Art. 4 1. Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia. 3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' riservata una quota di 1.500 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.