Art. 3 Criteri che garantiscono il principio di separatezza 1. Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'art. 13, comma 2, del Regolamento UE 1306/2013, l'organismo di consulenza non puo' svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonche' sulla legittimita' e regolarita' delle predette erogazioni. Con successiva circolare ministeriale saranno dettagliati gli elementi di separatezza delle funzioni. 2. Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilita' indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014.