Art. 6 Proposta tecnico-economica 1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa: a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi; b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti; c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attivita' in funzione degli obiettivi; d) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati); e) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonche' la divulgazione, e il trasferimento dei risultati; f) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto; g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto; h) l'articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unita' operative interne e delle modalita' sia di coordinamento delle relative attivita' sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse); i) l'elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione); l) le attivita' precedentemente svolte e competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto); m) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione; n) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.); o) ulteriore documentazione allegata. 2. Il piano di spesa proposto non deve superare, a pena di inammissibilita', l'importo di euro 204.000,00. 3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.