IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilita' per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra quelle indicate nel medesimo art. 5; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del vice Capo di Gabinetto vicario, con la quale si definisce attivita' meramente gestionale e pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la facolta' di individuare l'attivita' prioritaria di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica cui destinare l'interezza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di bilancio nonche' il relativo iter procedurale; Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia all'attivita' oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore mediante la tutela e la valorizzazione delle tradizioni locali anche attraverso l'istituzione di consorzi ed organizzazioni di produttori; Vista l'attivita' indicata nella lettera c) dell'art. 5 comma 1 del su indicato decreto legislativo, recante «tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori»; Viste le risorse disponibili recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca»; Ritenuto necessario individuare quale specifica priorita' quella indicata alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' i criteri e le modalita' di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni; Decreta: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. Il presente decreto individua l'attivita' prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». 2. Con il presente decreto vengono altresi' determinate le modalita' di presentazione dei progetti afferenti l'attivita' prioritaria ed i relativi criteri di valutazione nonche' il riparto dello stanziamento complessivo. 3. Ai fini del presente decreto per «attivita' prioritaria» si intende l'attivita' definita e individuata tra quelle previste dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'».