Art. 3 Campo di applicazione 1. L'attuazione del Piano e' obbligatoria per le aziende di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), ad esclusione delle aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attivita' diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti. 2. Le procedure di registrazione di cui all'allegato II, parte B, sono obbligatorie per i capi maschi destinati alla riproduzione, indipendentemente dalla loro eta', e per le femmine destinate ai gruppi di monta autorizzati, presenti negli allevamenti in cui viene applicata la selezione genetica di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), da prima dell'entrata in vigore del presente decreto.