Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; b) «servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza; c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza; d) «organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (vedi allegato 1), nel quale il consulente puo' prestare la propria opera; f) «consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza; g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5; h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.