Art. 4 
 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano
sullo stanziamento del bilancio dello Stato di cui  al  decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla  legge
19 gennaio  2001,  n.  3,  quale  anticipazione  del  cofinanziamento
comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione. 
  2. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti
nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  al  presente  decreto,   sono
determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli
introiti derivanti dalla macellazione. 
  3.  Tutte  le  attivita'  di  genotipizzazione  che  esulano  dalle
finalita' del presente decreto o da disposizioni specifiche  a  firma
del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari
del  Ministero  della  salute,  ivi   compresi   i   costi   relativi
all'identificazione individuale degli animali, in  base  al  presente
Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono  a  carico  del
proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia
richiesta.