  pagamenti,  sono
trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai  fini
della  elaborazione  della  dichiarazione  dei   redditi   da   parte
dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  a
partire dai dati relativi al 2015.