Art. 13
Procedura per la dichiarazione di decadenza
1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla
decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai beneficiari
l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa,
per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i beneficiari posso
presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonche'
ogni altra documentazione ritenuta idonea. ISMEA, esaminati gli
eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi
di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in
merito.
3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze
istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza
dalla agevolazione e la risoluzione del contratto di mutuo agevolato,
dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il
recupero dell'agevolazione percepita quantificata in termini di ESL,
nonche' delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.