Art. 3 
 
        Criteri che garantiscono il principio di separatezza 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di
cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
all'art. 13, comma 2, del Regolamento UE  1306/2013,  l'organismo  di
consulenza  non  puo'   svolgere   alcuna   funzione   di   controllo
sull'erogazione  di  finanziamenti  pubblici  in  agricoltura  e  nel
settore agroalimentare,  nonche'  sulla  legittimita'  e  regolarita'
delle predette  erogazioni.  Con  successiva  circolare  ministeriale
saranno dettagliati gli elementi di separatezza delle funzioni. 
  2. Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione  alle
prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei  prodotti
fitosanitari e sui metodi  di  difesa  alternativi,  si  applicano  i
criteri  di  incompatibilita'  indicati  al  punto  A.1.3  del  Piano
d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari,
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, adottato di concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio
2014.