IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2015, n. 228,  con
la quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  in  conseguenza
degli eccezionali  eventi  meteorologici  che  nei  giorni  13  e  14
settembre 2015 hanno colpito il territorio di Parma e Piacenza; 
  Vista la nota prot. PG2016.0033429 del  22  gennaio  2016,  con  la
quale  il  Presidente  della   Regione   Emilia-Romagna   chiede   la
sospensione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti   tributari   con
riferimento al territorio  dei  comuni  delle  Province  di  Parma  e
Piacenza danneggiati dagli stessi eventi atmosferici  ed  individuati
nell'elenco incluso nella nota citata; 
  Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo
alla modifica dell'elenco stesso; 
  Considerato che tali eventi  hanno  determinato  danni  ingenti  al
patrimonio  edilizio   privato,   compreso   quello   abitativo   con
conseguente evacuazione di molte famiglie dalle  proprie  abitazioni,
oltre  che  al  tessuto  economico  e  produttivo  al  sistema  delle
infrastrutture pubbliche e di  pubblica  utilita'  e  alle  opere  di
difesa idraulica; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
articolo 9, comma 2, della legge  n.  212  del  2000  in  favore  dei
contribuenti  colpiti  dal   predetto   evento   meteorologico,   con
riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto elenco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 13  e  14
settembre 2015, avevano la residenza ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio dei  comuni,  ovvero  nelle  frazioni  di  cui  all'elenco
riportato nell'allegato  A)  al  presente  decreto,  sono  sospesi  i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi  quelli
derivanti  da  cartelle  di  pagamento  emesse  dagli  agenti   della
riscossione,  nonche'  dagli  atti  previsti  dall'articolo  29   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016. Non si fa luogo  al  rimborso
di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le
quali devono essere operate e versate  dai  sostituti  d'imposta.  In
caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti  e
i  versamenti  delle  predette  ritenute  nei  termini  previsti,  e'
applicabile  l'articolo  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 15 luglio 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan