IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici"; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 83"; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni; Visto il Regolamento (UE) n. 305/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1992 "Integrazione al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, recante: «Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8», per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas"; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 81, del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e di emanare disposizioni per i depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.