Art. 2 Beneficiari 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, gia' beneficiari, con riferimento all'annualita' 2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a 8.500 euro, e' riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3. 2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3 non e' prevista ulteriore domanda dell'interessato rispetto a quella gia' presentata ai fini della concessione dell'assegno per i tre figli minori. Il beneficio e' riconosciuto direttamente dall'INPS al momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU da cui risulti il valore ISEE non superiore a 8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di eta' inferiore a 18 anni. 3. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori, il genitore richiedente l'assegno e' tenuto ad aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3. Il beneficio sara' erogato secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3. 4. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 e' quello corrispondente al quarto figlio calcolato secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.