Art. 11
Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'
1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio
dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni
decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e
comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni sostitutivi
di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga
o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati
all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il
beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a
ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa
agevolata.
2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto finanziato deve
essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente
dalla data del suo inizio effettivo.
3. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel
territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente
dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa e comunque
fino all'estinzione del mutuo agevolato.
4. I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla
data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa, purche' sia stato
completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio
effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data di
completamento dell'investimento, tali periodi decorrono da
quest'ultima.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.