IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti d'appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 16; Vista la richiesta di emissione del predetto decreto formulata dalla Corte di cassazione del 5 dicembre 2014, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili; Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche; Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli degli ordini degli avvocati; Emana il seguente decreto: Art. 1 E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione.