IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  151  recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
e  degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto, in particolare, l'art. 25 con il quale si dispone che con il
decreto di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11  novembre
1983,  n.  638,  concernente  le  visite  mediche  di  controllo  dei
lavoratori,  vengano  individuate  le  ipotesi  di  esenzione   dalla
reperibilita' dei lavoratori del settore privato; 
  Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986,  18  aprile  1996,  12
ottobre 2000 e 8 maggio 2008 che hanno dato  attuazione  all'art.  5,
comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463; 
  Considerata la necessita' di modificare e integrare  la  disciplina
prevista dai citati decreti ministeriali; 
  Sentiti  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   la
Federazione nazionale degli  ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Esclusioni dall'obbligo di reperibilita' 
 
  1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di
reperibilita' i lavoratori  subordinati,  dipendenti  dai  datori  di
lavoro  privati,   per   i   quali   l'assenza   e'   etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
    b)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di
invalidita' riconosciuta. 
  2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare  da
idonea  documentazione,   rilasciata   dalle   competenti   strutture
sanitarie, che attesti la  natura  della  patologia  e  la  specifica
terapia salvavita da effettuare. 
  3 Per beneficiare dell'esclusione  dell'obbligo  di  reperibilita',
l'invalidita' di cui al comma 1, lettera b),  deve  aver  determinato
una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  nella  misura  pari  o
superiore al 67 per cento.