IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico  sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
Documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»; 
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014, concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2014, che prevede una quota d'ingresso  di  17.850  lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
Serie  generale,  n.  104  del  7   maggio   2015,   concernente   la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro  stagionale  nel  territorio  dello  Stato  per
l'anno  2015,  che  autorizza  l'ingresso  di  13.000  cittadini  non
comunitari residenti all'estero per motivi di lavoro stagionale; 
  Rilevato che e' necessario prevedere  una  quota  di  ingresso  per
l'anno 2016 di lavoratori non comunitari per lavoro  non  stagionale,
residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato Testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori
imprenditoriali e professionali; 
  Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori  di  origine
italiana; 
  Ravvisata l'esigenza di prevedere una quota di ingresso in  Italia,
nell'anno 2016, di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari  che
hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano del  2015  che
gli stessi Paesi  ritenessero  di  utilizzare  per  le  attivita'  di
smantellamento dei rispettivi padiglioni espositivi; 
  Considerata infine  l'esigenza  di  consentire  la  conversione  in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente
utilizzabile per l'anno 2016, risultante dalla  corrispondente  quota
di ingresso di 17.850 unita' per motivi di lavoro non  stagionale  ed
autonomo, autorizzata  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, sopra richiamato, in  quanto
ultimo decreto emanato per tale categoria di lavoratori; 
  Ravvisata inoltre la necessita' di prevedere una quota di  ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2016, al fine di rendere disponibile il contingente
di lavoratori necessario, in particolare, per le esigenze del settore
agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo,  puo'
provvedersi, in via di programmazione transitoria,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nel  limite  della  quota
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
aprile 2015, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto  emanato  per
la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali; 
  Considerato infine che, allo scopo di semplificare  ed  ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte  dei  datori  di  lavoro  di
lavoratori non comunitari stagionali,  e'  opportuno  incentivare  le
richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  pluriennale,  riservando  una
specifica quota, all'interno della quota  complessiva  stabilita  per
lavoro stagionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De Vincenti,  e'  stata
conferita la delega per talune funzioni del Presidente del  Consiglio
dei ministri, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unita'. 
  2. Nella quota complessiva indicata al comma 1,  sono  comprese  le
quote da riservare alla conversione  in  permessi  di  soggiorno  per
lavoro subordinato e per lavoro autonomo  di  permessi  di  soggiorno
rilasciati ad altro titolo.