Art. 3 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. L'attuazione del Piano e' obbligatoria per  le  aziende  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), ad esclusione delle aziende che
allevano ovini per il solo autoconsumo o i cui animali sono destinati
ad  attivita'  diverse  dalla  riproduzione  o  dalla  produzione  di
alimenti. 
  2. Le procedure di registrazione di cui all'allegato II,  parte  B,
sono obbligatorie per i  capi  maschi  destinati  alla  riproduzione,
indipendentemente dalla loro eta', e  per  le  femmine  destinate  ai
gruppi di monta autorizzati, presenti negli allevamenti in cui  viene
applicata la selezione genetica di cui all'art. 1, comma  2,  lettera
l), da prima dell'entrata in vigore del presente decreto.