Art. 5 Modalita' di accesso al sistema di consulenza aziendale in agricoltura 1. Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo, che contemplino, tra le proprie finalita', le attivita' di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o piu' consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, ai sensi dell'art. 4, in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, che non siano in posizioni di incompatibilita' secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1. 2. Possono accedere al sistema di consulenza, quali organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le societa' e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attivita' professionale. 3. Le regioni e le province autonome, competenti con riferimento alla sede legale degli organismi privati di consulenza aziendale, provvedono al loro riconoscimento previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome provvedono al riconoscimento degli organismi pubblici di consulenza aziendale ovvero degli enti pubblici istituzionalmente competenti, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad assicurare che nel loro territorio, in esito alle attivita' di riconoscimento degli organismi di consulenza di cui al presente articolo, sia operante un'offerta di consulenza in tutti gli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, compatibilmente con i fabbisogni rilevati, le specificita' di ciascun territorio e la disponibilita' di risorse finanziarie.