Art. 2 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  2. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di  lavoro
autonomo, nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,  di  2.400
cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti  alle
seguenti categorie: 
  a) imprenditori che intendono attuare un piano di  investimento  di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite,
nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; 
  b)  liberi  professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da
pubbliche amministrazioni; 
  c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo
espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio  2011,
n. 850; 
  d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
  e) cittadini stranieri che intendono costituire  imprese  «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza
dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari  di  un
rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. 
  3. Nell'ambito della  quota  prevista  all'art.  1,  e'  consentito
l'ingresso in Italia nell'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato
non stagionale e di lavoro autonomo, di  100  lavoratori  di  origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in
linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay,
Venezuela e Brasile. 
  4. Nei limiti della  quota  complessiva  indicata  all'art.  1,  e'
consentito l'ingresso in Italia di 100 lavoratori cittadini dei Paesi
non comunitari che hanno partecipato  all'Esposizione  Universale  di
Milano 2015.