IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, che svolgono attivita' di centrale di committenza, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; Visto l'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che - fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 3-quater e 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative; Visto, altresi', l'art. 15 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, contenente la disciplina transitoria relativa all'espletamento delle funzioni del menzionato Tavolo tecnico; Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha soppresso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); Vista la deliberazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione 22 luglio 2015, n. 58, con la quale la predetta Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, nonche' dei soggetti individuati nel sopra menzionato art. 9, comma 1; Considerata la necessita' di procedere all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Considerata, altresi', l'esigenza di definire le modalita' di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Considerata l'opportunita' di definire, in fase di avvio dell'attuazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una programmazione su base biennale relativa agli anni 2016 e 2017, che individui le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorieta'; Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorieta'; Vista la deliberazione assunta in data 6 novembre 2015, con la quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 23 dicembre 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e 2017 sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorieta': ===================================================================== | # | Categorie di beni e servizi | Soglie (€) | +======+==============================+=============================+ | 1 |Farmaci | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | 2 |Vaccini | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | | | Soglia di rilevanza| | | | comunitaria per i contratti| | | | pubblici di forniture e di| | | | servizi aggiudicati dalle| | | |amministrazioni diverse dalle| | | | autorita' governative| | 3 |Stent | centrali| +------+------------------------------+-----------------------------+ | |Ausili per incontinenza | | | 4 |(ospedalieri e territoriali) | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | | | Soglia di rilevanza| | | | comunitaria per i contratti| | | | pubblici di forniture e di| | | | servizi aggiudicati dalle| | | |amministrazioni diverse dalle| | | | autorita' governative| | 5 |Protesi d'anca | centrali| +------+------------------------------+-----------------------------+ | 6 |Medicazioni generali | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | | | Soglia di rilevanza| | | | comunitaria per i contratti| | | | pubblici di forniture e di| | | | servizi aggiudicati dalle| | | |amministrazioni diverse dalle| | | | autorita' governative| | 7 |Defibrillatori | centrali| +------+------------------------------+-----------------------------+ | | | Soglia di rilevanza| | | | comunitaria per i contratti| | | | pubblici di forniture e di| | | | servizi aggiudicati dalle| | | |amministrazioni diverse dalle| | | | autorita' governative| | 8 |Pace-maker | centrali| +------+------------------------------+-----------------------------+ | 9 |Aghi e siringhe | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | |Servizi integrati per la | | | |gestione delle apparecchiature| | | 10 |elettromedicali | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | |Servizi di pulizia per gli | | | |enti del Servizio Sanitario | | | 11 |Nazionale | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | |Servizi di ristorazione per | | | |gli enti del Servizio | | | 12 |Sanitario Nazionale | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | |Servizi di lavanderia per gli | | | |enti del Servizio Sanitario | | | 13 |Nazionale | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | |Servizi di smaltimento rifiuti| | | 14 |sanitari | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | 15 |Vigilanza armata | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | | | Soglia di rilevanza| | | | comunitaria per i contratti| | | | pubblici di forniture e di| | | | servizi aggiudicati dalle| | | |amministrazioni diverse dalle| | | | autorita' governative| | 16 |Facility management immobili | centrali| +------+------------------------------+-----------------------------+ | | | Soglia di rilevanza| | | | comunitaria per i contratti| | | | pubblici di forniture e di| | | | servizi aggiudicati dalle| | | |amministrazioni diverse dalle| | | | autorita' governative| | 17 |Pulizia immobili | centrali| +------+------------------------------+-----------------------------+ | 18 |Guardiania | 40.000| +------+------------------------------+-----------------------------+ | | | Soglia di rilevanza| | | | comunitaria per i contratti| | | | pubblici di forniture e| | | | servizi aggiudicati dalle| | | |amministrazioni diverse dalle| | |Manutenzione immobili e | autorita' governative| | 19 |impianti | centrali| +------+------------------------------+-----------------------------+ 2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, cosi' come individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2. 4. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18 e 19, si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.