IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»; Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato emanato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 104 del 7 maggio 2015, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015, che autorizza l'ingresso di 13.000 cittadini non comunitari residenti all'estero per motivi di lavoro stagionale; Rilevato che e' necessario prevedere una quota di ingresso per l'anno 2016 di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali; Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana; Ravvisata l'esigenza di prevedere una quota di ingresso in Italia, nell'anno 2016, di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano del 2015 che gli stessi Paesi ritenessero di utilizzare per le attivita' di smantellamento dei rispettivi padiglioni espositivi; Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2016, risultante dalla corrispondente quota di ingresso di 17.850 unita' per motivi di lavoro non stagionale ed autonomo, autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto emanato per tale categoria di lavoratori; Ravvisata inoltre la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2016, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali; Considerato infine che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di lavoratori non comunitari stagionali, e' opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Decreta: Art. 1 1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unita'. 2. Nella quota complessiva indicata al comma 1, sono comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.