Art. 10 Modalita' di erogazione dei mutui agevolati 1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di mutuo agevolato corrispondenti. 2. I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5. Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo agevolato. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento del valore dell'investimento da realizzare, ad eccezione dell'ultimo che non puo' superare il 10 per cento. 3. Ai fini della erogazione della quota di mutuo agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonche' le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL e' subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento. 4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria. 5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di mutuo agevolato. 6. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 4 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.