Art. 3 Beneficio e modalita' di erogazione 1. Il Beneficio e' fissato in un importo pari ad euro 500 per nucleo familiare, integrato secondo le modalita' di cui al comma 4. 2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 ai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori, adottando le modalita' di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile. 3. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l'anno, il beneficio e' concesso in ragione del numero di mesi per i quali il requisito e' soddisfatto. A tal fine la frazione di mese e' conteggiata come intero. 4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l'INPS verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014. L'ammontare delle risorse residue e' conseguentemente ripartito tra tutti i beneficiari di cui all'articolo 2, ad integrazione dell'importo di cui al comma 1.