IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il
quale prevede che, nell'ambito  dell'Anagrafe  unica  delle  stazioni
appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione,  e'
istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip
S.p.A. e una centrale di committenza per  ciascuna  regione,  qualora
costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto l'art. 9, comma 2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa  intesa  con  la
Conferenza unificata, sono  definiti  i  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di
cui al comma 1, che svolgono attivita' di  centrale  di  committenza,
nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le  acquisizioni
di beni e servizi, con riferimento ad ambiti, anche territoriali,  da
ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione
della domanda; 
  Visto l'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, il quale prevede che, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza
unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,
coordinato dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e  ne  sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, il quale prevede che - fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e dall'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
oltre che dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 3-quater  e  15,  comma
13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  -  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  entro  il  31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei  soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo
per l'aggregazione degli acquisti di beni  e  servizi  ai  sensi  del
comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni  e
di  servizi,  nonche'  le  soglie  al  superamento  delle  quali   le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche'  le  regioni  e  gli  enti
regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A.  o  ad  altro
soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto l'art. 9, comma 3,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni  e
servizi  individuate  dal  decreto  di  cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture non rilasci il codice identificativo  gara  (CIG)
alle  stazioni  appaltanti  che,  in  violazione  degli   adempimenti
previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o
ad altro soggetto aggregatore; 
  Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi relativi alle categorie e soglie da  individuarsi  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma  3
della medesima disposizione, istituisce il Fondo  per  l'aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, destinato  al  finanziamento  delle
attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con  la  dotazione  di  10
milioni di euro per l'anno 2015 e di  20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre  che,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di
ripartizione delle risorse ad esso afferenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  individua  i
requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il  Tavolo  tecnico
dei soggetti aggregatori, coordinato  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e che ne stabilisce  i  compiti,  le  attivita'  e  le
modalita' operative; 
  Visto, altresi', l'art. 15 del medesimo decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 novembre  2014,  contenente  la  disciplina
transitoria relativa all'espletamento delle funzioni  del  menzionato
Tavolo tecnico; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che ha soppresso l'Autorita' di vigilanza sui contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti  e  le  funzioni
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  22
luglio 2015, n. 58, con la quale la predetta Autorita'  ha  proceduto
all'iscrizione  nell'elenco  di  cui  all'art.  9,   comma   1,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti indicati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 novembre 2014, nonche' dei soggetti individuati nel sopra
menzionato art. 9, comma 1; 
  Considerata la necessita'  di  procedere  all'individuazione  delle
categorie di beni e servizi,  nonche'  delle  soglie  al  superamento
delle quali le amministrazioni statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione degli istituti e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,  nonche'  le
regioni  e  gli  enti  regionali,  oltre  che  i  loro   consorzi   e
associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale,  ricorrono
a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo  svolgimento
delle  relative  procedure,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Considerata, altresi',  l'esigenza  di  definire  le  modalita'  di
attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a  Consip  o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di
acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Considerata  l'opportunita'  di  definire,   in   fase   di   avvio
dell'attuazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,  una  programmazione  su  base
biennale relativa agli anni 2016 e 2017, che individui  le  categorie
merceologiche e le relative soglie di obbligatorieta'; 
  Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico  dei  soggetti
aggregatori, ai sensi dell'art. 9,  comma  3,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n.  89,  ai  fini  dell'individuazione  delle  categorie
merceologiche e delle relative soglie di obbligatorieta'; 
  Vista la deliberazione assunta in data  6  novembre  2015,  con  la
quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori  ha  approvato,  per
gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi  e  le  relative
soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del
23 dicembre 2015; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma  3,
del  decreto  legge  24  aprile  2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e
2017 sono individuate le seguenti categorie di beni e  servizi  e  le
relative soglie di obbligatorieta': 
 
 
=====================================================================
|  #   | Categorie di beni e servizi  |         Soglie (€)          |
+======+==============================+=============================+
|  1   |Farmaci                       |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  2   |Vaccini                       |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  3   |Stent                         |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Ausili per incontinenza       |                             |
|  4   |(ospedalieri e territoriali)  |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  5   |Protesi d'anca                |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  6   |Medicazioni generali          |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  7   |Defibrillatori                |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  8   |Pace-maker                    |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  9   |Aghi e siringhe               |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi integrati per la      |                             |
|      |gestione delle apparecchiature|                             |
|  10  |elettromedicali               |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi di pulizia per gli    |                             |
|      |enti del Servizio Sanitario   |                             |
|  11  |Nazionale                     |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi di ristorazione per   |                             |
|      |gli enti del Servizio         |                             |
|  12  |Sanitario Nazionale           |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi di lavanderia per gli |                             |
|      |enti del Servizio Sanitario   |                             |
|  13  |Nazionale                     |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi di smaltimento rifiuti|                             |
|  14  |sanitari                      |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  15  |Vigilanza armata              |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  16  |Facility management immobili  |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  17  |Pulizia immobili              |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  18  |Guardiania                    |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |      pubblici di forniture e|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |Manutenzione immobili e       |        autorita' governative|
|  19  |impianti                      |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
 
 
  2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi  come
importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile  autonomamente  per
ciascuna   categoria   merceologica   da    parte    delle    singole
amministrazioni, cosi' come individuate  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Per le categorie di beni  e  servizi  individuate  dal  presente
articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di  gara  (CIG)
alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto  aggregatore,  dalla  data  di  attivazione  del   contratto
aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2. 
  4. Con riferimento alle categorie merceologiche  sopra  individuate
con i numeri 15, 16, 17, 18 e 19, si intende che  le  stesse  possono
essere rese disponibili alternativamente sia in forma  aggregata  sia
in forma singola.