Art. 3 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. 2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.