Art. 5 
 
                   Modalita' di accesso al sistema 
               di consulenza aziendale in agricoltura 
 
  1.  Possono  accedere  al  sistema  di  consulenza  aziendale   gli
organismi  riconosciuti  ai  sensi   del   presente   articolo,   che
contemplino, tra le proprie finalita', le attivita' di consulenza nel
settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano  di  uno  o
piu'  consulenti,  dotati  di  adeguate  qualifiche  e   regolarmente
formati, ai  sensi  dell'art.  4,  in  almeno  uno  degli  ambiti  di
consulenza di cui all'allegato 1,  che  non  siano  in  posizioni  di
incompatibilita' secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1. 
  2. Possono accedere  al  sistema  di  consulenza,  quali  organismi
privati di consulenza aziendale,  le  imprese,  costituite  anche  in
forma societaria, le societa'  e  i  soggetti  costituiti,  con  atto
pubblico, nelle altre forme associative  consentite  per  l'esercizio
dell'attivita' professionale. 
  3. Le regioni e le province autonome,  competenti  con  riferimento
alla sede legale degli organismi  privati  di  consulenza  aziendale,
provvedono al loro riconoscimento previa verifica  del  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e ai commi 1 e  2  del  presente
articolo. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministero della salute e le regioni e le province autonome provvedono
al riconoscimento degli organismi pubblici  di  consulenza  aziendale
ovvero  degli  enti  pubblici  istituzionalmente  competenti,  previa
verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 
  5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad assicurare che
nel loro territorio, in esito alle attivita' di riconoscimento  degli
organismi di consulenza di cui al  presente  articolo,  sia  operante
un'offerta di consulenza in tutti gli ambiti  di  consulenza  di  cui
all'allegato  1,  compatibilmente  con  i  fabbisogni  rilevati,   le
specificita' di ciascun territorio e  la  disponibilita'  di  risorse
finanziarie.