Art. 14
Istruzioni applicative
1. ISMEA trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di
istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i
criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di
concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di
cui al presente decreto. In assenza di osservazioni da parte dei
predetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello
schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul
proprio sito istituzionale.