Art. 6 1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome. 2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli articoli 1 e 4 del presente decreto, tali quote, ferma restando ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2, comma 1.