Art. 5 
 
  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente
decreto decorrono: 
  a) per le categorie dei lavoratori non comunitari  per  lavoro  non
stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata  al
precedente art. 1,  comma  1,  dalle  ore  9,00  del  settimo  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota
complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1,  dalle  ore  9,00
del quindicesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.