Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
  a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
  b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale; 
  c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. 
  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,   e'   inoltre
autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di: 
  a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale; 
  b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo,
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea.