Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede con le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015. 2. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di cui all'articolo 3, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni concordate, una dettagliata relazione sui benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 111