Art. 4 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede con  le
risorse stanziate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190  del
2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di  cui
all'articolo 3, l'INPS trasmette al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
secondo le indicazioni  concordate,  una  dettagliata  relazione  sui
benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 dicembre 2015 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             De Vincenti 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016 
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reg.ne prev. n. 111