Art. 4 
 
Procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione
              di base e di aggiornamento professionale 
 
  1. Sono considerati in possesso  di  qualifiche  adeguate  ai  fini
dello svolgimento dell'attivita' di consulenza  di  cui  al  presente
decreto gli iscritti agli ordini e ai  collegi  professionali  per  i
rispettivi ambiti di consulenza. 
  2. Fatte salve le  materie  per  le  quali  la  legge  prevede  una
competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al
comma 1, sono altresi' considerati in possesso di qualifiche adeguate
ai fini dello svolgimento dell'attivita' di consulenza, i soggetti in
possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli  ordini
o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza,  non
iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti: 
    a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni  nel  campo
dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi  ambiti  di
consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di
consulenza; 
    b) un attestato  di  frequenza/con  profitto,  per  i  rispettivi
ambiti di consulenza, al  termine  di  una  formazione  di  base  che
rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. 
  3. Le attivita' di formazione di base devono rispettare i  seguenti
criteri minimi: 
    a) essere svolte da organismi pubblici, enti  riconosciuti  o  da
Enti di formazione accreditati,  a  livello  regionale,  nazionale  o
europeo; 
    b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di
consulenza; 
    c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica
finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 
  4. Le attivita' di  aggiornamento  professionale  negli  ambiti  di
consulenza sono  obbligatorie  per  tutti  i  consulenti  e  dovranno
svolgersi con periodicita' almeno triennale. 
  5.  Per  gli  iscritti  agli  ordini  e  ai  collegi  professionali
nazionali viene assunta  come  valida  e  sufficiente  la  formazione
prevista  dai  rispettivi  piani   formativi   e   di   aggiornamento
professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  7
agosto 2012, n. 137. 
  6. Le attivita'  di  aggiornamento  devono  rispettare  i  seguenti
criteri minimi: 
    a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti  riconosciuti  o  da
Enti di formazione accreditati,  a  livello  regionale,  nazionale  o
europeo; 
    b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di
consulenza; 
    c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di  un
attestato di frequenza. 
  7. L'abilitazione all'esercizio  dell'attivita'  di  consulente  in
materia  di  utilizzo  sostenibile  dei  prodotti   fitosanitari   e'
regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 e dal capitolo A.1  del  Piano  d'Azione  Nazionale  per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, del 22 gennaio 2014.