Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano  ai  depositi  di
nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla  data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto   nel   caso   di   interventi   di
ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla  data
di pubblicazione  del  presente  decreto,  limitatamente  alle  parti
interessate dall'intervento. Gli interventi di modifica effettuati su
strutture  esistenti,  non  possono,  in  ogni  caso,  diminuire   le
condizioni di sicurezza preesistenti. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano  ai  depositi
per i quali siano stati pianificati, o  siano  in  corso,  lavori  di
costruzione, ampliamento o  di  ristrutturazione  sulla  base  di  un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili  del
fuoco  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.