Art. 5 I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al precedente art. 1, comma 1, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.