Art. 3 
 
 
                 Beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il Beneficio e' fissato in un  importo  pari  ad  euro  500  per
nucleo familiare, integrato secondo le modalita' di cui al comma 4. 
  2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al  comma  1  ai
beneficiari  dell'assegno  per  i  tre  figli  minori,  adottando  le
modalita' di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del
primo accredito utile. 
  3. Nel caso il requisito della presenza  nel  nucleo  familiare  di
quattro figli minorenni  non  sia  posseduto  per  tutto  l'anno,  il
beneficio e' concesso in ragione del numero di mesi per  i  quali  il
requisito  e'  soddisfatto.  A  tal  fine  la  frazione  di  mese  e'
conteggiata come intero. 
  4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle  domande
per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015,  l'INPS
verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo  di  cui  al
comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle  previsioni
di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della  legge  n.  190  del
2014. L'ammontare delle risorse residue e' conseguentemente ripartito
tra tutti i  beneficiari  di  cui  all'articolo  2,  ad  integrazione
dell'importo di cui al comma 1.