IL DIRETTORE GENERALE 
                       dei dispositivi medici 
                     e del servizio farmaceutico 
 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa a un codice comunitario concernente  i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE"  e  successive
modificazioni, e, in particolare, l'art.  112-quater  concernente  la
vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 122-quater  che
stabilisce che in conformita' alle direttive e  alle  raccomandazioni
dell'Unione europea, il Ministero della  salute  predispone  un  logo
identificativo nazionale conforme alle indicazioni  definite  per  il
logo comune, che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi
ogni farmacia o esercizio commerciale che metta in vendita medicinali
al pubblico a distanza; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   699/2014   della
Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo  comune
per individuare le persone  che  mettono  in  vendita  medicinali  al
pubblico  a  distanza  e  ai   requisiti   tecnici,   elettronici   e
crittografici per la verifica della sua autenticita' la  cui  entrata
in vigore e' prevista alla data del 1° luglio 2015; 
  Visto il contratto di licenza per l'utilizzo del marchio  combinato
sottoscritto  dal  direttore  generale  dei  dispositivi  medici  del
servizio farmaceutico in  data  10  febbraio  2015  e  dal  direttore
generale per la salute e la sicurezza  alimentare  della  Commissione
europea, in rappresentanza dell'Unione europea, in data 4 marzo 2015; 
  Preso atto che il disegno del logo comune succitato e'  un  marchio
registrato (TradeMark) con il numero 1162865; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disegno del logo identificativo nazionale di cui al comma  6,
dell'art. 112-quater, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
che identifica la  farmacia  o  l'esercizio  commerciale  di  cui  al
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  autorizzati  alla  vendita  di
medicinali al pubblico a distanza, di  seguito,  logo  identificativo
nazionale, e' conforme al marchio combinato (Composite Mark)  di  cui
all'allegato al presente decreto. 
  2. Il Ministero assegna un'unica copia digitale, non  trasferibile,
del logo di cui al comma 1, nonche' il collegamento  ipertestuale  di
cui alla lettera  c),  comma  5,  dell'art.  112-quater  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a ciascuna farmacia  o  esercizio
commerciale autorizzati, dalla regione  o  dalla  provincia  autonoma
ovvero  dalle   altre   autorita'   competenti,   individuate   dalla
legislazione delle regioni  o  delle  province  autonome,  a  fornire
medicinali a distanza al pubblico, previa istanza  formulata  secondo
la procedura pubblicata sul portale del Ministero della salute. 
  3. Il logo identificativo nazionale di cui al comma  1,  contenente
il  collegamento  ipertestuale  succitato,  deve  essere  chiaramente
visibile su ciascuna pagina del sito web dedicata  alla  vendita  dei
medicinali senza obbligo di prescrizione della farmacia  o  esercizio
commerciale autorizzati. 
  4. L'utilizzo del logo  identificativo  nazionale,  non  conferisce
nessun  diritto  di  proprieta'  intellettuale  o  altri  diritti  di
proprieta' sullo stesso e sul logo comune di cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, di
seguito, logo comune.