Art. 6 Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5. 2. Gli enti che hanno provveduto al riconoscimento degli organismi di consulenza ai sensi dell'art. 5, aggiornano in via informatica il Registro unico entro 30 giorni dalla data del riconoscimento, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome, o comunicando i dati del provvedimento di revoca del riconoscimento. 3. Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro unico, sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it). 4. Nelle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri soggetti aggiudicatori, in sede di verifica dell'ammissibilita' di organismi di consulenza iscritti al Registro unico di cui al presente articolo, sono esentate dal controllo del possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, in quanto impliciti nell'iscrizione medesima sotto la responsabilita' dell'Ente che ha proceduto al loro riconoscimento, fatte salve le necessarie verifiche relative alla permanenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione. 5. L'istituzione del Registro unico di cui al presente articolo e' fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.