Art. 6 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,
previste dal presente decreto, saranno ripartite  dal  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche  Sociali  alle  Direzioni  territoriali  del
lavoro, alle Regioni e alle Province autonome. 
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli
articoli 1 e 4 del  presente  decreto,  tali  quote,  ferma  restando
ciascuna  quota  complessiva   massima   prevista,   possono   essere
diversamente ripartite dal Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato
del lavoro. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2, comma 1.