Art. 4 Procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione di base e di aggiornamento professionale 1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attivita' di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza. 2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresi' considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attivita' di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza; b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. 3. Le attivita' di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi: a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo; b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza; c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 4. Le attivita' di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicita' almeno triennale. 5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 6. Le attivita' di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi: a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo; b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza; c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza. 7. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari e' regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.