Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela  dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  i
depositi, di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali; 
    d) limitare la propagazione di un incendio ad  edifici  o  locali
contigui; 
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza.