Art. 4 
 
  1. Le modalita'  tecniche  per  la  trasmissione  telematica  delle
comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan