Art. 4 1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2016 Il Ministro: Padoan