Art. 13 
 
             Procedura per la dichiarazione di decadenza 
 
  1. ISMEA, rilevata la  circostanza  che  potrebbe  dar  luogo  alla
decadenza ai sensi del  presente  decreto,  comunica  ai  beneficiari
l'avvio del relativo procedimento,  assegnando  loro  un  termine  di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa,
per presentare eventuali controdeduzioni. 
  2. Entro il  termine  di  cui  al  comma  1,  i  beneficiari  posso
presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonche'
ogni altra  documentazione  ritenuta  idonea.  ISMEA,  esaminati  gli
eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori  elementi
di giudizio,  formula,  ove  opportuno,  osservazioni  conclusive  in
merito. 
  3. Entro i successivi  sessanta  giorni,  esaminate  le  risultanze
istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza
dalla agevolazione e la risoluzione del contratto di mutuo agevolato,
dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando  le  azioni  per  il
recupero dell'agevolazione percepita quantificata in termini di  ESL,
nonche' delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.