Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli obblighi di  cui  al  presente  decreto  decorrono,  per  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche' per le regioni e gli  enti
regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per  gli  enti
del Servizio sanitario nazionale, dalla  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana;  per  le
restanti amministrazioni, dal termine di  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del medesimo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 dicembre 2015 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                 Il Sottosegretario di Stato          
                                          De Vincenti                 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
reg.ne - prev. n. 78