Art. 4 Oneri finanziari 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sullo stanziamento del bilancio dello Stato di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, quale anticipazione del cofinanziamento comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione. 2. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti nell'ambito delle attivita' di cui al presente decreto, sono determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione. 3. Tutte le attivita' di genotipizzazione che esulano dalle finalita' del presente decreto o da disposizioni specifiche a firma del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.