Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «sistema di consulenza aziendale»: il  sistema  di  consulenza
aziendale in agricoltura istituito  dall'art.  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
    b) «servizi di consulenza»: l'insieme  delle  prestazioni  e  dei
servizi offerti dagli organismi di consulenza; 
    c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore,
allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI  insediata  in
zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza; 
    d) «organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato  che
presta servizi di consulenza negli  ambiti  di  cui  all'art.  1-ter,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
    e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2,
del  decreto-legge  24   giugno   2014,   n.   91   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (vedi allegato  1),
nel quale il consulente puo' prestare la propria opera; 
    f) «consulente»: la persona fisica,  in  possesso  di  qualifiche
adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per  la
fornitura di servizi di consulenza; 
    g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell'organismo
di consulenza privato o pubblico da parte della regione  o  provincia
autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole
e del Ministero  della  salute,  previa  verifica  del  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 5; 
    h)  «Registro  Unico»:  registro  nazionale  degli  organismi  di
consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province
autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole
e dal Ministero della salute,  per  la  prestazione  dei  servizi  di
consulenza.