Art. 3 Entrata in vigore 1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per le restanti amministrazioni, dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 78